1. Cos’è la ragionevolezza
1.1. Ragionevolezza vs proporzionalità
Come emerge dalle righe che precedono, la promiscuità terminologica, che si è detto ruotare attorno alla definizione di sindacato di ragionevolezza, ha fatto sì che a quest’ultimo concetto si affiancasse, quasi indistintamente, quello di test di proporzionalità202.
In termini generali, il sindacato di proporzionalità è una tecnica di giudizio impiegata nei conflitti tra diritti e interessi di rilievo costituzionale, che consiste nel verificare se una determinata scelta legislativa abbia compresso legittimamente (ossia a fronte di un congruo bilanciamento con gli interessi della collettività) i diritti e le libertà individuali che si assumono violate. Lo studioso angloamericano Paul Yowell203 ha schematizzato nei seguenti termini i passaggi
che tipicamente caratterizzano un giudizio di proporzionalità204: 1) Legitimacy: Does the legislative measure pursue a legitimate aim?
2) Suitability (or rationality): Are the means chosen by the legislature suitable for the intended purpose?
3) Necessity (or minimal impairment): Are other less restrictive means capable of producing the same result?
4) Balancing (or proportionality stricto sensu): Does the measure strike an appropriate balance between the governmental interest and the burden on the individual right (or interest protected by the right)?
202 Quello di proporzionalità è un concetto che pare inesorabilmente destinato a non
godere di autonomia propria. Uscendo dal contesto della giustizia costituzionale (ove abbiamo detto essere legato al principio di ragionevolezza) e muovendo verso l’ambito del diritto dell’Unione Europea, il c.d. principio di proporzionalità è inscindibilmente legato al principio di sussidiarietà, col quale ha trovato riconoscimento all’interno dell’art. 5 TUE. In questo contesto, la proporzionalità è da intendersi come criterio regolatore dei rapporti tra il legislatore europeo e gli Stati membri: all’Ue è infatti richiesto di utilizzare mezzi legislativi adeguati e proporzionati – tanto nel contenuto, quanto nella forma – agli scopi fissati nei Trattati.
203 Docente di filosofia del diritto nell’Università di Oxford, Oriel College.
204 Cfr. YOWELL P., Empirical research in rights-based judicial review of legislation, in HUBER
P.M. – ZIEGLER K. (a cura di), Current Problems in the Protection of Human Rights– Perspectives from Germany and the UK, Oxford, 2012, p. 155.
Un procedimento tanto rigoroso appare «capace di combinare in modo logico e sintetico i diversi interessi che vengono in rilievo nel giudizio costituzionale: per questo, tale tecnica consente di prendere decisioni su temi sensibili ma su basi che sembrano oggettive. È questo, del resto, che ha consentito alla proporzionalità un’espansione globale, con rimandi molteplici da una Corte all’altra, sia nazionale che sovranazionale»205. È bene, tuttavia, chiarire da subito
che il proportionality test, nei termini schematici e rigorosi ora espressi, si riferisce precipuamente al modus iudicandi di Corti diverse da quella italiana206. Il che non
significa che alcune operazioni di bilanciamento, operate in anni recenti dalla Corte costituzionale italiana207, non consentano di includere il criterio dalla
proporzionalità nel novero dei parametri cui s’ispira anche il ragionamento giuridico della Consulta. Tuttavia tale parametro è spesso promiscuamente invocato insieme al principio di ragionevolezza, senza che lo schema di giudizio riconducibile al primo sia chiaramente distinguibile da quello del secondo.
Per averne la prova basti leggere la nota sent. 1/2014208, in tema di legge
elettorale, laddove è affermato che le disposizioni impugnate sono incostituzionali poiché «non superano lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza, al quale soggiacciono anche le norme inerenti ai sistemi elettorali. In ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa, […] siffatto scrutinio impone a questa Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e
205 Così LONGO E. – PIN A., Dalla 10 alla 70 del 2015: quando la giustizia costituzionale
diventa imprevedibile, in corso di pubblicazione su Quaderni Costituzionali, p. 2.
206 «A form of the proportionality inquiry is used not only by the ECtHR but by the European
Court of Justice and courts in Canada, Germany, and many other Western legal systems» (così YOWELL P., Practical reason and the separation of powers, DPhil thesis, University College - University of Oxford, 2010, p. 186).
207 Tanto da essere stato impiegato come strumento «per affrontare casi difficili: nella
legge elettorale, nella fecondazione assistita, nella definizione dello status di coppie che a causa del mutamento di sesso vedono sciolto il matrimonio ipso iure, nel diritto penale, fino […] alla modulazione degli effetti delle sentenze nel tempo» (cfr. LONGO E. – PIN A., op. cit., p. 2).
208 Così anche PIN A., op. cit., p. 11: «Con la sentenza n. 1 del 2014, la Consulta ha
esplicitamente preso a prestito strumenti del controllo di costituzionalità caratterizzati da una fortuna crescente sul piano comparato, ma elaborati in particolare dalla Corte costituzionale federale tedesca, dalla Corte europea di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per introdurre lo scrutinio di proporzionalità».
pertanto incompatibile con il dettato costituzionale». «Il test di proporzionalità utilizzato da questa Corte come da molte delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale strumento della Corte di giustizia dell’Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimità degli atti dell’Unione e degli Stati membri, richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi».
In sintesi, non sembra imprudente affermare che ciò che Corti di altre ordinamenti chiamano sindacato di proporzionalità corrisponde, nel nostro ordinamento, a una delle varie letture offerte dalla Consulta del sindacato di ragionevolezza ed, in particolare, a quella impiegata nelle operazioni di bilanciamento.