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– MODALITA’ E STIPULAZIONE DELL'APPALTO

Il contratto, a corpo, è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi del Codice dei Contratti.

Art. 22 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato previsto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato d’oneri, contenuta però nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione dei servizi, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione del presente capitolato e dei suoi allegati, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Faranno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- Doc.01 - Capitolato d’Oneri parte prima – Definizioni economiche e Amministrative;

- Doc.02A - Capitolato d’Oneri – parte seconda – prescrizioni tecniche – Servizio manutenzione viabilità comunale;

- Doc.02B - Capitolato d’Oneri – parte seconda – prescrizioni tecniche – Servizio spazzamento neve e trattamento antigelo;

- Doc. 03 - Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

- TAVOLA – A - PLANIMETRIA GENERALE – SUDDIVISIONE REPARTI - TAVOLA – B – VIABILITA’, BANCHINE E PARCHEGGI STERRATI

- TAVOLA – C – TOMBINATURE E MANUFATTI STRADALI – RETICOLO IDRICO MINORE - TAVOLA – D – PONTI E MANUFATTI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE

- TAVOLA – E – PIANO NEVE

Art. 24 – ELENCO PREZZI E SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Per la contabilizzazione delle prestazioni a misura, disposte con apposito ordine di servizio, si farà riferimento al “Prezziario Regionale delle opere pubbliche della Lombardia – Edizione 2020 ” approvato con D.g.r. 2656 del 16/12/2019. Il suddetto volume, che riunisce in forma sistematica le Norme Tecniche di Specialità, le loro generalità e la loro applicazione nell’esecuzione degli interventi di manutenzioni, è disponibile sul sito Internet della Regione Lombardia e del Comune di Milano e scaricabile gratuitamente in formato pdf o in altra versione digitale.

Qualora non siano presenti prezzi desumibili dal sopracitato elenco, o già previsti nel Capitolato d’Oneri Parte Seconda di riferimento, si procederà alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, secondo il quadro normativo vigente.

Per il Servizio sgombero neve e trattamento antigelo la contabilizzazione delle prestazioni a misura avverrà utilizzando lo specifico elenco prezzi di cui al documento Doc. 02B.1 – ELENCO PREZZI.

Ai prezzi di cui ai capoversi precedenti verrà applicato il ribasso in percentuale offerto in sede di gara (offerta economica) sulla quota a canone.

Per la corretta esecuzione di tutte opere in appalto, fatto salvo quanto già declinato nel capitolato parte seconda dei rispettivi servizi, l’impresa appaltatrice dovrà far riferimento al volume unico “Specifiche Tecniche” collegato al “Prezziario Regionale delle opere pubbliche della Lombardia – Edizione 2020 ” approvato con D.g.r. 2656 del 16/12/2019.

Art. 25- REVISIONE PREZZI (art. 106, D.lgs. 50/2016)

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario.

Per quanto non espressamente indicato, trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti.

Art. 26 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore, a seguito formale richiesta, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni 4 (quattro) mesi.

L’importo netto da corrispondere all’impresa appaltatrice verrà calcolato sommando alla quota del canone (pari al 33% della quota annuale, sia per il servizio di manutenzione strade che per il servizio sgombero neve e trattamento antigelo) l’importo relativo agli eventuali interventi a misura eseguiti nel periodo di riferimento, oltre ai costi della sicurezza da interferenze, se dovuti, detraendo gli importi delle penali irrorate nel periodo dalla quota spettante.

Come previsto dal successivo art. 28, ove necessario, la stazione appaltante provvederà all’adeguamento del canone. Le quote così calcolate, in aumento oppure in diminuzione, verranno conguagliate alla fine di ogni anno contrattuale di appalto e riconosciute o detratte all’impresa appaltatrice in occasione dell’emissione della prima rata di ogni anno (a partire dal secondo anno contrattuale).

Il certificato di pagamento verrà emesso dopo l’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto agli enti previdenziali e assicurativi dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.

La Ditta dovrà inoltre essere in regola con l'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 61 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione del servizio.

Art. 27 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o

più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 500,00 relative agli interventi di cui al precedente comma, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I soggetti economici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 28 – ADEGUAMENTO CANONE

La quota a canone, in caso di aumento o diminuzione dello sviluppo lineare delle viabilità stradale del reparto di riferimento, sarà aggiornata e verrà calcolata moltiplicando l’importo parametrico al metro lineare della manutenzione a canone, ottenuto dividendo l’ammontare contrattuale della quota a canone per lo sviluppo della rete stradale complessiva affidata in manutenzione all’inizio dell’appalto (come da tabella di sintesi di cui all’art.14), per lo sviluppo lineare di viabilità acquisita o dismessa. Il valore così ottenuto sarà quindi adeguatamente rapportato all’effettivo periodo di decorrenza della variazione su base annuale, espresso in dodicesimi, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda dei casi.

Le quote così calcolate, in aumento oppure in diminuzione, verranno conguagliate alla fine di ogni anno contrattuale di appalto e riconosciute o detratte all’impresa appaltatrice in occasione dell’emissione della prima rata di ogni anno (a partire dal secondo anno contrattuale).

Si precisa che in caso di aumento o diminuzione di superfici destinate alla sosta (parcheggi) il calcolo dell’importo parametrico verrà effettuato con la stessa modalità ma considerando il valore della superficie in mq affidata in manutenzione all’inizio dell’appalto (come da tabella di sintesi di cui all’art.14) in relazione alla superficie acquisita o dismessa.

Art. 29– CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 93 D.lgs. n°50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo dell’appalto, da presentare al momento di presentazione dell’offerta.

Per la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n°50/2016, deve altresì costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.lgs. n°50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'esecutore del servizio è obbligato inoltre a consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

I massimali previsti sono i seguenti:

 pari a € 1.000.000,00 (€ un milione/00), per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell’appalto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa una volta accertata la corretta esecuzione del servizio.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto da stipulare ivi compresi gli oneri fiscali e le spese di registrazione, sono a carico della ditta appaltatrice.

I rischi non coperti dall’assicurazione, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico esclusivo dell’appaltatore.

La polizza R.C. deve essere mantenuta in vigore per l’intero periodo dell’appalto, dalla data di consegna delle attività fino alla data del certificato di regolare esecuzione dei lavori; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato. In caso di consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza l’appaltatore dovrà trasmettere la relativa polizza alla Stazione Appaltante comunque entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla stessa, pena la decadenza dall’affidamento o comunque la sospensione di ogni pagamento sino alla consegna della stessa.

La ditta aggiudicataria è responsabile di eventuali danni arrecati al sedime o manufatti di proprietà comunale o privata come, rimozione di lastre in pietra naturale, cordoli, chiusini, segnaletica, paracarri, arredo urbano, ecc. conseguentemente allo svolgimento del servizio.

Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati alla Direzione del Servizio e riparati a perfetta regola d’arte a cura e spese della ditta aggiudicataria, in difetto si procederà d’ufficio tramite altra ditta individuata dalla Direzione del Servizio avvalendosi del deposito cauzionale per la copertura delle spese sostenute.

Art. 30 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento

contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 31 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE, RUP E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONTROLLI

Responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione è il Responsabile del Servizio Ambiente e Infrastrutture. Ad esso sono assegnate le funzioni previste dalle norme vigenti e che verranno svolte con il supporto dei dipendenti del Comune.

La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni competerà al Responsabile del procedimento (RUP) e al Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei. Tali soggetti potranno conseguentemente disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro discrezione e giudizio, l’esecuzione di visite ispettive di automezzi, attrezzature, prodotti e personale, presso i luoghi di effettuazione delle prestazioni, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per una funzionalità del controllo, l’impresa appaltatrice è obbligata a fornire al Responsabile del procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, tutte la collaborazione necessaria.

Il Responsabile del procedimento e il Direttore dell’esecuzione del contratto, per il controllo e la vigilanza sulle prestazioni oggetto di appalto, potranno essere coadiuvati:

- dal personale indicato dal RUP;

- dalla Polizia Locale e da altri Settori, Servizi e Unità operative del Comune

Per tutta la durata dell’appalto l’impresa appaltatrice dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente da cui dipendono le prestazioni oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail, PEC, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta modifica.

L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

L’appaltatore deve comunicare le persone autorizzate a riscuotere.

L’appaltatore che non conduce l’appalto personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile, a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all’appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.

L’appaltatore, tramite proprio referente designato, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del referente della ditta e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o del la frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 32 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 06 Settembre 2011, n°159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con

continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'art. 110 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

Art. 33– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l’appaltatore, oltre ai casi già previsti dal presente Capitolato, con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

1. qualora l’appaltatore non provvedesse alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti secondo le modalità prescritte dal C.C.N.L.;

2. perdita delle autorizzazioni di legge all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge (es. stato di fallimento, liquidazione, di

2. perdita delle autorizzazioni di legge all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge (es. stato di fallimento, liquidazione, di

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