• Non ci sono risultati.

3.2 Classificazione eziopatogenetica degli eventi avversi

3.2.8 La mancata/incompleta descrizione

anteriore del soggetto

A seguito della verifica interna da parte dell’equipe

medico-legale del CGS della documentazione sanitaria

relativa alle 133 richieste risarcitorie, è stata riscontrata,

seppur non censurata da parte del paziente,

l’assenza/incompletezza della descrizione dello stato

anteriore del soggetto, ovverosia l’esame obiettivo pre-

operatorio del distretto corporeo oggetto di intervento

chirurgico, in 5 (3,8%) casi (vd. grafico 26).

38

113

Grafico 26

Mancata Descrizione E.O. Pre-Op. Descrizione E.O. Pre-Op. La descrizione dettagliata dello stato anteriore del

paziente è di fondamentale importanza perché, in sua assenza, l’equipe medico-legale del CGS non è in grado di

stabilire:

1) se sussista l’indicazione all’intervento;

2) se sia ravvisabile un apprezzabile “maggior danno

biologico” da insuccesso chirurgico.

Per tali motivi può verificarsi che si debba, quindi,

procedere ad un risarcimento economico anche in assenza di un evidente “maggior danno” da insuccesso chirurgico.

114

CONCLUSIONI

Nel periodo 2010-2015 al CGS dell’AOUC sono

pervenute 140 richieste risarcitorie aventi ad oggetto

presunte responsabilità professionali di natura ortopedica

su un totale di 1145 sinistri; da ciò deriva che le richieste

risarcitorie di natura ortopedica abbiano costituito il 12,2% rispetto al totale di quelle pervenute al CGS dell’AOUC

nel periodo 2010-2015 (vd. grafico 1), in linea con la

percentuale indicata (13%) dal VII Report Medmal Claims

Italia39. Tale percentuale si è mantenuta sostanzialmente

costante negli ultimi 4 anni (dal 2012 al 2015), con valori

intorno ad un 13%, mentre ha registrato un picco minimo

del 6,6% nel 2010 e massimo del 15,5% nel 2011 (vd.

grafico 2).

Dopo lo studio da parte dell’equipe medico-legale della

documentazione sanitaria, delle 140 richieste risarcitorie

valutate dal CGS (vd. grafico 3):

39

115

 68 (48,6%) sono state accolte in quanto è stata

riconosciuta una responsabilità e pertanto è stata formulata

una proposta transattiva;

 23 (16,4%) sono state reiettate in quanto non sono stati

riscontrati profili di responsabilità (insussistenza dell’an);

 49 (35%) non sono state ancora definite.

Lo stato attuale delle 140 richieste risarcitorie pervenute

al CGS nel periodo 2010-2015 è il seguente (vd. grafico

4):

 55 (39,3%) sono state definite in fase stragiudiziale, con

accoglimento della proposta transattiva;

 30 (21,4%) hanno adito alla fase giudiziale civile e/o

penale;

 55 (39,3%) attualmente risultano senza seguito (in tale

ampia casistica si ricomprendono le richieste risarcitorie

ancora oggetto di studio da parte del CGS, quelle reiettate

che non hanno adito alla fase giudiziale e quelle accolte dal

116

In base ai precedenti dati si può desumere (vd. grafico 5)

che la maggioranza delle richieste risarcitorie viene

definita in sede stragiudiziale (65,5%, valore questo

similare a quello, pari al 72,3%, indicato dal sopra-citato

VII Rapporto Medmal Claims Italia40), mediamente entro

2 anni dall’apertura del sinistro41

(in un arco temporale tra

0 e 3 anni), coerentemente con quanto affermato nel

precedente Rapporto, nel quale è infatti segnalato che, in

caso di ricorso al procedimento stragiudiziale, il 68,3% dei

sinistri viene chiuso entro il secondo anno.

Delle 30 richieste risarcitorie che hanno dato luogo a

cause civili e/o a procedimenti penali (aditi, nella maggior

parte dei casi, per la reiezione della richiesta risarcitoria da

parte del CGS, talvolta per il mancato accordo sul quantum

o, infine, in assenza della valutazione del medesimo CGS)

(vd. grafico 6):

 24 (80%) soltanto ad una causa civile;

40 VII Rapporto Medmal Claims Italia, cit.

41 G.A. Norelli, F. De Luca, M. Focardi, R. Giardiello, V. Pinchi, The Claims Management

117

 3 (10%) soltanto a procedimento penale;

 3 (10%) sia ad una causa civile che a procedimento

penale.

Allo stato attuale è stato possibile rilevare l’entità del

risarcimento erogato dall’AOUC in 62 casi (di cui 55

definiti stragiudizialmente e 7 in giudizio).

L’importo complessivo (non comprensivo delle spese

legali di parte) ammonta ad euro 3.134.408,57, con una

media per sinistro pari ad euro 50.554,98, con un range

compreso tra un minimo di euro 983 ed un massimo di

euro 974.417,6.

Delle 140 richieste risarcitorie pervenute al CGS nel

periodo 2010-2015 (vd. grafico 7):

 4 (2,9%) sono i casi in cui non è definita la tipologia di

errore;

 3 (2,1%) sono inerenti a responsabilità di tipo

extrasanitario (2 smarrimenti protesi di cui una dentaria ed

118

 5 (3,6%) sono attinenti alla errata/mancata

sorveglianza/assistenza sanitaria (4 cadute a terra dal letto

ed 1 errata condotta da parte del personale infermieristico

che avrebbe cagionato lesioni personali alla paziente in

seguito ad una errata movimentazione della stessa);

 128 (91,4%) sono inerenti a responsabilità sanitaria di

natura “strettamente” ortopedica.

Delle 133 richieste risarcitorie relative ad un danno alla

salute (inabilità temporanea, invalidità permanente e

morte) (vd. grafico 8):

6 (4,5%) riguardano casi di exitus del paziente;

 127 (95,5%) sono attinenti a casi di inabilità temporanea

e/o invalidità permanente.

Delle medesime 140 richieste risarcitorie pervenute al

CGS (vd. grafico 9):

 136 (97,2%) vedono coinvolta l’AOUC e/o i suoi

119

 2 (1,4%) sono i casi in cui il risarcimento è stato

richiesto, oltre all’AOUC, anche ad altra Struttura

Sanitaria;

 1 (0,7%) è il caso in cui l’AOUC è stata chiamata in

causa da un terzo nei confronti del quale il paziente aveva

avanzato la richiesta di risarcimento danni;

 1 (0,7%) è il caso in cui vi è stato un errore

nell’indirizzare la richiesta di risarcimento in quanto diretta

ad altra Struttura.

Le 133 (numero, questo, ottenuto sottraendo dalle 140

richieste totali pervenute quelle che non è stato possibile

interpretare e quelle inerenti ad una responsabilità di tipo

extrasanitario) richieste risarcitorie esaminate sono

risultate ascrivibili a (vd. grafico 10):

 cadute accidentali 4 (3%);

 errate/mancate diagnosi 4 (3%);

 errati interventi/prestazioni sanitarie 79 (59,4%);

 errate/mancate profilassi ATE 2 (1,5%);

120

 infezioni nosocomiali 24 (18,1%).

Dopo lo studio della documentazione sanitaria relativa

alle 133 richieste risarcitorie da parte del CGS, è stata sostanzialmente confermata l’eziopatogenesi degli eventi

avversi contestata dai pazienti, ad eccezione di un caso in

cui era stata ipotizzata una mancata diagnosi quando

invece si trattava di un mancato intervento chirurgico.

Appare di tutta evidenza, quindi, come in una Struttura

sanitaria medio-grande quale l’AOUC, nel periodo

esaminato 2010-2015, siano stati oggetto di richieste di

risarcimento danni, in ambito ortopedico, soprattutto i

presunti errati interventi chirurgici/prestazioni sanitarie

(circa il 60%), seguiti dalle infezioni superficiali e

profonde di presunta origine nosocomiale (circa il 18%),

dalle presunte difettose componenti protesiche articolari

impiantate (circa il 15%), dalle cadute accidentali (circa il

3%), dalle presunte errate/mancate diagnosi (circa il 2%)

ed infine dalle presunte errate/mancate profilassi ATE

121

Allo stesso tempo risulta assai importante in ambito

ortopedico la tematica del consenso informato e la

descrizione dello stato anteriore del soggetto.

Delle 133 richieste risarcitorie di natura ortopedica

esaminate dal CGS (vd. grafico 24):

 2 (1,5%) hanno censurato anche la genericità/assenza del

modulo di consenso informato e per tale motivo sono state

accolte dal CGS.

Preme evidenziare, invece, come a seguito della verifica interna da parte dell’equipe medico-legale del CGS della

documentazione sanitaria relativa alle sopra-citate richieste

risarcitorie, sia stato riscontrato, anche se non censurato da

parte del paziente, un difetto di informazione ascrivibile

alla assenza/genericità del modulo di consenso informato

in 14 (10,5%) casi (vd. grafico 25).

La carenza di informazione per l’assenza/genericità del

modulo di consenso informato, secondo la giurisprudenza

della Corte di Cassazione, comporta, in tema di attività

122

dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento

chirurgico, ancorché esso apparisse, “ex ante”, necessitato

sul piano terapeutico e sia pure risultato, “ex post”,

integralmente risolutivo della patologia lamentata,

integrando comunque tale omissione dell’informazione

una privazione della libertà di autodeterminazione del

paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della

possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della

conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza

che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati

dall’esito favorevole dell’intervento42

.

Infine, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte,

qualora il medico ometta di informare il paziente sulle

caratteristiche e sui rischi di un intervento chirurgico e

questo non riesca per circostanze indipendenti da colpa del chirurgo, quest’ultimo potrà essere condannato a risarcire

42

123

il danno patito dal paziente, vale a dire il peggioramento

delle sue condizioni di salute, soltanto ove il paziente

alleghi e dimostri che, se fosse stato compiutamente informato circa i rischi dell’intervento, avrebbe

verosimilmente rifiutato di sottoporvisi, residuando,

altrimenti, la risarcibilità del danno-conseguenza,

ricollegabile alla sola lesione del diritto alla auto-

determinazione43.

A seguito della verifica interna da parte dell’equipe

medico-legale del CGS della documentazione sanitaria

relativa alle 133 richieste risarcitorie, è stata riscontrata,

seppur non censurata da parte del paziente,

l’assenza/incompletezza della descrizione dello stato

anteriore del soggetto, ovverosia l’esame obiettivo pre-

operatorio del distretto corporeo oggetto di intervento

chirurgico, in 5 (3,8%) casi (vd. grafico 26).

La descrizione dettagliata dello stato anteriore del

paziente è di fondamentale importanza perché, in sua

43

124

assenza, l’equipe medico-legale del CGS non è in grado di

stabilire:

1) se sussista l’indicazione all’intervento;

2) se sia ravvisabile un apprezzabile “maggior danno biologico” da insuccesso chirurgico.

Per tali motivi può verificarsi che si debba, quindi,

procedere ad un risarcimento economico anche in assenza di un evidente “maggior danno” da insuccesso chirurgico.

Per tali motivi, di fronte ad un paziente ortopedico, al

momento del ricovero (sia esso in regime di urgenza o in

elezione) appare indispensabile procedere nella fase pre-

operatoria ad una accurata anamnesi patologica (remota e

soprattutto prossima) e ad un approfondito esame obiettivo

(generale, ma soprattutto loco-regionale), integrato, in caso

di programmato intervento chirurgico, da un adeguato

studio radiologico del distretto interessato, al fine di

eseguire un accurato planning pre-operatorio, necessario

per poter scegliere la tecnica operatoria ed il materiale

125

Il paziente deve quindi essere esaustivamente informato dall’ortopedico circa la tecnica chirurgica proposta, le

eventuali complicanze peri-operatorie possibili (con le

relative incidenze) e le eventuali alternative terapeutiche

(ove disponibili).

Deve quindi essere attentamente valutato il grado di

indipendenza funzionale del paziente, al fine di

minimizzare il rischio delle cadute accidentali in reparto e

della insorgenza del TEV; deve infine essere compilata la

check list pre-operatoria, nella quale deve essere annotata

la somministrazione della profilassi ATE ed ATB.

Deve poi essere redatto un esaustivo referto operatorio,

nel quale devono essere descritte eventuali condizioni

loco-regionali impreviste ed imprevedibili emerse intra-

operatoriamente, che potrebbero giustificare l’insorgenza

di eventuali eventi avversi peri-operatori.

Nel post-operatorio è necessario procedere ad un accurato

follow up clinico-radiologico del paziente, al fine di

126

si deve proseguire, nei tempi e nei modi da stabilirsi caso

per caso, anche dopo la dimissione al domicilio del

paziente.

Fondamentale, infine, sia a fini statistico-epidemiologici

che come ausilio alla “gestione del rischio clinico” (Risk

Management), risulta segnalare tempestivamente i cosiddetti “eventi sentinella” (tra cui si ricordano le cadute

accidentali in reparto, etc.), recependo altresì

sollecitamente gli avvisi forniti dalla SIOT (Società

Internazionale di Ortopedia e Traumatologia) o da altre

Società Scientifiche accreditate, al fine di conformare i

trattamenti sanitari alle migliori evidenze scientifiche

disponibili al momento (così come correttamente avvenuto

nel caso delle protesi di anca De Puy, che non furono più impiantate non appena l’AOUC ricevette l’avviso di

sicurezza della medesima Casa Produttrice e della SIOT).

Preme infine evidenziare come, con l’istituzione del CGS

all’interno dell’AOUC nel dicembre 2009, la definizione

127

richieste risarcitorie complessive di natura ortopedica pervenute al CGS dell’AOUC nel periodo 2010-2015) sia

stata conseguita mediamente in un arco temporale inferiore

ai 24 mesi44, con soddisfazione, in primis, degli stessi

pazienti ma, in secundis, anche della medesima Struttura

Sanitaria (quanto meno relativamente al cosiddetto “danno all’immagine”, che ad oggi si verifica più raramente

rispetto a quando l’AOUC risultava minuta di una

copertura assicurativa).

44G.A. Norelli, F. De Luca, M. Focardi, R. Giardiello, V. Pinchi, The Claims Management

128

BIBLIOGRAFIA

[1]R. Tartaglia, S. Albolino, T. Bellandi, E. Bianchini, A.

Biggeri, G. Fabbro, L. Bevilacqua, A. Dell'Erba, G.

Privitera, L. Sommella, Eventi avversi e conseguenze

prevenibili: studio retrospettivo in cinque grandi ospedali italiani, Epidemiol Prev 2012, 36 (3-4), 151-161;

[2]VII Rapporto Medmal Claims Italia Marsh;

[3] G.A. Norelli, F. De Luca, M. Focardi, R. Giardiello, V.

Pinchi, The Claims Management Committees trial:

Experience of an Italian Hospital of the National Health System, in Journal of Forensic and Legal Medicine,

Volume 29, January 2015, 6-12;

[4] FI. Mahoney, DW. Barthel, Functional Evaluation: the

Barthel Index, in Md State Med J, vol. 14, febbraio 1965,

61-5;

[5] A. Sainsbury, G. Seebass; A. Bansal; JB.

129 older people, in Age Ageing, vol. 34, nº 3, maggio 2005,

228-32;

[6] Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del

Paziente della Regione Toscana, La prevenzione delle

cadute in Ospedale, Edizioni ETS, 2011;

[7] F. Biggi, F. Randelli, E. Romanni, G. Danelli, G. Della

Rocca, N.R. Laurora, D. Imberti, G. Palareti, D. Prisco, Il

consensus intersocietario sulla profilassi antitrombotica in ortopedia e traumatologia, in J Orthoped Traumatol,

2012;

[8] SNLG Regione Toscana, Linee guida per la profilassi

del trombo-embolismo venoso nei pazienti ospedalizzati,

2015;

[9] SCENHIR (Scientific Committee on Emerging and

Newly Identified Health Risks), “The safety of Metal-on- Metal joint replacements with a particular focus on hip implants”, 25 September 2014;

130

[10] Documento della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia sulle protesi metallo‐metallo di grande diametro, 18 luglio 2012;

[11] M. Torre, I. Luzi, E. Romanini, G. Zanoli, P.

Tranquilli Leali, M. Masciocchi, L. Leone, Il Registro

Italiano Artroprotesi (RIAP): stato dell’arte, GIOT,

giugno 2013; 39: 90-95;

[12] A. Bonelli, G. Digesi, Implicazioni medico-legali in

tema di infezioni ospedaliere, in Difesa sociale, n. 3, 2003,

81-100;

[13] SNLG, Antibioticoprofilassi perioperatoria

nell’adulto, aggiornamento del settembre 2011;

[14] C. Rugarli, Medicina interna sistematica, Masson, V°

Ed., 2005, Vol. II, 1676;

[15] Notiziario SIOT, Gestione del rischio settico in

Ortopedia e Traumatologia, G.I.O.T., 2010; 36:2-11;

[16] G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina

131

SENTENZE

[1] Trib. Roma, Sez. XIII, 22 giugno 2015;

[2] Cass., Sez. III, 20 maggio 2016, n. 10414;

Documenti correlati