INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE DELLE ASSEGNAZIONI DI BENI SOCIALI NEL PANORAMA
1. CONSIDERAZIONI GENERALI IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DI BENI, COME STRUMENTO DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI
1.5 LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ
Da ultimo, occorre analizzare la fattispecie dell’assegnazione ai soci in occasione dell’estinzione della società, con la conseguente liquidazione dei beni appartenenti al patrimonio dell’ente collettivo. Il procedimento di liquidazione
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Così anche Cass. 18 luglio 1976, n. 2812, citata da V.BUONOCORE, Società di persone (casi e materiali), Milano, 1978, 1122.
comporta la dissoluzione del patrimonio sociale e si realizza con il verificarsi di una causa di scioglimento del vincolo112: in tal caso, poiché viene meno il vincolo funzionale di destinazione dei beni al perseguimento dello scopo sociale, che ne impedisce la distribuzione ai soci, vengono in evidenza una serie di diversi interessi, anche contrapposti fra di loro, cui il legislatore attribuisce una diversa tutela. In questo senso, la fase della liquidazione è volta alla monetizzazione del patrimonio sociale, per soddisfare – in primo luogo - i creditori della società e, solo successivamente, per consentire la ripartizione di un eventuale residuo attivo fra i soci.
Il procedimento di liquidazione inizia con la deliberazione assembleare di nomina di uno o più liquidatori; contestualmente, l’assemblea deve fissare i criteri di svolgimento della liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa (art. 2487, lett. c del c.c.). I liquidatori, dopo aver quantificato il patrimonio sociale ed aver estinto tutte le passività, devono redigere un bilancio finale di liquidazione ed un piano di riparto, per consentire la distribuzione del residuo fra i soci; in particolare, il bilancio di liquidazione fornisce un resoconto dettagliato degli esiti del procedimento, indicando il valore effettivo dei beni, in denaro o in natura, che sono rimasti nel patrimonio della società; il piano di riparto, invece, indica la materiale e precisa quota del residuo da attribuire a ciascun socio. Il bilancio di liquidazione ed il piano di riparto devono essere depositati113 presso l’ufficio del registro delle imprese, per consentire, nei novanta giorni successivi, a ciascun socio, che si ritenga leso dalla suddivisione, di proporre reclamo al tribunale, in
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Le cause del possibile scioglimento del vincolo sociale, con riguardo alle società di capitali, vengono enunciate nell’art. 2484 c.c. Le cause di scioglimento previste ex lege sono: il decorso del termine; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea; la riduzione del capitale al disotto del limite legale; nel caso di recesso dei soci azionisti o quotisti (artt. 2437 e 2473 c.c.); per decisione dell’assemblea. la norma, tuttavia, non contiene un elenco tassativo, in quanto lascia alla legge, all’atto costitutivo, allo statuto o anche all’assemblea della società la libertà di stabilire altre fattispecie in cui si verifica l’estinzione dell’ente.
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Insieme alla relazione dei sindaci e del soggetto preposto alla revisione, art. 2492, comma 2 c.c.
contraddittorio con i liquidatori. Pertanto, il piano di riparto diviene efficace solo dopo che sia trascorso il termine previsto ex art. 2492, comma 3 c.c. senza che vi sia stata opposizione da parte dei soci.
Con riguardo alla possibilità di liquidare ai soci una quota in natura piuttosto che in denaro la dottrina ha avanzato alcune perplessità, basandosi, soprattutto, su argomenti di tipo testuale; in particolare, alcuni commentatori114 hanno osservato come le norme in tema di liquidazione della società di capitali non prevedano la possibilità di procedere ad una liquidazione in natura del patrimonio sociale, diversamente da quanto espressamente previsto per le società di persone115; oltre a ciò, sempre sulla base della lettera della legge, è stato ulteriormente rilevato che il codice civile, espressamente, fa riferimento alle “somme” non riscosse dai soci (art. 2494 c.c., rubricato “Deposito delle somme non riscosse” e art. 2495 c.c., comma 2); l’esclusione della possibilità di procedere alla liquidazione della quota del socio in natura, secondo i sostenitori di questa posizione dottrinale, risponderebbe all’interesse dei creditori sociali a non essere gravati dall’onere di accertare il valore del bene assegnato, al fine di stabilire i confini della responsabilità patrimoniale del socio assegnatario. Tali obiezioni sono state tuttavia superate, sulla base della constatazione che il valore del bene assegnato, in sede di riparto, deve essere indicato nel piano redatto dai liquidatori, documento oggetto di pubblicità116; pertanto, gli interessi dei creditori non vengono in alcun modo pregiudicati dalla scelta dell’una o dell’altra modalità di distribuzione dell’attivo; gli unici interessi che possono essere lesi, eventualmente, dal riparto, sono quelli dei soci stessi, e, in particolare, gli interessi legati al principio di parità di trattamento fra i componenti della compagine sociale; proprio per ovviare a tale possibile
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Per tutti, G. NICCOLINI, Trasformazione – scioglimento, in Trattato Colombo-Portale, Torino, vol.7, 649.
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La norma di riferimento, per le società di persone, è l’art. 2283 del c.c., rubricato “Ripartizione dei beni in natura”, il quale stabilisce che: <<Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni>>. 116
G. SANTINI, Distribuzione di utili in natura?, cit., 171; G. FRÈ, Società per azioni, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 1972, 888.
distorsione del sistema, il legislatore ha previsto, tuttavia, che ciascun socio possa opporsi al piano predisposto dai liquidatori, come stabilito dall’art. 2492 c.c., citato in precedenza.
Dopo questa breve disamina dei tratti essenziali dell’istituto, ciò che rileva, ai fini della presente trattazione, è la circostanza che, durante la fase di liquidazione della società, il contratto sociale continua a ricevere esecuzione, seppure in una fase patologica della vita dell’ente collettivo. In questa prospettiva, la quota spettante al singolo socio, in denaro o natura, continua a trovare la propria causa in concreto nel rapporto – di natura onerosa – che è posto alla base del contratto di società: i soci, in presenza di un residuo attivo nel patrimonio della società in liquidazione, vantano un vero e proprio diritto di credito nei confronti dell’ente e questo rapporto può essere estinto tanto in denaro quanto in natura. Sul punto, in realtà è necessaria un’ulteriore precisazione. Il diritto di credito del singolo socio viene ad esistenza, sia nell’an che nel quantum, solo una volta che il piano di riparto è divenuto efficace, ovvero, trascorsi novanta giorni dal deposito dello stesso senza che vi siano stati reclami; prima di tale momento, il socio è titolare solamente di un’aspettativa, seppur qualificata, alla percezione dei valori indicati dai liquidatori.
2.ONEROSITÀ DELL’OPERAZIONE DI ASSEGNAZIONE DI BENI