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L’Assessore Simona Caselli

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

5.2 Liquidazione del saldo

Gli Enti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione e la richiesta di liquidazione del saldo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ciò al fine di consentire che l’eventuale quota dovuta a saldo possa essere conservata tra i residui passivi dell’anno precedente.

La liquidazione del saldo viene disposta a seguito della presentazione della seguente documentazione di consuntivo, che deve essere approvata con apposito atto amministrativo da inviare alla Regione:

- una Relazione tecnico-finanziaria dalla quale risultino gli obiettivi raggiunti e i singoli progetti realizzati, suddivisa in due sezioni distinte:

▪ Sezione 1: Rendicontazione a consuntivo del Programma di promo-commercializzazione turistica;

▪ Sezione 2: Rendicontazione del Programma Turistico di Promozione Locale.

- un conto consuntivo, redatto per ogni progetto compreso nelle due sopracitate sezioni, dal quale risultino gli importi delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori.

Il sopracitato atto amministrativo e i relativi allegati devono essere inviati anche qualora sia stato liquidato, ai sensi del precedente punto 5.1, il 100% del trasferimento assegnato al Programma Turistico di Promozione Locale.

Qualora in sede di rendicontazione risultino liquidabili importi inferiori agli eventuali acconti già erogati, l’Ente beneficiario è tenuto alla restituzione della differenza, entro 30 giorni dalla richiesta della Regione.

In caso di slittamento della realizzazione di parte delle azioni previste all’anno successivo a quello di riferimento, la richiesta di proroga, debitamente motivata, deve essere approvata con apposita determinazione del Responsabile del Servizio regionale competente in materia di turismo, fatta salva l’impossibilità di autorizzare proroghe a fronte di acconti già erogati, come indicato al precedente punto 5.1;

Il contributo al Programma di promo-commercializzazione turistica è liquidato nella misura massima del 90% della spesa rendicontata ammessa e comunque nel limite dell’importo concesso.

Il trasferimento per il Programma Turistico di Promozione Locale è liquidato nella misura massima del 100% della spesa

rendicontata ammessa e comunque nel limite dell’importo concesso.”;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, di approvare altresì:

- i Programmi Annuali delle Attività Turistiche per l’anno 2018, i cui contenuti sono previsti al paragrafo 2 del capitolo 3 delle “Modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promo-commercializzazione turistica” allegato alla deliberazione n. 786/2017, conservati agli atti del Servizio Turismo Commercio e Sport, e in particolare:

▪ i Programmi Annuali delle Attività Turistiche per l’anno 2018, comprendenti Linee strategiche e programmatiche, Programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) e Programmi di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.), presentati dalle Destinazioni turistiche Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) ed Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia);

▪ le modifiche al Programma di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.) per l’anno 2018 della Città metropolitana di Bologna in convenzione con la Provincia di Modena;

▪ il Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.) per l’anno 2018 della Città metropolitana di Bologna;

▪ il Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.) per l’anno 2018 della Provincia di Modena;

- il finanziamento dei Programmi di cui sopra nei limiti e nel rispetto dei budget approvati con deliberazioni n.

1237/2017 e n. 1457/2017 e qui integrati come risulta dalla Tabella n. 3 soprariportata;

Visti:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93/2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013.

Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n.

1107/2016, n. 1949/2016, n. 121/2017, n. 468/2017, n.

477/2017 e n. 975/2017;

- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.

Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm., per quanto applicabile;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/02/2018

“Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio "Turismo, Commercio e Sport"”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto, altresì, dell’attestazione di copertura finanziaria resa dalla Responsabile del Servizio Gestione della Spesa regionale, Dr.ssa Marina Orsi anch’essa allegata alla presente deliberazione;

Su proposta dell’Assessore Regionale al Turismo e Commercio A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l’integrazione dei budget finanziari per la realizzazione dei Programmi Annuali delle Attività Turistiche per l’anno 2018 delle Destinazioni turistiche, ai sensi della propria deliberazione n. 786/2017 e ss.mm., come riportata nella Tabella 3 in premessa e qui richiamata;

2. di dare atto del riparto definitivo dei budget finanziari per l’anno 2018 del Programma delle attività delle destinazioni turistiche come riportati nella Tabella 2 in premessa e qui richiamata;

3. di approvare i Programmi Annuali delle Attività Turistiche per l’anno 2018, comprendenti Linee strategiche e programmatiche, Programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) e Programmi di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.), presentati dalle Destinazioni

turistiche Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) ed Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia), ai sensi della propria deliberazione n.

786/2017 e ss.mm., e conservati agli atti d’ufficio del Servizio Turismo, Commercio e Sport;

4. di approvare le modifiche al Programma di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.), approvato con propria deliberazione n. 1512/2017, presentate dalla Città metropolitana di Bologna in convenzione con la Provincia di Modena, ai sensi della propria deliberazione n.

786/2017 e ss.mm., e conservate agli atti d’ufficio del Servizio Turismo, Commercio e Sport;

5. di approvare il Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.) per l’anno 2018 presentato dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi della propria deliberazione n. 786/2017 e ss.mm., e conservato agli atti d’ufficio del Servizio Turismo, Commercio e Sport;

6. di approvare il Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.) per l’anno 2018 presentato dalla Provincia di Modena, ai sensi della propria deliberazione n. 786/2017 e ss.mm., e conservato agli atti d’ufficio del Servizio Turismo, Commercio e Sport;

7. di approvare il finanziamento dei Programmi di cui ai precedenti punti 3., 4., 5., 6. nei limiti e nel rispetto dei budget di cui al precedente punto 2., ai sensi della propria deliberazione n. 786/2017 e ss.mm.;

8. di modificare il Capitolo 3 dell’Allegato 1) alla propria deliberazione n. 786/2017 e ss.mm. come in premessa specificato e qui integralmente richiamato;

9. di rimandare a successivo atto del dirigente competente in materia di turismo l’effettiva concessione dei contributi e dei trasferimenti di cui al precedente punto 7., ai sensi di quanto stabilito dalla propria deliberazione n.

786/2017 e ss.mm.;

10. di dare atto che l’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento, ammontante a complessivi euro 6.108.500,00, trova copertura finanziaria:

- quanto a euro 4.041.261,45 al capitolo U25561

“Trasferimenti alle amministrazioni locali e alle destinazioni turistiche per il finanziamento dei progetti, attività ed iniziative compresi nei Programmi Turistici di Promozione Locale (art. 6, art. 7 comma 3, lett. a) l.r. 4 marzo 1998, n.7 - abrogata; artt. 6 e 7 l.r. 25 marzo 2016, n. 4)” del bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020 della Regione Emilia-Romagna, anno di previsione 2018;

- quanto a euro 2.067.238,55 al capitolo U25585

“Contributi alle Destinazioni turistiche per progetti di marketing e di promozione turistica in particolare per il mercato italiano (artt. 7 e 12 L.R. 25 marzo 2016, n.

4)” del bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020 della Regione Emilia-Romagna, anno di previsione 2018;

11. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 MAG-GIO 2018, N. 619

Provvedimento relativo alla procedura di verifica (screening), ai sensi della L.R. 9/99 e smi e del D.Lgs. 152/2006 e smi, rela-tivo al progetto di "Variazione per l'inserimento della linea di lavorazione per il recupero del granulato di rame dai motori elettrici e cablaggi, in comune di Valsamoggia, loc. Crespel-lano (BO)". Proponente: Italmetalli S.r.l.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)

delibera:

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Bologna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGBO/2018/9032 del 17/4/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggetta-bilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Varia-zione per l’inserimento della linea di lavora“Varia-zione per il recupero del granulato di rame dai motori elettrici e cablaggi in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano (BO)” dalla ulteriore procedu-ra di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

in relazione al QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAM-MATICO:

1) in considerazione della modifica proposta all'impianto e della conseguente parziale riorganizzazione del lay-out interno, si prescrive, in sede di richiesta di modifica non sostanziale di AIA, di presentare uno studio idraulico che verifichi le condizioni di sicurezza dell'intero impianto rispetto agli scenari di allaga-mento indicati dal PGRA approvato, sulla base dei dati idraulici a disposizione del Consorzio di Bonifica della Renana, compe-tente sul territorio;

in relazione al QUADRO DI RIFERIMENTO PROGET-TUALE:

2) in considerazione che nella vigente AIA, “non vi sono consumi di materie prime all’interno dei processi di lavorazio-ne dei rifiuti”, la potenzialità massima complessiva in ingresso è pari a 300.000 tonnellate annue, e non modificata con la pre-sente richiesta;

3) Rischio incendio:

- si richiede che nell'elaborazione dei piani di emergenza si tenga conto di questi aspetti anche in relazione alle possibi-li ricadute verso l'esterno;

- si ritiene inoltre necessario che il piano (ovvero i piani) di emergenza sia accurato e divulgato (se del caso) agli enti che possano essere eventualmente coinvolti nella gestione dell'e-mergenze stesse;

- in considerazione di tale problematica, si evidenzia la neces-sità di coinvolgere i VV. FF. in sede autorizzativa;

4) Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro:

- valutazione dei rischi: sia rispettato quanto previsto nel

Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, nella parte relativa al nuovo impianto di granulazione (aggiornamen-to del 11/5/2017) e nei punti relativi ai vari rischi di natura chimica e fisica;

- aree di lavoro: tutta l’area adiacente il nuovo impianto (zone operative dei ragni, nastri trasportatori, ecc.) deve essere op-portunamente delimitata ed interdetta al transito di personale non addetto al funzionamento di tali macchinari;

- macchine ed impianti: tutti i macchinari ed impianti realizza-ti devono essere dotarealizza-ti di marcatura CE, ed accompagnarealizza-ti da appropriata documentazione (fascicolo tecnico, libretto d’uso e manutenzione, ecc.), nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine). Tutti gli organi in movimento devono essere resi inaccessibili e protetti contro il rischio di contatto accidentale. Devono essere installati idonei segnalatori luminosi ed acustici per segnalare l’avvio degli impianti e devono essere installati idonei dispositivi per l’arresto immediato in caso di emergenza;

- circolazione veicoli/pedoni: a seguito dell’installazione del nuovo impianto, occorre individuare i percorsi riservati ai pedoni (sia dipendenti, sia autisti esterni). Si ricorda che ta-li percorsi e zone di passaggio devono garantire la sicurezza dei pedoni e devono essere evidenziate mediante realizzazio-ne di segnalaziorealizzazio-ne orizzontale permarealizzazio-nente, in modo distinto rispetto alle zone riservate ai veicoli, come prevede l’all. IV del D.Lgs. 81/08:

1.4.1. le vie di circolazione (...) devono essere situate e cal-colate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destina-zione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio;

1.4.3. qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mez-zi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente;

1.8.3. i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od occupati dai lavoratori du-rante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro).

Oltre alla opportunità di obbligare gli addetti ad indossare continuamente DPI ad alta visibilità, al fine di evitare investimen-ti, occorre valutare la necessità di obbligare i mezzi pesanti che si trovano a circolare all’interno di tale area ad attivare il segnala-tore visivo a luce lampeggiante (girofaro) ed in caso di manovre in retromarcia anche il relativo segnalatore sonoro;

- servizi igienico assistenziali: in caso di aumento del persona-le, dovuto alla realizzazione del nuovo impianto, deve essere valutato il numero e dimensione dei servizi igienico assisten-ziali (wc, lavabi, docce, spogliatoi e refettorio) a disposizione dei lavoratori;

- formazione del personale: gli addetti alla conduzione del nuo-vo impianto denuo-vono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;

5) Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Polveri:

- la valutazione del rischio e le misure di prevenzione e prote-zione adottate devono essere conseguentemente aggiornate;

- deve essere valutata l’esposizione dei lavoratori, per grup-pi omogenei raggruppati per mansione, a polveri inalabili e respirabili mediante misurazione periodica, con riferimen-to ai valori limite di esposizione professionale e per periodi

rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali;

6) Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Rumore:

- la classificazione dei lavoratori nelle tre fasce di esposizione giornaliera (fino a 80 dB(A) di Lex, da 80 a 85 dB(A) di Lex, oltre 85 dB(A) di Lex, o in alternativa, la stima dell’esposi-zione settimanale, deve essere aggiornata successivamente al cambiamento dell’assetto impiantistico;

- i DPI proposti, con i limiti di attenuazione ottenibile (15-20 dB(A)), devono essere utilizzati con adeguata formazione pe-riodica ed addestramento degli utilizzatori, non trascurando altre eventuali misure di riduzione del rischio;

- ai sensi del DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurez-za antincendio e per la gestione dell’emergensicurez-za dei luoghi di lavoro”, si deve applicare il punto 4.3 dell’Allegato I: “Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico. Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è necessario. In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati co-me unico co-mezzo di allarco-me”;

in relazione al QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIEN-TALE:

in merito alla componente Atmosfera:

7) si propone un valore limite di portata da autorizzare per l’emissione E1 pari a 80.000 Nmc/h, mantenendo invariato il va-lore limite di concentrazione per le polveri pari a 10 mg/Nmc;

8) si ritiene che la ditta debba individuare delle misure ge-stionali/azioni correttive per ridurre/convogliare il più possibile le emissioni diffuse;

9) si prescrive la puntuale attuazione delle seguenti prescri-zioni che saranno ribadite nella successiva modifica di AIA:

- bagnare costantemente, in modo che siano sempre umidi, i cumuli di rifiuti che producono polveri diffuse durante la loro movimentazione mediante adeguato sistema di abbattimento polveri, compresa la fase di carico dei rifiuti da trattare nel-la nuova linea di granunel-lazione rame;

- effettuare la pulizia di tutti i piazzali ogni 2 giorni con aspor-tazione del materiale polverulento facendo attenzione a non sollevare materiale polverulento in aria durante le operazio-ni di pulizia;

- effettuare dei monitoraggi sulle polveri diffuse replicando le misure perimetrali e i 4 punti intorno al granulatore compren-sivi di caratterizzazione chimico-fisica e granulometrica. In una prima fase (primi 4 mesi dall’attivazione del nuovo im-pianto di granulazione) tali monitoraggi dovranno essere di durata 24 ore e ripetuti una volta al mese in condizioni di fun-zionamento regolare dell’impianto. Sulla base degli esiti del monitoraggio, da inviare ad ARPAE SAC e Sezione Provin-ciale in una apposita relazione contenente anche le condizioni meteorologiche durante i prelievi e quelle di attività dell’im-pianto, sarà definito il monitoraggio del periodo successivo ed eventuali prescrizioni da porre in atto;

in merito alla componente Rumore:

10) si prescrive che i livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati dalla vigente zonizzazione acu-stica Comunale, approvata con Delibera di Consiglio Comunale

n. 11 del 25/2/2016 e previsti dalla stessa per la zona acustica di appartenenza alla Classe V “Prevalentemente industriali”;

c) di stabilire che la relazione di verifica di ottemperanza del-le prescrizioni sia presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Bologna;

d) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla pro-cedura predetta a carico del proponente in euro 250 ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e suc-cessive modificazioni e della D.G.R. n. 1238/2002, importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Bologna all’avvio del procedimento;

e) di trasmettere la presente delibera al proponente Italmetalli S.r.l., all’ARPAE SAC di Bologna, all’ARPAE – Sezione di Bolo-gna, al Comune di Valsamoggia, al Consorzio di Bonifica Renana, all’ Azienda USL Distretto di Casalecchio e ad HERA S.p.A.;

f) di pubblicare integralmente il presente partito di delibera-zione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 MAG-GIO 2018, N. 620

Provvedimento di V.I.A. relativo all'attività temporanea di re-cupero rifiuti mediante impianto mobile nel comparto "Navile Z.I.S. R5.2" ex mercato ortofrutticolo di Bologna" ubicato nel comune di Bologna (BO) proposto dal Consorzio "Mercato Navile". Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di servizi (Titolo III, L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., sul progetto di “Attività temporanea di recupero di rifiuti mediante im-pianto mobile nel comparto “Navile Z.I.S. R 5.2” ex Mercato Ortofrutticolo di Bologna” in comune di Bologna (BO), propo-sto da Consorzio “Mercato Navile”, poiché il progetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 2.C. e 3.C.

del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE