• Non ci sono risultati.

REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 15

Nel documento REGIONI AVVISO AGLI ABBONATI (pagine 29-32)

Interventi urgenti a favore dell'agricoltura e modifica delle leggi regionali n. 21 del 2000 e n. 21 del 1984 (Riordinamento dei Consorzi di bonifica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 39 del 31 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento dell'art. 23 della legge regionale n. 8 del 1998 1. Al fine di fronteggiare i danni causati, negli anni 2003 e 2004, dalla epizoozia ûblue tongueý e© autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di e 15.000.000 e nell'anno 2004, la spesa di e 5.000.000 per la conces-sione agli allevatori degli aiuti previsti dall'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8: ûNorme per l'accelerazione della spesa delle risorse del Feoga - Orientamento e interventi urgenti per l'agricolturaý (UPB S06.025).

2. Al fine di fronteggiare i danni causati, nelle annate agrarie 2002/2003 e 2003/2004, dalla virosi del pomodoro e© autorizzata, nel-l'anno 2003, la spesa di e 10.000.000 per la concessione agli imprendi-tori agricoli degli aiuti previsti dall'art. 23 della legge regionale n. 8 del 1998 (UPB S06.025).

3. Per la concessione agli imprenditori agricoli degli aiuti per il pagamento dei premi di assicurazione, previsti dall'art. 23 della legge regionale n. 8 del 1998, e© autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa di e 4.000.000 (UPB S06.025).

Art. 2.

Contributi per locali di ricovero

1. L'amministrazione regionale e© autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione o l'adeguamento senza aumento delle capacita© produt-tive di locali di ricovero, per proteggere le greggi nelle aree di maggior esposizione e aggressivita© dell'insetto vettore della febbre catarrale degli ovini.

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in e3.500.000 per l'anno 2003 a valere sulle disponibilita© recate dalle UUPPBB S06.072, S06.079 S06.086, S06.092, S06.099, S06.107 e S06.114 in ragione di e 500 per ciascuna di esse.

Art. 3.

Monitoraggio sugli effetti della febbre catarrale degli ovini e sulla relativa vaccinazione e interventi a favore degli allevatori che parteci-pano al piano vaccinale.

1. L'amministrazione regionale e© tenuta ad effettuare un monito-raggio permanente sugli effetti e sulle conseguenze che la febbre catar-rale degli ovini e le relative vaccinazioni comportano sul comparto zootecnico regionale; le risultanze del monitoraggio sono trasmesse ogni sei mesi alle competenti commissioni consiliari.

2. L'amministrazione regionale e© autorizzata a concedere un contri-buto a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito della botta alla febbre catarrale degli ovini; il contributo consiste in:

a) un aiuto a compensazione del danno subito dagli allevatori per gli aborti che siano diretta conseguenza della vaccinazione;

b) un aiuto a compensazione dei capi morti in conseguenza della vaccinazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo e© autorizzata la spesa di e3.000.000 per l'anno 2003 (UPB S06.025).

Art. 4.

Interventi a favore degli allevatori in conseguenza del divieto di movimentazione

1. L'amministrazione regionale e© autorizzata a concedere agli allevatori di ovini, caprini bovini e bufalini, da carne e da latte, un aiuto a compensazione dei maggiori oneri derivanti dal divieto di movimentazione imposto dalla competenti autorita© sanitaria a causa della presenza della febbre catarrale degli ovini (blue tongue). La misura dell'aiuto e© commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non puo© superare l'importo delle stesse.

2. L'aiuto e© concesso anche agli allevatori interessati dal divieto di movimentazione dal 10 settembre 2003.

3. Per l'attuazione del presente articolo e© autorizzata nell'anno 2003 la spesa di e 6.000.000 e nell'anno 2004 la spesa di e 1.000.000 (UPB 806.025).

Art. 5.

Procedura per la concessione degli aiuti

1. Per la concessione degli aiuti previsti dal comma 1 dell'art. 1 e dagli articoli 3 e 4 si applicano le procedure contenute nell'art. 7 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 ûInterventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata febbre catarrale degli ovini (blue tongue)ý.

Art. 6.

Interventi sanitari

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 22 del 2000 e© autorizzata la spesa di e 2.500.000 per l'anno 2003 e di e 2.500.000 per l'anno 2004 (UPB S12.078).

Art. 7.

Stalle di sosta

1. L'ingresso nel territorio regionale di animali vivi destinati all'allevamento e alla macellazione e© subordinato all'accertamento e alla verifica, da parte dei servizi della sanita© animale delle ASL, dei requisiti rispondenti alle esigenze di sicurezza igienico sanitarie.

2. A tal fine l'amministrazione regionale istituisce apposite stalle di sosta adibite al temporaneo mantenimento degli animali da sotto-porre a controllo sanitario.

3. A partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, l'introduzione nel territorio regionale di animali di cui al comma 1, non sottoposti ai controlli sanitari, comporta il paga-mento di una sanzione di e 500 per ogni singolo capo.

4 L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e© valu-tato in e 250.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (UPB 812.078).

Art. 8.

Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione dei piani per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali 1. L'amministrazione regionale e© autorizzata a concedere contributi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di incentivare la collaborazione con le autorita© sanitarie preposte all'attuazione di piani di sorveglianza sierolo-gica per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) previsti dalla norma-tiva vigente.

2. I contributi di cui al comma 1 sono diretti a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione del-l'autorita© dei propri capi per i controlli sanitari periodici.

3. Il contributo e© concesso in base al numero di capi che viene reso disponibile per i prelievi su disposizione dell'autorita© sanitaria competente; per ogni capo messo a disposizione dell'autorita© sanitaria viene erogata una somma pari a 100 euro per capo bovino e 20 euro per capo caprino, rapportata all'intero anno solare, proporzional-mente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.

4. Il programma degli interventi e© approvato dalla giunta regio-nale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanita© e dell'assistenza sociale.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono erogati dalle aziende U.S.L. competenti per territorio.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo e© autorizzata nel-l'anno 2003 la spesa di e 500.000 (UPB S12.078).

Art. 9.

Contributi per l'uso di sistemi di lotta biologica

1. Per la concessione degli aiuti previsti dall'art. 8 della legge regionale 4 marzo 1994, n. 9 ûNorme: per la promozione e la valoriz-zazione dell'agricoltura biologicaý e© autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa di e 1.000.000 (UPB S06.038).

Art. 10.

Contributo straordinario

all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna 1. All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna e© con-cesso un contributo straordinario di e 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per il funzionamento del centro nazionale per la zoo-tecnia biologica (UPB S12.076).

Art. 11.

Modifica degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 21 del 2000 1. Nell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 ûAde-guamento delle provvidenze regionali agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicolturaý sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la lettera f) e© sostituita dalla seguente:

ûf) acquisto di riproduttori, maschi e femmine, di qualita©

pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razzaý;

b) la lettera g) e© soppressa.

2. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 21 del 2000 e©

sostituito dal seguente:

û1. L'intensita© massima dell'aiuto rispetto alle spese ammesse, in generale, e© cos|© determinata:

a) 50 per cento nelle zone svantaggiate (60 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni);

b) 40 per cento nelle altre zone (50 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni).

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna dell'avviso relativo alla sua approvazione da parte della Commissione europea o del decorso del termine previsto per l'esame dello stesso da parte della commissione.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano, nel limiti degli stanziamenti di bilancio, sulle disponibilita©

esistenti per l'attuazione della legge regionale n. 21 del 2000.

Art. 12.

Direttive di attuazione

1. Le direttive di attuazione degli articoli 2, 3,4 e 9, sono adottate, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale, dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti commissioni consi-liari. Le commissioni consiliari devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la giunta regionale puo© adottare le direttive anche in assenza del parere.

2. Le direttive di attuazione degli articoli 5 e 6 sono adottate, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanita© e assistenza sociale, dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti commissioni consiliari. Le commissioni consiliari devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la giunta regionale puo© adottare le direttive anche in assenza del parere.

Art. 13.

Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono attuati dall'amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine per la loro approvazione da parte della stessa.

Art. 14.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 21 del 1984 1. I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 19 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei Consorzi di bonifica) sono soppressi.

Art. 15.

Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2004 sono intro-dotte le seguenti modifiche:

In aumento.

Spesa:

06 - Agricoltura - UPB SO6.072.

Miglioramento della competitivita© dei sistemi agricoli della provin-cia di Cagliari.

Competenza:

2003 e 6.250.000;

2004 e ö;

2005 e ö;

UPB S06.079.

Miglioramento della competitivita© dei sistemi agricoli nell'igle-siente.

Competenza:

2003 e 2.525.000;

2004 e ö;

2005 e ö.

UPB S06.086.

Miglioramento della competitivita© dei sistemi agricoli della provincia di Oristano.

Competenza:

2003 e 5.175.000;

2004 e ö;

2005 e ö.

UPB S06.092.

Miglioramento della competitivita© dei sistemi agricoli della provincia di Nuoro.

Competenza:

2003 e 4.025.000;

2004 e ö;

2005 e ö.

UPB S06.099

Miglioramento della competitivita© dei sistemi agricoli nella zona di Lanusei.

Competenza 2003 e 2.325.000;

2004 e ö;

2005 e ö.

UPB S06.107

Miglioramento della competitivita© dei sistemi agricoli della provincia di Sassari.

Competenza:

2003 e 5.375.000;

2004 e ö;

2005 e ö.

UPB S06.114.

Miglioramento della competitivita© del sistemi agricoli nella zona di Tempio.

Competenza:

2003 e 2.325.000;

2004 e ö;

2005 e ö.

Entrata

03 - Bilancio - UPB E03.017.

Quote di contributi erariali devoluti dallo Stato.

Competenza:

2003 e 18.000.000;

2004 e ö;

2005 e ö.

UPB E03.031.

Recuperi da istituti ed enti creditizi.

Competenza:

2003 e 10.000.000;

2004 e ö;

2005 e ö.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in e 37.000.000 per l'anno 2003, in e 15.750.000 per l'anno 2004 e in e 7.250.000 per l'anno 2005, ad essi si fa fronte:

a) quanto ad e 23.000.000, per l'anno 2003, con le disponibilita©

sussistenti in conto della UPB S06.025 (Cap. 06103) e derivanti quanto a e 15.000.000 dallo stanziamento autorizzato con legge regionale n. 26 del 1999 e quanto a e 8.000.000 dallo stanziamento autorizzato con legge regionale n. 18 del 2000;

b) quanto a e 14.000.000 per l'anno 2003, ad e 15.750.000 per l'anno 2004 ed e 7.250.000 con le variazioni di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono intro-dotte le seguenti modifiche:

In aumento - Entrata.

03 - Bilancio - UPB E03.017.

Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato.

Competenza:

2003 e 14.000.000;

2004 e 15.750.000;

2005 e 7.250.000.

In aumento - Spesa.

06 - Agricoltura - UPB S06.025.

Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamita© natu-rali o da avversita© atmosferiche.

Competenza:

2003 e 11.000.000;

2004 e 10.000.000;

2005 e 4.000.000.

UPB S06.038.

Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali.

Competenza:

2003 e ö;

2004 e 1.000.000;

2005 e 1.000.000.

12 - Sanita© - UPB S12.078.

Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico.

Competenza:

2003 e 3.000.000;

2004 e 2.750.000;

2005 e 250.000.

UPB S12.076.

Istituto zooprofilattico - Parte corrente.

Competenza:

2003 e ö;

2004 e 2.000.000;

2005 e 2.000.000.

3. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge per il 2003, ad eccezione di quelli di cui all'UPB S06.025 (Cap. 06103) per i quali con-tinua ad applicarsi la normativa vigente in materia di conservazione a residui, non impegnati entro il 31 dicembre 2003 permangono nel conto dei residui e possono essere impegnati fino al 31 dicembre 2004.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblica-zione ad eccepubblica-zione del comma 2 dell'art. 11.

La presente legge sara© pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 dicembre 2003 MASALA (Omissis)

04R0037

Francesco Nocita, redattore GIANFRANCO TATOZZI, direttore

(G407010/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.y yy

y

DELLA REPUBBLICA ITALIANA CA NONI D I ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004) GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

(di cui spese di spedizione e 219,04)

(di cui spese di spedizione e 109,52) - annuale

- semestrale e 397,47 e 217,24 Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

(di cui spese di spedizione e 108,57)

(di cui spese di spedizione e 54,28) - annuale

- semestrale e 284,65 e 154,32 Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

(di cui spese di spedizione e 19,29)

(di cui spese di spedizione e 9,64) - annuale

- semestrale e 67,12 e 42,06 Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:

(di cui spese di spedizione e 41,27)

(di cui spese di spedizione e 20,63) - annuale

- semestrale e 166,66 e 90,83 Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:

(di cui spese di spedizione e 15,31)

(di cui spese di spedizione e 7,65) - annuale

- semestrale e 64,03 e 39,01 Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

(di cui spese di spedizione e 50,02)

(di cui spese di spedizione e 25,01) - annuale

- semestrale e 166,38 e 89,19 Tipo F Abbonamento ai fascicolidella serie generale, inclusituttiisupplementi ordinari,edaifascicoli delle quattro serie speciali:

(di cui spese di spedizione e 344,93)

(di cui spese di spedizione e 172,46) - annuale

- semestrale e 776,66 e 411,33 Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli

delle quattro serie speciali:

(di cui spese di spedizione e 234,45)

(di cui spese di spedizione e 117,22) - annuale

- semestrale e 650,83 e 340,41 N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale parte prima -prescelto, si ricevera© anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) e 86,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) e 55,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale e 0,77

serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione e 0,80

fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico e 1,50

supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione e 0,80 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione e 0,80

fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico e 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione e 120,00) e 318,00

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 60,00) e 183,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) e 0,85 I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo e 188,00

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni e 175,00

Volume separato (oltre le spese di spedizione) e 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e© raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1ogennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 3 0 6 *

e 1,60

Nel documento REGIONI AVVISO AGLI ABBONATI (pagine 29-32)

Documenti correlati