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I requisiti formali La funzione del prescritto atto pubblico.

C APITOLO III – S TRUTTURA DELL ’ ATTO E ATTUAZIONE DEL RAPPORTO S OMMARIO : 1 Destinazione pura e destinazione traslativa nel quadro della

2. I requisiti formali La funzione del prescritto atto pubblico.

Il testo dell’art. 2645-ter c.c. sembra prima facie prescrivere la forma pubblica per la stipula degli atti di destinazione opponibili ai terzi306. Tuttavia, l’omessa indicazione di qualsiasi ulteriore specificazione – il dettato normativo si limita alla locuzione “gli atti in forma pubblica” – ha ingenerato il primario dubbio se una tale forma sia richiesta ai fini della validità dell’atto307 ovvero al solo fine

306 Si segnala, peraltro, che la giurisprudenza di merito (Trib. Reggio Emilia, (decreto) 26 marzo 2007, cit.) ha espressamente esteso il riferimento agli atti in forma pubblica anche al verbale di udienza di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta dei coniugi, previa omologazione.

307 Propendono per tale soluzione, fra gli altri, GAZZONI F., Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., cit., pp. 171-172; LUMINOSO A., Contratto fiduciario, trust, e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in Riv. not., 2008, p. 1001, nota 27; GENTILI A., Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi

dell’art. 2645 ter c.c., in Rass. dir. civ., 2007, p. 9; IEVA M., La trascrizione di atti di destinazione per

la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter c.c.) in funzione parasuccessoria, in Riv. not., 2009, pp. 1295-1296; STEFINI U., Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale, cit., p. 117; PATTI F., Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645 ter c.c., in Vita not., 2006, p. 982;

della trascrizione del medesimo308.

In via generale, la forma ad trascriptionem è individuata dal legislatore tanto nell’atto pubblico quanto nella scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, secondo quanto dispone l’art. 2657 c.c. Questa breve, ma incisiva, considerazione mette senz’altro in dubbio la percorribilità di una ricostruzione interpretativa della forma richiesta dall’art. 2645-ter c.c. solo ai fini pubblicitari.

Inoltre, considerando ulteriori ipotesi previste in tema di destinazione patrimoniale di matrice negoziale, e segnatamente quelle della fondazione e del fondo patrimoniale, tale ipotesi interpretativa subisce un ulteriore arresto. La prescrizione della forma pubblica in entrambe le menzionate fattispecie sembrerebbe far emergere il tratto comune che, allorquando si ingeneri un effetto di separazione patrimoniale, la forma prescritta per il relativo atto negoziale sia quella dell’atto pubblico.

E ciò, a nostro giudizio, viene corroborato dalla seguente considerazione: il dettato dell’art. 2645-ter c.c., che prevede espressamente “gli atti in forma pubblica”, rappresenta anche, come si spera di avere dimostrato, il punto di emersione della più estesa categoria dell’atto di destinazione patrimoniale di ANZANI G., Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell’art. 2645 ter cod. civ., cit., p. 400; ABETE L., La destinazione ex art. 2645-ter c.c. dei beni ai creditori e la proposta di

concordato preventivo: riflessi sulla fattibilità del piano, cit., p. 1462; D’APREA C., Negozi di

destinazione: ruolo e responsabilità del notaio, cit., pp. 811-812, il quale rileva che la “formalità

dell’atto pubblico esprime un’esigenza di coordinamento fra gli interessi coinvolti nella vicenda del vincolo di destinazione e nel conseguente portato di tale esigenza, ossia la strutturazione dell’atto di destinazione, strutturazione non delineata completamente dal legislatore ed affidata in larga misura all’autonomia privata che, però, deve esprimersi mediante un processo segnato dalle regole proprie dell’atto pubblico notarile”.

308 Per tutti PETRELLI G., La trascrizione degli atti di destinazione, cit., p. 164; SPADA P., Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta, cit., pp. 125-126; DE DONATO A., Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte, in BIANCA M. (a cura di), La trascrizione

dell’atto negoziale di destinazione, cit., p. 41; SALAMONE L., Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645-ter c.c., cit., p. 147. Sul punto suggestiva appare la notazione di

FRANCO R., Il nuovo art. 2645-ter cod. civ., in Notariato, 2006, p. 318, nota 19, il quale propone una lettura in termini “di “c.d. forma ad regularitatem” quale ipotesi intermedia tra la forma ad

substantiam necessaria alla struttura stessa dell’atto e quindi per la sua validità e la forma ad probationem per la quale il requisito formale è richiesto solo ai fini della prova di quanto

indicato nel contratto. In questo caso il requisito formale si configurerebbe come un onere per raggiungere diversi ed ulteriori effetti (id est: l’opponibilità ai terzi) rispetto a quelli che l’atto negoziale ha già ontologicamente comunque prodotto”.

matrice negoziale senza una previa valutazione ordinamentale degli interessi che legittimino (prima di tutto) la destinazione.

Tenendo quindi in debito conto questo assunto, si potrebbe giungere a operare una distinzione, che coinvolge il profilo della forma, tra l’atto di destinazione (quale più ampia categoria giuridica generale) e l’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

Per quest’ultimo il legislatore ha chiara la finalità ultima: la specializzazione della responsabilità. E perciò richiede la forma dell’atto pubblico, “che rende pieno il controllo notarile, nella sola prospettiva della rilevanza esterna della separazione”309. La trascrizione è solo il mezzo tecnico con il quale l’ordinamento rende effettiva la separazione310.

Ciò posto, la forma pubblica non è richiesta al fine della trascrizione ex se, ma perché si tiene conto delle conseguenze che a tale fattispecie secondaria si ricollegano per il tramite della fattispecie effettuale.

Diverso potrebbe essere il discorso per l’atto di destinazione non preordinato alla separazione, vale a dire l’atto di destinazione “atipico”, che riposa interamente sulla autonomia negoziale. In questo caso, fatti salvi i vincoli di forma e di sostanza richiesti dalle norme dell’ordinamento, in ossequio al principio di libertà delle forme, non dovranno rispettarsi i requisiti dello schema

309 DE DONATO A., Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte, cit., p. 41; ID., L’interpretazione dell’art. 2645-ter. Prime riflessioni della dottrina e della giurisprudenza, cit., p. 86; nello stesso senso pare propendere DI RAIMO R., Considerazioni sull’art. 2645 ter c.c.:

destinazione di patrimoni e categorie dell’iniziativa privata, cit., p. 979, il quale rileva che “La

forma dell'atto pubblico è richiesta, nell'alternativa rispetto alla scrittura privata autenticata, in ragione del grado di separazione accordato. E del grado perciò di fede pubblica dal quale l’atto medesimo deve essere connotato. Così è per le associazioni che aspirano al riconoscimento, per le fondazioni e per le società di capitali. Così non è per le società di persone dove il distacco patrimoniale non è perfetto”.

310 In una posizione apparentemente conforme, anche se inficiata dall’ambiguità di fondo che si cela nel considerare l’art. 2645-ter c.c. una norma sugli effetti, si è posta la giurisprudenza di merito. In particolare il Trib. Reggio Emilia, sez. fall., (decreto) 18 dicembre 2013, pubblicato il 27 gennaio 2014, cit., statuisce che “la previsione della particolare forma dell'atto pubblico, poi, è evidentemente destinata a incidere sulla sola trascrizione e in alcun modo potrebbe considerarsi inficiato da nullità il negozio relativo a beni mobili che sia adottato in qualsiasi (diversa) forma; se, invece, si postula l'introduzione del "negozio destinatorio" ex art. 2645ter c.c., la violazione della forma imposta da tale disposizione dovrebbe comunque condurre a nullità l'intero atto traslativo (e non la sola formalità pubblicitaria), anche se avente ad oggetto mobili”.

negoziale sanzionato dall’art. 2645-ter c.c.