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METODOLOGIA ANALITICA

Nel documento MILANO - LUNEDI`, 28 LUGLIO 2003 (pagine 34-48)

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi pre-viste dall’art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m.

25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti ri-tenuti idonei dall’ente di rilevamento territoriale competente.

• Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effet-tuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

• I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle piu` gravose condizioni di esercizio dell’impianto.

• I risultati delle analisi eseguite all’emissione devono ri-portare i seguenti dati:

– concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3 – portata di aeriforme espressa in Nm3/h,

– temperatura di aeriforme in ºC.

N.B. Il dato di portata e` inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

• I punti di emissione devono essere chiaramente identifi-cati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

[BUR20030114] [5.3.5]

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12638

Modifica dell’autorizzazione rilasciata con d.g.r.

n. 7/12049 del 7 febbraio 2003 avente per oggetto: «Ditta Zanoli Alessandro s.a.s. di Zanoli Giuseppe & C. con sede legale in Bassano Bresciano (BS) via Mazzini n. 251. Au-torizzazione all’esercizio di un impianto mobile tipo «S 30/40» matricola n. 10502 modello «Carro cingolato» per lo svolgimento di campagne di attivita` di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.» Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE Omissis

Delibera

1. Di modificare l’autorizzazione alla ditta Zanoli Alessan-dro s.a.s. di Zanoli Giuseppe & C. con sede legale in Bassano Bresciano (BS), via Mazzini, n. 251, rilasciata con d.g.r.

n. 7/12049 del 7 febbraio 2003, sostituendo l’ente indicato al quale versare la garanzia finanziaria con la Provincia di Bre-scia;

2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mez-zo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Bassano Bre-sciano e all’ARPA dipartimento di Brescia;

3. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al sogget-to interessasogget-to, a mezzo di raccomandata a.r.

Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento puo` essere presentato ri-corso giurisdizionale al T.A.R. entro 60, giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20030115] [5.3.5]

D.g.r. 28 aprile 2003 - n. 7/12853

Modifica dell’autorizzazione rilasciata con d.g.r. 11644 del 20 dicembre 2002 avente per oggetto: «Ditta Mezzan-zanica s.p.a., con sede legale in Parabiago (MI), via Zanel-la 10. Approvazione del progetto ed autorizzazione alZanel-la realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Parabiago (MI), via Lombardia loc. Ravello, ed all’eserci-zio delle inerenti operaall’eserci-zioni di recupero (R13, R4, R5) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali non pericolosi.

Art. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»

LA GIUNTA REGIONALE Omissis

Delibera

1. di modificare l’autorizzazione rilasciata con d.g.r.

11644/02 alla ditta Mezzanzanica s.p.a., con sede legale in Pa-rabiago (MI), via Zanella 10 sostituendo:

• l’oggetto con il seguente: «Ditta Mezzanzanica s.p.a., con sede legale in Parabiago (MI), via Zanella 10. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Parabiago (MI), via Lombardia loc. Ravello, ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recu-pero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»

• Il punto 1. del deliberato con il seguente: «1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Mezzanzanica s.p.a. con sede legale in Parabiago (MI), via Zanella 10, alla realizzazio-ne di varianti sostanziali all’impianto sito in Parabiago (MI), via Lombardia, gia` autorizzato con d.g.r. 48528/00 ed all’eser-cizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi, con contestuale aggiornamento del-l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1 – comma 15 della l. 443/01 alle condizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte inte-grante del presente provvedimento»;

• L’allegato A alla d.g.r. 11644/02 con l’allegato A al presen-te provvedimento;

2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. 11644/02 che non siano in contrasto con quel-le del presente provvedimento;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato, a mez-zo raccomandata a.r., al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano e al comune di Parabiago;

4. di disporre che gli effetti del presente atto decorrono dal-la data di comunicazione dello stesso.

Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento puo` essere presentato ri-corso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

——— • ———

AllegatoA Ditta: Mezzanzanica s.p.a.

Sede legale: Parabiago (MI), via Zanella 10.

Ubicazione impianto: Parabiago (MI), via Lombardia.

1. Caratteristiche dell’impianto e delle operazioni ivi svolte 1.1 L’impianto interessa il foglio n. 18 dei mapp. 169, 170, 172, 173 e 266 e i sopracitati mappali ricadono: parte in zona Agricola «E», l’8% del mapp. 170 ricade in fascia di rispetto al Canale Villoresi ricompresa nella zona protetta di salva-guardia ambientale «F1», soggetta a piano attuativo; parte re-stante zona «E» verde agricolo, parte in area protetta di salva-guardia ambientale «F1» soggetta a piano attuativo; parte re-stante zona «E» verde agricolo. L’area in disponibilita` della ditta Mezzanzanica s.p.a. ha una superficie complessiva di 68.600 mq, dei quali 50.000 mq ca. utilizzati per la realizza-zione dell’impianto;

1.2 vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzio-nali:

a) deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi, co-stituiti da impurita` presenti nei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a recupero, effettuato in contenitori posti su super-ficie cementata;

b) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettua-ta in cumuli, allo scoperto su superficie adeguaeffettua-tamente costi-pata;

c) vagliatura meccanica e triturazione di rifiuti speciali non pericolosi effettuata su superficie impermeabilizzata;

d) recupero di materiale inerte nell’edilizia e per l’utilizzo come sottofondi stradali;

1.4 i quantitativi massimi per l’effettuazione delle operazio-ni di messa in riserva e di deposito temporaneo di rifiuti spe-ciali non pericolosi sono i seguenti:

– area a) 30 mc;

– area b) 16.700 mc;

1.5 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell’impianto sottoposti alle operazioni di recupero e` pari a 85.000 t/anno;

1.6 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni sopra specificate sono i seguenti (C.E.R.): 170101, 170102, 170103, 170302, 170504, 170802 e 170904;

1.7 la variante consiste nell’aggiunta al gruppo primario di frantumazione (UCM 900) di un mulino reversibile a martelli che a seconda delle necessita` richieste dalla lavorazione sara`

inserito nel processo produttivo attraverso un nastro traspor-tatore brandeggiante.

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito prelimi-nare devono essere effettuate in conformita` a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la ditta deve verificare l’accettabilita` degli stessi mediante acquisizio-ne di idoacquisizio-nea certificazioacquisizio-ne riportante le caratteristiche chimi-co-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e /o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilita` sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere ese-guita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un cielo tec-nologico ben definito, in tal caso la verifica dovra` essere alme-no semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’im-pianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni

di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceo-logiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comun-que, nelle forme usualmente commercializzate previste o di-chiarate nella relazione tecnica;

2.5 qualora l’impianto e/o l’attivita` rientrino tra quelli indi-cati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed inte-grazioni, la messa in esercizio dell’impianto e` subordinata al-l’acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte del VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione so-stitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.6 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere confor-mi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.7 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico re-sponsabile dell’impianto ed eventuali cambiamenti delle con-dizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunica-te alla Provincia ed al comune comunica-territorialmencomunica-te compecomunica-tenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovra` provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell’area in caso di chiusura dell’at-tivita` autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati se-condo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Le modalita` esecutive del ripristino finale e del recupero am-bientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Pro-vincia territorialmente competente, fermi restando gli obbli-ghi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provin-cia stessa e` demandata la verifica dell’avvenuto ripristino am-bientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della ga-ranzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto au-torizzato deve altresı` provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in re-lazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili dei Fuoco e di altri organismi.

[BUR20030116] [5.3.5]

D.g.r. 28 aprile 2003 - n. 7/12854

Ditta Clariant LSM (Italia) s.p.a., con sede legale in Mila-no, via Vittor Pisani, 16. Rinnovo dell’autorizzazione all’e-sercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) di ri-fiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo e da terzi, presso l’impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella for-cella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como) e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R.

a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero del-l’Ambiente e della tutela del territorio. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE Viste:

– la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 e successive modi-fiche e integrazioni;

– il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

– la deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

– il decreto del Ministero dell’Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

– la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

– la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;

Preso atto che il dirigente dell’Unita` Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Clariant Life Science Molecules (Italia) s.p.a. o in forma abbreviata Clariant LSM (Italia) s.p.a., con sede legale in Milano – via Vittor Pisani 16, ha inoltrato:

– istanza, in atti regionali prot. n. 32253 del 7 ottobre 2002, tendente ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’eserci-zio delle operaall’eserci-zioni di smaltimento mediante incenerimento

di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti dal pro-prio insediamento produttivo e da terzi, presso l’impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como);

– istanza del 22 gennaio 2002 prot. n. 11/2002 GT, tendente ad ottenere l’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l’impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Se-sto Calende e per Como), a seguito della Decisione della Com-missione della Comunita` Europea 2001/118/CE del 16 gen-naio 2001, recepita dalla direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;

Richiamate le dd.g.r.:

– n. 6/36138 del 15 maggio 1998 avente per oggetto: «Ditta Archimica s.p.a. Rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi nell’impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como). Art. 28 del d.lgs. 5 feb-braio 1997, n. 22.»;

– n. 6/39545 del 12 novembre 1998 avente per oggetto:

«Modifiche ed integrazioni della d.g.r. n. 6/36138 del 15 mag-gio 1998 di autorizzazione alla ditta Archimica s.p.a. per l’e-sercizio delle operazioni di smaltimento mediante inceneri-mento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi presso l’impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

– n. 6/43260 del 28 maggio 1999 avente per oggetto: «Pro-roga dei termini fissati con le dd.g.r. n. 6/36138 del 15 maggio 1998 e n. 6/39545 del 12 novembre 1998 alla ditta Archimica s.p.a. con sede legale in via Staurenghi 9 – Varese e impianto in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

– n. 6/45274 del 24 settembre 1999 avente per oggetto:

«Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a cari-co dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recu-pero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e suc-cessive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r.

nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99», come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/00 e 5964/01.»;

Richiamato, inoltre, il Decreto del Dirigente dell’U.O. Ge-stione Rifiuti n. 16341 del 5 luglio 2001 avente per oggetto:

«Presa d’atto della trasformazione societaria e della variazio-ne della sede legale, tale per cui titolare dell’autorizzaziovariazio-ne, di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, di cui alle dd.g.r. 6/36138 del 15 maggio 1998 e 6/39545 del 12 novembre 1998 deve inten-dersi la ditta Clariant Life Science Molecules (Italia) s.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16;

Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell’Unita` Organizzati-va proponente che, in proposito, precisa che:

a) le caratteristiche dell’impianto di incenerimento e le ope-razioni ivi effettuate, nonche´ la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta, con l’istanza sopra citata, ha presentato relazio-ne tecnica redatta in conformita` al decreto del Ministero del-l’Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124. In tale relazione la ditta richiedente dichiara che l’impianto e` progettato per garantire valori di emissione di inquinanti inferiori ai limiti fissati dal d.m.A. suddetto;

c) l’ammontare totale della fı`dejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia e` determinato in C 232.404,56 ed e` relativo a:

– deposito preliminare, (D15) di 250 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari aC 77.467,5;

– operazione di incenerimento (D10) di rifiuti speciali peri-colosi e non periperi-colosi avente una potenzialita` di 1.000 kg/h, pari aC 154.937,06;

d) la ditta e` iscritta alla CCIAA di Milano con n. 12322680153 del 9 novembre 2000, avente per oggetto so-ciale: «... l’attivita` di incenerimento e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, civili ed industriali in proprio e per conto terzi ...»;

e) con certificato della CCIAA di Varese prot.

n. CER/14053/2002/EVA0900 del 24 settembre 2002 e` stata acquisita la certificazione di cui all’art. 10 della legge 31 mag-gio 1965, n. 575;

f) l’ARPA Lombardia – Dipartimento di Parabiago, con nota in atti regionali prot. n. 3762 del 6 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione con condizio-ni che sono state recepite nell’allegato A al presente provvedi-mento;

g) non e` pervenuta alcuna osservazione da parte della pro-vincia di Milano, pertanto, ai sensi del 2º comma dell’art. 13 del regolamento regionale 9 gennaio 1982. n. 3, trascorsi ses-santa giorni dalla data dell’inoltro dell’istanza, il parere si in-tende espresso favorevolmente;

h) l’istruttoria tecnico amministrativa si e` conclusa con va-lutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell’allegato A sopra richiamato;

Visto che il dirigente dell’Unita` Organizzativa Gestione Ri-fiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assun-zione dell’atto di rinnovo dell’autorizzal’assun-zione ex art. 28 del d.lgs. 22/97 e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A;

Ritenuto di procedere al rinnovo dell’autorizzazione e con-testuale aggiornamento, come sopra specificato;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera

1. Di rinnovare ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 l’autoriz-zazione alla ditta Clariant LSM (Italia) s.p.a, con sede legale in Milano – via Vittor Pisani 16, per l’esercizio delle operazio-ni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo e da terzi, presso l’impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese, – Sesto Calende e per Como) e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. dei rifiuti trattati in osservanza alla direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del terri-torio, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, al sensi del 3º comma dell’art. 28 d.lgs.

22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l’istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di dare atto che il presente provvedimento e` soggetto a revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.

22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosita` o dannosita`

dell’attivita` esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta e` tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, piu` restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l’attivita` di controllo e` esercitata, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accer-tare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente de-liberazione, nonche´ adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che l’accertamento della regolarita` delle mi-sure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento atmo-sferico, nonche´ del rispetto del valori limite, ai sensi del 3º comma dell’art. 8 del d.P.R. 203/88, e` di competenza del-l’ARPA;

6. di disporre che l’ARPA competente per territorio debba verificare che i valori limite di emissione, le metodiche di pre-lievo e le metodiche di analisi siano conformi ai disposti de-finiti dal decreto del Ministero dell’Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;

7. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialita` ed i principi del processo impian-tistico approvato e non modifichino la quantita` e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mila-no, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, il comune dove ha sede l’impianto e l’ARPA competente per territorio;

8. di disporre che la ditta dovra` ottemperare alle ulteriori prescrizioni evidenziate nell’allegato A al presente provvedi-mento e non inserite nella precedente autorizzazione, entro tre mesi dall’efficacia della presente deliberazione;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonche´ le disposizio-ni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

10. di rideterminare in C 232.404,56 l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274/99, calcolato con il seguente criterio:

– deposito preliminare (D15) di 250 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari aC 77.467,50;

– operazione di incenerimento (D10) di 1.000 kg/h di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pariC 154.937,06;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accet-tata in conformita` con quanto stabilito dalla d.g.r.

n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01; contestualmente all’accettazione della fidejussione stessa verra` svincolata quella accettata con nota in atti regio-nali prot. n. 25105 del 3 settembre 2001;

11. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provin-cia di Milano, al comune di Lainate (MI) e all’ARPA compe-tente per territorio;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejus-sione di cui al punto 10, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformita` della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01, com-porta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 6/45274/99;

13. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al sog-getto interessato a mezzo raccomandata a/r, subordinata-mente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento potra` essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regiona-le entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

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AllegatoA Ditta: Clariant LSM (Italia) s.p.a.

Sede legale: Milano, via Vittor Pisani 16

Ubicazione impianto: Lainate (MI), area compresa nella for-cella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per

Ubicazione impianto: Lainate (MI), area compresa nella for-cella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per

Nel documento MILANO - LUNEDI`, 28 LUGLIO 2003 (pagine 34-48)