Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 145ë Ð Numero 10
PA R T E PR IMA Roma - Sabato, 6 marzo 2004
SI PUBBLICA IL SABATO DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081R E G I O N I AVVISO AGLI ABBONATI
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S O M M A R I O öö
REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 36.
Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello . . . Pag. 3 LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 37.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commer- cio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) . . . Pag. 4
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0300/Pres.
Modifica al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita© per il concorso delle province e dei comuni ö con popolazione superiore a 5.000 abitanti ö della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita© e crescita . . . Pag. 4
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0301/Pres.
Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti auto- rizzatori di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 22/1996. Approvazione . . . Pag. 5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0302/Pres.
Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera a), della legge regionale n. 18/1972 per la promozione della sicurezza stradale. Approvazione . . Pag. 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0311/Pres.
Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalita© degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalita© e dei criteri delle selezioni.
Approvazione . . . Pag. 8
REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 42.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) . . . Pag. 13 LEGGE REGIONALE 5 agosto 2003, n. 43.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attivita© edilizie - disciplina dei controlli
nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull'attivita© urbanistico/
edilizia - modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 otto- bre 1983, n. 69) . . . Pag. 22
REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 15.
Interventi urgenti a favore dell'agricoltura e modifica delle
leggi regionali n. 21 del 2000 e n. 21 del 1984 (Riordinamento
dei Consorzi di bonifica)ö . . . Pag. 29
REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 36.
Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatam- burello.
(Pubblicata nel Bollettio ufficiale della Regione Piemonte n. 53 del 31 dicembre 2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a©
1. La Regione, in attuazione degli articoli 4 e 5 dello statuto, riconosce e valorizza le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello e ne incentiva la diffusione e l'incremento della pratica a tutela e salva- guardia delle tradizioni locali.
Art. 2.
D e s t i n a t a r i
1. La Regione favorisce l'attivita© delle associazioni e societa© spor- tive, delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport di cui all'art. 1, purche¨ aventi sede nel territorio piemontese. La Regione favo- risce, altres|©, l'attivita© dei comuni, delle comunita© montane e collinari finalizzate ai medesimi scopi.
Art. 3.
Ambiti e tipologie di intervento
1. La Regione eroga contributi ai soggetti individuati dall'art. 2 per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni e celebrazioni aventi la finalita© di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale delle societa© sportive e la tradizione in genere della pallapugno e della pallatamburello.
2. La Regione concede altres|© ai medesimi destinatari contributi in conto capitale finalizzati alla promozione delle seguenti iniziative:
a) organizzazione e svolgimento di manifestazioni con parti- colare riguardo alla pubblicizzazione delle stesse ed alla funzione divulgativa della disciplina sportiva;
b) acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio delle attivita©
sportive ed alla preparazione degli atleti;
c) organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in eta© scolare e per progetti inerenti i settori giovanili;
d) manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri;
e) istituzione di uno o piu© musei regionali della pallapugno e della pallatamburello, con sede in citta© che abbiano una forte connota- zione culturale attraverso questa disciplina tradizionale piemontese;
f) predisposizione di cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso ai paesi, indicante l'ubicazione dello sferisterio e nella quale si segnali l'abbinamento ed il legame delle discipline della pallapugno e della pallatamburello con il Piemonte.
Art. 4.
Azione di indirizzo e coordinamento
1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina con proprio atto deliberativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.
2. La giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione degli interventi attivati.
Art. 5.
Limiti di finanziamento
1. I contributi di cui all'art. 3 sono concessi nei limiti del 60 per cento della spesa sostenuta.
2. I contributi erogati alle federazioni sportive di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), non possono superare il 5 per cento del totale dei finanziamenti.
Art. 6.
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e© prevista la spesa comples- siva di euro 774.688,00, suddivisa in spese correnti nell'unita previsio- nale di base (UPB) 21041 (Turismo sport parchi - sport - titolo I - spese correnti) e in spesa in conto capitale nell'UPB n. 21042 (Turismo sport parchi - sport - titolo II - spese di investimento):
a) contributi a favore delle associazioni e societa© sportive per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;
b) contributi a favore delle federazioni, degli enti di promo- zione sportiva, degli enti locali e delle comunita© collinari per la valoriz- zazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;
e) contributi in conto capitale a favore delle associazioni e societa© sportive per l'acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;
d) contributi in conto capitale a favore delle associazioni sportive proprietarie degli impianti, degli enti locali e delle comunita©
collinari per la manutenzione straordinaria, il potenziamento, la messa a norma degli sferisteri e di altre strutture necessari all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallataniburello, pari a euro 193.672,00.
2. Per gli anni 2004 e 2005 alla spesa quantificata in euro 774.688,00 per ciascun anno, si fa fronte ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).
La presente legge regionale sara© pubblicata nel Bollettino uffi- ciale della Regione.
Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 24 dicembre 2003
ENZO GHIGO
04R0033
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 37
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commer- cio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 dell'8 gennaio 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999 1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999 in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, e© sosti- tuita dalla seguente:
ûd) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attra- verso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commer- ciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorieta© della tutela storico-ambientale; a tal fine il rilascio del- l'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita e© subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insedia- mento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento;ý.
Art. 2.
Integrazione dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1999 1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 18 della legge regio- nale n. 28/1999, e© aggiunta la seguente:
ûd-bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:
1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l'accesso ai finanziamenti necessari all'operati- vita© delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;
2) sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientelaý.
Art. 3.
Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 28/1999 1. L'art. 24 della legge regionale n. 28/1999, e© sostituito dal seguente:
ûArt. 24 (Disposizioni finanziarie). ö 1. Per l'attuazione della pre- sente legge e© autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 29.733.543,00.
2. Nello stato di previsione della spesa, nell'unita© previsionale di base (UPB) n. 17011 (Commercio e artigianato. Programmazione interventi settori commerciali - titolo I - spese correnti) viene finan- ziata la spesa: ûSpese per il funzionamento dell'osservatorio regionale del commercio (capo IX della legge regionale n. 28/1999)ý, pari ad euro 460.000,00; nella UPB 17021 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati - titolo I - spese correnti) viene finanziata la spesa: ûInterventi per la formazione e la qualificazione degli opera- tori commerciali (art. 17 della legge regionale n. 28/1999)ý, ûper memoriaý; nell'UPB 17022 (Commercio e artigianato, tutela del con- sumatore, mercati. - titolo II - spese di investimento) vengono finan- ziate le seguenti spese:
a) ûInterventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti localiý (art. 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 4.500.000,00;
b) ûInterventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associativeý (art. 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 700.000,00;
c) ûInterventi per l'accesso al credito delle imprese commercialiý (art. 18, comma 1, lettere b) e c), pari ad euro 23.573.543,00;
d) ûInterventi a favore dei centri di assistenza tecnicaý (art. 16), pari ad euro 200.000,00;
e) ûInterventi per le emergenze economiche, strutturali, ambientali delle imprese del commercio e delle loro forme associativeý (art. 18, comma 1, lettera d-bis), pari ad euro 300.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le dotazioni finanziarie delle UPB 17011, 17021 e 17022.ý.
La presente legge regionale sara© pubblicata nel Bollettino uffi- ciale della Regione.
Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e© di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 30 dicembre 2003
p. ENZO GHIGO Il vice presidente: Cavallera 04R0034
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 agosto 2003, n. 0300/Pres.
Modifica al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita© per il concorso delle province e dei comuni ö con popolazione superiore a 5.000 abitanti ö della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita© e crescita.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 17 settembre 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) che all'art. 29, comma 18 cos|© dispone: ûLe regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono deter- minati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003- 2005. Alle finalita© di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali de i rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articoloý;
Dato atto che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita© interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 16, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che dispone: ûAl fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legisla- tore statale con le norme sul patto di stabilita© interno per gli enti territo- riali, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria statale per l'anno 2003, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle auto- nomie locali, con regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2003, deter- mina i criteri e le modalita© per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizza- zione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione del patto di stabilita© e crescita, tenuto conto delle peculiarita© degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce, laddove non diversamente disposto, le modalita© per l'erogazione dei trasferimenti agli enti localiý;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003 recante il ûRegolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita© per il concorso delle province e dei comuni ö con popolazione superiore a 5.000 abitanti ö della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita© e di crescitaý;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003 di definizione delle modalita© e dei termini per l'attiva- zione del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita©
da parte degli enti locali della Regione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del succitato rego- lamento, approvato con decreto n. 091/Pres. del 2003 ogni successiva modifica migliorativa disposta in materia di patto di stabilita© interno con legge statale comporta una modifica del regolamento medesimo;
Richiamata, la legge n. 116 del 20 maggio 2003, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, all'art. 1-quater, comma 13, che ha apportato modifiche al comma 17, dell'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sostituendone il terzo periodo, operando una modificazione migliorativa della precedente disciplina in materia di patto di stabilita© interno;
Accertato che il testo originario del terzo periodo del comma 17 dell'art. 29 della citata legge n. 289/2002, e© stato riproposto dalla previsione di cui all'art. 5, comma 5 del regolamento approvato con decreto presidenziale n. 091/Pres. del 2003;
Ritenuto, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del- l'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres., di apportare una modifica inigliorativa al regolamento medesimo nel senso introdotto dalla normativa di cui all'art. 1-quater, comma 13, della legge di conversione n. 116 del 2003;
Sentita l'assemblea delle autonomie locali, che si e© espressa favorevolmente nella seduta del 9 luglio 2003;
Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2273 del 25 luglio 2003;
Decreta:
Eé approvata la sostituzione dell'art. 5, comma 5 del regola- mento di definizione dei criteri e delle modalita© per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita© e crescita, relativamente all'anno 2003, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, nel testo allegato al presente provve- dimento quale parte integrante e sostanziale.
Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a regolamento della Regione.
Il presente decreto verra© pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 20 agosto 2003
p. Il presidente Il vice presidente: Moretton
öööööö
Sostituzione dell'art. 5, comma 5 del Regolamento di definizione dei criteri e delle modalita© per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'ade- sione al patto di stabilita© e crescita, relativamente all'anno 2003, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres.
del 31 marzo 2003.
Art. 1.
Sostituzione dell'art. 5, comma 5, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003
1. Il comma 5 dell'art. 5 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003 e© sosti- tuito dal seguente:
û5. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiet- tivo di cui al comma 4, le province e i comuni con popolazione supe- riore a 5.000 abitanti sono tenuti a riassorbire, nel periodo successivo, lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo.ý.
visto, il vicepresidente: Moretton 03R0737
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0301/Pres.
Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti auto- rizzatori di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 22/1996. Approvazione.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 17 settembre 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 il quale ha escluso dagli impianti di smaltimento di rifiuti, sottoposti alla normativa regionale, ûgli impianti di depurazione di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ricadenti esclusivamente nella regolamenta- zione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nociviý;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 173 dell'8 mag- gio 1998 che ha dichiarato l'illegittimita© costituzionale della suddetta disposizione normativa nella parte in cui escludeva dagli impianti di smaltimento di rifiuti gli impianti di depurazione, per conto terzi, di rifiuti liquidi, esonerandoli dall'obbligo di autorizzazione;
Vista l'ordinanza 3 giugno 1998, n. 0192/Pres. recante la disposi- zione agli enti ed imprese esercenti attivita© di trattamento di acque reflue in impianti di depurazione alla medesima data di continuare, seppure in assenza della prescritta autorizzazione, l'attivita© stessa dal 4 giugno 1998 al 4 dicembre 1998, prescrivendo ai titolari di presen- tare la sola istanza di autorizzazione all'esercizio, ex art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997 ed ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. all'amministrazione provinciale competente entro sessanta giorni dall'ordinanza stessa;
Considerato che i termini previsti da tale ordinanza sono stati successivamente prorogati con ordinanza 27 luglio 1998, n. 082/Pres.
e con ordinanza 11 settembre 1998, n. 0332/Pres.;
Considerato che, in relazione a quanto previsto dalle ordinanze sopra citate, le amministrazioni provinciali hanno provveduto al solo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di trattamento di acque reflue, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997, ai soggetti inte- ressati, senza provvedere all'approvazione dei progetti e ad autoriz- zare gli impianti medesimi ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997;
Considerata l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 mag- gio 1999, n. 152 recante ûDisposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concer- nente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricoleý;
Visto in particolare l'art. 36, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il quale prevede che, in deroga al divieto di utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, l'autorita© competente ai sensi del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacita© residua di trattamento puo© autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell' impianto di tratta- mento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipolo- gie compatibili con il processo di depurazione;
Visto il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del terri- torio n. 8749 del 12 agosto 2002, con il quale e© stata chiarita la inam- missibilita© di sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere gia© eseguite, e la necessita© di sottoposizione ad accertamento di compatibilita© ambientale delle medesime, al fine di porre in essere verifiche volte a individuare tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l'impatto ambientale o determinare l'eventuale danno ambientale arrecato per le parti per le quali non e© possibile alcun utile intervento;
Ritenuto necessario, per addivenire al rilascio di un provvedi- mento espresso di autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997, in tempi compatibili, disciplinare speci ficamente i procedimenti autorizzatori relativi agli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti liquidi in conto terzi fin qui descritti;
Ravvisata l'opportunita© di provvedere a regolamentare tali procedimenti con un apposito regolamento che disciplini altres|©
l'accertamento della compatibilita© ambientale degli impianti esistenti;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ûAttuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti perico- losi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggioý, ed in particolare gli articoli 27 e 28;
Visto l'art. 36 del decreto legislativo n. 152/1999, relativo agli impianti di trattamento di acque reflue urbane che trattano rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione;
Vista la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 recante ûNorme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'amministrazione regionaleý, ed in particolare l'art. 1 il quale prevede che, con regola- menti di esecuzione della legge stessa, da adottare previo parere vincolante della competente commissione consiliare, sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. di approvazione del ûRegolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiutiý, adottato in applicazione della suddetta legge reoionale n. 23/1997, che contiene la disciplina semplificata ordinariamente appli- cabile ai procedimenti autorizzatori in materia di smaltimento dei rifiuti;
Ritenuto di dover sottoporre anche il nuovo regolamento alla procedura prevista dalla legge regionale n. 23/1997, relativamente all'acquisizione del previo parere vincolante della competente commissione consiliare, in quanto costituente deroga alla disciplina ordinaria applicabile ai procedimenti autorizzatori in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;
Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 recante ûOrdina- mento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientaleý, ed in particolare l'art. 21 relativo alla vigilanza ed al controllo sull'esecuzione delle opere;
Vista la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 recante ûDisposi- zioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie localiý, ed in particolare l'art. 9, comma 2 il quale prevede che l'assemblea delle autonomie locali inter- viene nei processi decisionali della Regione riguardanti il conferi- mento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi;
Visto l'art. 77 della deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 che individua le competenze della direzione regionale dell'ambiente, nonche¨ l'art. 85-bis, cos|© come modificato da ultimo dalla delibera della giunta regionale 28 agosto 2002, n. 2937, che disciplina le competenze del servizio autonomo per l'emergenza ambientale;
Visto il testo del ûRegolamento disciplinante il rilascio dei prov- vedimenti autorizzatori di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22ý approvato in via preliminare dalla giunta regionale con deliberazione n. 1614 del 30 maggio 2003, e costituente allegato alla medesima;
Visto il parere favorevole espresso dall'assemblea delle autonomie locali, all'unanimita©, sul regolamento sopra citato, in data 31 luglio 2003;
Atteso che la IV commissione permanente del consiglio regio- nale, ha espresso a maggioranza, nella seduta del 31 luglio 2003 parere vincolante favorevole;
Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2400 del 1 agosto 2003;
Decreta:
Eé approvato il ûRegolamento disciplinante il rilascio dei prov- vedimenti autorizzatori di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22ý, nel testo allegato al presente provve- dimento quale parte integrante e sostanziale.
Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
Il presente decreto verra© pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 20 agosto 2003
p. Il presidente Il vice presidente: Moretton
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Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22.
Art. 1.
1. Il presente regolamento si applica, in deroga alle disposizioni del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., agli impianti esistenti di tratta- mento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, dichiarata costi- tuzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 1998, n. 173, nonche¨ autorizzati all'esercizio ai sensi del- l'ordinanza 3 giugno 1998, n. 192/Pres. successivamente modificata e prorogata.
Art. 2.
1. Al fine del rilascio di un provvedimento espresso di autorizza- zione ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i soggetti interessati presentano alla provincia territorialmente competente, istanza di autorizzazione corredata dalla seguente documentazione:
a) documentazione tecnica ed amministrativa prevista per la realizzazione dell'impianto dalle disposizioni vigenti in materia urba- nistica, di tutela arubientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, come stabilito dall'art. 27, comma 1 del decreto legi- slativo n. 22/1997;
b) relazione tecnica descrittiva dell'impianto esistente;
c) relazione tecnica finalizzata alla valutazione della compati- bilita© del trattamento delle diverse tipologie di rifiuti liquidi con la tecnologia dell'impianto;
d) elaborati grafici illustranti l' impianto esistente.
2. La medesima documentazione, a cura dell'istante, e© conte- stualmente inviata alla direzione regionale dell'ambiente, unitamente ad una relazione di compatibilita© ambientale contenente gli elementi indicati nell'allegato A) al presente regolamento, ai fini dell'accerta- mento della valutazione di compatibilita© ambientale.
Art. 3.
1. Il direttore regionale dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'art. 2, accerta l'inesistenza di decisivi danni ambientali e la compatibilita© ambientale del- l'impianto, individuando, ove necessario, tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l' impatto ambientale dell' opera.
2. L'accertamento di cui al comma 1 costituisce parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43.
Art. 4.
1. Il direttore regionale dell'ambiente, ove non vengano assunti i provvedimenti inibitori previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 43/1990, trasmette l'accertamento di compatibilita© ambientale alla provincia.
2. La giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'accertamento stesso, verificata la regolarita© della realizzazione dell'impianto sulla base della documentazione prodotta ai sensi del- l'art. 1 rilascia il provvedimento di autorizzazione previsto dall'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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Allegato A La relazione di compatibilita© ambientale di cui all'art. 2 contiene i seguenti elementi:
a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e del- l'ambiente;
b) la descrizione delle finalita© dell'opera e dei motivi della localizzazione prescelta;
c) la descrizione dell'opera con particolare riferimento:
1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;
2) alla qualita© e quantita© dei residui ed emissioni previsti, nel rispetto della normativa vigente, relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo, da rumore, vibrazioni, luce, calore, radia- zioni, rischio di incendi, risultanti dall'opera;
3) alla qualita© e quantita© dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti e alla specificazione dei mezzi di trasporto previsti;
d) la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette al potenziale impatto dell'opera, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo, all'acqua, all'aria, agli dementi climatici, ai beni storico-culturali e ambientali, ai fattori socio-economici ed all'interazione tra essi;
e) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla gestione e abbandono dell'opera per quanto riguarda:
1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;
2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;
f) la descrizione delle misure attuate e/o previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera sul- l'ambiente, e dei sistemi di monitoraggio attumati e/o previsti;
g) un riassunto, di agevole interpretazione e riproduzione, delle informazioni trasmesse, corredato dagli elaborati grafici essenziali.
Visto, il vicepresidente: Moretton 03R0738
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0302/Pres.
Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera a), della legge regionale n. 18/1972 per la promozione della sicurezza stradale. Approvazione.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 17 settembre 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che:
l'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 autorizza l'amministrazione regionale a concedere sovvenzioni e contributi e, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti nonche¨ per corsi di educazione stradale e per manifestazioni di educazione e propaganda all'uso del trasporto pubblico;
l'art. 2 della medesima legge regionale n. 18/1972 come modi- ficato dall'art. 16, comma 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 ûDisposizioni collegate alla legge finanziaria 2003ý dispone che le sovvenzioni e i contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi ad enti pubblici, compresi i comuni e loro consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organiz- zazione e lo sviluppo dei trasporti o che abbiano assunto od assu- mano iniziative rivolte a favorire il conseguimento di tali obbiettivi;
ai fini dell'applicazione delle sopra richiamate disposizioni normative e per il finanziamento di progetti in materia di sicurezza stradale, con legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, art. 16 e© stato istituito un apposito capitolo di spesa del bilancio regionale;
Visto l'art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ûTesto unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessoý che stabilisce che i criteri e le modalita© ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di nuovi incentivi sono piedeterminati con regola- mento, qualora non siano gia© previsti dalla legge;
Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione regionale della viabilita© e dei trasporti;
Visto l'art. 42 dello statuto;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2385 del 1 agosto 2003;
Decreta:
Eé approvato il ûRegolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera a) della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 per la promozione della sicurezza stradaleý, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
Il presente decreto sara© pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 20 agosto 2003
p. Il presidente Il vice presidente: Moretton
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Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera a) della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 per la promozione della sicurezza stradale.
Art. 1.
F i n a l i t a©
1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi in materia di promozione della sicurezza stradale di cui all'art. 1, let- tera a) della legge regionale 1 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti) come integrata e rifinanziata dalla legge regio- nale 15 febbraio 1999, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilan- cio pluriennale ed annuale della Regione), art. 16, comma 41 e come modificata e integrata dalla legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, art. 16, comma 4.
Art. 2.
Beneficiari
1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi ad enti pubblici, compresi comuni e loro consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro, che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale e che abbiano assunto od assumano iniziative rivolte a favorire il conseguimento di tali obiettivi.
Art. 3.
Interventi ammissibili
1. Sono ammesse a contribuzione le iniziative presentate dai soggetti di cui all'art. 2 finalizzate allo sviluppo e alla promozione della sicurezza stradale attraverso la sensibilizzazione e l'istruzione degli utenti della strada.
2. Possono essere ammessi a contribuzione, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, anche gli inter- venti iniziati entro l'anno precedente alla data di presentazione della domanda di contributo e con ancora conclusi alla medesima data.
Art. 4.
Presentazione delle domande e documentazione
1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresen- tante, devono essere presentate alla direzione regionale della viabilita©
e trasporti entro il 1 marzo di ciascun esercizio finanziario.
2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documen- tazione, pena la loro inaccoglibilita©:
a) relazione tecnico-illustrativa che descriva dettagliatamente le iniziative e gli interventi proposti;
b) distinta degli interventi e analitico preventivo di spesa con l'indicazione dell'importo complessivo dell'intervento;
c) dichiarazione del legale rappresentante sulla sussistenza o meno di eventuali ulteriori contribuzioni per la medesima finalita©.
Art. 5.
Criteri di concessione dei contributi
1. I contributi sono concessi nel rispetto dei seguenti criteri di priorita© e con l'attribuzione delle risorse a fianco indicate:
a) per attivita© e interventi didattici diretti alla diffusione tra i giovani di una cultura della sicurezza stradale attraverso il coinvolgi- mento delle scuole e strutture anche di tipo ricreativo, il 50% delle risorse disponibili;
b) per attivita© di formazione per aggiornamento di patentati con particolare riferimento ai portatori cli handicap, il 25% delle risorse disponibili;
c) per studi sistematici e raccolta di dati finalizzati alla cono- scenza del fenomeno della sinistrosita© stradale, il l5% delle risorse disponibili;
d) per altri interventi il 10% delle risorse disponibili.
2. Per ûrisorse disponibiliý di cui al comma 1 s'intende la parte di risorse allocate sul corrispondente capitolo di bilancio che la giunta regionale, in sede di definizione degli obiettivi e dei programmi di com- petenza della direzione della viabilita© e dei trasporti ai sensi della legge regionale 27 marzo 1992, n. 18, art. 6 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1999, n. 421), ritiene di attribuire alla contribuzione, esclusa la parte assegnata all'intervento diretto.
3. Qualora le domande riferite alle singole iniziative di cui al comma 1 non esauriscano le corrispondenti risorse, le quote rima- nenti vengono riassegnate secondo l'ordine delle priorita© indicate.
Art. 6.
Modalita© di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi 1. Il contributo e© concesso nella misura massima del 50% della spesa complessivamente ammissibile e comunque per un importo non superiore a euro 40.000,00.
2. In sede di istruttoria delle domande, per ciascun beneficiario e©
determinata la spesa complessiva ammissibile a contribuzione.
3. Qualora gli importi complessivi ammissibili eccedano le risorse previste per ogni singola priorita© si procede alla riduzione della percentuale contributiva fino a un minimo non inferiore al 35%
della spesa ammissibile. Se le risorse risultassero ancora insufficienti, i contributi sono assegnati, nel rispetto della percentuale del 35%, sulla base cronologica di presentazione delle domande.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 non e© comunque finanziabile piu© di un intervento per beneficiario.
5. Qualora l'iniziativa benefici di altra sovvenzione, la somma di questa e del contributo concesso non potra© superare la spesa ammissibile.
6. Gli interventi ammessi a contribuzione devono concludersi comunque entro due anni dalla data del decreto di concessione del contributo e il contributo e© erogato al momento della rendiconta- zione. Per la rendicontazione delle spese effettuate si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articoli 41, 42 e 43 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato il contributo e© revocato.
Art. 7.
Norma transitoria
1. Il presente regolamento si applica anche alle risorse finanziarie per le quali non sia stato ancora assunto il provvedimento formale di ripartizione al momento della sua entrata in vigore.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pub- blicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia.
Visto, il vice presidente: Moretton 03R0739
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 0311/Pres.
Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalita© degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalita© e dei criteri delle selezioni.
Approvazione.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 24 settembre 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 ûDisposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attua- zione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144ý, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 ûDisposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144ý;
Visto l'art. 2-bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), che disciplina il trasferimento di funzioni amministrative in materia di lavoro alle province;
Visto l'art. 2-ter della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), e in particolare il comma 1, lettera a), ai sensi del quale, nelle materie di cui all'art. 2-bis, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordina- mento, controllo, monitoraggio e vigilanza;
Visto l'art. 21 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, recante disposizioni in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato, in particolare il comma 8 che prevede che la Regione adotti disposizioni al fine di disciplinare le modalita© degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni nonche¨ le modalita© ed i criteri delle selezioni ed il comma 11 che prevede che la Regione adotti disposi-
zioni al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, contrastare la disoccupazione di lunga durata e accertare e verificare lo stato di disoccupazione;
Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione regionale del lavoro e delle professioni;
Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2509 del- l'8 agosto 2003;
Decreta:
Eé approvato, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il ûRegolamento concernente le disposi- zioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalita© degli avviamenti a selezione presso le Pubbliche amministrazioni e delle modalita© e dei criteri di selezioneý.
Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto sara© pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 29 agosto 2003
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Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalita© degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalita© e dei criteri delle selezioni.
Capo I Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto e finalita©
1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 21, comma 11 e comma 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni colle- gate alla legge finanziaria 2003), nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, introduce disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e corret- tive del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione del- l'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), nonche¨
disciplina le modalita© degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e le modalita© e dei criteri delle selezioni.
Art. 2.
D e f i n i z i o n i
1. Per uffici competenti si intendono gli uffici pubblici svolgenti funzioni e compiti in materia di servizi all'impiego, avviamento al lavoro e avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni.
Art. 3.
Trattamento di dati
1. Il trattamento dei dati, nell'ambito dello svolgimento delle atti- vita© previste dal presente regolamento, avviene ai sensi dell'art. 5-bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di poli- tica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonche¨ norme in materia di formazione professionale e personale regionale).
Capo II Elenco anagrafico
Art. 4.
Contenuto e funzioni dell'elenco anagrafico 1. L'elenco anagrafico e© costituito da:
a) i nominativi dei soggetti per i quali gli uffici competenti, ricevono le seguenti comunicazioni:
1) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle societa© di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati o accreditati a svolgere attivita© di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
2) comunicazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;
3) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono liste ed elenchi speciali;
4) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziaIi e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
b) i nominativi delle persone in eta© lavorativa che, intendendo avvalersi dei servizi per l'impiego erogati dalle province attraverso gli uffici competenti, richiedono l'inserimento dei propri dati all'ufficio competente nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio.
2. L'elenco anagrafico ha esclusivamente uno scopo conoscitivo sullo stato dei soggetti nel mercato del lavoro.
3. I soggetti rimangono inseriti nell'elenco anagrafico salvo il verificarsi di una o piu© delle seguenti condizioni:
a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto;
b) superamento dell'eta© lavorativa;
c) decesso;
d) assenza di domicilio nel territorio Provinciale da piu© di cinque anni, se si tratta di soggetti extra comunitari;
e) cancellazione per i motivi previsti dal successivo art. 12.
Art. 5.
Gestione dell'elenco anagrafico
1. All'atto dell'inserimento dei dati dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), l'ufficio competente procede alla classifica- zione dei soggetti stessi, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 181/2000, al fine di poterli identificare secondo parametri omoge- nei e uniformi.
2. Al momento dell'inserimento dei dati, e© attribuita al soggetto la qualifica professionale che egli stesso dichiara quale ûqualifica principaleý; in caso di inserimento a seguito delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), la qualifica principale e© quella attri- buita al soggetto al termine dell'ultimo rapporto di lavoro.
3. Il dato relativo al domicilio del soggetto costituisce il criterio per l'individuazione dell'ufficio competente a gestire le informazioni che riguardano il soggetto medesimo.
4. Nel caso di trasferimento di domicilio, il soggetto che intende avvalersi dei servizi per l'impiego deve presentarsi all'ufficio compe- tente il quale provvede a richiedere, all'ufficio competente di prove- nienza, la comunicazione dei dati stessi.
Capo III Scheda professionale
Art. 6.
Contenuto e funzioni della scheda professionale
1. La scheda professionale viene compilata esclusivamente per coloro che intendono usufruire dei servizi all'impiego erogati dal- l'ufficio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del soggetto.
2. Nella scheda professionale sono contenuti i dati dell'elenco anagrafico integrati da quelli forniti dal soggetto relativamente alle sue esperienze formative e professionali ed alle sue disponibilita©
occupazionali.
Art. 7.
Gestione della scheda professionale
1. Le informazioni da inserire nella scheda professionale sono acquisite attraverso:
a) le informazioni fornite dal soggetto;
b) le comunicazioni previste dall'art. 1 del presente regola- mento;
c) ogni altra fonte che segnali lo svolgimento da parte del soggetto di esperienze scolastiche, formative, lavorative o comunque di natura professionale.
Capo IV Stato di disoccupazione
Art. 8.
Definizione dello stato di disoccupazione
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000, lo stato di disoccu- pazione e© la condizione del soggetto privo di lavoro immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attivita© lavorativa.
2. Lo stato di disoccupazione deve essere dichiarato dall'interessato.
3. Ai fini della dichiarazione dello stato di disoccupazione l'inte- ressato deve possedere, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) non essere impegnato in alcuna attivita© lavorativa;
b) essere immediatamente disponibile ad una congrua offerta di lavoro;
c) svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro.
4. Il requisito di cui al comma 3, lettera a) e© soddisfatto quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato ovvero alcuna attivita© di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attivita© lavorativa dalla quale consegua un red- dito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, cos|© come determinato dalla normativa fiscale vigente.
5. Il limite di reddito minimo personale escluso da imposizione consente la conservazione dello stato di disoccupazione a condizione che il lavoratore:
a) durante l'attivita© lavorativa, si presenti all'ufficio competente per dichiarare che il reddito annuo presunto derivante dall'attivita© svolta non e© superiore alla soglia sopracitata e si impegni a comunicare l'even- tuale superamento della stessa nonche¨ a presentare ogni documento che gli venga richiesto ai fini della verifica di tale dichiarazione.
6. La soglia di reddito non opera nei confronti dei soggetti impe- gnati in lavori socialmente utili ai sensi della legislazione nazionale ovvero nelle attivita© formative previste nell'ambito dei relativi progetti.
7. Il requisito di cui al comma 3, lettera b), e© soddisfatto quando il soggetto sia immediatamente disponibile ad una offerta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:
a) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o deter- minato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o della missione superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani;
b) sede di lavoro ubicata nel raggio di 30 chilometri dal comune di domicilio del soggetto o raggiungibile con mezzi pubblici in un tempo massimo di sessanta minuti;
c) proposta professionalmente congrua, ossia riferita ad una qualifica professionale valutata dal competente ufficio sostanzial- mente equivalente a quelle risultanti nell'ambito della scheda profes- sionale. Nel caso di soggetti disoccupati, la proposta dovra© altres|©
prevedere una retribuzione pari almeno al 90 per cento di quella percepita anteriormente all'acquisizione dello stato di disoccupa- zione, salvo diversa indicazione del soggetto che si dichiari disponibile all'accettazione di un compenso inferiore.
8. Il requisito di cui al comma 3, lettera c), e© soddisfatto quando il soggetto si presenti alle convocazioni dell'ufficio competente, aderisca alle attivita© aventi per oggetto lo svolgimento di servizi di orientamento o di ricerca e valutazione di opportunita© occupazionali, di formazione, di riqualificazione di tirocinio o di altre forme di inserimento lavorativo.
Il requisito e© altres|© desunto dalle informazioni comunque in possesso dell'Ufficio competente in relazione allo svolgimento di rapporti di lavoro a termine o temporanei o di partecipazione ad iniziative forma- tive e per l'inserimento lavorativo.
9. La frequenza di un corso di formazione professionale soddisfa i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 3.
10. Con Regolamento regionale possono essere individuati corsi, diversi da quelli di cui al comma 9, la cui frequenza soddisfa i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 3.
Art. 9.
Verifica dello stato di disoccupazione
1. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dall'inte- ressato mediante la presentazione all'Ufficio competente ed il rilascio della dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Pre- sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'eventuale attivita© lavorativa precedente- mente svolta nonche¨ l'immediata disponibilita© allo svolgimento di attivita© lavorativa; per coloro che hanno svolto attivita© lavorativa fino ad 8 mesi, o a 4 mesi se giovani, alla scadenza del rapporto di lavoro lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.
2. L'Ufficio competente aggiorna e verifica la permanenza dello stato di disoccupazione dei soggetti ogni qualvolta questi chiedono all'Ufficio medesimo una certificazione in questo senso o, comunque, possano accedere ad un beneficio in virtu© del possesso di tale stato.
Art. 10.
Sospensione dello stato di disoccupazione
1. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani d'eta© compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti, comporta una sospensione dello stato di disoccupazione. Il riferi- mento temporale e© relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/1970/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES). Durante il periodo di sospensione il lavoratore si considera occupato.
2. Per quanto concerne i giovani si fa riferimento all'eta© posse- duta alla data di assunzione.
3. Alla cessazione del contratto di lavoro a termine o del lavoro temporaneo lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.
Art. 11.
Durata dello stato di disoccupazione
1. Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il sog- getto si presenta all'Ufficio competente ed effettua la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 181/2000, a seguito della quale gli viene attribuito lo stato di disoccupato.
2. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi com- merciali. I periodi fino a quindici giorni non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.
Art. 12.
Perdita dello stato di disoccupazione
1. La perdita dello stato di disoccupazione si verifica allorche¨
ricorrano una o piu© delle seguenti condizioni:
a) assunzione o svolgimento di una attivita© autonoma o di impresa, salvi i casi di compatibilita© previsti dall'art. 8, comma 4 e comma 5;
b) mancata presentazione alle convocazioni eventualmente disposte dall'Ufficio competente per la verifica e la conferma dello stato di disoccupazione;
c) mancata presentazione o adesione alle iniziative previste dall'art. 8, comma 8;
d) rifiuto di una offerta di lavoro avente le caratteristiche indi- cate dell'art. 8, comma 7.
2. Nel caso di mancata presentazione, nella data stabilita, alla convocazione da parte dell'Ufficio competente, determinata da docu- mentati impedimenti oggettivi, il soggetto ha la possibilita© di presen- tarsi all'Ufficio entro il termine perentorio di quindici giorni decor- renti dalla data fissata per la presentazione medesima. Per ragioni certificate da dichiarazione rilasciata da una struttura pubblica, la presentazione all'Ufficio deve avvenire entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal venir meno delle cause che hanno impe- dito al soggetto di presentarsi nella data stabilita.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita© ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobi- lita©, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comu- nita© europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) si applicano le disposizioni contenute nella mede- sima legge. Per i soggetti disabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Art. 13.
Certificazione dello stato di disoccupazione
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo n. 181/2000, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione e© comprovato con le modalita© previste dagli accordi raggiunti a livello regionale con i medesimi ovvero dalle disposizioni emanate dagli stessi a livello nazionale.
2. Nei casi in cui la verifica riguardi l'attuazione di norme che facciano riferimento all'anzianita© di iscrizione nelle liste di colloca- mento, la corrispondenza va accertata con riguardo alla durata dello stato di disoccupazione calcolata secondo le modalita© indicate dal presente Regolamento.
Capo V
Liste ed elenchi speciali Art. 14.
Disposizioni generali
1. Rimangono in vigore le liste e gli elenchi previsti dalla legisla- zione nazionale e quelli predisposti ai sensi della normativa regionale ed in particolare:
a) l'elenco dei soggetti disabili di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999;
b) la lista di mobilita© di cui all'art. 6 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I dati dei soggetti iscritti nelle liste e negli elenchi speciali sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, all'interno del quale e© eviden- ziata la loro particolare appartenenza, nonche¨ la modifica della relativa situazione a seguito della gestione delle liste stesse.
3. Ai soggetti cancellati dall'elenco si cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 per perdita dei requisiti a seguito della riduzione dello stato invalidante, puo© essere riconosciuta l'anzianita© di disoccupa- zione maturata nell'ambito della lista speciale, purche¨ presentino la dichiarazione di immediata disponibilita© entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza.
Capo VI
Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche Art. 15.
Campo di applicazione
1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme gene- rali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse le sedi centrali delle amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, effettuano secondo le modalita© previste dal presente regolamento le assunzioni di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e ove richiesto, di una specifica professionalita©.
2. Su istanza della pubblica amministrazione interessata e previo accordo con le province competenti, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organiz- zate direttamente dalla pubblica amministrazione stessa, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.
Art. 16.
Procedure per la richiesta di personale
1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministra- tiva, anche periferica, compresa in quella di competenza di un solo ufficio, presentano direttamente all'ufficio competente medesimo la richiesta dei soggetti da assumere.
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di piu© uffici presentano tale richiesta direttamente all'ufficio competente avente sede nel capoluogo di provincia.
3. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministra- tiva, anche periferica, compresa in quella di competenza di uffici di province diverse presentano la richiesta alla direzione regionale del lavoro e delle professioni.
4. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare;
b) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;
c) mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti;
d) tipologia contrattuale: tempo indeterminato, tempo deter- minato, part time (con indicazione in caso di tempo determinato della durata del contratto e in caso di part time dell'orario giornaliero e set- timanale);
e) requisiti professionali richiesti;
f) eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni;
g) modalita© di svolgimento della prova selettiva, con l'indica- zione del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa.
Art. 17.
Procedura di reclutamento
1. L'ufficio competente, ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 3, la direzione regionale del lavoro e delle professioni, che riceve la richiesta, fissa il giorno o i giorni in cui i soggetti interessati all'offerta di lavoro devono fornire l'adesione e provvede contestual- mente alla massima diffusione dell'offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione.
2. La graduatoria e© elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che si presentano presso l'ufficio competente nel giorno o nei giorni fissati per la raccolta delle adesioni.
Art. 18.
Soggetti interessati
1. Possono aderire alla richiesta nei termini e con le modalita©
stabilite dall'avviso pubblico, i soggetti ai quali sia stato attribuito lo stato di disoccupazione e i soggetti occupati in cerca di altra occupa- zione che compilino il modulo di adesione e che dichiarino, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione.
2. I soggetti che non sono domiciliati nella circoscrizione del- l'ufficio che effettua la chiamata devono altres|© esibire una dichiara- zione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repub- blica n. 445/2000, relativa al loro stato occupazionale.
Art. 19.
Graduatoria
1. L'ufficio, entro il termine fissato dalla provincia competente ovvero dalla direzione regionale del lavoro e delle professioni, procede alla formulazione della graduatoria.
2. Il punteggio e© determinato dal concorso dei seguenti elementi:
a) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
b) stato di disoccupazione;
3. I criteri di formulazione della graduatoria e di valutazione degli elementi di cui al comma 2 sono i seguenti:
a) la graduatoria e© ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;
b) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione e©
attribuito un punteggio base di 50 punti;
c) al punteggio iniziale di 50 punti viene sottratto un punto per ogni cinquecento euro, risultanti dall'indicatore della situazione econo- mica equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell'effet- tuazione del calcolo, il dato ISEE viene arrotondato per difetto agli euro 500 o ai suoi multipli. Eé onere del soggetto presentarsi all'ufficio con i dati risultanti dall'ISEE, da richiedersi previamente alle strutture abilitate;