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DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE La Regione Lombardia, in attuazione del «Piano Nazionale

Nel documento MILANO - LUNEDI`, 28 LUGLIO 2003 (pagine 77-80)

ALLEGATO BANDO PER LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL

«PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002»

DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE La Regione Lombardia, in attuazione del «Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie» e del «Programma Annuale di Attuazione 2002», entrambi approvati con delibe-razione CIPE n. 100 del 29 novembre 2002, coordina l’attribu-zione a Province e Comuni diC 1.999.610,00 annue quale li-mite di impegno quindicennale e quale quota di cofinanzia-mento in conto capitale per interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale coerenti con le finalita` e i contenuti indi-cati nel Programma e nel Piano sopra richiamati e conformi ai criteri e alle modalita` di cui al presente bando.

Art. 1 – Obiettivi e contenuti

1) La Regione Lombardia, attraverso l’attuazione del «Pro-gramma Annuale di Attuazione 2002» del Piano Naziona-le della Sicurezza StradaNaziona-le, intende:

– avviare un processo sistematico di miglioramento del-la sicurezza stradale e di progressiva riduzione del nu-mero delle vittime degli incidenti;

– promuovere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia e favorirne la diffusione in modo da determinare, a parita` di risorse disponibili, la piu` ampia e celere ri-duzione delle vittime degli incidenti stradali;

– favorire la crescita degli investimenti nella sicurezza stradale.

2) In funzione degli obiettivi sopra indicati si individuano come linee di azione prioritarie quelle:

– finalizzate a ridurre il numero delle vittime nelle si-tuazioni di massimo rischio;

– che tendono a rafforzare la capacita` di monitoraggio e di governo della sicurezza stradale da parte delle amministrazioni locali;

– che hanno carattere di completezza in quanto coin-volgono in un progetto unitario tutte le amministra-zioni e gli organismi pubblici e privati che possono contribuire a migliorare la sicurezza stradale nella si-tuazione oggetto di intervento;

– che presentano condizioni di immediata fattibilita`.

Art. 2 – Oggetto

1) Sono finanziabili le proposte che riguardano uno o piu`

campi predeterminati di intervento tra quelli indicati al para-grafo 3 del «Programma Annuale di Attuazione 2002», cosı`

come disciplinati dal presente bando. In particolare possono essere finanziate unicamente proposte inerenti:

a) la messa in sicurezza di tronchi e nodi delle strade ex-traurbane a massimo rischio (anche secondo quanto in-dicato nell’«Allegato Tecnico del Piano Nazionale della Si-curezza Stradale»);

b) la messa in sicurezza delle zone urbane a massimo ri-schio, individuate sulla base delle analisi svolte dalle amministrazioni responsabili;

c) la moderazione del traffico e la riqualificazione di strade e piazze per il miglioramento della sicurezza stradale in area urbana, attraverso interventi quali:

• la creazione di rotonde;

• la creazione di reti continue di percorsi pedonali an-che intersecanti la rete viaria riservata agli autovei-coli;

• la creazione di zone a velocita` particolarmente limita-te (zone 30);

• la formazione di aree pedonali e piu` in generale di aree con precedenza al traffico pedonale (ad esclusio-ne di interventi su marciapiedi);

d) il rafforzamento e il miglioramento dell’efficacia dell’a-zione di informadell’a-zione e delle campagne di sensibilizza-zione ai valori della sicurezza stradale;

e) il rafforzamento e il miglioramento dell’efficacia

dell’e-ducazione alla sicurezza stradale nelle scuole e agli a-dulti;

f) la creazione di centri di pianificazione, programmazio-ne, monitoraggio e gestione di livello regionale, provin-ciale e comunale dedicati esclusivamente al migliora-mento della sicurezza stradale che possano:

• contribuire al miglioramento della completezza e del-l’accuratezza della rilevazione degli incidenti stradali;

• localizzare gli incidenti in modo puntuale sulla rete stradale urbana ed extraurbana;

• collaborare all’analisi dei fattori di rischio e alla defi-nizione di soluzioni atte a rimuoverli o a ridurne si-gnificativamente la portata;

• definire e attuare gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale;

g) il rafforzamento e la creazione di uffici di polizia locale dedicati in modo specifico alla sicurezza stradale che siano chiaramente orientati a sviluppare un’azione di:

• prevenzione, controllo e repressione, anche con stru-mentazione innovativa fissa e mobile;

• individuazione dei fattori di rischio strutturali;

• individuazione delle linee di azione che possono con-trastare o rimuovere tali fattori;

• collaborazione con altri uffici per evitare che scelte riguardanti il territorio, l’urbanistica, il sistema infra-strutturale possano avere delle implicazioni negative sui livelli di sicurezza.

2) Sono finanziabili unicamente interventi lungo strade Comunali e Provinciali.

Art. 3 – Destinatari

1) Possono presentare proposte di intervento per accedere ai cofinanziamenti:

a) relativamente ai campi di intervento di mobilita` locale extraurbana (a) e di mobilita` urbana di ingresso/uscita (b, c):

i. le Province e i Comuni in forma singola o associata;

b) relativamente ai campi di intervento di mobilita` locale in generale (d, e, f, g):

i. le Province, i Comuni con piu` di 10.000 abitanti, in forma singola o associata;

ii. i Comuni con meno di 10.000 abitanti in forma asso-ciata con altri Comuni, tale per cui l’associazione di Comuni cosı` costituita assommi piu` di 10.000 abi-tanti;

iii. i Comuni con meno di 10.000 abitanti in forma asso-ciata con la relativa Provincia.

2) Alle singole Amministrazioni o ai raggruppamenti di queste possono essere associati in partenariato altri organi-smi, pubblici o privati, interessati al miglioramento della si-curezza stradale, che partecipano direttamente alla defini-zione e attuadefini-zione della proposta di intervento e che contri-buiscono ad attuarla e a sostenerne gli oneri.

Art. 4 – Presentazione delle domande, tempistiche e assegnazione dei finanziamenti

1) I finanziamenti saranno assegnati alle proposte che ri-sulteranno maggiormente coerenti con gli obiettivi e con i contenuti del «Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie» e del «Programma Annuale di Attuazione 2002», sulla base della procedura concertata di cui al presente arti-colo.

2) Per concorrere all’assegnazione del cofinanziamento, l’Amministrazione proponente o il raggruppamento di Ammi-nistrazioni presentano domanda:

a) alla Regione Lombardia, D.G. Infrastrutture e Mobilita`, U.O. Viabilita`, via Taramelli, 20 – 20124 Milano, se trat-tasi di Province, Comuni capoluogo e Comuni con piu` di 50.000 abitanti;

b) alle Province, se trattasi di Comuni con meno di 50.000 abitanti. In particolare:

i. Provincia di Bergamo, Settore Progettazione e Ma-nutenzione Opere di Viabilita`, Ufficio Attivita` e Progetti Speciali, via Sora, 4 – 24121 BERGAMO ii. Provincia di Brescia, Area Tecnica, Servizi Tecnici

Generali ed Espropri, piazza Tebaldo Brusato, 20 – 25121 BRESCIA

iii. Provincia di Como, Settore Manutenzione Strade e Protezione Civile, via Borgovico, 148 – 22100 COMO

iv. Provincia di Cremona, Settore Manutenzione Stra-de e Viabilita`, via Bellarocca, 7 – 26100 CREMONA v. Provincia di Lecco, Settore Viabilita` e Protezione Civile, piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 LECCO vi. Provincia di Lodi, Settore Strade, Viabilita` e

Tra-sporti, via Grandi, 6 – 26900 LODI

vii. Provincia di Mantova, Settore Viabilita` (per i cam-pi di intervento a, b, c); Servizio Statistica e Inno-vazione (per i campi di intervento d, e, f, g), via Principe Amedeo, 30 – 46100 MANTOVA

viii. Provincia di Milano, Direzione Centrale Trasporti e Viabilita`, corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 MI-LANO

ix. Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, piazza Italia, 2 – 27100 PAVIA

x. Provincia di Sondrio, Settore Lavori Pubblici, cor-so 25 Aprile, 22 – 23100 SONDRIO

xi. Provincia di Varese, Settore Viabilita` e Trasporti, piazza Liberta`, 1 – 22100 VARESE

3) Le domande, corredate dagli allegati di cui al successivo comma 4 e firmate dal Sindaco o dall’Assessore competente della Provincia dovranno essere indirizzate agli Enti di cui il comma 2 del presente articolo e pervenire, in busta chiusa, con la dicitura «BANDO RELATIVO AL PROGRAMMA AN-NUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE», entro 60 giorni dalla data di pubbli-cazione del presente bando, a pena di esclusione.

4) Ogni domanda deve essere presentata sulla base dello schema riportato nella Documentazione Tecnica allegata al presente disciplinare e corredata, pena esclusione, dai se-guenti elaborati:

a) il «Quadro descrittivo» dell’intervento, il cui schema e`

riportato nella Documentazione Tecnica allegata al pre-sente disciplinare – allegato A – che, in caso di domanda da parte di Comune con meno di 50.000 abitanti, deve essere redatto in duplice copia (uno per la Provincia e uno per la Regione);

b) scheda dei parametri di valutazione in ausilio alla pro-cedura concertata per la determinazione delle priorita`

delle proposte – allegato B –;

c) l’analisi generale dell’incidentalita` compilata come indi-cato nella Documentazione Tecnica – allegato C –;

d) nel caso in cui la proposta venga presentata da piu` Am-ministrazioni, dovra` essere allegato l’atto (accordo di programma, Intesa, convenzione, etc.) attraverso il qua-le qua-le diverse Amministrazioni esprimono la proposta di intervento, adottano il progetto, assumono gli impegni di cui ai punti successivi ed indicano l’Amministrazione capofila;

e) il progetto relativo alle azioni da realizzare, indicando gli obiettivi, gli oneri da sostenere, le risorse professio-nali, le strutture tecniche e la strumentazione che sara`

impegnata per la realizzazione di ciascun intervento.

Nel caso in cui uno o piu` degli interventi previsti siano costituiti da opere infrastrutturali o edilizie, e` sufficiente presentare uno studio di fattibilita` che comprenda:

i. l’inquadramento della problematica a livello di in-cidentalita` e delle soluzioni da attuare per la rimo-zione delle criticita` riscontrate;

ii. la relazione descrittiva;

iii. i rilievi planoaltimetrici e lo studio di inserimento urbanistico;

iv. gli elaborati grafici (stato di fatto, scenario di pro-getto, ...);

v. il quadro economico;

ovvero un progetto preliminare, definitivo o esecutivo ai sensi della legge 109/94. Nel caso, invece, siano previsti azio-ni/interventi di «mobilita` in generale» e` sufficiente presentare un progetto di massima che indichi:

i. il tipo di intervento;

ii. le soluzioni che saranno adottate e gli effetti attesi;

iii. i motivi delle scelte;

iv. la fattibilita` tecnica e amministrativa;

ovvero un progetto pienamente operativo (che renda cioe`

possibile l’immediato passaggio alle fasi attuative);

f) la nomina del responsabile di procedimento e l’impegno a comunicare tempestivamente alla Regione Lombardia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti even-tuali variazioni della persona che svolge tale funzione;

g) la delibera (o l’atto di cui alla precedente lettera d) con cui il proponente si impegna:

i. a sostenere la quota di costi non coperta dal finan-ziamento;

ii. a rispettare i tempi indicati e ad assicurare il moni-toraggio dei risultati determinati dall’intervento o dagli interventi realizzati per una durata non infe-riore a tre anni a partire dalla data di completa-mento dell’intervento. Tale monitoraggio dovra` es-sere conforme agli standard regionali di prossima definizione;

iii. a comunicare tempestivamente eventuali esigenze di modificazione dei contenuti della proposta e le relative cause;

iv. a predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della si-curezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione Lombardia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi;

v. ad approvare la bozza di convenzione sulla base dello schema riportato nella Documentazione tec-nica – allegato E –.

5) La valutazione tecnica dei progetti viene attuata nei suc-cessivi 30 giorni:

a) dalla Regione Lombardia, D.G. Infrastrutture e Mobili-ta`, U.O. ViabiliMobili-ta`, per le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni con piu` di 50.000 abitanti;

b) dalle Province di cui al comma 2 del presente articolo, lettera b, per i Comuni con meno di 50.000 abitanti.

In questa fase vengono concertate con gli enti proponenti le eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai progetti e viene definito l’ordine di priorita` dei progetti stessi.

6) La Commissione di Valutazione, di cui al successivo ar-ticolo 6, entro i successivi 30 giorni, valuta le proposte perve-nute, tenendo conto anche dell’ordine delle priorita` provin-ciali di cui al comma precedente.

7) Gli uffici della D.G. Infrastrutture e Mobilita` – U.O. Via-bilita` comunicano alle Amministrazioni interessate l’ammis-sione al cofinanziamento.

8) I lavori, gli interventi e le attivita` devono avviarsi entro un anno dalla data di comunicazione dell’ammissione al finanziamento e concludersi entro due anni dalla data di co-municazione dell’ammissione al cofinanziamento.

Art. 5 – Entita` dei finanziamenti

1) L’entita` massima del cofinanziamento e` determinata in relazione al costo complessivo dell’intervento – o del sistema di interventi – proposto, compresa la progettazione, secondo i criteri indicati ai successivi commi.

2) Gli importi e le quote massime di cofinanziamento, ai soli fini della determinazione dei massimali di cofinanzia-mento, sono suddivise in base alle seguenti classi:

– Province, Comuni capoluogo, Comuni con piu` di 10.000 abitanti;

– Comuni con meno di 10.000 abitanti.

3) In relazione alle due classi sopra indicate si determina-no i massimali di cofinanziamento riportati nella seguente ta-bella.

Massimali di cofinanziamento per gli interventi in attuazione del Piano

Valore max Quota max [mlnC] % Mobilita` locale extraurbana (a)

Mobilita` urbana e di ingresso/uscita dalle aree urbane (b, c) Province, Comuni capoluogo e Comuni con piu` di 3 40 10.000 abitanti

Comuni con meno di 10.000 abitanti 1 50

Valore max Quota max [mlnC] % Mobilita` locale in generale (d, e, f, g)

Province, Comuni capoluogo e Comuni con piu` di 1,5 50 10.000 abitanti

Associazione di Comuni con meno di 10.000 abi- 1 60 tanti

4) I massimali di cofinanziamento di cui al comma prece-dente sono da ritenersi indicativi. Ogni amministrazione pro-ponente ha la facolta` di richiedere delle quote di cofinanzia-mento superiori, motivandone la richiesta. La Commissione di Valutazione, di cui al successivo articolo 6, verifichera` la possibilita` di concedere in tutto o in parte la quota di cofi-nanziamento richiesta.

5) Le risorse disponibili vengono attribuite alle tre linee di finanziamento indicativamente con la seguente ripartizione:

a. 35% per la mobilita` locale extraurbana (a);

b. 45% per la mobilita` locale urbana (b, c);

c. 20% per la mobilita` locale in generale (d, e, f, g).

6) Gli importi derivanti da eventuali economie o da ulterio-ri disponibilita` finanziaulterio-rie utilizzabili per le finalita` propulterio-rie del «Programma Annuale di Attuazione 2002», che si venissero a determinare successivamente, confluiranno in un fondo di finanziamento dello stesso «Programma Annuale di Attuazione 2002» e saranno assegnati alle proposte di intervento non fi-nanziate in relazione alle priorita` stabilite dalla procedura concertata di cui al successivo articolo 6, fino ad esaurimento del fondo.

Art. 6 – Individuazione delle proposte prioritarie da ammettere al finanziamento e relativa graduatoria

1) La Commissione di Valutazione di cui al comma 3 del presente articolo, tenendo conto anche dell’ordine delle prio-rita` provinciali di cui all’art. 4, comma 5, individua le propo-ste di intervento ammissibili al cofinanziamento e stabilisce i progetti e le attivita` prioritarie. Di ausilio per la determinazio-ne di tali priorita` e per la definiziodeterminazio-ne della successiva gradua-toria sara` l’analisi dei parametri di valutazioni inerenti:

– la rilevanza della proposta sia in relazione all’entita` del rischio e delle vittime, sia in relazione alla capacita` del-l’intervento di ridurre l’entita` delle vittime;

– il rafforzamento delle capacita` di governo della sicurezza stradale;

– la completezza dell’intervento e il suo inserimento in una strategia (Piano o Programma) generale per migliorare la sicurezza stradale;

– la cantierabilita` dell’intervento.

2) Nel caso di proposte costituite da piu` interventi, ai fini della valutazione complessiva si dovranno analizzare i para-metri di valutazione di ogni singolo intervento.

3) Ai fini della individuazione delle priorita` tra le proposte ammissibili a finanziamento e in relazione a quanto indicato nel comma 10, «Gestione delle procedure di allocazione delle risorse finanziarie», punto 2 del «Programma Annuale di At-tuazione 2002», viene costituita, con decreto del Direttore Ge-nerale della D.G. Infrastrutture e Mobilita`, una Commissione di Valutazione costituita da 2 componenti indicati dalla Re-gione, di cui uno con funzioni di presidente, da un compo-nente per ogni Provincia e da tre componenti indicati dall’AN-CI regionale.

4) La Commissione di Valutazione, nei 30 giorni successivi alla verifica tecnica di cui all’articolo 4, comma 5, esamina le proposte di intervento, stabilisce, con l’ausilio dei dati e delle indicazioni presenti nella «Documentazione tecnica» allegata al presente bando – Allegati B e D –, gli interventi prioritari da ammettere a finanziamento e definisce la relativa gradua-toria.

5) La graduatoria di cui al comma 4 del presente articolo resta valida anche per l’assegnazione di ulteriori risorse fi-nanziarie che si venissero a rendere disponibili, fino all’entra-ta in vigore del successivo «Programma Annuale di Attuazione 2003».

6) La Giunta regionale, con apposita delibera, approva la graduatoria e i corrispondenti cofinanziamenti, definisce l’e-lenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanzia-mento, stabilisce la assegnazione dei fondi e trasmette al Mi-nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti i sopraindicati atti,

assieme alla graduatoria di merito di tutte le domande e ai relativi Quadri descrittivi.

Art. 7 – Informazioni accessorie

1) La Regione non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro e i professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali il proponente affida la realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento.

2) Le eventuali convenzioni tra l’Amministrazione ammes-sa a cofinanziamento ed imprese, gruppi di lavoro e profes-sionisti, fornitori di beni o servizi dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l’obbligo a conformarsi alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della Regione e ad accettare le forme di controllo che gli stessi riterranno opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.

3) Relativamente agli interventi che presuppongano la rea-lizzazione di opere edilizie e infrastrutturali, la normativa di riferimento e` quella contenuta nella legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed in genere tutta la normativa vi-gente in materia di lavori pubblici.

4) La Regione Lombardia, D.G. Infrastrutture e Mobilita`, U.O. Viabilita`, via Taramelli, 20 – 20124 MILANO valuta, a mezzo di esame istruttorio, l’ammissibilita` delle eventuali va-riazioni comunicate dall’Amministrazione assegnataria con le modalita` di cui all’art. 4 comma 2, lettera g, punto iii. In caso di accettazione delle variazioni, queste dovranno essere inse-rite nel Quadro descrittivo di cui all’art. 4, comma 2, lettera a unitamente ad una breve relazione tecnica e il Quadro de-scrittivo cosı` aggiornato dovra` essere comunicato al

Nel documento MILANO - LUNEDI`, 28 LUGLIO 2003 (pagine 77-80)