• Non ci sono risultati.

Misure circa i livelli di compliance e la qualità della disclosure

4.3 Livello di compliance e qualità della disclosure in alcune aziende quotate

4.3.2 Misure circa i livelli di compliance e la qualità della disclosure

Prima di passare all'analisi dei casi aziendali in precedenza individuati, pare opportuno chiarire in breve la metodologia che si è seguita per definire i livelli di conformità200 e di

qualità informativa. Si è applicato un metodo comparativo a due stadi:

• in un primo luogo, si è operato un confronto tra le informazioni fornite circa le

pratiche di goodwill impairment e quelle più importanti che sono richieste;

• successivamente, si è svolto un approfondimento ulteriore rispetto alla definizione di

base di azienda conforme o non conforme, dato che se è riscontrabile una certa conformità nella divulgazione delle informazioni obbligatorie vi è anche un livello più o meno elevato di qualità informativa.

L’argomentazione seguita non distingue sempre chiaramente tra compliance e disclosure dacché una carente informativa spesso si sovrappone ad una mancanza di conformità, soprattutto in merito ai requisiti informativi posti dallo standard: un informativa che non fornisce i punti richiesti dalla prassi cogente, oltreché carente, è anche non conforme rispetto al dettato del principio contabile in oggetto.

Il primo aspetto da indagare con attenzione in relazione al processo del goodwill impairment riguarda l'individuazione delle CGU e l'allocazione ad esse dell'avviamento. Nel primo capitolo si è evidenziata l'importanza del ruolo svolto dalle CGU, quali autonome unità generatrici di flussi finanziari, dato che dal numero delle CGU individuate dipende l'entità delle svalutazioni riconosciute. Onde evitare una inappropriata aggregazione di unità generatrici di flussi finanziari, lo standard stabilisce l'impossibilità di superare la dimensione dei segmenti operativi individuati sulla base dell'IFRS 8. Pertanto è necessario:

• Comparare il numero di CGU col numero di segmenti operativi individuati, tenendo

presente l'eccezione rappresentata dalla possibilità che un'entità controllante abbia diverse sussidiarie costituenti dei segmenti operativi autonomi, ma che una o più sussidiarie producano beni o servizi per altre sussidiarie generando flussi finanziari collegati con queste ma indipendenti da altri asset o gruppi di asset. Se il numero di CGU è superiore a quello dei segmenti operativi, sono presenti gravi difformità nell'informativa riportata.

• Comparare l'avviamento iscritto a bilancio con quello attribuito alle CGU, qualora

200 Secondo quanto disposto dallo IAS 1, da cui può desumersi la nozione di compliance, «i bilanci non dovrebbero essere qualificati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano redatti in conformità a tutte le disposizioni di ogni specifico Principio e a ogni interpretazione applicabile dello Standing Interpretation Commitee».

102

individuate. Se l'ammontare totale dell'avviamento iscritto a bilancio non coincide con la sommatoria di quanto attribuito alle singole unità, la non compliance è palese.

• Verificare i criteri utilizzati per definire l'allocazione dell'avviamento alle CGU. In

particolare, è necessario verificare se l'intero avviamento è attribuito a definite CGU interamente, parzialmente, ovvero non ci sono informazioni utili a denotare come il valore dell'avviamento è stato attribuito a definite CGU Tale verifica appare necessaria per fornire un giudizio circa la compliance con lo IAS 36.

Il secondo aspetto che va verificato in relazione al processo di impairment dell'avviamento riguarda i metodi impiegati per stimare il valore recuperabile di una CGU. Come già più volte chiarito, il paragrafo 6 dello IAS 36 definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il valore d'uso e il valore equo al netto dei costi di vendita. Ciò implica una selezione tra il fair value e il valore d'uso, ovvero l'utilizzo di uno solo di questi metodi quando uno dei due valori così determinati è superiore al valore contabile o il fair value non risulta calcolabile. In entrambi i metodi di determinazione del valore recuperabile, sono richiesti alcuni specifici e dettagliati elementi informativi da fornire nelle note al bilancio consolidato. Questi elementi sono utili a fornire ai fruitori del documento contabile informazioni sufficienti per valutare la robustezza delle valutazioni operate. Nel dettaglio, ai fini di una valutazione circa i più importanti elementi di disclosure, sembrano fondate alcune domande.

Se l'entità opta per il fair value, viene altresì fornita una descrizione del procedimento

di calcolo utilizzato e dell'ammontare ottenuto?

• Se l'entità opta per il valore in uso, viene scelto un metodo compatibile con la ricerca

del valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi, ossia il Dividend Discount Model (DDM) o il Discounted Cash Flow (DCF)? Se indicato il metodo di attualizzazione, viene indicata la procedura per il calcolo del tasso di sconto nonché il suo ammontare? Se viene indicata la procedura per il calcolo del tasso di sconto, vengono calcolati uno o più tassi di sconto? Se il periodo di previsione è superiore ai cinque anni, vengono indicati uno o più tassi di crescita per estrapolare dal budget i piani previsionali non superiori a quelli previsti per i mercati nei quali le singole CGU operano?

In merito alla possibilità che possano essere indicati nessuno, uno o più tassi di sconto adoperati nel calcolo del valore d'uso o per l'estrapolazione dei piani previsionali oltre ai cinque anni, è bene precisare come la compliance in questi casi sia nettamente differente. Infatti, quando i tassi di sconto sono molteplici e collegati ad una singola unità generatrice di flussi finanziari, l'informazione appare pienamente conforme a quanto richiesto dal

103

principio contabile poiché il processo di impairment appare svolto ad hoc in quanto vi è l'incontro tra i tassi impiegati e le caratteristiche di rischio individuali delle singole CGU. Se il tasso di attualizzazione indicato è uno solo per tutte le CGU, la qualità della divulgazione fornita è scarsa in quanto il profilo di rischio per una ogni CGU è probabilmente differente. Se invece nessun tasso di attualizzazione è indicato, l'informativa è decisamente inadeguata dato che non permette ai fruitori del bilancio di valutare la robustezza del test operato e non rispetta i requisiti minimi richiesti dallo standard.

Un terzo fondamentale aspetto riguarda la presenza dell'analisi di sensitività del risultato dell'impairment test rispetto alle variazioni degli assunti di base che ne condizionano il valore. Risulta opportuno verificare la presenza di informazioni circa l'analisi di sensitività e possibili perdite di valore al variare di assunti e variabili chiavi, cercando una risposta ai seguenti quesiti: vengono fornite informazioni circa l'effettuazione di test di sensitività? Se tali informazioni sono fornite, viene fornita una descrizione circa le modalità seguite? Se una descrizione è fornita, viene fatta menzione delle variabili chiave soggette ad analisi di sensitività, specificando le variazioni quantitative applicate? Anche in questo caso, l'informativa fornita è di qualità e denota una piena compliance ai requisiti posti dal principio nonché alle raccomandazioni delle autorità competenti solamente quando tutti gli elementi ricercati sono presenti nelle note al bilancio.

Qualora sia rilevata una perdita di valore, vanno indicate delle informazioni aggiuntive così come indicato dal paragrafo 130 dello IAS 36. Oltre a quanto già evidenziato, vanno presentati i seguenti elementi informativi:

• una descrizione dell'unità generatrice di flussi finanziari, volta a fornire delucidazioni

in merito ai criteri di individuazione della stessa;

• l'importo della perdita per riduzione di valore rilevata o eliminata;

• una descrizione della metodologia corrente e precedente di determinazione delle

unità generatrici di flussi finanziari, in caso di cambiamenti dall'ultima stima del valore recuperabile.

In conclusione, i principali aspetti da analizzare per fornire un quadro sull'informativa riportata nonché un giudizio sulla compliance al principio contabile e alle best practice appaiono essere inerenti a diversi aspetti:

• alle unità generatrici di flussi finanziari, in ordine alla loro determinazione e

all'allocazione dell'avviamento.

alla misurazione del valore recuperabile, in ordine sia alla determinazione del fair

104

all’analisi di sensitività dei risultati dell'impairment test rispetto alle variazioni degli

assunti di base che ne condizionano il valore.

4.3.4 Livello di compliance e qualità della disclosure nei casi aziendali individuati