• Non ci sono risultati.

C APITOLO III – S TRUTTURA DELL ’ ATTO E ATTUAZIONE DEL RAPPORTO S OMMARIO : 1 Destinazione pura e destinazione traslativa nel quadro della

7. Le modalità di trascrizione.

Le modalità di trascrizione di un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. coinvolgono una serie di aspetti di diritto sostanziale – cui si è fatto cenno – la cui risoluzione influisce praticamente su come far uso del sistema meccanografico della trascrizione.

La prima questione da affrontare è quella relativa alla obbligatorietà o meno della trascrizione ex art. 2645-ter c.c. Il disposto dell’art. 2671 c.c. non sembrerebbe lasciare spazio in ordine alla precettività dell’obbligo di trascrivere414.

413 BIANCA M.-MACARIO F.-DE ROSA G.- VALERIANI A.-MARCOZ G., 50 quesiti in ordine alla destinazione: aspetti generali, in C.N.N., Atti di destinazione – Guida alla redazione, cit., pp. 15-16;

BARALIS G., Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c., cit., p. 154, ritiene che, nella prospettiva qui condivisa che l’atto di destinazione abbia natura obbligatoria, “il vincolo possa comprendere il bene presente e il bene futuro derivante dall’impiego dei frutti, con l’intesa che l’opponibilità, però, sia correlata ad una trascrizione successiva che dia conto di questa destinazione voluta dal costituente, ma non attuabile in mancanza ancora dei frutti e dell’individuazione del bene acquistando; in altre parole la trascrizione in questo caso, se si tratta di bene immobile o bene mobile registrato, dovrà sempre attuarsi perché si verifichino i complessi effetti collegati all’opponibilità derivante dalla pubblicità immobiliare”.

414 In questo senso D’ERRICO M., La trascrizione del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni, in BIANCA M. (a cura di), La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., pp. 126-127, il quale afferma che un “accordo con il notaio in ordine alla trascrivibilità dell’atto non dovrebbe ritenersi valido”; BIANCA M.-D’ERRICO M.-DE DONATO A.-PRIORE C., L’atto notarile di

destinazione. L’art. 2645-ter c.c., cit., p. 52. L’indirizzo è confermato da un recente arresto

giurisprudenziale, e precisamente da Cass., 21 giugno 2012, n. 10297, in Notariato, 2013, pp. 491 ss., con nota di LAZZARO C., La doppia valenza dell’attività notarile rispetto all’obbligo della

trascrizione immobiliare; la citata sentenza, pur escludendo la responsabilità del notaio nei

confronti delle parti, le quali, nell’ambito di una compravendita di un bene culturale, lo avevano espressamente esonerato dall’obbligo di eseguire la formalità pubblicitaria fino al realizzarsi della definitività dell’acquisto, ha statuito nuovamente come l’art. 2671 c.c. sia norma cogente per il pubblico ufficiale rogante, il quale dovrebbe rifiutarsi di ricevere un atto per il quale le parti non vogliano procedere alla relativa trascrizione, a tal fine espressamente sollevandolo

È infatti sancito, al primo comma della suddetta disposizione, che il “notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo…(omissis)”; orbene, posto che l’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. è fisiologicamente ricevuto da un notaio, tutto sembrerebbe deporre per l’assenza di discrezionalità del medesimo pubblico ufficiale sul se procedere o meno alla formalità pubblicitaria. Il notaio sarebbe gravato da un obbligo di legge e, come tale, dovrebbe adempiervi.

Sennonché, una lettura così rigorosa della norma ha cominciato a cedere, quanto meno secondo una parte della dottrina415, allorquando si siano poste in combinato disposto le disposizioni contenute nei citati articoli 2645-ter e 2671 c.c., alla luce del complessivo quadro della disciplina pubblicitaria del Libro VI. Si è già segnalato, infatti, come tra i molteplici impatti innovativi dell’art. 2645- ter c.c. vi sia anche quello lessicale, reso palese attraverso la locuzione “possono essere trascritti”, in luogo della (solita) formula del “devono…”

Un tale elemento di novità certamente interroga l’interprete sulla relativa portata: la prevista possibilità di trascrizione si pone in continuità o meno con la doverosità, intesa come onere (a tutela fisiologicamente dell’avente causa), della disciplina sino ad allora emanata? E di qui, è possibile un diverso atteggiamento nei confronti del notaio?

La risposta a tali quesiti è inevitabilmente condizionata dal ruolo che intende assegnarsi alla formalità pubblicitaria nell’ambito della vicenda destinatoria. Utilizzando un metodo per esclusione, sembra potersi immediatamente sostenere che, ove si attribuisca un ruolo eminentemente costitutivo alla trascrizione operata ex art. 2645-ter c.c., le domande appena poste perdano di rilevanza. Non è infatti ipotizzabile una dispensa dall’obbligo di trascrivere nella misura in cui tale obbligo assolva a un completamento della fattispecie, la quale, in difetto della formalità, non verrebbe in assoluto a esistenza, nemmeno con effetti inter partes.

dall’obbligo.

415 PETRELLI G., La trascrizione degli atti di destinazione, cit., p. 190; GABRIELLI G., La parte generale del diritto civile. Vol. IV: La pubblicità immobiliare, in Tratt. dir. civ. diretto da Sacco R.,

Messa da parte questa prima ipotesi, il problema va visto dall’angolo visuale, qui condiviso, che assegna alla pubblicità una funzione di opponibilità per ciò che attiene propriamente alla destinazione. Qui possono aprirsi due distinte impostazioni.

Una prima che, enfatizzando l’elemento lessicale nuovo, promuove una lettura più elastica, volta in una qualche misura a degradare l’obbligo di trascrizione gravante sul notaio ex art. 2671 c.c. Sembrerebbe, infatti, “rimessa alle parti la decisione relativa alla trascrivibilità dell’atto di destinazione”416. Questa impostazione non convince appieno, seppur corroborata dalla indiscutibile novità del dato letterale; e ciò per le ragioni che fondano la seconda impostazione possibile, vale a dire quella che propende per un mantenimento dell’architrave del sistema quanto all’obbligo di trascrizione che la legge impone sul notaio, il quale obbligato era e obbligato rimane anche a seguito dell’art. 2645-ter c.c.

Tali ragioni si fondano essenzialmente sulle seguenti considerazioni.

La funzione di opponibilità della trascrizione riveste, come si è detto, un ruolo di tutela per l’avente causa dall’autore di un atto di disposizione. Attraverso l’attuazione della pubblicità, è l’avente causa a tutelarsi da eventuali comportamenti distorsivi della situazione di diritto sostanziale ovvero da azioni esecutive contro il suo dante causa. Orbene, se è pur vero che una tale dinamica non si ravvisa in maniera analoga in tema di atti di destinazione patrimoniale opponibili ai terzi, è altrettanto vero che esistono comunque dei soggetti interessati all’attuazione della trascrizione, onde tutelare maggiormente la propria posizione: tali sono i beneficiari della destinazione.

Dal completamento della fattispecie secondaria sorge infatti il regime di inesecutabilità relativa sui beni oggetto della destinazione, che ne risulta rafforzata. Inoltre, la destinazione sarà opponibile anche agli eventuali aventi causa dal disponente, il che rappresenta un ulteriore e indubbio vantaggio. Questi moti configurano quindi esigenze che, sebbene non sovrapponibili, sono in qualche modo assimilabili a quelle che si realizzano in occasione di una

fattispecie dispositiva di tipo attributivo.

A ciò si aggiungano due ulteriori dati, ricavabili entrambi dall’impianto codicistico: il primo è rappresentato dallo stesso art. 2671 c.c., immutato nella sua formulazione e, come tale, difficilmente superabile; il secondo, in ogni caso, è costituito da quanto può ricavarsi dall’art. 2666 c.c., dal quale si argomenta che la trascrizione possa essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e quindi, per ciò che concerne la vicenda destinatoria, anche dai beneficiari, i quali ben potrebbero non essere parti (in senso tecnico) dell’atto di destinazione.

In ultima analisi, alla luce del quadro testé delineato, sembra doversi respingere l’idea che vi possa essere un esonero per il pubblico ufficiale dal dovere di procedere alla trascrizione ex art. 2645-ter c.c.417, specie e a fortiori ove si accolga la tesi, qui condivisa, circa il configurarsi di una categoria giuridica generale in termini di atto di destinazione patrimoniale opponibile ai terzi; il tutto, si badi, rappresenta la fisiologia, ben potendo realizzarsi una situazione (patologica) di omissione della trascrizione.

La seconda questione da affrontare attiene alla modalità meccanografica con la quale operare la trascrizione a seguito del ricevimento da parte del notaio di un atto di destinazione patrimoniale opponibile ai terzi.

È bene subito precisare che la trascrizione ex art. 2645-ter c.c. riguarda l’atto di destinazione in senso stretto e non già l’eventuale atto traslativo cui può accompagnarsi; quest’ultimo seguirà i meccanismi trascrizionali che si fondano sull’art. 2643 c.c. in ordine alle situazioni reali di appartenenza418.

Il soggetto contro cui operare la trascrizione ex art. 2645-ter c.c. sarà sempre il disponente in senso formale, vale a dire colui che giuridicamente dispone la destinazione, in quanto soggetto titolare del relativo diritto dominicale. Di contro, è opinione diffusa che a tale formalità non faccia da eco un’analoga formalità a favore del soggetto beneficiario, in virtù della insuscettibilità,

417 ZACCARIA A.-TROIANO S., La trascrizione degli atti di destinazione e del trust, cit., pp. 208-209. 418 Per un’ampia trattazione delle varie ipotesi di trascrizione, in relazione alle varie modalità nelle quali può operativamente attuarsi la destinazione, si rinvia a BULLO L., Separazioni

patrimoniali e trascrizione: nuove sfide per la pubblicità immobiliare, cit. pp. 135 ss.; D’ERRICO M., La trascrizione del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni, in BIANCA M. (a cura di), La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit., pp. 127 ss.

secondo la dottrina più accreditata, della di lui posizione giuridica di essere oggetto di circolazione419. A ciò si aggiunga, per coloro che lo ritengano ammissibile, che al momento della costituzione del vincolo il beneficiario potrebbe ancora non essere esattamente individuato, essendo soltanto determinabile.

La prospettiva muta nella misura in cui, come sostenuto da altra dottrina, si ritenga che, sussistendone i requisiti, la posizione del beneficiario possa validamente circolare. In siffatta ipotesi, sembrerebbe necessaria una formalità pubblicitaria che investa anche la figura del beneficiario.

8. La cessazione del vincolo di destinazione. Il problema dello scioglimento