• Non ci sono risultati.

«I legami tra scienza, diritto (e politica) si sono costituiti alle origini stesse dell’impresa scientifica e del diritto moderni»348. Empirismo e normatività sono

incrociati nel ragionamento giuridico molto strettamente e il fatto che, sempre più spesso, i risultati empirici svolgano un ruolo nodale nel ragionamento giuridico delle corti costituzionali – europee e non – è dato incontestabile.

Si è già parlato delle origini del dibattito sull’uso di fatti extra-giuridici come elemento per valutare la legge negli USA e dell’importanza delle allegazioni empiriche prodotte delle parti349. Recentemente una pronuncia in

tema di esecuzione della pena capitale, il caso Glossip v. Gross350, ha dato nuova

linfa ad una discussione mai sopita circa il peso delle consulenze tecniche351 in

questo genere di processi352. Oggetto del giudizio della Supreme Court è stata la

compatibilità con l’ottavo Emendamento della Costituzione353 del metodo

utilizzato in Oklahoma per eseguire la pena di morte354. Secondo i ricorrenti,

348 SHAPIN S. – SCHAFFER S., Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle and the

Experimental Life, Princeton, 1985.

349 Sia consentito rimandare a quanto affermato al Capitolo I, par. § 2, in relazione al c.d.

Brandeis Brief, tecnica argomentativa sviluppatasi negli Stati Uniti a inizio ‘900 e consistente nel sottoporre ai giudici studi, ricerche e leggi scientifiche che avvalorino o neghino la ragionevolezza della normativa da applicarsi al loro caso concreto.

350 La sentenza è stata pronunciata il 29 luglio 2015.

351 A riguardo si vedaJASANOFF S., La scienza davanti ai giudici, Milano, 2001

352 Cfr. anche LARSEN A. O, The trouble with amicus facts, in Virginia Law Review, Vol. 100

(2014).

353 Ai sensi del quale: «Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel

and unusual punishments inflicted».

354 La maggior parte degli Stati americani che prevedono il ricorso alla pena di morte per

indiscusse evidenze scientifiche mostrerebbero che i farmaci somministrati nell’iniezione letale non sono in grado di assicurare uno stato di incoscienza nel condannato, tale da permettergli una morte indolore. La Corte, con un verdetto di 5 a 4, ha negato accoglimento alla questione poiché i petitioners non avrebbero adeguatamente dimostrato il presupposto empirico da cui muovevano, ossia il rischio che l’esecuzione letale come praticata nell’Oklahoma comporti grosse sofferenze per il condannato a morte. Inoltre i ricorrenti non sono stati in grado di individuare un’alternativa conosciuta e praticabile al metodo di esecuzione letale censurato, la quale presenti minori rischi di sofferenza per i condannati. Questa pronuncia conferma come l’onere della prova scientifica nel sistema statunitense sia ormai da considerarsi «un serio problema di filosofia della scienza»355.

Tutt’altri sono i connotati della problematica in questione nell’ambito della giustizia costituzionale italiana. In primis poiché dinanzi alla Corte costituzionale assolutamente marginale è il ruolo delle allegazioni di parte356, in

secundis, poiché ogni questione decisa dalla nostra Corte, molto più che nel caso della Supreme Court357, tende ad assumere un valore generale e di principio. Ciò

v. Rees, la Corte Suprema dichiarò compatibile con il divieto costituzionale di pene crudeli e che infliggano sofferenze inusitate. Il metodo prevede la somministrazione di un primo farmaco, un barbiturico, che rende incosciente il condannato a morte e, successivamente, l’iniezione di due diverse droghe che provocano la morte dell’individuo per arresto cardiaco. In Baze v. Rees la Corte ha osservato che il primo farmaco, il barbiturico, provocando uno stato di totale incoscienza, assicura che il condannato non sperimenti alcun dolore associato all’arresto cardiaco causato dalla seconda e terza droga.

Anche il protocollo utilizzato in Oklahoma prevede l’utilizzo di tre sostanze, tuttavia sostituisce il barbiturico con il midazolam benzodiazepine. Secondo le parti ricorrenti, tale sostituzione non garantirebbe una morte indolore all’individuo.

355 Così BIN R., La Corte e la scienza, op. cit., p. 3.

356 Neppure esiste qualcosa di paragonabile al c.d. amicus curiae. Nato in Inghilterra per

supportare la Corte costituzionale nelle decisioni più complesse, «l’amicus curiae è diventato un soggetto il quale, individualmente od in rappresentanza di un gruppo, agisce come portatore di un proprio interesse che egli afferma coincidere (almeno parzialmente) con quello alla cui tutela è volto l’operato della corte» (cfr. BIANCHI P., Un’amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, in Giurisprudenza Costituzionale, 1995, p. 4756).

357 V. BIANCHI P., op. cit., p. 4753: «come noto, la Corte Suprema alle origini si situa nel

quadro giurisdizionale, da un lato non come giudice unico della costituzionalità delle leggi, dall’altro come giudice in senso pieno, inserito quale ultima istanza nel sistema delle impugnazioni; la successiva evoluzione verso una funzione di giudice di

non di meno, ogni pronuncia origina da situazioni concrete che – inevitabilmente – incideranno nella soluzione finale. Come si è messo in luce nei capitoli precedenti, questo vale soprattutto per il sindacato di legittimità costituzionale, rispetto al quale Autorevole dottrina ha osservato che «ragionare in termini astratti serve a ben poco, ed è questo che si sottintende quando si dice che la composizione degli interessi è guidata dal “caso”. Com’è che avviene, come fa il “caso” a guidare il giudice? Il “caso” ci offre una rappresentazione di una certa situazione, segnata da determinati fattori che il giudice reputa rilevanti; in presenza di uno di questi fattori (il “caso”, appunto), il giudice decide che un certo interesse prevale su un altro, magari fissando anche i limiti e le modalità per prevalere»358. Similmente si è espresso Michele Ainis, per il quale

innegabilmente il caso incide nel giudizio di legittimità costituzionale, «in base alla combinazione di due coppie di fattori: in primo luogo, la struttura della norma-parametro (specie in relazione al giudizio d'eguaglianza o quando entra in campo un concetto costituzionale indeterminato) e quella della norma-oggetto (esemplare il caso delle leggi provvedimento);in secondo luogo, il tipo di vizio denunciato (nel sindacato sui vizi formali o nel giudizio di ragionevolezza, che a propria volta è figlia della “ragione empirica”) e il tipo di decisione della Corte»359.

Oltre al caso, possono essere considerati fattori anche altre circostanze della più varia natura. Non ultimi i «dati desunti dalla situazione socio- economica, scientifico-tecnologica, legislativa o giurisprudenziale (i tipici presupposti il cui mutare producono l’anacronismo della norma)»360.

Scegliendo, pertanto, di abbandonare il mito di un sindacato di legittimità in astratto, che prescinda cioè da fattori concreti, la presente indagine ha preso le mosse dalla domanda circa il peso che questi – ed in particolare quelli di natura scientifico/tecnologica – debbano assumere nel giudizio sulla legittimità delle

costituzionalità non ha inciso sul corpus delle regole processuali in modo tale da renderla nettamente distinta rispetto alle corti inferiori».

358 Così BIN R., «Al cuor non si comanda». Valori, regole, argomenti e il “caso” nella

motivazione delle sentenze costituzionali, in RUGGERI A. (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994, p. 327

359 AINIS M., Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità costituzionale, op. cit., p. 2. 360 BIN R., «Al cuor non si comanda», op. cit., p. 327.

leggi361. La questione si è presentata di forte complessità: innanzitutto poiché

solleva il problema relativo al tipo di sindacato (esterno o nel merito) che la Corte è bene che operi circa le valutazioni tecnico/scientifiche sottese alle leggi. Secondo aspetto problematico emerso è la circostanza che, sebbene sindacare il tipo di valutazione tecnica operata dal legislatore non significhi sindacare il suo bilanciamento (la prima operazione implicando un giudizio tecnico, la seconda uno politico), il confine tra le due operazioni è molto sottile e, facilmente, dietro alla prima si nasconde la seconda.