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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ATMOSFERA

L’Assessore Simona Caselli

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ATMOSFERA

14. per le operazioni di carico, scarico e movimentazione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per minimizzare la produzione di polveri;

15. la limitazione delle emissioni di polvere dovrà essere ese-guita bagnando il materiale da trattare preventivamente alla sua movimentazione e azionando gli umidificatori dell’impianto, co-me specificato nella docuco-mentazione depositata;

16. durante le fasi di carico del materiale sugli autocarri dovranno essere installati ed azionati sistemi a nebulizzazione d’acqua;

17. dovranno essere limitate le attività polverulente in pre-senza di vento intenso che possa arrecare disturbo ai recettori;

18. dovranno essere bagnati i cumuli e i percorsi di cantie-re non asfaltati in funzione delle condizioni climatiche, al fine di limitare le emissioni polverulente;

19. si prescrive una velocità massima dei mezzi all'interno del sito di 5 km/h;

20. al fine di proteggere al massimo la scuola, si prescrive di installare barriere piene di altezza minima 2 metri lungo tut-to il confine tra l’area di lavorazione e le pertinenze scolastiche;

21. tenuto conto dell’estrema prossimità di recettori sensibili (con particolare riferimento alla scuola e al nido per l’infanzia), si prescrive di sospendere le lavorazioni caratterizzate da maggiore produzione di polveri nella fascia oraria 9:30-11:30 nella quale i bambini della scuola svolgono attività nel giardino;

22. nel caso in cui intervengano dei cambiamenti nell’uso delle pertinenze esterne della scuola, ovvero se il giardino vie-ne utilizzato dai bambini in altri orari, la Ditta dovrà prendere specifici accordi con la Direzione Scolastica al fine di evitare le lavorazioni polverulente quando i bambini si trovano nel giardi-no. Tali accordi dovranno essere comunicati al Comune – Settore Ambiente Energia, tramite invio del verbale dell’accordo;

ACQUE

23. l’attività di recupero rifiuti non dovrà impedire il normale deflusso e recapito delle acque meteoriche di dilavamento verso la rete fognaria pubblica presente nell’area; l’impresa esecutrice dell’attività dovrà evitare che la rete venga ostruita da materiali solidi derivanti dall’attività suddetta;

RUMORE

24. come richiesto dal proponente, anche al fine di ridur-re la durata complessiva dell'intervento da 84 a 77 giorni (salvo avverse condizioni meteo) e di limitare il disagio presso il re-cettore scolastico chiuso il sabato, si estende l'attività anche alle giornate di sabato nelle quali la documentazione acustica attesta il pieno rispetto dei limiti di legge per il bersaglio residenziale R3;

25. si riportano di seguito le prescrizioni in merito all’inqui-namento acustico che devono essere osservate:

A) dal lunedì al venerdì, le attività sia di frantumazione, sia di deposito e livellamento terre, potranno essere eseguite sola-mente dalle ore 8.00 alle ore 9.30, dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. In tali orari potranno essere raggiunti i 70 dB(A) presso tutti i ricettori ad eccezione della scuola per l’infanzia (R1) presso la quale dovrà essere rispettato in facciata il livello di 60 dB(A), limite della classe acustica di appartenenza; presso tutti i ricettori non si richiede il rispetto del valore limite di immissio-ne differenziale;

B) dal lunedì al venerdì, prima delle ore 8.00, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le 19.00 dovranno essere rispettati i limiti di legge di cui al d.P.C.M.

14/11/1997, pertanto non potranno essere utilizzati gli escavato-ri, le pale meccaniche ed il frantoio;

C) nelle giornate di sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 potranno essere utilizzati i macchinari rumoro-si (pale, escavatori e frantoio) fino ad un masrumoro-simo di 70 dB(A) presso i ricettori residenziali, potendo altresì superare il valore limite di immissione differenziale. All’esterno dei suddetti perio-di dovranno essere rispettati i limiti perio-di legge e pertanto il frantoio non potrà essere utilizzato;

26. durante i primi dieci giorni di attività dovranno essere ese-guiti i seguenti monitoraggi acustici, finalizzati a verificare che le emissioni sonore del cantiere rispettino i limiti sopra richiamati:

A) presso la facciata della scuola per l’infanzia, durante un giorno feriale, dovranno essere eseguiti i seguenti monitoraggi:

- verifica del limite assoluto di 60 dbA nella fascia oraria di cu-i al punto A): dovrà essere esegucu-ita una mcu-isura, della durata compresa fra i 10 e i 20 minuti, nelle condizioni di massima emissione del cantiere, ovvero con tutte le macchine opera-trici che possono funzionare contemporaneamente;

- verifica del limite di immissione differenziale pari a 5 dbA nella fascia oraria di cui al punto B): la misura del rumore ambientale dovrà essere eseguita nelle condizioni di massi-ma emissione del cantiere consentite in questa fascia oraria.

La misura di rumore residuo dovrà essere eseguita a cantie-re inattivo;

B) presso la facciata dell’edificio residenziale identificato nella documentazione acustica in R3, dovranno essere eseguiti i seguenti monitoraggi:

- verifica del limite assoluto di 70 dbA nella fascia oraria di cu-i al punto A): dovrà essere esegucu-ita una mcu-isura, della durata compresa fra i 10 e i 20 minuti, nelle condizioni di massima

emissione del cantiere, ovvero con tutte le macchine opera-trici che possono funzionare contemporaneamente;

- verifica del limite di immissione differenziale pari a 5 dbA nella fascia oraria di cui al punto B): la misura del rumore ambientale dovrà essere eseguita nelle condizioni di massi-ma emissione del cantiere consentite in questa fascia oraria.

La misura di rumore residuo dovrà essere eseguita a cantie-re inattivo;

- verifica del limite assoluto di 70 dbA nella fascia oraria di cu-i al punto C): dovrà essere esegucu-ita una mcu-isura, della durata compresa fra i 10 e i 20 minuti, nelle condizioni di massima emissione del cantiere, ovvero con tutte le macchine opera-trici che possono funzionare contemporaneamente;

C) all’interno della struttura scolastica, come da accordi fra la scuola e l’impresa, al centro di un vano della facciata, dovran-no essere eseguite delle misure di rumore in concomitanza con il funzionamento di pale, escavatori e frantoio di durata sufficien-te alla stabilizzazione del livello equivalensufficien-te. Il risultato di tali misure, eseguite a finestre chiuse, fornirà l’indicazione circa la compatibilità tra il riposo pomeridiano dei bambini e le emissio-ni rumorose del cantiere;

27. le misure di cui sopra dovranno essere eseguite in con-formità al D.M. 16/03/1998 e contenere gli ulteriori elementi di cui all’allegato alle NTA della classificazione acustica del Comu-ne di Bologna “Ulteriori specifiche tecniche relative alle misure fonometriche”;

28. le attività di monitoraggio dovranno essere descritte in apposita relazione da depositare in Comune di Bologna – Set-tore Ambiente e Energia entro 15 giorni dall’inizio dell’attività, che contenga oltre i risultati dei monitoraggi, la descrizione delle attività di cantiere durante l’esecuzione delle fonometrie, descri-vendo anche le eventuali sorgenti sonore estranee al cantiere che hanno contribuito ai campioni di pressione sonora acquisiti. Detta relazione dovrà altresì descrivere le eventuali attività di cantiere non rumorose che vengono svolte negli orari in cui non è pos-sibile eccedere dai limiti di legge (prima delle 8.00, dalle 9.30 alle 11.30, dalle 13.00 alle 15.00 e dopo le 19.00). Qualora dai monitoraggi eseguiti si evidenzi un superamento dei limiti di cui sopra, dovranno essere immediatamente messe in atto, an-che previa sospensione dell’attività di cantiere, idonee misure di bonifica, opportunamente descritte, solo dopo le quali potrà ri-prendere l’attività;

b) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determina-zioni, per quanto di competenza, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

c) di dare atto che il Comune di Bologna ha inviato il proprio parere in materia edilizio-urbanistica e in merito all’impatto ambientale,acquisito da ARPAE con il protocollo PGBO/2018/5989 del 12/3/2018, ha partecipato alla Conferen-za di Servizi conclusiva e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;

d) di dare atto che la Città metropolitana di Bologna ha inviato il proprio parere in merito agli aspetti di competen-za, acquisito da ARPAE con il protocollo PGBO/2017/14988 del 29/6/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto pro-prio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della pre-sente delibera;

e) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR

18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., copia della presente deliberazio-ne al propodeliberazio-nente;

f) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente de-liberazione della Regione Emilia-Romagna a: ARPAE (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bolo-gna, Comune di BoloBolo-gna, AUSL Bologna;

g) di dare atto che nella documentazione presentata dal pro-ponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione dell’attività in progetto, viene stimato pari a

€ 75.000,00; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99, sono state corrisposte per un ammontare di € 1.000,00, in sede di atti-vazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99;

h) di stabilire che, ai sensi dell’art. 17, comma 10 della LR 9/99, l’attività dovrà essere svolta entro 5 anni dalla pubblica-zione del provvedimento di Valutapubblica-zione di Impatto Ambientale;

trascorso detto termine, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la procedura di VIA deve essere reiterata;

i) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale Regiona-le della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 9/99, il presente partito di deliberazione;

j) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emi-lia-Romagna, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 MAG-GIO 2018, N. 654

Procedura di verifica (screening) per campagne di trattamento rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile e modifi-ca del centro di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti inerti in comune di Gragnano Trebbiense (PC)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)

delibera:

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Piacenza, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGPC 2018/6598 del 20/4/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente deliberazione e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indica-ti nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Re-gionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Campagne di trattamento rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobi-le e modifica del centro di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti inerti proposto dalla Boccenti Giovanni & Figli srl” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate, riferentesi al trattamento con impianto mobile per quelle dal n. 1 al n. 11 ed all'attività di mes-sa in riserva/recupero per quelle dal n. 12 al n. 15:

1. la quantità massima dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero non deve essere superiore a 25.000 t/anno;

2. il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento non potrà superare le 500 t e ogni campagna non potrà superare il quantitativo di 8.500 t;

3. il numero massimo di campagne effettuabili nell'arco dell'anno non potrà essere superiore a tre per un corrisponden-te numero massimo complessivo di giorni pari a 51 (17 giorni x 3 campagne);

4. l’attività di trattamento dei rifiuti, tenuto conto che nell'intorno non si riscontra la presenza di ricettori, sarà svolta unicamente nel periodo diurno e in particolare, in riferimento a quanto riportato nell'istanza dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30 nelle giornate dal lunedì al venerdì;

5. tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e sele-zione (es. metalli, plastica, cavi, ecc) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizza-ti nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 – comma 1 – lettera bb) del D.

Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia du-rante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli dei rifiuti stoccati; inoltre i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione depositati in cumuli, se polverulenti, dovranno es-sere protetti dall'azione del vento;

7. nell'ambito della comunicazione di inizio di ogni campagna dovrà essere presentato un elaborato grafico, in scala adeguata, con l'indicazione del posizionamento dell'impianto mobile rispet-to all'ubicazione degli srispet-toccaggi delle varie tipologie di rifiuti e l'individuazione della esatta zona di quarantena ove allocare i ri-fiuti in attesa delle verifiche analitiche. Tale elaborato dovrà essere coerente con la documentazione prodotta in sede di screening;

8. pur avendo la Ditta fatto riferimento ad una sola tipolo-gia di rifiuto (CER 170904), nell'ambito della comunicazione di inizio campagna dovranno essere identificati i codici CER ef-fettivamente ammessi al trattamento che, comunque, dovranno avere caratteristiche similari a quello considerato ed essere com-presi tra quelli autorizzati all'impianto mobile. Per ogni singola tipologia di rifiuto trattato dovranno essere specificate le relati-ve modalità di gestione;

9. l'utilizzo del frantoio mobile dovrà essere effettuato in con-formità alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Competente;

10. la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazio-ne dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amian-to o da esso contaminaamian-to;

11. per i rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell’attività di trattamento con produzione di materiali dovrà essere effettuato, su quest’ultimi, con esito positivo, il test di cessione di cui all’Al-legato 3 al D.M. 5/2/1998 ed essere verificata la conformità alle

“Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti” di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15/2/2005, n.

UL/2005/5205;

12. dovrà essere predisposto un apposito “Registro di pro-duzione” (opportunamente vidimato dagli uffici Arpae) in cui dovranno essere indicate: la data di svolgimento delle attività, la quantità di materia prima proveniente dal trattamento dei ri-fiuti speciali non pericolosi di cui alla tipologia 7.1 e la quantità

di rifiuto CER 170302 (sottoposto ad eventuale selezione preven-tiva/macinazione) oggetto di miscelazione, il numero del lotto di produzione. Sul medesimo Registro dovranno essere annotate le quantità di “Materiale recuperato” utilizzato in proprio dalla Ditta proponente o ceduto a terzi, con l'indicazione della Ditta destinataria;

13. dovrà essere predisposta specifica scheda/modulo nel qua-le, oltre al quantitativo conferito a terzi, dovrà essere specificato che il “Materiale recuperato” è esclusivamente destinato all'at-tività di costruzioni stradali e piazzali industriali; tale scheda/

modulo, opportunamente controfirmata dalla Ditta destinataria, dovrà essere conservata presso gli uffici della Ditta proponente a disposizione per le verifiche degli organi di vigilanza;

14. i cumuli di “Materiale recuperato” in stoccaggio presso l'impianto, che dovranno essere ben distinti tra loro ed imme-diatamente identificati anche mediante l'indicazione del numero del lotto di produzione riportato nel “Registro di produzione”, dovranno avere un volume massimo di 2.000 mc, pari a circa 3.000 t.;

15. su ciascuno dei lotti, di cui ai precedenti punti 13, 14 e 15, dovrà essere effettuato il test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 5/2/1998, che dovrà essere eseguito anche nell'ipotesi di lotti di materiale prodotto in quantità inferiori ai limiti di cui al precedente punto 15, destinato all'utilizzo in proprio dalla Ditta proponente o ceduto a terzi;

c) di stabilire che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Roma-gna e ad ARPAE SAC di Piacenza. L’adempimento, nel caso di specie, potrà essere assolto nell’ambito della comunicazione di campagna di attività che la Ditta proponente sarà tenuta da inol-tare, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’attuazione dell’intervento in esame;

d) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cin-quecento,00) ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 18/5/1999, n.

9 e successive modificazioni e della propria deliberazione n.

1238/2002 importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Piacenza all’avvio del procedimento;

e) di trasmettere copia della presente deliberazione al pro-ponente, al Comune di Gragnano Trebbiense (PC), all’AUSL di Piacenza, all’Amministrazione Provinciale di Piacenza e all’Ar-pae di Piacenza;

f) di pubblicare integralmente il presente partito di delibera-zione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 MAG-GIO 2018, N. 655

Provvedimento di verifica (screening) di cui al D.Lgs. n.

152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di ampliamento del reparto produttivo e nuovi laboratori presso il sito produtti-vo Elantas Europe S.r.l. in comune di Collecchio (PR)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)

delibera:

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istrut-toria redatta dalla Struttura Arpae di Parma, inviata alla Regione

Emilia-Romagna con prot. PGPR 2018/8268 del 18/4/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assogget-tabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs.

n. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Ristrutturazione con ampliamento del reparto produttivo e nuovi laboratori della Ditta ELANTAS Europe Spa di Collecchio (PR)” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le pre-scrizioni di seguito indicate:

1. si ritiene necessario che siano rispettate le prescrizioni con-tenute nel parere espresso dal Comando Provinciale VVFF con nota del 13/3/2018, n. Prot. 3609 (acquisito agli atti nella mede-sima data con n. Prot. Arpae 5623 ed in allegato al verbale della prima seduta della CdS del 21/3/2018, allegato alla Relazione Istruttoria quale parte integrante);

2. risulta necessario richiedere preventivamente alla loro re-alizzazione tutte le autorizzazioni necessarie alla rere-alizzazione ed esercizio delle modifiche in progettate;

3. si richiede con nota inviata da ARPAE SAC di Parma prot. PGPR 2018/8612 del 23/4/2018 e acquisita dalla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2018/290266 del 23/4/2018 che la prescrizione di seguito riportata: “relativamente alla matrice Acque -Scarichi- da approfondimenti condotti con il Comune di Collecchio ed Ireti SpA, è risultato che gli scarichi: S2, S3, S4, S5 e S6 scarichino nel fosso stradale in parte intubato ed in parte da intubarsi di Str. delle Bisce gestito dal Comune di Collecchio

mentre S8, S9, S10, S11 ed il nuovo scarico S14 scarichino in fosso stradale intubato di Str. Antolini gestito sempre dal Comu-ne di Collecchio. A tale situazioComu-ne bisogComu-nerà dare seguito Comu-nella successiva fase di modifica non sostanziale di AIA nel corso del-la quale si auspica anche una razionalizzazione degli scarichi presenti” venga sostituita con il seguente testo “relativamente alla matrice Acque -Scarichi- da approfondimenti condotti con il Comune di Collecchio ed Ireti SpA, è risultato che gli sca-richi: S2, S3, S4, S5 e S6 ed il nuovo scarico S14 scarichino nel fosso stradale in parte intubato ed in parte da intubarsi di Str. delle Bisce gestito dal Comune di Collecchio mentre S8, S9, S10, S11 scarichino in fosso stradale intubato di Str. Anto-lini gestito sempre dal Comune di Collecchio. A tale situazione bisognerà dare seguito nella successiva fase di modifica non sostanziale di AIA nel corso della quale si auspica anche una ra-zionalizzazione degli scarichi presenti” per mero errore materiale di trascrizione;

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla pro-cedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e succes-sive modificazioni e della propria deliberazione n. 1238/2002 importo correttamente versato alla Arpae SAC di Parma all’av-vio del procedimento;

d) di trasmettere la presente delibera al proponente, al Comu-ne di Collecchio, ad ARPAE SAC di Parma, all’AUSL di Parma, alla Provincia di Parma e all’Agenzia per la sicurezza del territo-rio e la protezione civile;

e) di pubblicare integralmente il presente partito di delibera-zione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 MAGGIO 2018, N. 629

PSR 2014-2020 - Misura 11 - Tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento e pratiche metodi biologici" - Determinazioni in ordine alla ripartizione finanziaria e alla concessione dei sostegni sull'annuali-tà 2018 in riferimento alla delibera di Giunta regionale n. 2042/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale