accetti la concezione unitaria della scienza e del diritto finanziario; dob
biamo ora aggiungere che neghiamo anche la possibilità di proporre
nuo-(21) Vedasi in merito gli A. citati a nota (1), che hanno tutti esposto, in un senso o nell’altro, le teorie in esame. Nel senso indicato nel testo si vedano specialmente Kerliiìi A ., P rin cip i, cit., pag. 80; Gian n in i A . D ., I prin c ip i fon d a m en ta li, cit., pag. 40 e seg. ; Gian n in i M. S., L ’ in te rp reta z io n e, cit.,
pag. 196, e I’ Uckmar negli scritti richiamati nella nota stessa.
(22) Griziotti, L ’ in te r p r e ta z io n e fu n zio n a le, cit., pag. 355.
(23) Griziotti, I l p o te r e fin an ziario ed il d iritto fin an ziario n ello stu dio a u ton om o d elle fin an ze pu b b lich e. L e z io n e di com m ia to dall’ in seg n a m en to, re tr o ,
1954, I, 134 (in particolare a pag. 147).
(24) Vedasi da ultimo D u s, In c o n tr i su i problem i d ella legisla zion e. L ’ in
te r p r e ta z io n e d ell’ a r t. 81 d ella C o stitu z io n e, in R assegn a P a rla m en ta re, 1959.
dalla legge come quello cui in definitiva spetti l ’ agevolazione tributaria con cessa.
L ’individuazione del trasferimento che è chiamato a godere della age volazione, è data invece, dall’espressione « primo » usata dal legislatore : il che è ulteriormente ed inequìvocahilmente confermato, come si è già posto in risalto, dal capoverso dell’art. 5 dal quale si desume che l’attuazione degli scopi della legge deve essere compiuta dal « primo acquirente », dal soggetto, quindi, che acquista la proprietà degli immobili destinati alla realizzazione delle iniziative industriali, prese in considerazione, con il «prim o trasfe rimento ». '
Al rilievo che precede è agevole aggiungere che se il legislatore avesse
vamente la questione in sede di interpretazione. Spetta al legislatore e
non airinterprete di creare la norma giuridica. I casi sono perciò due:
o ci si avvale nell’interpretazione della legge dei normali mezzi erme
neutici, ed allora la questione si riduce sostanzialmente ad un muta
mento di denominazione, del quale non vediamo l’utilità ; o effettivamente
la teoria dell’interpretazione funzionale trascende dall’uso di tali mezzi,
ed allora dobbiamo dire che questa interpretazione è inammissibile nel
nostro sistema giuridico (25).
(25) La soluzione indicata varia naturalmente da un ordinamento giu ridico all’ altro. Disponeva ad esempio il par. 4 della A .O . del 1919 (divenuto poi il par. 9 di quella del 22 maggio 1931, che trova applicazione anche in Austria (V erord n u n g 14 aprile 1938) : « B ei A uslegu ng des S te u er g esetz e sind
ih r Z w ec h , ih re W ir ts c h a ftlic h e B ed eu tu n g und die E n tw ick lu n g des V erh ä lt n isse zu b erü k sich tig en ». Secondo il Buhhler, S te u er rech t, I, 2a ed., Wiesba
den, 1953, pag. 92, la norma venne interpretata daU’ammlnistrazione e dalla giurisprudenza nel senso in duhio p ro fisco. Secondo I ’ He n s e l, D ir itto trib u ta rio , trad. it. di Jabach, Giuffrè, 1956, pag. 63 e segg., scopo della norma
tributaria è quello di colpire con l ’imposta presunta dal legislatore. Questi raccoglie gli elementi della vita in fatti giuridici, i quali hanno valore soltanto (o principalmente) nel campo del diritto tributario (p. es. reddito, patrimonio, spese di produzione, ecc.). Data la multiformità della vita economica, che negli ultimi anni ha spesso mutato la forma giuridica, non basta consultare la legge e i suoi lavori preparatori. « Il continuo adattamento del contenuto delle norme all’ ev o lu z io n e d ella situ a zion e è dovere delle autorità chiamate ad applicare le leggi tributarie interpretate giustamente». Continua tuttavia tale A . (pag. 69) : « Ci si guardi però dal trarre conclusioni di eccessiva portata dal par. 9. Sebbene la posizione del giudice di fronte alla legge sia indipen dente egli rimane però, anche nel diritto tributario, so tto m ess o alla le g g e (con le sue necessarie debolezze ed i suoi errori!). £ inammissibile estendere l ’ob bligo tributario ad una fattispecie non soggetta ad imposta ». « Non si può negare che il par. 9 dell’A.O . nasconda alcuni pericoli per la c e r te z z a del
d iritto ».
Nel periodo hitleriano il par. 9 dell’A .O . venne abrogato e sostituito dal par. 1 della S teu era n p a ssu n g sg esetz, per il quale « D ie S te u er g esetz e sind nach
n a tion a lsozia listisch er W elta n sch a u u n g au szu legen . D a b ei sind d ie V olk sa n sch au u n g, d er Z w e c k und die w ir ts c h a ftlic h e B ed eu tu n g d er S teu er g esetz e und d ie E n tw ick lu n g d er V erh ä ltn isse zu b erü ck sich tig en . E n tsp rech en d es gilt f ü r die B eu rteilu n g v o n T a tb estä n d en », il che autorizzava, secondo il Rukhlf.r,
ibidem, un procedimento degli uffici più fondato sul sentimento che sulla legge. Nel sistema tedesco attuale si è tornati sostanzialmente ai concetti del Becker: non vale più il principio in dubio p ro fisco, ma deve tenersi conto del signi ficato economico delle leggi fiscali e dell’evoluzione delle circostanze, anche se non è più possibile attraversare un ampliamento dei doveri fiscali far diventare
inteso concedere il beneficio tributario della registrazione e trascrizione ad imposta fissa non al primo trasferimento degli immobili occorrenti per l ’attua zione delle iniziative industriali previste, ma a quello dei vari possibili trasfe rimenti successivi destinati a siffatta attuazione che realmente all’attuazione avesse proceduto, avrebbe omesso di usare la parola a primo » sia con riguardo al termine « trasferimento » che con riguardo al termine « acquirente », od avrebbe precisato che il beneficio sarebbe passato a quel trasferimento ed a quell’ acquirente che, successivamente ai primi, avessero dato luogo all’ attua zione delle iniziative industriali considerate dalla legge.
A lla stregua di queste considerazioni possiamo ora esaminare la di sposizione in esame. I l fine espressamente propostosi dal decreto legge è quello di dare impulso alla industrializzazione dell’Ita lia meridionale ed insulare con una serie di agevolazioni fiscali (doganali, i.g.e., impo sta di R.M., registro, trascrizione) nonché con interventi credizi di fa possibile l ’impossibile. Vedasi in merito anche Ghabower, S teu erlich es PrU- fu n g sw esen , n ell’ H an d u ch d er F in a n e w issen sch a ft di Gerloff - Neu m a r k,
II, 2a ed., 1956, pag. 388 e segg.
In Francia prevale nettamente il criterio di attenersi strettamente all’in terpretazione letterale e giuridica della legge fiscale (vedasi, ad esempio Tro tabas, P r é c is , cit., pag. 256 e segg. ; Laufenburger, R ev en u , ca p ita l e t im p ôt,
Sirey, 1950, pag. 33). La legislazione spagnola accoglie per lo più il criterio della certezza del diritto, suddividendo, ogni qualvolta sia possibile i con tribuenti per classi e categorie e restringendo al minimo le possibilità di un’imposizione arbitraria (vedasi De Usera, L ég isla tio n de h aciend a esp añ ola ,
Madrid, 1954). Lo stesso dicasi per la legislazione portoghese (vedasi D us,
L e im p o s te d irette in P o r to g a llo , in R iv . O. Fin anza, 1952, 37). Nel sistema
inglese assumono fondamentale importanza, oltre ai testi legislativi, le deci sioni giurisprudenziali, potendo sia il contribuente sia l ’amministrazione, chie dere al giudice di stabilire un principio nella materia controversa. « N ell’ adem pimento di questo difficile compito, la magistratura si è trovata nella neces sità di risolvere parecchi casi con interpretazioni artificiose al fine, da un lato di rendere operante la legge e dall’altro di evitare troppo stridenti ingiu stizie ». A fianco della legge vi è inoltre un complesso di norme di condotta (p r a tic e ).
« La pratica, nei casi in cui l’applicazione della legge è o impossibile o estremamente difficile o inopportuna o ingiusta, deroga dalla stretta osser vanza della legge per conseguire effetti più giusti o più convenienti. Tale prassi viene riconosciuta come legittima, non solo nei discorsi ufficiali del ministro competente, ma altresì nelle stesse leggi » (Cosciani, L ’ im p osta sul red d ito in In g h ilterra , in Q uaderni dell’A .S .I .A ., X V III, 1949. pag. 21 e segg.).
In America (S.U .) la tradizione giuridica prevale sul diritto positivo per il conseguimento della giustizia. Essa assume perciò nel settore finanziario un carattere eminentemente pratico. (Si veda in merito, ad esempio, Crockett, T h e F e d era i T a x S y stem o f th è U n ited S ta tes , New York, 1955). Ë da ricor
dare peraltro che, per il quinto emendamento della Costituzione, nessuno « può essere privato della vita, della libertà o della proprietà senza un procedimento legale » e si osserva (Groves, L a finanza di u no S ta to m od ern o, cit., pag. 486)
che questa clausola può essere applicata alle imposte nel senso di un divieto del procedimento arbitrario. In Svizzera « l ’imposta deve essere applicata solo conformemente alla legge », come osserva esattamente il Blu m en stein, Si stem a , cit., pagg. 16-17. Tuttavia il Tribunale federale accetta sovente anche
il metodo della interpretazione secondo il criterio della realtà economica, anche se si esclude il c.d. metodo di tipizzazione che non prende in conside razione i casi atipici (ib id em , pag. 21).
Se, invece, il legislatore ha espressamente indicato come beneficiari dell’agevolazione concessa il « primo trasferimento » ed il « primo acquirente » degli immobili destinati alla realizzazione degli scopi avuti di mira, vuol dire che ha inteso concedere l ’ agevolazione esclusivamente agli stessi « primo trasferimento » e « primo acquirente » e ha inteso, altresì, escludere che la detta agevolazione potesse passare ad altri trasferimenti ed acquirenti suc cessivi.
Il richiamo all’ attuazione delle iniziative industriali previste dalla legge, contenuto nell’art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sta, pertanto, a significare che dei vari trasferimenti di immobili destinati alla