Tommaso Scandroglio
3. La natura e la fonte di unità ed indissolubilità
Il lemma «proprietà» in questo contesto rimanda all’espressione «elementi necessari», cioè elementi senza i quali non viene ad esistenza l’istituto del matrimonio11, bensì si formano altri tipi di legami. Potremmo dunque
qualificarli come condizioni ontologiche senza le quali viene ad esistenza un legame che è invece amicale, di fidanzamento, di convivenza, associa- tivo, a scopo di lucro, etc. oppure in modo analogo come elementi essen-
48; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della
dottrina sociale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano, 2004, n. 211; G. FELICIANI, Le basi del diritto canonico, op. cit., p. 137; FREEDOM FEDERATION, We Stand in Solidarity to Defend Marriage and the Family and Society Founded Upon Them, in Bioetica, n. 2-3, 2013, p.
513; G. CAMPANINI, voce Matrimonio, in F. COMPAGNONI – G. PIANA – S. PRIVI- TERA, Nuovo dizionario di teologia morale, San Paolo, Cinisello B.mo (MI), 1994, p. 724.
Contra G. CATTANEO, Introduzione, in G. BONILINI – G. CATTANEO (a cura di), Fa- miglia e matrimonio, op. cit., pp. 17-18: «Oggi, tuttavia, questa tesi [di matrice giusnaturalista N.d.A.] è respinta dalla maggioranza degli interpreti, i quali negano recisamente che il rico-
noscimento costituzionale implichi un rinvio “a non indentificate forme di diritto naturale o comunque prestatuale” (così da ultimo Sandulli, in Commentario, Cian-Oppo-Trabucchi, I, Padova, 1992, sub art 29 Cost., 9). In effetti non è sostenibile che sia stata recepita in blocco la dottrina della Chiesa cattolica in quanto ciò sarebbe palesemente incompatibile con il ca- rattere pluralista e non confessionale della nostra Costituzione». Per una rapida ricognizione delle posizioni dottrinali sul tema cfr. P. DONATI, voce Famiglia, in F. DEMARCHI – A. ELLENA – B. CATTARINUSSI (a cura di), Nuovo dizionario di sociologia, San Paolo, Cini- sello B.mo (MI), 1994, pp. 856-861
10 Cfr. G. CATTANEO, Introduzione, op. cit., p. 21: «Ora a noi sembra che, per chi veda nella norma un richiamo al diritto naturale, non vi sia in essa alcuna incongruenza: giacché, in que- sta prospettiva, anche la menzione del matrimonio dovrà intendersi come un riferimento non già all’istituto regolato dalla nostra legge, bensì alla nozione che di esso risulta dal diritto di natura». Contra C. GRASSETTI, I principii costituzionali relativi al diritto familiare, op. cit., p. 12: «è contraddittorio parlare di una società naturale che sorge da un matrimonio, cioè in sostanza da un negozio giuridico, e che l’idea di una società naturale – che richiama al diritto naturale – non può essere congiunta al matrimonio, che è istituto di diritto positivo» 11 Da qui la nullità, cioè l’inesistenza, del vincolo coniugale se viene esclusa dai nubendi al
momento del consenso anche una sola di queste proprietà. Cfr. CODICE DI DIRITTO CANONICO, can. 1110, § 2
ziali12 e non accidentali, non accessori. Perciò potremmo concludere che
unità ed indissolubilità esprimono la natura del matrimonio, individuano l’ontologia del rapporto di coniugio.
Più in particolare dovremmo dire che sono effetti essenziali di una causa altrettanto essenziale o, per esprimersi in termini equipollenti,
si tratta di proprietà essenziali, perché, sebbene non siano l’essenza stessa del matrimonio, tuttavia danno il suo modo di essere. [ ] il modo d’essere del matrimonio è dato dal fatto che quest’amore è esclusivo e perenne13.
La vera essenza del matrimonio, da cui scaturiscono queste due proprietà, è di carattere antropologico: la donazione totale della persona all’altra per- sona realizzata in modo reciproco14. «L’essenza del matrimonio è l’amore
coniugale – come atto irrevocabile della libera volontà di mutua donazione e accettazione degli sposi in ordine agli atti propri della vita coniugale»15.
Senza la reciprocità infatti non potrebbe costituirsi un legame, termine che rimanda all’esistenza di due poli tra loro uniti da un vincolo o relazio- ne. Dalla donazione totale discendono di necessità le due proprietà prima menzionate, le finalità del matrimonio ed le esigenze dello stesso16.
Iniziando dalle proprietà ed in merito all’unità, c’è da rilevare che la do- nazione totale dell’uomo alla donna e viceversa comporta l’impossibilità di una donazione, seppur parziale, a terzi, proprio perché la totalità esclu- de possibili rimanenze. Da qui l’individuazione della proprietà dell’unità/ esclusività. Ne consegue che questa proprietà entra in conflitto con l’infe- deltà, anche solo maturata nel foro interiore (intenzioni, propositi, fanta- sie, etc.). Quest’ultima contraddice infatti la donazione totale. Nell’unità poi troviamo un motivo, tra altri rinvenibili, per ritenere illecita la fecon- dazione extracorporea eterologa. Citando Donum vitae: «il legame esisten- te tra i coniugi attribuisce agli sposi, in maniera oggettiva e inalienabi-
12 Cfr. Ibidem, can. 1056
13 G. GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa, op. cit., p. 362
14 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, 11; CONCILIO VATICANO II, Gau-
dium et spes, 48; PAOLO VI, Humanae vitae, 8; CODICE DI DIRITTO CANONICO, can.
1057, § 2; E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, Vita & Pensiero, Milano, 2007, pp. 504-507; F. ZINI, Il dono nella prospettiva della filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 148- 149: «il dono assoluto per essere tale ha una componente metafisica che implica il richiamo al sacrificio personale come unica possibile testimonianza del soggetto donante, che donando “perde tutto”, perché dà tutto se stesso»; G. FELICIANI, Le basi del diritto canonico, op. cit., pp. 136-137
15 G. GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa, op. cit., p. 362
16 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della
le, il diritto esclusivo a diventare padre e madre soltanto l’uno attraverso l’altro»17; analogamente in Dignitas personae: «l’unità del matrimonio, che
comporta il reciproco rispetto del diritto dei coniugi a diventare padre e madre soltanto l’uno attraverso l’altro»18. La donazione totale è donazione
anche fisica e delle proprie facoltà: ciò esige un dono esclusivo al coniuge anche delle proprie facoltà generative. L’unità entra in conflitto anche con le tecniche di contraccezione che negano la donazione totale, comprese le facoltà generative. Queste ultime con la contraccezione infatti rimarreb- bero patrimonio del maschio o della femmina e non verrebbero trasmesse all’altro coniuge intaccando così la proprietà dell’unità.
In merito all’indissolubilità, la donazione totale non è solo personale/sog- gettiva ma anche temporale. Rectius: si tratta di una donazione persona- le articolatasi nel tempo di un’intera esistenza. Una donazione “a tempo” sarebbe una donazione parziale e quindi non totale. La totalità rimanda dunque di necessità ad un tempo di vita illimitato.
C’è poi da appuntare che dalla donazione totale della persona scaturiscono altresì anche le finalità, sempre proprie del portato cristiano19 e non so-
lo20, del matrimonio. La donazione di sé, se è integrale, da una parte non
può che essere anche donazione fisica la quale per sua natura è aperta alla procreazione. La procreazione a sua volta esige l’educazione della eventua- le prole. Su altro fronte la donazione della persona non può che tendere all’aiuto reciproco, cioè all’amore coniugale.
Infine se l’unità e l’indissolubilità esprimono questa donazione totale, da entrambe discendono necessariamente alcuni doveri morali21. A tale pro-
posito è interessante rilevare che anche il nostro ordinamento giuridico ri- conosce alcuni di tali obblighi qualificandoli quindi come doveri giuridici. Rammentiamo l’art. 143 c.c. che fa riferimento all’ «obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione, [al dovere di] contribuire ai bisogni della famiglia»22, e l’art. 147 c.c.: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
17 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Donum vitae, 2 18 Ibidem, Dignitas personae, 12
19 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, 32; CONCILIO VATICANO II, Gau-
dium et spes, 48; PAOLO VI, Humanae vitae, 8, 11; PIO XII, Discorso ai partecipanti al II Congresso Mondiale di Napoli sulla fecondità e sterilità umana (19 maggio 1956); PIO XI, Casti Connubii; Allocuzione alle Ostetriche (29 ottobre 1951); LEONE XIII, Arcanum divinae
20 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, 1162a, 15-34; G. SAMEK LODOVICI, Matrimonio
e divorzio, op. cit., p. 100
21 Cfr. G. FELICIANI, Le basi del diritto canonico, op. cit., p. 139
l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli». Ciò a dire che alcune esigenze scaturenti dalle due proprietà del matrimonio sono rinvenibili anche nella nostra normativa.
4. La libera volontà come elemento coessenziale alla donazione