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LIVELLI RAGGIUNTI

In fase di acquisizione Di base Intermedio Avanzato 4

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CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA

La valutazione trimestrale è espressa in modo collegiale sulla base di una proposta di voto dei singoli docenti, espressi sulla base di elementi collegialmente concordati.

Essa tiene conto di molteplici elementi:

▪ livello di profitto raggiunto, derivante da prove di accertamento coerenti con una struttura modulare di insegnamento, aperta a molteplici forme di apprendimento: conoscenze, competenze, padronanza, abilità;

▪ partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo;

▪ impegno rispetto alle scadenze assegnate dai docenti per le attività didattiche;

▪ comportamento durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (art.2 L. n.169/2008 e D.M. n. 5 del 16/01/209), come da griglia deliberata dal Collegio dei Docenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE

La valutazione di fine anno scolastico considera con attenzione i parametri sopra esposti in relazione ad un arco temporale più ampio. Specificatamente “Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.”(O.M. 5 novembre 2007, n. 92)

La promozione è attribuita all’alunno che presenti almeno la sufficienza in tutte le discipline.

In presenza di una sola insufficienza non grave, il Consiglio di Classe può sanare la mediocrità ed ammettere l’alunno alla frequenza della classe successiva.

CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

“Nei confronti dello studente per il quale, in sede di scrutinio finale, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia” - sulla base di quanto previsto ai punti precedenti –“ un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

COMP ORTAMEN TI

Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. Partecipare

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In condizioni del tutto particolari, che devono essere adeguatamente verificate e/o attestate, quali: ricoveri ospedalieri di lunga durata, ripetute degenze anche brevi, trasferimento del nucleo familiare ed altri particolari rilevanti motivi, il Consiglio di Classe può indicare la sospensione del giudizio finale anche alla presenza di tre o più insufficienze, anche gravi.

Nel caso di sospensione del giudizio, agli alunni sarà comunicato per iscritto:

▪ il voto proposto dal docente nella disciplina insufficiente ed i risultati raggiunti nelle altre materie;

▪ le carenze (in termini di capacità e conoscenze) presenti nella disciplina che sarà oggetto di accertamento formale del superamento delle stesse, segnalate in apposite schede;

▪ le modalità organizzative del recupero;

▪ le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e i tempi delle relative verifiche.

Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengono di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche previste.

"A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.” (D.M. 3 ottobre 2007, n. 80)

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Secondo l’ordinamento vigente, il Consiglio di Classe delibera l’ ammissione all’esame di Stato considerando i seguenti elementi:

▪ l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali ;

▪ il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;

▪ di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi,

CRITERI PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO ALLE CLASSI DEL TRIENNIO Premessa

Negli ultimi anni della scuola secondaria superiore i Consigli di Classe assegnano ad ogni studente un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato e forma il punteggio di ammissione all'Esame di Stato.

Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (compreso il voto di condotta, tranne Religione), secondo la tabella ministeriale e secondo quanto previsto dagli "elementi" di cui all'art.11 del regolamento del D.P.R. 323/98 relativamente al punteggio aggiuntivo all'interno delle bande.

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

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GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

N.B. - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio, oltre alla media aritmetica M dei voti riportata dall’allievo in seno agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti quattro parametri:

▪ Frequenza

▪ Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto dell’interessamento con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ed al profitto che ne ha tratto;

▪ Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’Istituzione scolastica;

▪ Attestati formativi

Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati, saranno attribuiti 0,3 punti per ogni certificazione conseguita, 0,2 punti per ogni esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze inerenti al tipo di corso di studi e un punteggio di 0,1 per ogni esperienza attestata non attinente al corso di studi seguito.

Si precisa che tale punteggio può contribuire ad elevare il credito scolastico ma non potrà consentire in ogni caso di superare la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto.

Attribuzione del punteggio minino della banda di oscillazione

Il Consiglio di Classe attribuisce, per tutte le fasce, il punteggio minimo della banda di oscillazione:

▪ in caso di ammissione alla classe successiva, dopo sospensione del giudizio in una o più materie (per classi terze e quarte);

▪ in caso la sufficienza in 2 materie sia stata raggiunta dallo studente non in modo autonomo, ma con voto di consiglio (per le classi terze e quarte) o dopo attenta riflessione collegiale in sede di scrutinio (per classi quinte);

▪ in caso di valutazione della condotta = 6 (per tutte le classi).

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (punti)

III ANNO IV ANNO V ANNO

M =6 7-8 8-9 9-10

6<M<=7 8-9 9-10 10-11

7<M<=8 9-10 10-11 11-12

8<M<=9 10-11 11-12 13-14

9<M<=10 11-12 12-13 14-15

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ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, PREVENZIONE E

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