TERZO CAPITOLO
GLI ELEMENTI DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO
7. Mediatore culturale
Tra le novità introdotte dal nuovo Regolamento Penitenziario, la più significativa, a fronte dei seri problemi concernenti le condizioni di trattamento dei detenuti stranieri, fin qui esposti, è la figura del
mediatore culturale . L'art.35 co.1 Reg. Es. prevede che 80
"nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti dei cittadini stranieri, si deve tener conto delle difficoltà linguistiche e
Tra questi merita di essere segnalato il Progetto Formazione Rientro realizzato in
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Piemonte, che si propone la realizzazione di corsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo dello straniero nel paese d'origine, da frequentare durante il periodo di carcerazione. Il progetto è rivolto a quella parte di detenuti definitivi stranieri adulti, che, una volta scontata la pena, saranno espulsi dall'Italia (oggi da tutto lo spazio Schengen) e dovranno rientrare in patria, e si propone il duplice obiettivo di garantire il diritto ad una vita normale dopo l'espiazione della pena e l'applicazione delle leggi. Nella prima fase del progetto i Paesi con cui si è cooperato sono il Marocco e l'Albania.
www.ristretti.it, La mediazione culturale.
delle differenze culturali", incoraggiando, altresì, i contatti con le autorità consolari del loro Paese; il comma 2 statuisce inoltre che "deve essere […] favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato".
Il mediatore culturale, più che il semplice interprete, appare infatti indispensabile al fine di garantire un livello minimo di comprensione e interazione tra l'Amministrazione penitenziaria e i detenuti di lingua e cultura differente dalla nostra. Nella relazione illustrativa dello schema di regolamento, inoltre, l'intervento del mediatore culturale è considerato utile anche "per poter disporre interventi trattamentali spendibili nei Paesi d'origine dei condannati", verso i quali la maggior parte di essi, scontata la pena, saranno espulsi.
La mediazione culturale rappresenta un valido strumento su più fronti: per comprendere il detenuto straniero, la sua cultura e i suoi comportamenti, per facilitare la sua relazione con gli operatori penitenziari e per aiutarlo a conoscere il contesto giuridico e culturale italiano. Da quanto emerge dalle visite effettuate da Antigone in alcuni istituti penitenziari, il carcere è palcoscenico di una spiccata conflittualità interetnica.
Compito del mediatore in questa prima fase e’ fondamentalmente
quello di conquistare la fiducia del detenuto affinché comprenda 81
che la sua presenza costituisce un supporto ed un aiuto a fronte delle difficoltà che può incontrare in un regime di privazione della libertà.
Superata la prima fase di conoscenza e venuto meno il sospetto iniziale, il detenuto, nella maggior parte de casi, si sente rassicurato dalla figura del mediatore, vede molto positivamente l’opportunità che gli viene offerta di potersi esprimere nella propria lingua e parla liberamente delle sue problematiche, dei suoi dubbi e timori, chiedendo informazioni ed un supporto oltre che pratico anche morale.
sociale.regione.emilia-romagna.it, La mediazione culturale presso lo sportello informativo
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Questo rapporto fiduciario è dimostrato sempre più dall’aumento delle richieste da parte dei detenuti di incontrare il mediatore.
7.1 Tipologie delle richieste
Le richieste che emergono durante i colloqui sono molteplici, tuttavia affrontano sostanzialmente le seguenti tematiche: - modalità per la regolarizzazione e per il rinnovo del permesso di soggiorno; - norme che regolano l’espulsione e l’estradizione;- informazioni sulla legge Bossi-Fini; - possibilità e modalità di accesso a misure alternative; - rinnovo di documenti presso l’Autorità consolare del Paese d’origine; - modalità per ottenere il permesso per telefonare ai familiari; i detenuti vengono inoltre aiutati a leggere e capire documenti processuali, lettere di avvocati, a comprendere le modalità per ottenere indumenti, per svolgere lavori interni all’istituto, per iscriversi a corsi scolastici e professionali etc..
7.2 Natura del colloquio
Ogni colloquio rappresenta un caso particolare in quanto 82
riguarda le relazioni che si instaurano con ogni singolo detenuto e con le sue problematiche. In linea di massima e’ tuttavia possibile individuare tre tipologie di intervento:
- Il colloquio di sostegno: Il mediatore entra in relazione con persone che devono espiare una pena detentiva a volte molto lunga. La lontananza dalla propria patria, dalla propria famiglia, dal proprio ambiente generano spesso sentimenti di rassegnazione, disorientamento, sconforto. Esso si trova ad affrontare, in solitudine una situazione psicologicamente spesso lacerante.
www.altrodiritto.unifi.it , Il colloquio con il mediatore.
Compito del mediatore è di supportare moralmente il detenuto aiutandolo, limitatamente alle proprie possibilità, a superare o comunque sopportare il suo disagio.
- Il colloquio distensivo: Vivere con persone estranee, di etnie diverse, in uno spazio ristretto, seguendo regole ed orari prestabiliti, in uno stato di totale promiscuità, genera in molti detenuti ansia, tensione e disturbi comportamentali.
Questo disagio viene portato nei colloqui ed il compito del mediatore, in questo caso, è quello di ascoltare, rassicurare e cercare di tranquillizzare il detenuto.
- Il colloquio informativo: È uno dei compiti principali del mediatore; in qualità di operatore dello Sportello informativo e di orientamento è tenuto a fornire tutte le informazioni che il detenuto richiede r i g u a r d o l e t e m a t i c h e e l e n c a t e p r e c e d e n t e m e n t e . Paradossalmente è proprio in carcere la prima volta in cui lo straniero è considerato incluso in un'organizzazione e possono venire in contatto con i servizi sociali italiani.
Importante sembra risultare l'incentivazione della comunicazione interpersonale, così si giunge alla conclusione che bisogna in qualche modo ascoltare il trascorso del detenuto che ci racconta la sua vita. In realtà le attività formative e tecniche non è che se ne fanno molte.
Si sceglie di seguire il corso di informatica, piuttosto che idraulico, perché soddisfa un'esigenza che fuori non hanno mai potuto realizzare.
Lo straniero viene infierito nella categoria detenuto e non c'è una differenziazione (o solo minima) delle attività ad esso rivolte; non c'è alcuna distinzione delle provenienze; non c'è una specifica formazione del personale a trattare le problematiche degli immigrati.
Il fatto che la legislazione non tenga conto delle loro specificità, implica che l'applicazione della legge possa avere effetti discriminanti, anche in assenza di pratiche discriminatorie scelte
attivamente .La scarsa presenza di stranieri e tenuti ai corsi è 83
colpa di una cattiva informazioni rivolta a loro più che da un loro disinteresse ai corsi, e ciò ha sicuramente poi effetto sull'accesso alle misure alternative.