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2. Le agenzie decentrate: aspetti organizzativi e funzionali

2.1. Istituzione e scioglimento

2.1.2. Lo scioglimento

Si è visto che una delle principali caratteristiche che permette di distinguere le agenzie decentrate da quelle esecutive è il loro carattere generalmente permanente93.

87 E’ il caso, ad esempio, del Regolamento istitutivo del BEREC: Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, cit.

88 V.si, ad esempio, il Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, in GUCE L 314 del 7 dicembre 1994, pp. 1 e ss. e del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali, cit., pp. 1 e ss.

89 E’ quanto avvenuto, tra gli altri, per il Regolamento istitutivo dell’EMA citato supra (nella nota precedente), modificato nel 2004 dal Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, in GUUE L 136 del 30 aprile 2004, pp. 1 e ss.

Si noti che il regolamento istitutivo indicava l’ente come Agenzia europea per la valutazione dei prodotti medicinali, mentre dal 2004, con la modifica operata, è subentrata l’attuale denominazione di Agenzia europea per i medicinali, con il mantenimento, comunque, dell’acronimo “EMA”.

90 Cfr. art. 14 n. 1 e 16 n. 1 TUE.

91 Cfr. art. 294 TFUE.

92 Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 2012, cit., p. 3.

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Tuttavia, da una parte, ciò non ne esclude un eventuale scioglimento, anzi, vi sono stati casi di agenzie decentrate il cui regolamento istitutivo disciplinava espressamente l’estinzione; dall’altra parte, si sono verificate anche ipotesi di accorpamento o sostituzione.

A tal punto, pare opportuno soffermarsi, seppur rapidamente, su tali tematiche, non solo per analizzare tutti gli aspetti che potrebbero accompagnare l’ideazione della nuova agenzia che si vorrebbe realizzare, ma anche per valutare la possibilità di un’eventuale modalità di coordinamento/sostituzione/accorpamento con alcune agencies attualmente esistenti e che operano in campi limitrofi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, onde evitare inutili duplicazioni o sovrapposizioni94.

A tal fine, viene in ausilio il recente orientamento comune poc’anzi citato, in cui si prevede espressamente che gli atti istitutivi delle agenzie dovrebbero contenere una clausola di durata massima o una clausola di revisione, a seconda delle caratteristiche proprie di ciascuna agenzia.

In passato vi sono stati due casi di agencies il cui mandato veniva posto a scadenza. Il primo è rappresentato da EAR, l’agenzia europea per la ricostruzione, nata nel 2000 allo scopo di realizzare assistenza europea a favore della Repubbliche di Montenegro, Serbia (incluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia95, il cui articolo 16 del Regolamento istitutivo prevedeva la scadenza al 31 dicembre 2004. Tale termine fu successivamente prorogato fino al 2008, ma attualmente l’agenzia è stata dismessa avendo, per così dire, terminato la sua missione.

Un altro caso è stato quello di ENISA, il cui regolamento istitutivo prevedeva all’art. 27 la durata dell’ente: “l’Agenzia è istituita il 14 marzo 2004 per un periodo di cinque

anni”96, termine poi prorogato più volte dopo apposita valutazione effettuata dalla Commissione, fino alla recente adozione di nuovo regolamento abrogativo e sostitutivo dell’originario, il cui art. 36 stabilisce che “L’Agenzia è istituita per un periodo di sette

anni a decorrere dal 19 giugno 2013”97. Interessante è notare come vengano indicate

94 Sul punto si veda infra capitolo quarto.

95 Regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all’agenzia europea per la ricostruzione, in GUCE L 306 del 7 dicembre 2000, pp. 7 e ss.

96 Art. 27 del Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, cit.

97 Art. 36 del Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e

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anche le modalità per procedere ad un’eventuale proroga del citato termine, che resta, comunque subordinata ad una valutazione da parte della Commissione98.

Tuttavia, a fronte dei due esempi illustrati, si può anche accennare al caso di EUMC, l’Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi, la cui missione consisteva nel fornire alle istituzioni europee e agli Stati membri dati obiettivi, affidabili e comparabili sui fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell’antisemitismo a livello europeo. Il relativo regolamento istitutivo99 non prevedeva alcuna clausola estintiva; tuttavia, l’osservatorio è stato soppresso e sostituito da FRA, l’agenzia per i diritti fondamentali100.

In effetti, come si legge anche nell’orientamento comune del 2012101, deve essere ammessa la possibilità di valutare sia l’opportunità di chiudere agenzie sia la possibilità di una loro fusione seguendo, però, criteri comuni. Così, l’opportunità di unire agenzie andrebbe valutata in caso di sovrapposizione dei rispettivi compiti o per valorizzare sinergie, o, ancora, quando le medesime possano risultare più efficienti se inserite in una struttura più ampia.

Allo stesso modo, lo smantellamento di un’agenzia potrebbe essere una soluzione in caso di risultati insoddisfacenti, a meno che l’agenzia non risulti essere ancora l’opzione

che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004, in GUUE L 165 del 18 giugno 2013, pp. 41 e ss. che costituisce l’attuale disciplina compiuta dell’ENISA.

98 Più precisamente, l’articolo 32, rubricato “Valutazione e riesame”, stabilisce che “1. Entro il 20 giugno 2018 la Commissione richiede una valutazione per esaminare, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e le sue metodologie di lavoro. La valutazione esamina altresì l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia e le implicazioni finanziarie di tali modifiche.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 tiene conto di qualsiasi riscontro pervenuto all’Agenzia in relazione alle sue attività.

3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione unitamente alle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

4. Costituisce parte della valutazione un esame dei risultati conseguiti dall’Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo

mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che sia giustificato mantenere l’Agenzia tenuto conto dei suoi obiettivi, mandato e compiti, può proporre che la durata del mandato dell’Agenzia quale indicata all’articolo 36 sia prorogata”

99 Regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio del 2 giugno 1997 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, in GUCE L 151 del 10 giugno 1997, pp. 1 e ss.

100 Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, in GUUE L 53 del 22 febbraio 2007, pp. 1 e ss.

101 Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 2012, cit., p. 3.

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più adeguata sul piano politico, nel qual caso dovrebbe essere semplicemente riformata102.