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Le Linee guida dell'OCSE.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

3. Le Linee guida dell'OCSE.

Nel 1976 l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) adottava il testo delle Linee guida per le Imprese Multinazionali (Guidelines for Multinational Corporations) 157. Emendate più volte, di cui

156 Cfr. F. BORGIA, La responsabilità sociale delle imprese multinazionali, cit., p. 137. 157 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, OECD

Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition, adottate il 25 maggio 2011, reperibili

l’ultima il 25 maggio 2011, le Linee guida “[..] provide non-binding principles

and standards for responsible business conduct in a global context consistent with applicable laws and internationally recognised standards”158; costituiscono essenzialmente raccomandazioni rivolte dai Governi degli Stati aderenti159 alle imprese multinazionali che enunciano principi e norme da applicarsi su base volontaria160. Le Linee guida sono contenute nella Dichiarazione sugli Investimenti Internazionali e le Imprese Multinazionali, di cui costituiscono un Allegato, la quale contiene una serie di principi in materia di investimenti internazionali, tra cui quello del trattamento nazionale, gli incentivi e i limiti riguardanti gli investimenti internazionali, e una serie di procedure di applicazione

segnalano H. W. BAADE, The Legal Effect of Code of Conduct for Multinational

Enterprises, in N. HORN (ed.), Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises, cit.; P. T. MUCHLINSKI, Multinational Enterprises and the Law, cit.; S. C.

VAN EYK, The OECD Declaration and Decisions Corcening Multinational Enterprises. An

Attempt to Tame the Shrew, Nijmegen, 1995; A. DI BLASE, La Dichiarazione OCSE sugli investimenti e le imprese multinazionali, in A. GIARDINA, G. L. TOSATO (a cura di), Diritto del commercio internazionale, cit.; J. KARL, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, in M. K. ADDO (ed.), Human Rights Standards and the Responsibility of Transnational Corporations, cit.; A. ODDENINO, La rilevanza dei codici di condotta nella regolamentazione dell’attività delle imprese multinazionali, in G. PORRO (a cura di), Studi di diritto internazionale dell’economia, Torino, 1999, p. 51 ss.; P. ACCONCI, Il nuovo testo delle Guidelines per le imprese multinazionali adottato dagli Stati membri dell’OCSE, in Comunicazioni e studi, 2002, p. 379 ss.; R. BLANPAIN, Multinational Enterprises and Codes of Conduct. The OECD Guidelines for MNEs in Perspective, in R. BLANPAIN (ed.), Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies,

2004, p. 191 ss. Di seguito “Linee guida”.

158 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, OECD

Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition, Foreword, cit., p. 3.

159 Oltre agli Stati membri, hanno aderito una serie di Stati non membri dell’Organizzazione, quali Argentina, Brasile, Egitto, Lettonia, Lituania, Marocco, Peru e Romania, per un totale di 42 Stati aderenti.

160 M. CUTILLO, I National Contact Point dell'OCSE sulle imprese multinazionali: un

meccanismo di accesso alla giustizia effettivo per la società civile, in FRANCIONI F. (a cura

di), Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione europea, 2008, p. 237. Tali Guidelines si inseriscono nella policy dell'Organizzazione volta al rafforzamento e alla liberalizzazione delle condizioni di investimento tra i propri Membri, attraverso l'armonizzazione degli standard sociali e incoraggiando le IMN a contribuire al progresso economico, sociale, ambientale attraverso la minimizzazione dell'impatto negativo che le loro operazioni possono provocare.

e controllo dei principi contenuti nella Dichiarazione161.

La prima parte delle Guidelines, radicalmente modificata dalla Revision

2000162, contiene una serie di principi di buona condotta a cui le imprese multinazionali possono volontariamente aderire, rispettandoli nelle attività economiche transnazionali, e si propone di sviluppare un approccio sostenibile di condotta degli affari, in armonia con le politiche dei Paesi ospiti delle loro attività e con i principi generali della RSI163. Essa si compone di 11 diverse sezioni che

161 In argomento, T. W. VOGELAAR, The OECD Guidelines: Their Philosophy, History,

Negotiation, Form, Legal Nature, Follow-Up Procedures and Review, in N.HORN (ed.), Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises, cit., p. 133, nota che la

forma negoziale della Dichiarazione (la quale costituisce una forma solenne di intesa su principi generali) non è prevista tra i poteri del Consiglio dall’art. 5 della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione del 14 dicembre 1960, che permette la conclusione di accordi internazionali con Stati e organizzazioni internazionali e l’adozione di decisioni e raccomandazioni, le quali possono essere indirizzate solo agli Stati membri e non ad enti privati come le IMN.La Dichiarazione del 1976 costituirebbe quindi non un atto dell’Organizzazione ma un atto comune dei Governi degli Stati membri, i quali, affidando all’OCSE l’attuazione della stessa, hanno provveduto ad integrarla nella normale struttura dell’Organizzazione. A seguito delle varie revisions che si sono succedute negli anni, la versione più recente delle Linee guida si compone di due parti: la prima contiene le Guidelines, mentre la seconda parte stabilisce la procedura di attuazione delle stesse e contiene una serie di emendamenti ad alcune decisioni del Consiglio OCSE; entrambe le sezioni sono accompagnate da un Commentario, elaborato dal Committee on International Investment and Multinational Enterprises (CIME).

162 La Revision del 2000 è annessa alla Declaration on International Investments and

Multinational Enterprises (DAFFE/IME/(2000)/20, Annex 1). Per una analisi puntuale delle

innovazioni derivanti dalla Revision 2000, v. F. PAGANI, La revisione delle linee guida per

le multinazionali dell’OCSE, in Commercio internazionale, 2000, p. 967 ss.

163 Nella Prefazione si legge che “The Guidelines aim to ensure that the operations of these

enterprises are in harmony with government policies, to strengthen the basis of mutual confidence between enterprises and the societies in which they operate, to help improve the foreign investment climate and to enhance the contribution to sustainable development made by multinational enterprises. The Guidelines are part of the OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises the other elements of which relate to national treatment, conflicting requirements on enterprises, and international investment incentives and disincentives. The Guidelines provide voluntary principles and standards for responsible business conduct consistent with applicable laws and internationally recognised standards. However, the countries adhering to the Guidelines make a binding commitment to implement them in accordance with the Decision of the OECD Council on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Furthermore, matters covered by the Guidelines may also be the subject of national law and international commitments”.

coprono tutte le attività delle imprese multinazionali164.

Nella prima sezione della Parte I, dedicata a Concepts and Principles, è espresso il valore giuridico delle Linee guida, quali strumenti ad applicazione volontaria da parte delle imprese e non giuridicamente vincolanti, perciò cedevoli nei confronti della legge nazionale dello Stato ospite, al cui rispetto sono tenute le imprese multinazionali; nel caso in cui la legislazione nazionale sia contrastante con i principi contenuti nelle Guidelines, le imprese dovrebbero trovare un modo per conformarsi a tali principi e standard purchè non sia in violazione della regolamentazione nazionale, “[...] while taking into account the particular

circumstances of each host country” 165, lasciando ai Governi degli Stati ospiti la precisazione delle condizioni nel rispetto delle quali le imprese multinazionali operano all’interno della loro giurisdizione166. La Revision 2000 ha ampliato l’ambito di applicazione ratione personae delle Linee guida: sebbene la prima versione non facesse esplicito riferimento all’aspetto dimensionale delle imprese

164 Le sezioni sono titolate: I. Concepts and Principles; II. General Policies; III. Disclosure; IV.

Human Rights; V. Employment and Industrial Relations; VI. Environment; VII. Combating Bribery, Bribe Sollicitation and Extortion; VIII. Consumer Interest; IX. Science and Technology; X. Competition; XI. Taxation.

165 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, OECD

Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition, Concepts and Principles, Punto 2 p.

17, che recita “Obeying domestic laws is the first obligation of enterprises. The Guidelines

are not a substitute for nor should they be considered to override domestic law and regulation. While the Guidelines extend beyond the law in many cases, they should not and are not intended to place an enterprise in situations where it faces conflicting requirements. However, in countries where domestic laws and regulations conflict with the principles and standards of the Guidelines, enterprises should seek ways to honour such principles and standards to the fullest extent which does not place them in violation of domestic law”. Si

veda anche il Punto 3.

166 Ibidem, Punto 8, p. 18, “Governments have the right to prescribe the conditions under which

multinational enterprises operate within their jurisdictions, subject to international law. The entities of a multinational enterprise located in various countries are subject to the laws applicable in these countries. When multinational enterprises are subject to conflicting requirements by adhering countries or third countries, the governments concerned are encouraged to co-operate in good faith with a view to resolving problems that may arise”.

multinazionali, si è sempre pensato che queste fossero dirette “ai grandi gruppi

economici, con rilevanti fatturati e ampie quote di mercato”167. Dopo l’aggiornamento del 2000 invece, si chiede espressamente ai Governi di incoraggiare al rispetto delle best practices anche le piccole e medie imprese168. Di conseguenza, è di notevole interesse anche l’ampliamento della portata ratione

loci di tali raccomandazioni, che sono si limitate alle multinazionali operanti nei

territori degli Stati aderenti (cioè gli Stati ad economia avanzata e non i Paesi in via di sviluppo, dove sono maggiori le necessità di prevenzione e di regolamentazione), ma che, dalla Revision 2000, sono estese anche alle multinazionali che operano lontano dai propri Stati di origine169.

Nella sezione dedicata alle General Policies sono enucleate una serie di raccomandazioni dirette alle imprese multinazionali, le quali sono incoraggiate a cooperare con i Governi nell’adozione e nello sviluppo di politiche che rispecchino i principi contenuti nelle Linee guida, il cui processo può essere arricchito dall’inclusione degli interessi dei diversi stakeholders, sia di soggetti titolari di un business interest sia della comunità locale. A tali fini, l’impresa multinazionale dovrebbe contribuire al progresso economico, sociale e ambientale

167 Cfr. F. BORGIA, La responsabilità sociale delle imprese multinazionali, op. cit., p. 95. 168 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, OECD

Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition, Concepts and Principles, Punto 6, p.

18, “While it is acknowledged that small- and medium-sized enterprises may not have the

same capacities as larger enterprises, governments adhering to the Guidelines nevertheless encourage them to observe the Guidelines’ recommendations to the fullest extent possible”.

169 Ibidem, Punto A.3, p. 17 secondo cui “Since the operations of multinational enterprises

extend throughout the world, international co-operation in this field should extend to all countries. Governments adhering to the Guidelines encourage the enterprises operating on their territories to observe the Guidelines wherever they operate, while taking into account the particular circumstances of each host country”.

tendendo al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile170 e rispettando i diritti umani fondamentali dei soggetti coinvolti nelle loro attività171. Le imprese sono inoltre invitate ad evitare “ [...] causing or contributing to adverse impacts on

matters covered by the Guidelines, through their own activities, and address such impacts when they occur’’, mitigandone le conseguenze negative, anche se non

sono state direttamente provocate da essa, quando siano in qualunque modo connesse alle proprie attività a causa di rapporti commerciali con società parte del proprio ciclo produttivo172.

La terza sezione, titolata Disclosure, si occupa della pubblicazione delle informazioni, ed è stata radicalmente modificata rispetto alla versione originale delle Linee guida, in particolare recependo le raccomandazioni in materia di trasparenza previste dai Principi OCSE sulla Corporate Governance173; le dispozioni in materia invitano le imprese a rendere pubbliche periodicamente le informazioni inerenti le proprie attività, governance e struttura societaria, la situazione finanziaria e la proprietà, sia relative all’impresa multinazionale nel suo

170 La nozione di sviluppo sostenibile viene richiamata per la prima volta con la Revision 2000, aderendo alla nozione elaborata dalla Commissione Brundtland, istituita in ambito ONU nel 1987, che recita “Development that meets the needs of the present without compromising the

ability of future generations to meet their own needs”. Per un approfondimento in materia, si

vedano S. MARCHISIO, Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale, in S. MARCHISIO, F. RASPADORI, A. MANEGGIA (a cura di), Rio cinque anni dopo, Milano, 1998, p. 57 ss.: N.J. SCHRIJVER, The evolution of sustainable development in

international law: inception, meaning and status, Leiden, 2008.

171 Il richiamo ai diritti umani fondamentali, anche esso inserito dopo l’aggiornamento del 2000, è da intendersi in primis alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo così come agli obblighi e impegni internazionali in materia di protezione dei diritti umani assunti dallo Stato ove la multinazionale opera.

172 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, OECD

Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition, Concepts and Principles, Punti 11 e

12, p. 20.

173 Cfr. ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT,

OECD Principles on Corporate Governance, Parigi, 2004. Per la versione in lingua italiana

complesso, sia attinenti ad aree geografiche o business lines174, ed anche in settori in cui gli standards internazionali sono ancora in evoluzione, come nei campi del “social, environmental and risk reporting’’175.

La quarta sezione, dedicata ai Diritti Umani, è stata introdotta per la prima volta nell’edizione 2011 delle Guidelines, in virtù dei possibili impatti negativi sui diritti fondamentali dell’individuo delle attività condotte delle imprese multinazionali. Tenendo presente l’obbligo degli Stati di rispettare i diritti umani fondamentali, le imprese multinazionali dovrebbero a loro volta rispettare tali diritti, evitandone le violazioni, sia provvedendo ad eliminare o a mitigare eventuali conseguenze negative una volta che siano stati violati, anche se derivino da relazioni commerciali con altri soggetti176. Il Commentario relativo a questa sezione, relativamente al contenuto dei diritti umani, fa esplicito riferimento ad

174 Nello specifico, la pubblicità delle informazioni dovrebbe interessare soprattutto i risultati operativi e finanziari, gli obiettivi dell’impresa, le partecipazioni azionarie di maggioranza e i diritti di voto, le relazioni intra-gruppo con le società partecipate e le filiali, la remunerazione degli amministratori, possibili fattori di rischio per l’attività della società, attività con parti correlate nonché tutto ciò che riguardi lavoratori, azionisti e parti interessate, nell’ottica di migliorare “[…]public understanding of enterprises and their interaction with society and the

environment, enterprises should be transparent in their operations and responsive to the public’s increasingly sophisticated demands for information’’, cfr. Ibidem, Punto 28.

175 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, OECD

Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition, Commentary on Disclosure, Punto

33, p. 29.

176 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, OECD

Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition, Commentary on Human Rights,

Punto 37, p. 32, In sostanza, il rispetto dei diritti umani costituisce “the global standard of

expected conduct for enterprises independently of States’ abilities and/or willingness to fulfil their human rights obligations, and does not diminish those obligations’’, per cui il fatto che

uno Stato sia incapace di adottare una legislazione nazionale adeguata o di attuare le sue obbligazioni nascenti dal diritto internazionale non pregiudica l’aspettativa al rispetto degli

standards internazionali in materia di diritti umani da parte delle IMN, le quali dovrebbero

rispettare tali diritti anche quando le legislazioni nazionali degli Stati in cui operano siano in aperto contrasto con i diritti umani fondamentali, senza tuttavia rischiare di incorrere in violazioni della legge nazionale.

una serie di atti, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo177, il

Patto internazionale sui diritti civili e politici178, il Patto internazionale sui diritti

economici, sociali e culturali179 e alla Dichiarazione ILO sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro180. Le Guidelines invitano inoltre le imprese multinazionali ad adottare, a livello dirigenziale e di governance, sistemi di due

diligence che si focalizzino sulla possibile incidenza dell’attività dell’impresa sui

diritti umani, nonché dichiarazioni di politica aziendale che “[..]stipulates the

enterprise’s human rights expectations of personnel, business partners and other parties directly linked to its operations, products or services [..]’’181, così come ritengono auspicabile la creazione di meccanismi di reclamo per coloro che abbiano subito un pregiudizio, anche attraverso il ricorso a meccanismi di

177 UNITED NATIONS, UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, A Universal

Declaration of Human Rights, UN Doc. A/RES/ 217 (III), reperibile al sito internet

http://www.un-documents.net/a3r217a.htm.

178 UNITED NATIONS, UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, International

Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc. A/RES/2200 (XXI), adottata il 16 dicembre

1966. Per il testo completo, http://www.un.org/en/documents/index.shtml.

179 UNITED NATIONS, UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, International

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc. A/RES/2200 (XXI), adottata il

16 dicembre 1966. Per il testo completo, http://www.un.org/en/documents/index.shtml. 180 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, Declaration on Fundamental Principles

and Rights at Work, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998. Il Commentario aggiunge inoltre il

riferimento ad altri “ [...]United Nations instruments have elaborated further on the rights of

indigenous peoples; persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities; women; children; persons with disabilities; and migrant workers and their families. Moreover, in situations of armed conflict enterprises should respect the standards of international humanitarian law, which can help enterprises avoid the risks of causing or contributing to adverse impacts when operating in such difficult environments’’’;cfr.

ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, OECD

Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition, Commentary on Human Rights,

Punto 40, p. 32.

181 Ibidem, Punto 44, p. 33. In argomento, si veda P. T. MUCHLINSKI, Rethinking

International Corporate Social Responsibility: Due Diligence in the UN Framework on Business and Human Rights, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and in National Laws, in Notizie di Politeia, XXVIII, 2012, p. 83 ss.

soluzione delle controversie a carattere stragiudiziale182.

Nella quinta sezione, dedicata a Occupazione e relazioni industriali, sono inseriti una serie di principi che riguardano il contributo che le imprese multinazionali possono fornire al rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori; assieme al diritto dei lavoratori di essere rappresentati da organizzazioni sindacali o altre associazioni a carattere rappresentativo che si occupino della negoziazione collettiva o individuale dei termini e delle condizioni di impiego, già codificato nelle precedenti versioni delle Linee guida, dalla Revision 2000 vengono inclusi nuovi principi, molti mutuati dalle Dichiarazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in particolare dalla Dichiarazione sui Principi e Diritti

Fondamentali nel Lavoro, quali l’eliminazione del lavoro minorile183 e del lavoro forzato184 e i principi di pari opportunità e di trattamento equo senza discriminazioni185 basate su razza, colore, sesso, opinioni politiche o religiose,

182 Purché siano ispirati a “[…]legitimacy, accessibility, predictability, equitability,

compatibility with the Guidelines and transparency, and are based on dialogue and engagement with a view to seeking agreed solutions” e siano gestiti dall’impresa stessa con la

collaborazione delle parti interessate, senza pregiudizio per i meccanismi previsti dalle associazioni sindacali o dalle stesse Guidelines. Cfr. Ibidem, Punto 46, p. 34.

183 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, OECD

Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition, Employment and Industrial Relations, Punto 1. C, p. 35, che recita: “[multinational enterprises should] Contribute to the effective abolition of child labour, and take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency”. Come

espresso dal Commentario a tale sezione, Punto 52, il quadro di riferimento è dato dalle Convenzioni OIL n.138 del 1973 e n.182 del 1998 e dalla Raccomandazionem OIL n.146 del 1973, reperibili su www.ilo.org.

184 Ibidem, Punto 1. D, p. 35, “[multinational enterprises should] Contribute to the elimination

of all forms of forced or compulsory labour and take adequate steps to ensure that forced or compulsory labour does not exist in their operations”. In questo caso gli strumenti di

riferimenti sono le Convenzioni OIL n.29 del 1930 e n.105 del 1957, come espresso dal Punto 53 del Commentario a tale sezione. I testi delle Convenzioni sono disponibili su www.ilo.org.

185 In materia di non discriminazione, è previsto che l’impresa dovrebbe, inoltre, impiegare i suoi dipendenti a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelle normalmente previste per lavoratori della stessa categoria nel Paese ospite, tranne nel caso in cui si tratti di Paesi in via di sviluppo in cui non sia possibile individuare comparabili categorie di lavoratori; in questo

estrazione sociale o altri status personali (come l’età o la maternità) “[…]unless

selectivity concerning worker characteristics furthers established governmental policies which specifically promote greater equality of employment opportunity or relates to the inherent requirements of a job”186.

La sezione sesta è invece dedicata all’Ambiente, stabilendo una generale