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11 Le misure adottate nella legge di bilancio 2022 e nella legislazione del lavoro

In questa sezione passiamo in rassegna gli interventi normativi di interesse per i liberi professionisti che sono stati adottati nel periodo compreso tra il settembre del 2021 e il settembre del 2022, termine, quest’ultimo, che coincide con la conclusione della XVIII Legislatura.

Si tratta di una produzione normativa articolata, sia per via dei numerosi interventi a carattere economico (§ 1), specie motivati dall’esigenza di contrasto delle emergenze pandemiche ed energetiche (§ 3), sia per via dei molteplici provvedimenti di attuazione del PNRR (§ 4). A ciò si aggiungono due decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in tema di lavoro, che pure sono di estremo interesse per i liberi professionisti (§ 2), specie nella loro qualità di datori di lavoro.

Nel primo paragrafo assume particolare interesse la nuova disciplina dei casi di malattia e infortunio del professionista, esito legislativo di un dibattito in corso da diversi anni. Nel terzo paragrafo, l’enfasi è invece dedicata agli interventi di sostegno ai redditi dei lavoratori autonomi e liberi professionisti contenuti nei decreti emergenziali adottati per fronteggiare la crisi scaturita dal conflitto in Ucraina.

Nell’ambito dei provvedimenti attuativi del PNRR, segnaliamo con particolare attenzione gli interventi relativi alla formazione professionalizzante.

La legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) anche in ragione del perdurante stato di emergenza legato alla crisi pandemica, che ha generato un rilevante impatto sull’economia e sul mercato del lavoro italiano, è intervenuta con una serie di riforme strutturali e misure rilevanti in tema di lavoro e politiche sociali. Gli interventi si sono concentrati sulla riforma degli ammortizzatori sociali, con l’obiettivo di ridurre le disomogeneità esistenti e di accrescere l’equità del sistema, tanto attraverso l’introduzione di nuove o maggiori protezioni sociali per i lavoratori e i cittadini, quanto attraverso ulteriori misure a sostegno dell’occupazione femminile.

Con riferimento alle disposizioni di maggiore interesse per i liberi professionisti, si segnalano (i) le norme in materia di politiche attive per i lavoratori autonomi, (ii) il sostegno in caso di maternità e (iii) le disposizioni inerenti le ipotesi di malattia e infortunio del professionista ai fini della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti di competenza del libero professionista.

(i) I commi 251-252 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 hanno esteso ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale previste dal programma

“Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), al fine di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Le norme prevedono che tali servizi di assistenza siano erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

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(ii) In relazione al sostegno in caso di maternità, il comma 239 dell’articolo 1 ha riconosciuto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza – di cui, rispettivamente, agli articoli 64, 66 e 70 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n.

151) – l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità. Per ottenere tale riconoscimento, le lavoratrici devono aver dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

(iii) Nel corso dell’iter parlamentare, la legge di bilancio è stata oggetto di numerosi interventi emendativi e correttivi. In particolare, all’interno della manovra finanziaria, sono stati inseriti i commi da 927 a 944 dell’articolo 1, che riprendono parzialmente il contenuto del progetto di legge S. 1474 recante “Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio”, che era stato esaminato dalla Commissione Giustizia del Senato nel corso della XVIII legislatura, arenatosi a causa della mancanza delle coperture finanziarie delle misure.

Le disposizioni in oggetto raccolgono, in parte, le sollecitazioni provenienti dal mondo dei professionisti i quali, anche a seguito dell’aggravarsi della situazione pandemica, hanno chiesto di sanare una serie di vuoti normativi attraverso un intervento urgente finalizzato ad evitare che un grave incidente, una improvvisa malattia o il decesso del libero professionista, ovvero eventi in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possano determinare sanzioni per i clienti stessi.

Nello specifico, le disposizioni in commento introducono una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti ad albi professionali per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.

In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico – oppure in caso di cure domiciliari se sostitutive del ricovero ospedaliero – che determinino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento;

i termini per i suddetti adempimenti – nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni – sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell’adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione, ferma restando l’esclusione di responsabilità – e

Osservatorio delle libere professioni 111 delle relative sanzioni penali e pecuniarie amministrative – per il suddetto arco

temporale di sessanta giorni.

La sospensione dei termini si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare; una copia del mandato, unitamente ad un certificato medico attestante la decorrenza rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata, o inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle norme.

Le norme si applicano anche nei casi di:

a) parto prematuro della libera professionista, in tal caso il meccanismo di sospensione parte a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo;

b) interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa. Nell’ipotesi in oggetto, il meccanismo di sospensione si applica dall’interruzione della gravidanza e fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione medesima;

c) decesso del libero professionista, evento per il quale il meccanismo di sospensione viene riconosciuto per sei mesi a decorrere dal decesso.

Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944, si applicano gli interessi al tasso legale.

La pubblica amministrazione può richiedere alle Asl di effettuare visite di controllo nei confronti dei professionisti che richiedono l’applicazione della sospensione degli adempimenti.

Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con sanzioni pecuniarie e con l'arresto da sei mesi a due anni.

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12 Il recepimento delle direttive europee in materia di