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Mattia Simona, iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Bologna, al n.16598

Nel documento Anno 51 10 giugno 2020 N. 188 (pagine 189-193)

RESOCONTO OBIETTIVI GESTIONALI ANNUALITÀ 2017-2018

CO. SERVIZI SRL

1. Mattia Simona, iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Bologna, al n.16598

- Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020;

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0382447 del 22/05/2020;

- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG/2020/0392164 del 26/05/2020, con cui è stato espresso parere “Favorevole – Test accettato”;

2. Mordini Arrigo, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Modena al n. 2934.

- Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020;

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0379941 del 21/05/2020;

- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG/2020/0392181 del 26/05/2020, con cui è stato espresso parere “Favorevole – Test accettato”;

3. Albanese Michele, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Milano, al n. 26761.

- Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020;

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0381619 del 22/05/2020;

- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG/2020/0392178 del 26/05/2020, con cui è stato espresso parere “Favorevole – Test accettato”;

4. Fermi Salvatore, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Piacenza, al n. 1550.

- Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020;

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0381604 del 22/05/2020;

- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG/2020/0392173 del 26/05/2020, con cui è stato espresso parere “Favorevole – Test accettato”;

5. Ponti Vittorio, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Piacenza, al n. 1343.

- Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020;

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0381650 del 22/05/2020;

- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG/2020/0392171 del 26/05/2020, con cui è stato espresso parere “Favorevole – Test approvato”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CU-RA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 27 MAGGIO 2020, N. 8982

Rinnovo accreditamento Istituto Ortopedico Rizzoli IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive mo-dificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinata-mente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risul-tati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove nor-me in materia di autorizzazione ed accreditanor-mento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, re-lativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rappor-ti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ul-teriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento del-le strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in at-tuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Re-gioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedu-re per il rinnovo dell'accprocedu-reditamento delle struttuprocedu-re sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pub-bliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 2212/2019 “L.R. 6 novembre 2019, n. 22 "nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sa-nitarie pubbliche e private. abrogazione della legge regionale n.

34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008". prime disposizioni attuative”

Viste le proprie determinazioni n. 16930 2011, 16954/2011 e 4038/2014 con cui è stato concesso l'accreditamento istituzio-nale a Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), sito in via di Barbiano, 1/10, Bologna;

Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi

pro-rogato nella sua validità, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Viste:

- la richiesta pervenuta a questa amministrazione protocollata con PG/2018/0070013 del 01/02/2018 e successiva integrazione PG/2018/0397769 del 30/05/2018, conservata agli atti del Servi-zio Assistenza Ospedaliera, con la quale il Legale rappresentante dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, con sede legale in via di Barbia-no, 1/10, Bologna chiede il rinnovo dell’accreditamento della struttura;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamen-to con i provvedimenti dei Comuni competenti dettagliati nelle richieste medesime, e all’elencazione in essa contenuta si fa ri-chiamo;

Tenuto conto, delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, con esame della do-cumentazione, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del-la struttura trasmessa dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare NP/2019/13788 del 14/05/2019 conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo dell'accreditamen-to della struttura sanitaria di cui si tratta per le attività richieste;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche già effettuate, al rinnovo dell’accreditamento con variazioni dell’I-stituto Ortopedico Rizzoli

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le azien-de e gli enti azien-del Servizio sanitario nazionale a corrisponazien-dere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accor-di contrattuali accor-di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamen-te svoleffettivamen-te e valutaeffettivamen-te positivameneffettivamen-te in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la va-lidità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della leg-ge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazio-ni da parte delle pubbliche ammiinformazio-nistrazioinformazio-ni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiara-to di non trovarsi in situazione di conflitdichiara-to, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in

situazio-Su proposta del Coordinatore regionale autorizzazione e ac-creditamento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi definiti nell’al-legato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, alle strutture afferenti all’Istituto Ortopedico Rizzoli;

2. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provve-dimento e, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;

3. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dall’art.

18, comma 3 della l.r. n. 22/2019, l’Organismo Tecnicamente ac-creditante effettuerà, nel periodo di validità dell’accreditamento,

della sede erogativa delle prestazioni indicate nella domanda di rinnovo, anche mediante sopralluoghi presso la struttura inte-ressata;

4. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiama-te in parrichiama-te narrativa;

6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Uf-ficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore generale Kyriakoula Petropulacos

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Nel documento Anno 51 10 giugno 2020 N. 188 (pagine 189-193)