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B. le scuole di sci estive devono applicare le tariffe dell’Alta Stagione fissate per le scuole invernali

Nel documento MILANO - LUNEDI`, 28 LUGLIO 2003 (pagine 63-77)

ESERCIZIO FINANZIARIO

N. B. le scuole di sci estive devono applicare le tariffe dell’Alta Stagione fissate per le scuole invernali

Allegato A Tariffe per l’insegnamento dello sci – Inverno 2003/2004

(dal 1 dicembre 2003 al 30 aprile 2004)

Bassa Stagione Alta Stagione 1/12/2003 – 20/12/2004 21/12/2003 – 6/1/2004

7/2/2004 – 7/2/2004 8/2/2004 – 27/3/2004 28/3/2001 – 30/4/2004

Lezioni individuali e di gruppo (fino a 4 persone)

1 ora per 1 persona C. 21,00/ 33,00 C. 26,00/ 35,00 1 ora per 2 persone C. 29,00/ 39,00 C. 31,00/ 42,00 1 ora per 3 persone C. 31,00/ 42,00 C. 34,00/ 45,00 1 ora per 4 persone C. 34,00/ 45,00 C. 37,00/ 48,00

Lezioni collettive e Settimane Bianche (massimo 10 allievi per classe) 2 ore giorn. per 6 gg. a persona C. 57,00/ 84,00 C. 68,00/ 114,00 3 ore giorn. per 6 gg. a persona C. 68,00/ 101,00 C. 88,00/ 121,00 2 ore per 1 g. di collettiva a persona C. 20,00/ 29,00 C. 25,00/ 36,00 3 ore per 1 g. di collettiva a persona C. 25,00/ 36,00 C. 30,00/ 40,00 Tariffe speciali (escluso periodo natalizio dal 21 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004) Settimane Bianche scolastiche: lezioni collettive di 2 ore giornaliere a persona:

C.40,00 bassa stagione – C. 63,00 alta stagione

Gruppi scolastici, Sci Club, dopolavoro Aziendali, Enti e Associazioni costo Maestro per un’ora (massimo 10 allievi per classe):

C. 30,00 bassa stagione – C. 46,00 alta stagione

N.B. le scuole di sci estive devono applicare le tariffe dell’Alta Stagione fissate per le scuole invernali

[BUR20030138] [5.3.1]

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13651

Modifica del titolo concessorio di cui alla d.g.r. del 3 (1 dicembre 1993, n. 46491, relativo al contributo ai sensi dell’art. 31-bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94, assegnato al comune di Zanica (BG), per gli interventi di bonifica nell’insediamento denominato EX SARPP

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto dei seguenti disposti legislativi e provvedimenti e atti:

– l.r. 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita` della regio-ne» e sue modifiche ed integrazioni;

– r.r. di contabilita` della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 11;

– l.r. 13 agosto 2001, n. 14 di assestamento del bilancio re-gionale per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003;

– l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 Bilancio di previsione per l’e-sercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico;

– l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura

or-ganizzativa e della dirigenza della giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell’art. 3 e lettera b) primo comma dell’art. 18;

Vista l’art. 31-bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94, cosı` come introdotto dall’art. 2 della l.r. 14 dicembre 1983, n. 99, avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94 – Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti», concernente la concessione di contributi a favore dei Comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica delle aree contaminate e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell’art. 217 del T.U.L.S.;

Dato atto che per gli effetti del comma 5 dell’art. 31-bis della l.r. n. 94/1980, i contributi sono restituiti alla Regione dal comune, senza interessi, nella misura del 70% dell’impor-to riscosso, quando quesdell’impor-to abbia recuperadell’impor-to le spese sostenu-te nei confronti dei soggetti– obbligati, salvo che la. Giunta regionale, allatto delta concessione, abbia deliberato di assu-mere l’onere, in tutto o in parte, a definitivo carico della Re-gione;

Dato atto che il comma 5 dell’art. 31-bis, nella parte come sostituita dal primo comma dell’art. 6 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, recita che l’obbligo si intende assolto da parte del comune a seguito della restituzione alla Regione delle somme ottenute mediante una diligente attivita` volta al recupero di quanto ad esso dovuto, indipendentemente dal loro importo;

Preso atto che con deliberazione del 30 dicembre 1993, n. 46491, la Giunta regionale ha assegnato al comune di Zani-ca un contributo nella misura di C 298.226,92 (L. 577.447.845), per l’ultimazione degli interventi di smalti-mento rifiuti nello stabilismalti-mento dimesso denominato ex SARPP, sito in via Crema, 33;

Considerato che con d.P.R.l. del 24 febbraio 1995, n. 662, e`

stata liquidata a saldo degli interventi in progetto la somma diC 297.07,47 (L. 575.222.200 – mandato di pagamento del 9 marzo 1995, n. 5702);

Preso atto della nota sindacale del 19 febbraio 2001, prot.

n. 2124, con la quale l’amministrazione comunale chiede, per le stesse motivazioni indicate nella nota del 29 gennaio 1996, prot. n. 1126, che il contributo regionale diC 297.077,47, ven-ga assunto a carico della Regione Lombardia, come gia` deli-berato dalla Giunta regionale con provvedimento del 17 luglio 1998, n. 37476, avente ad oggetto «Modifica del titolo conces-sorio di cui alla d.g.r. n. 38692 del 29 dicembre 1988 relativo al contributo di L. 1.078.575.320 assegnato alo Comune di Zanica per la bonifica dell’area di deposito abusivo ex SARPP»;

Preso atto che il comune di Zanica ha addotto le motivazio-ni circa la difficolta` di provvedere alla restituzione di detta somma, anche in considerazione delle esigue risorse finan-ziarie disponibili sul proprio bilancio, nonche´ della remota possibilita` di ottenere il rimborso delle spese sostenute poste a carico dei soggetti obbligati alla bonifica e allo smaltimento dei rifiuti e rivolge istanza alla Regione di prendere in consi-derazione l’adozione di un provvedimento amministrativo sotto forma di un contributo a fondo perduto, in luogo della restituzione, cosı` come disposto dal punto 3. della d.g.r. del 30 dicembre 1993, n. 46491;

Considerato che a seguito dell’emissione della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 17 dicembre 2001, a conclusio-ne del giudizio contro i responsabili dell’illecito, i trasgressori sono stati condannati al pagamento dell’importo di C 1.185.903,83, a ristoro delle spese sostenute con il finan-ziamento pubblico per gli interventi ambientali in via sostitu-tiva;

Rilevato, tuttavia, che sussistono fondati dubbi circa il ri-sarcimento del danno, ritenuta dal legale del comune di Zani-ca cosa alquanto improbabile;

Preso atto della volonta` dell’amministrazione comunale di proseguire con ogni azione legalmente consentita, l’iniziativa tesa al risarcimento del danno, come esplicitato nella d.g.c.

del 20 ottobre 2002, n. 194;

Dato atto che per gli effetti del comma 5 dell’art. 31-bis della l.r. n. 94/1980, i contributi sono restituiti alla Regione dal comune, senza interessi, nella misura del 70% dell’impor-to riscosso, quando quesdell’impor-to abbia recuperadell’impor-to le spese sostenu-te nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che la Giunta re-gionale, all’atto della concessione, abbia deliberato di assu-mere l’onere, in tutto o in parte, a definitivo carico della Re-gione;

Dato atto, altresı`, che il comma 5 dell’art. 31-bis, nella parte

come sostituita dal primo comma dell’art. 6 della l.r. 22 gen-naio 1999, n. 2, recita che l’obbligo si intende assolto da parte del comune a seguito della restituzione alla Regione delle somme ottenute mediante una diligente attivita` volta al recu-pero di quanto ad esso dovuto, indipendente dal loro importo;

Evidenziato, che in futuro l’amministrazione comunale qualora sortisse, con ogni qualsivoglia iniziativa intrapresa, un esito favorevole in termini pecuniari, le relative somme escusse dovranno essere restituite alla Regione Lombardia, con le modalita` e nella misura previste dall’art. 31-bis della l.r. n. 94/1980 e s.m.i.;

Atteso che l’amministrazione comunale e` tenuta, comun-que, a relazionare la Regione Lombardia in merito agli svi-luppi della vicenda risarcitoria, nella circostanza di fatti rile-vanti e sostanziali;

Rilevato che permangono, nel suo complesso, l’interesse pubblico prevalente, tale per cui e` interesse specifico e preva-lente della Regione Lombardia evitare ulteriori costi a carico dell’amministrazione locale con azioni rischiosamente infrut-tuose, nonche´ evitare di contribuire a dissestare i bilanci di Enti locali che, per le proprie esigue capacita` economiche ga-rantiscono i servizi essenziali gia` con gravi difficolta`: tenuto conto che il dissesto deriverebbe proprio da opere di bonifica che sono di interesse regionale;

Ritenuto opportuno e conveniente modificare la d.g.r. del 30 dicembre 1993, n. 46491, con particolare riferimento al punto 3.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera

1. di modificare il titolo concessorio di cui alla d.g.r. del 30 dicembre 1993, n. 46491, ai sensi del comma 5 dell’art. 31-bis della l.r. n. 94/1980, come modificato dal primo comma dell’art. 6 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, prevedendo che il comune di Zanica e` tenuto a restituire il contributo, senza interessi, nella misura del 70% dell’importo riscosso, quando questo abbia recuperato le spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati;

2. di stabilire che l’amministrazione comunale e` tenuta, a relazionare la Regione Lombardia in merito agli sviluppi del-la vicenda risarcitoria, neldel-la circostanza di fatti rilevanti e so-stanziali;

3. di pubblicare il presente provvedimene sul Bollettino Uf-ficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20030139] [5.2.0]

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13657

Aggiornamento del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale da finanziarsi con le risorse per investimenti trasferite dallo Stato alla Re-gione Lombardia per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98 in tema di viabilita`. Obiettivo gestionale 8.3.2.3.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pub-blica amministrazione»;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 303 del 30 di-cembre 2000), recante «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita`»;

Visto l’art. 2 del suddetto decreto del Presidente del Consi-glio dei Ministri, in base al quale le risorse da trasferire alle regioni in relazione al conferimento delle funzioni sopra ri-chiamate sono state cosı` individuate:

a) L. 1.648 miliardi annui, per il finanziamento delle spese in conto capitale a carattere continuativo;

b) L. 600 miliardi per l’anno 2001 e L. 594 miliardi per l’an-no 2002, per il finanziamento di un pial’an-no straordinario di intervento;

c) L. 933 miliardi annui, per il finanziamento delle spese

correnti, di cui L. 433 miliardi per spese di funzionamento (compreso il personale) e L. 500 miliardi per le spese connes-se alla manutenzione ordinaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 27 del 2 feb-braio 2001), recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l’esercizio delle funzioni con-ferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita`»;

Visto l’art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, il quale ha disposto la riparti-zione delle risorse finanziarie individuate dal sopra richiama-to decrerichiama-to del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 otrichiama-tobre 2000, sulla base delle percentuali indicate nelle tabelle A (per le spese in conto capitale a carattere continuativo), B (per il finanziamento del piano straordinario di intervento) e C (per le spese di funzionamento, inclusive delle spese di personale, e per le spese connesse alla manutenzione ordinaria) allegate allo stesso decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 (pubblicati nel S.O. alla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001), recanti trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Ro-magna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemon-te, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, ed ai relativi enti locali;

Visto l’art. 138, comma 17, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), ai sensi del quale le risorse destinate alle spese di investimento sono state ridotte dell’importo di L. 200 miliardi (pari a 103.291.000 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, quale concorso delle regioni al «Fondo regionale di protezione civile» istituito ai sensi del comma 16 dello stesso art. 138;

Considerato che, per effetto della predetta riduzione, gli importi destinati per l’anno 2001 al finanziamento delle spese di investimento vengono a rideterminarsi (proporzionalmen-te), rispettivamente, in L. 1.501,4 miliardi (spese in c/capitale) ed in L. 546,6 miliardi (piano straordinario), per l’importo complessivo di L. 2.048 miliardi (2.248 miliardi – 200 mi-liardi);

Considerato che, sempre per effetto della predetta riduzio-ne, gli importi destinati per l’anno 2002 al finanziamento del-le spese di investimento, pari a compdel-lessive L. 2.242 miliardi (lire 1.648 miliardi+594 miliardi), vengono a rideterminarsi in complessive L. 2.042 miliardi (2.242 miliardi – 200 miliar-di), da riferire (proporzionalmente), a L. 1.500.988.403.000 per le spese in c/capitale e a L. 541.011.597.000 per il piano straordinario;

Considerato che, sempre per effetto della predetta riduzio-ne, gli importi destinati per l’anno 2003 al finanziamento del-le spese in c/capitadel-le a carattere continuativo vengono a ride-terminarsi in complessive L. 1.448 miliardi (1.648 miliardi – 200 miliardi) pari a 747,83 milioni di euro;

Considerato che ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge n. 388/2000, le assegnazioni di cassa, corrispondenti alle som-me per le quali la som-medesima norma ha autorizzato gli impe-gni per nuove opere stradali, risultano ridotte per gli anni 2001 e 2002, rispettivamente, a L. 1.150 miliardi (rispetto a L. 2.248 miliardi) e a L. 1.694 miliardi (rispetto a L. 2.242 mi-liardi);

Visto l’art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ed in partico-lare il comma 2, lett. c), il quale ha previsto che ai fini della determinazione delle risorse complessivamente da trasferire in relazione al conferimento di funzioni amministrative, si deve effettuare la compensazione con le minori entrate era-riali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi dello stesso d.lgs.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 (pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2000), concernente «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da tra-sferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle fun-zioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idri-co», ed in particolare l’art. 2, il quale prevede che i proventi ricavati dall’utilizzazione del demanio idrico introitati dalle regioni ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998 sono posti a compensazione delle risorse finanziarie da trasferire dal bi-lancio dello Stato per l’esercizio delle funzioni di cui al Titolo III del medesimo d.lgs. (comma 1), con conseguente riduzio-ne di L. 300 miliardi annui, a decorrere dall’anno 2001, delle

risorse finanziarie da trasferire alle regioni a tale riguardo (comma 2), di cui L. 252,225 miliardi relative alle regioni a statuto ordinario, tra cui quelle relative alle funzioni conferite in materia di viabilita`;

Visto l’allegato A), che costituisce parte integrante e sostan-ziale del presente atto, avente ad oggetto «Quadro delle risor-se per investimenti trasferite dallo Stato alla Regione Lom-bardia per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98 in tema di viabilita`» che indica le risorse in conto capitale per investimenti impegnabili negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e successivi e le corrispondenti risorse di cassa;

Visti i decreti dell’Ispettore Generale Capo del Dipartimen-to della Ragioneria Generale dello StaDipartimen-to n. 44924 del 5 giugno 2001, n. 87532 del 16 ottobre 2001 e n. 110850 del 30 novem-bre 2001 con i quali sono state erogate alla Regione Lombar-dia le risorse di cassa relative all’anno 2001;

Visti i decreti dell’Ispettore Generale Capo del Dipartimen-to della Ragioneria Generale dello StaDipartimen-to n. 33766 del 3 aprile 2002, n. 58891 del 24 giugno 2002, n. 103316 del 25 settembre 2002, n. 118195 del 15 novembre 2002, con i quali sono state erogate alla Regione Lombardia le risorse di cassa relative all’anno 2002;

Visto il decreto dell’Ispettore Generale Capo del Diparti-mento della Ragioneria Generale dello Stato n. 26238 del 5 marzo 2003 con il quale e` stata erogata alla Regione Lombar-dia la prima trimestralita` delle risorse di cassa relative all’an-no 2003;

Preso atto che e` stato approvato dalla Giunta regionale in data 22 dicembre 2000 con deliberazione n. 7/2864, il Proto-collo di Intesa tra regione e province inerente le modalita` di ripartizione ed assegnazione delle risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98 in tema di viabilita`;

Considerato che il suddetto Protocollo di Intesa, sottoscrit-to in data 5 febbraio 2001, prevede che le risorse per investi-menti trasferite alla regione vengano ripartite e trasferite alle Province, previo accantonamento di una somma pari a L. 8.000.000.000 (corrispondente aC 4.131.655,19) da riparti-re diriparti-rettamente per interventi di somma urgenza, sulla base di accordi sottoscritti e della programmazione attuata ai sensi della l.r. 1/2000 e sulla base degli indirizzi espressi da una specifica consultazione delle province lombarde;

Considerato che la Giunta regionale in data 16 marzo 2001 con deliberazione n. 7/3865 ha preso atto della comunicazio-ne dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilita`, Massimo Cor-saro, in merito alla «Programmazione degli interventi viabili-stici sulla rete regionale trasferita»;

Preso atto della necessita` di richiedere al Governo naziona-le il trasferimento delnaziona-le risorse di cassa non assegnate alnaziona-le regioni per effetto della riduzione determinata con la legge n. 388/2000 gia` richiamata (legge finanziaria 2001);

Vista la d.g.r. 10312 del 16 settembre 2002 con la quale la Regione Lombardia individuava il Programma degli interven-ti sulla rete viaria di interesse regionale quali prioritari da finanziarsi con le risorse per investimenti trasferite dallo Sta-to alla Regione Lombardia e approvava il corrispondente schema di assegnazione alle Province lombarde di dette ri-sorse;

Preso atto che la suddetta delibera stabiliva che ciascuna Provincia, per ogni singolo intervento di propria competenza e di cui al suddetto Programma, dovesse certificare semestral-mente (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre) lo stato di avan-zamento e rendicontare annualmente (entro il 28 febbraio dell’anno successivo) le spese effettivamente sostenute nel-l’anno precedente;

Considerato che la Regione Lombardia, nell’ambito dell’ag-giornamento annuale del Programma, si riservava la facolta`

di procedere alla revoca, riduzione o riprogrammazione delle risorse assegnate, sulla base degli effettivi trasferimenti di ri-sorse statali per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs.

112/98 in tema di viabilita`, in conformita` all’effettivo avanza-mento degli interventi di cui al Programma stesso nonche´ sul-la base dei ribassi d’asta riscontrati e sulsul-la conseguente ride-terminazione degli importi necessari per l’attuazione del sin-golo intervento;

Preso atto che con Decreto del Direttore Generale della Di-rezione Generale Infrastrutture e Mobilita` n. 23705 del 2 di-cembre 2002 sono stati approvati gli schemi di monitoraggio e rendicontazione con le quali ciascuna Provincia e` tenuta, per ogni singolo intervento di propria competenza, a provve-dere alla certificazione semestrale dello stato di avanzamento

e alla rendicontazione annuale delle spese effettivamente so-stenute;

Preso atto che nei mesi di maggio e giugno 2003 con cia-scuna Provincia si sono svolti incontri per la conferma, rimo-dulazione o rideterminazione degli importi necessari per l’at-tuazione di ogni singolo intervento, a seguito delle certifica-zione semestrale dello stato di avanzamento e della redincon-tazione annuale delle spese effettivamente sostenute nell’an-no 2002 da parte di ogni Provincia;

Vista la necessita` di aggiornare annualmente il Programma degli interventi di cui sopra sulla base degli effettivi trasferi-menti di risorse statali per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98 in tema di viabilita` ed in conformita` all’effet-tivo stato di avanzamento degli interventi di cui al Program-ma stesso;

Vista la necessita` di indicare alcuni fra gli interventi al det-to Programma che, sebbene individuati sotdet-to l’aspetdet-to pro-grammatorio, potranno avere conferma di finanziamento solo a seguito dell’effettiva attribuzione alla regione da parte dello Stato delle risorse di cassa residue non assegnate ai sen-so dell’art 52, comma 6, della legge 388/2000;

Vista la necessita` di indicare alcuni fra gli interventi al det-to Programma che, sebbene individuati sotdet-to l’aspetdet-to pro-grammatorio, potranno avere conferma di finanziamento solo a seguito dell’effettiva riscossione ed assegnazione delle somme derivanti dall’utilizzazione del demanio idrico;

Constatata la necessita` di stabilire che i quadri economici relativi agli interventi da realizzare prevedano il contenimen-to delle spese accessorie (espropri, progettazione, spostamen-to dei servizi ecc.), entro limiti congrui;

Visto l’allegato B), che costituisce parte integrante e sostan-ziale del presente atto, avente ad oggetto «Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale da finanziarsi con le risorse ex d.lgs. 112/98»;

Visto l’allegato C), che costituisce parte integrante e sostan-ziale del presente atto, avente ad oggetto «Quadro economico degli interventi: costi ammissibili»;

Vista la l.r. 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e svilup-po della rete viaria di interesse regionale»;

Visto l’Obiettivo gestionale 8.3.2.3 – «Coordinamento delle funzioni trasferite alle Province in tema di viabilita` ed aggior-namento delle assegnazioni di risorse per la gestione e gli in-vestimenti»;

All’unanimita` dei voti, espressi nelle forme di legge Delibera

1) di approvare l’aggiornamento del Programma degli inter-venti sulla rete viaria di interesse regionale da finanziarsi ex d.lgs. 112/98 di cui all’allegato B), parte integrante e sostan-ziale della presente deliberazione;

2) di confermare le modalita` di aggiornamento del Pro-gramma, erogazione delle risorse, monitoraggio dell’attuazio-ne degli interventi e rendicontaziodell’attuazio-ne delle spese sostenute se-condo quanto gia` definito dalla d.g.r. 10312 del 16 settembre 2002;

3) di stabilire che per ciascun intervento le assegnazioni di risorse debbano essere effettuate sulla base di quadri econo-mici in cui la spesa ammissibile e` determinata in conformita`

a quanto indicato nell’allegato C), parte integrante e sostan-ziale del presente atto;

4) di stabilire altresı` che per l’avanzamento degli interventi previsti dal presente atto si provvede in funzione delle risorse effettivamente assegnate ed incassate;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

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ALLEGATOA RisorsetrasferiteallaRegioneLombardiaexd.lgs.112/98inmateriadiviabilita` annorisorseassegnatededuzioneperFondodeduzionidicassacompensazionerisorseeffettiverisorseerogatetotaleimpegnabiletotaleimpegnabiledisponibilita`attuale cond.lgs.112/98regionalediProtezioneCivileexl.388/00entratedemanioidricoassegnatedirettamenteaProvinceperprogrammazioneperprogrammazionedicassaper perinterventidiurgenzainterventiinterventisenzaprogrammazioneinterventi recuperocassa CCCCCCCCC (a)(b)(c)(d)(h)=(a)–(b)–(c)–(d)(e)(f)=(a)–(b)–(e)(i)=(f)–(c)(g)=(f)–(c)–(d) 2001112.592.148,8214.633.116,2952.697.840,13–45.261.192,404.131.655,1993.827.377,3441.129.537,2141.129.537,21 2002112.257.174,8810.014.020,7726.300.925,3419.524.460,0056.417.768,774.131.655,1998.111.498,9271.810.573,5852.286.113,58 200379.094.754,359.598.877,74–22.731.119,9646.764.756,654.131.655,1965.364.221,4265.364.221,4242.633.101,46 2004e79.094.754,35––22.731.119,9656.363.634,394.131.655,1974.963.099,1674.963.099,1652.231.979,20 seguenti

Privati

Fondi 112/98 2001-11 Fondi 112/98 annualità successive Fondo FIP Fondo APQ Legge Obiettivo ANAS 2000-04 Altro Province Comuni, Comunità Montane anni precedenti

Fondi 112/98 2001-11 Fondi 112/98 annualità successive Fondo FIP Fondo APQ Legge Obiettivo ANAS 2000-04 Altro Province Comuni, Comunità Montane anni precedenti

Nel documento MILANO - LUNEDI`, 28 LUGLIO 2003 (pagine 63-77)