alle norme prima vigenti ed eliminare le sperequazioni che derive
rebbero dall’applicazione in successivi periodi di due principi di
versi circa il periodo di imposta (34).
secondo le norme dell’art. 2 del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1582, sui bilanci chiusi nel corso dell’ anno 1952 è nuovamente liquidata tenendo conto del periodo di imposta costituito dall’esercizio sociale considerato dai bilanci medesimi.
La disposizione del comma precedente ha effetto anche per le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie indicati nell’art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942.
Art. 3.
Le imposte sulle società e sulle obbligazioni commisurate secondo le norme degli art. 21 e 22 della legge 6 agosto 1954, n. 603, sulle risultanze di bilanci relativi ad esercizi sociali chiusi nel corso dell’esercizio finanziario 1953-54, sono nuovamente liquidate in ragione di tanti dodicesimi d’imposta quanti sono i mesi dell’esercizio sociale ricadenti nell’anno 1954.
Le imposte sulle società e sulle obbligazioni liquidate per il primo seme stre 1954 e per l’esercizio finanziario 1954-55 nei confronti dei soggetti che abbiano chiuso il primo esercizio sociale nel corso dell’esercizio finanziario 1954-55 sulle risultanze del relativo hilancio sono nuovamente liquidate in ra gione di tanti dodicesimi d’ imposta quanti sono i mesi dell’esercizio sociale ricadenti negli anni 1954 e 1955.
Le società ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio hanno diritto in ogni caso allo sgravio della imposta sulle società e dell’imposta sulle obbligazioni liquidate per il primo semestre.
Art. 4.
I contribuenti che per effetto degli articoli 2 e 3 abbiano diritto a rim borsi debbono farne domanda, a pena di decadenza, separatamente per cia scuna imposta, 'nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Entro lo stesso termine dev’essere notificato daH’ufficio delle imposte di rette, a pena di decadenza, l ’avviso relativo alla maggiore imposta che risulti dovuta per effetto dell’ art. 2.
Art. 5.
Le somme ammesse a rimborso ai sensi del primo comma dell’art. 4 si detraggono rispettivamente dall’imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B e dagli altri tributi di cui al secondo comma dell’art. 2 iscri- vibili a ruolo e dalle imposte sulle società e sulle obbligazioni da versare in Tesoreria.
La detrazione si effettua nell’anno 1961 e successivi in misura non su periore, in ciascun anno e per ciascuna imposta, ad un ottavo dell’ ammontare ammesso a rimborso. In caso di scioglimento della società o dell’Ente si pro cede al rimborso nei modi normali ed in unica soluzione.
Le somme dovute dai contribuenti ai sensi del secondo comma dell’ art. 4 sono iscritte a ruolo e riscosse in ventiquattro rate bimestrali.
(34) Dice la relazione ministeriale:
« 11 testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, stabilisce il principio che le imposte dirette sono dovute per periodi di imposta commisurate ai presupposti esistenti in ciascuno di tali periodi. Il periodo di imposta è costituito dall’anno solare,
Il 7 luglio il disegno di legge veniva deferito alle Commissioni
Finanze e Tesoro, in sede referente, con il parere della Commis
sione Bilancio, la quale ultima il 14 luglio si esprimeva a favore. Il
22 luglio la Commissione Finanze decideva di proporre all’ assem
blea l’ approvazione senza modifiche.
salvo per i soggetti tassabili in base al bilancio, per i quali — agli effetti del l’imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B, dell’imposta sulle società e dell’imposta sulle obbligazioni — è costituito dall’esercizio sociale (art. 3, secondo e terzo comma, art. 4).
Mentre apposite norme del testo unico disciplinano nei riguardi dei sog getti non tassabili in base a bilancio il raccordo tra il sistema di tassazione per esercizio finanziario ora vigente ed il nuovo sistema — facendo cessare col 30 giugno 1959 la tassazione per esercizio finanziario ed assegnando al se condo semestre 1909 il carattere di periodo di imposta autonomo — per i sog getti tassabili in base al bilancio il testo unico, dopo avere espressamente escluso che il secondo semestre 1959 costituisca un periodo di imposta autonomo (art. 278, secondo comma), si limita a prescrivere che, relativamente a quelli dei soggetti in parola che chiudono l ’esercizio sociale nel primo semestre del l ’ anno, l ’iscrizione provvisoria a ruolo per l ’esercizio sociale 1959-60 si deve eseguire sulla base delle risultanze dell’esercizio sociale chiuso nel primo semestre del 1959 (art. 282).
I problemi furono attentamente considerati anche in sede di redazione del testo unico delle imposte dirette. La mancanza nel testo unico di una più com pleta disciplina di carattere transitorio per la materia relativa alla imposta di ricchezza mobile, sulle società e sulle obbligazioni dovute dai soggetti tas sabili in base a bilancio, è derivata dalla considerazione del carattere com plesso e delicato di tale disciplina e ciò anche in relazione ai limiti della delega contenuta nell’ art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.
Ai fini dell’imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B, il prin cipio accolto dal testo unico, secondo il quale il periodo di imposta è costituito dall’esercizio sociale, corrisponde alla situazione precedente, quale era rite nuta dalla giurisprudenza e dalla prassi degli Uffici. Si pone tuttavia il pro blema di correggere la situazione determinata nella tassazione degli esercizi chiusi nel 1952. dal secondo comma dell’art. 2 del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1582, in quanto essa è in contraddizione con il principio ora riaffermato dal testo unico. Infatti, ai sensi delle norme contenute nel citato secondo comma, i soggetti tassabili in base al bilancio il cui esercizio si è chiuso nel secondo semestre deil’anno 1952, sono stati assoggettati alla imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B , su imponibili corrispondenti ad una volta e mezzo i redditi conseguiti negli esercizi medesimi, e i soggetti che avevano chiuso l ’esercizio nel primo semestre dell’anno, sono stati assoggettati all’imposta su imponibili corrispondenti alla metà dei redditi conseguiti nel l ’esercizio medesimo. Ne è derivato per alcuni soggetti un onere di imposta superiore e per gli altri un onere inferiore a quello corrispondente ai redditi effettivamente conseguiti negli esercizi sociali chiusi nel corso dell’ anno 1952.
Nel momento in cui — eliminando alcuni dubbi che precedentemente de rivavano da non chiare norme di legge e dallo stesso decreto presidenziale 4 novembre 1951 — viene riaffermato il principio che il periodo di imposta è costituito dall’esercizio sociale, la situazione esposta, conseguente alla appli cazione del citato decreto presidenziale 4 novembre 1951, deve essere corretta. Per quanto riguarda la imposta sulle società e l ’imposta sulle obbliga zioni, può essere maggiormente dubbio se il principio della coincidenza del periodo di imposta con l ’esercizio sociale abbia o meno carattere innovativo. La norma appare innovativa se si considerano le disposizioni degli articoli 2, 21 e 22 della legge 6 agosto 1954, n. 603. Essa appare invece interpretativa se
Te r r it o r i c o m u n a l i s o g g e t t i a s ic c it à
Il 17 luglio alla Camera veniva presentata la proposta di legge
1460, del deputato Bontade Margherita e altri : « Agevolazioni in
materia di imposte terreni e sui redditi agrari nonché in materia di
contributi unificati per i territori comunali soggetti a siccità ».
si considera la prassi costantemente seguita nei confronti dei soggetti costi tuiti dopo il 30 giugno 1955.
Il principio stabilito dal testo unico e la sua proiezione agli esercizi pre cedenti determinerebbero quindi, — ove non intervenisse il legislatore — una sperequazione tra i soggetti costituiti dopo la suddetta data del 30 giugno 1955, che hanno fin dal loro sorgere assolto i due tributi per esercizio sociale cosi come continueranno ad assolverli nel nuovo sistema, e quelli preesistenti, nei confronti dei quali la integrale imposizione degli esercizi sociali che si chiu deranno dopo il I o gennaio 1900 mal si concilierebbe con i criteri seguiti nella prima applicazione delle imposte in questione.
Infatti, per effetto degli articoli 21 e 22 della legge istitutiva e delle rela tive istruzioni ministeriali, le imposte pagate da tali soggetti per il primo semestre del 1954 sono state la metà di quelle commisurate sulle risultanze dell’intero esercizio, ancorché questo non avesse compreso alcun periodo dì tempo inferiore a sei mesi.
Il presente disegno dì legge è inteso a chiarire i dubbi che possono deri vare dalle disposizioni del testo unico poste in relazione con le norme prece dentemente vigenti, ad eliminare le situazioni di sperequazione indicate in precedenza e a determinare così un migliore raccordo fra la situazione pre cedente e quella che si determinerà con l ’ applicazione delle nuove disposizioni contenute nel testo unico.
L ’ articolo 1 stabilisce che il principio posto dal testo unico — secondo il quale nella applicazione delle imposte di ricchezza mobile, sulle società, sulle obbligazioni nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio, il periodo di imposta è costituito dall’esercizio sociale e l ’imposta si commisura sui presupposti che si sono verificati nell’esercizio sociale — vale anche per il passato. L ’applicazione del principio dopo che sarà entrato in vigore il testo unico costituirà quindi non un fatto nuovo, bensì la prosecuzione di un criterio valevole anche per gli esercizi precedenti. I successivi articoli sono la conse guenza del principio posto dall’art. 1.
Una volta stabilito che la coincidenza del periodo di imposta con l ’eser cizio sociale costituisce un principio valevole anche per gli esercizi sociali precedenti al testo unico occorre rimediare le conseguenze, difformi da tale principio, che possano in concreto essersi verificate come esposto precedente- mente, in materia di imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B , in conseguenza del secondo comma dell’ articolo 2 del decreto presidenziale 4 no vembre 1951, n. 1582 e in materia di imposta sulle società e di imposta sulle obbligazioni, in conseguenza degli articoli 21 e 22 della legge 6 agosto 1954, n. 603.
A tal fine l ’ articolo 2 stabilisce che l ’imposta sui redditi di ricchezza mobile di categoria A e B, liquidata secondo le norme deU’articolo 2 del de creto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1582, sui bilanci chiusi nel corso del l ’anno 1952 è nuovamente liquidata tenendo conto del periodo di imposta co stituito dall’esercizio sociale considerato dai bilanci medesimi. Poiché sui bilanci chiusi nel primo semestre del 1952 l ’imposta di ricchezza mobile era stata commisurata alla metà dell'imponibile risultante dai bilanci stessi la riliquidazione darà luogo alla percezione dell’imposta sulla ulteriore metà.
Per ì bilanci chiusi nel secondo semestre, essendo state le relative risul tanze adottate, in ragione della metà come base imponibile, ai fini della tas sazione del primo semestre del 1952, ed, una seconda volta, per intero, ai
Tr a s f o r m a zio n i e f u s io n i d i società c o m m e r c ia l i
Il 24 giugno il Senato, riunito in assemblea, discuteva e appro
vava con alcune modifiche il disegno di legge 451, d’iniziativa go
vernativa : « Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni
di società commerciali » (v. il testo originario e altre notizie nella
rassegna dei lavori parlamentari nel 2° fascicolo 1959 di questa Ri
vista). Trasmesso alla Camera, ove assumeva il n. 1375, veniva de
ferito alla Commissione Finanze e Tesoro in sede referente, con il
parere della Commissione Bilancio.
Il 7 luglio la Commissione Finanze decideva di chiedere che il
progetto le fosse assegnato in sede legislativa anziché referente. L’8
luglio la richiesta era accolta dalla Camera. Il 14 luglio la Com
missione Bilancio deliberava di dar parere favorevole sul progetto.
Il 22 luglio il disegno di legge, su richiesta del Governo, veniva
nuovamente assegnato in sede referente anziché legislativa alla
Commissione Finanze e Tesoro, che lo stesso giorno decideva di pro
porre all’ assemblea l’ approvazione senza modifiche.
Tu r is m o
Il 26 giugno alla Camera veniva annunciata la presentazione
della proposta di legge 167, del deputato Barbieri e altri : « Riforma
all’ordinamento turistico ». In essa è stabilito fra l’altro che ai Co
muni aventi determinate caratteristiche spetti la qualifica di « sta
zione di cura, soggiorno e turismo » o quella di « località di inte
resse turistico » (35), che i Comuni ai quali sia stata riconosciuta
la qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo « dovranno ap
plicare l ’imposta di soggiorno e il contributo speciale di cura se
nni della tassazione dell’esercizio finanziario
1952-53,la riliquidazione darà
luogo al rimborso della tassazione afferente il primo semestre del
1952.Con
l’articolo 3 si dispone che le imposte sulle società e sulle obbligazioni sono
riliquidate tenendo conto degli esercizi sociali o delle frazioni di esercizio
sociale ricadenti posteriormente alla data del Io gennaio
1954.Con l ’articolo 4 si fissa, a pena di decadenza, il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge per la richiesta del rimborso, da parte del con tribuente cui spetti da un lato, e per la notificazione da parte della finanza dell’avviso relativo alla maggiore imposta dovuta, d’ altro lato.
Con l ’ articolo 5 si scaglionano opportunamente nel tempo sia i rimborsi che i recuperi di imposta.
(35)
Art. 1.
Ai Comuni, nei quali il concorso dei forestieri a scopo di cura, soggiorno e turismo, anche se limitato ad alcune stagioni dell’anno, costituisce fattore rilevante per l ’economia di tutto il territorio o di parte di esso, è attribuita,
condo le norme di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174 » e che i
Comuni ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di località di in
teresse turistico « potranno applicare l’ imposta di soggiorno ». Sem
pre secondo la proposta Barbieri, in caso di insufficienza dei pro
venti dell’ imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura,
« il Consiglio Regionale può stabilire con propria legge speciale con
tribuzioni a carico di coloro che si giovino degli svaghi e dei tratte
nimenti delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo nei locali a que
sto scopo adibiti ». Secondo un’altra norma della proposta, la quota
dell’ imposta di soggiorno attualmente attribuita dalla legge 4 marzo
1958, n. 174, art. 2, lett. a) e 6), all’ Ente Provinciale per il Turismo
dovrebbe invece devolversi all’amministrazione provinciale unitamente
ai contributi statali previsti oggi dalFart. 10 della citata legge del
1958 a favore degli Enti provinciali del Turismo.
Zoo tec n ia