burocrazia zero
Al fine di conferire rinnovata attrattività alle imprese ed al tessuto produttivo abruzzese, e nella consapevolezza che buona parte di tali obiettivi potrà essere raggiunta solo attraverso un serio processo di sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi, la Giunta Regionale abruzzese ha depositato in Consiglio Regionale in PDL “Regione Facilissima per le imprese”.
Il progetto di legge regionale in parola, nella cornice delle potestà e competenze regionali di cui al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione e in conformità alla normativa dell‟Unione Europea, mira a promuovere la crescita competitiva e sostenibile del sistema produttivo abruzzese e ad accrescere l‟attrattività del contesto territoriale al fine di produrre ricadute immediate e reali in termini occupazionali e di opportunità d‟impresa.
Prima di addentrarsi, seppur sommariamente, nella descrizione dei contenuti del progetto di legge, è d‟uopo rimarcare che, oggi, la trasformazione della P.A. nel segno della velocizzazione e della semplificazione del Paese, muove nel senso della più ampia
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considerazione delle istanze presenti sui territori, di cui soprattutto le Regioni si fanno portatrici per mezzo dell‟analisi delle proprie vocazioni territoriali e della costante ricerca di metodologie di intervento in grado di favorire l‟effettiva competitività delle aree territoriali descritte dal riparto regionale.
Ora, volendo approfondire i contenuti del progetto di legge “Regione Facilissima per le Imprese”, è fondamentale partire dal suo obiettivo primario, che ben si colloca nel ragionamento dianzi condotto, ossia la volontà di favorire nuovi insediamenti anche tramite il ricorso a fiscalità di vantaggio, alla semplificazione straordinaria dei procedimenti amministrativi e ad ogni intervento finalizzato all‟agevolazione delle imprese.
L‟idea di base è quella di dar luogo ad una vera e propria rivoluzione nella quale “l‟autorizzazione si traduce in
automatismo”.
In base al recepimento, nel testo di legge proposto, di recenti disposizioni normative in materia e con particolare riguardo alle attività di sperimentazione di cui all‟articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere individuate «zone
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a burocrazia zero», in deroga ai principi temporali ivi previsti, non
soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. Il testo di legge andrà, altresì, adeguato alle grandi novità in tema di semplificazione e agevolazione insediamento attività produttive per il Mezzogiorno, di cui al Dl 91/2017, che prevede la possibilità di costituzione di Zone
Economiche Speciali, ZES, di cui si parlerà diffusamente nel
paragrafo che segue.
Rispetto alle attività di sperimentazione si potrebbe giungere ad ipotizzare una sorta di “procedimento zero” in cui, alla ricezione dell‟istanza dell‟interessato, già corredata di relativo progetto e della necessaria documentazione, all‟esame degli Uffici competenti segua, immediatamente, lo start dell‟attività.
Le principali tipologie di intervento attualmente previste nel testo di legge proposto sono individuabili nell‟assistenza e nel tutoraggio alle imprese tramite l‟individuazione del Facilitatore d‟impresa che le assiste dall‟avvio alla conclusione dei procedimenti promuovendo con gli Enti Locali, l‟Azienda regionale delle attività produttive – ARAP, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le
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Associazioni di imprese, conferenze operative, riunioni e colloqui istituzionali volti alla soluzione concreta di problemi riferiti ai processi autorizzatori; nella semplificazione dei procedimenti amministrativi a disciplina regionale riguardanti i settori produttivi con la previsione della Comunicazione Unica Regionale (CUR), ovvero una sorta di SCIA alleggerita; nella previsione di contratti di localizzazione e censimento delle aree industriali e di premialità per l‟accesso ai fondi regionali, nazionali ed europei; nella riduzione della pressione fiscale a vantaggio della nuova occupazione; nella riorganizzazione delle autorizzazioni energetiche per mezzo della semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti per la costruzione, la modifica, il potenziamento, il rifacimento totale o parziale e l‟esercizio di impianti di auto-approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili; nell‟incremento dell‟occupabilità per l‟inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro.
L‟articolato fa proprie le novelle legislative di recente introdotte dalla c.da Riforma Madia, in particolare tramite il recepimento dell‟art. 1 del d.lgs 127/2016 recante “Modifiche alla disciplina
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1990 valutando l‟ipotesi di prevedere anche per la Regione la figura del “Rappresentante Unico141”; l‟integrazione dell‟articolato
con i principi introdotti dal Regolamento inerente la semplificazione e l‟accelerazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo agli articoli 2 e 4 rubricati rispettivamente
141 Le principali novità introdotte vanno tutte inquadrate nell‟ottica dello snellimento
procedurale come opportunamente rileva E. Scotti, La nuova disciplina della conferenza di
servizi tra semplificazione e pluralismo, Intervento al convegno AIPDA, “I rimedi contro la
cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali”, Campobasso, 8-9 aprile 2016, in www.federalismi.it. L‟A. rimarca che: «si
introduce una conferenza semplificata e asincrona per le questioni di minore rilevanza; tutti i termini, istruttori e decisori sono ridotti e ad essi corrispondono decadenze o silenzi-assensi; si introduce la figura del rappresentante unico delle amministrazioni afferenti a ciascun livello territoriale; i poteri unilaterali dell‟amministrazione procedente sono rafforzati; viene depotenziata la tutela dei cd. interessi sensibili. L‟intento è di offrire una risposta ad uno dei principali problemi del nostro sistema amministrativo: decidere in contesti giuridici di ampio (e a tratti ipertrofico) pluralismo in cui, anche per interventi di media-piccola rilevanza, un elevato numero di soggetti pubblici sono chiamati a pronunciarsi. È in questi contesti che la frammentazione organizzativa associata ad un‟ampia disfunzionalità dell‟azione amministrativa genera lungaggini procedimentali se non vere e proprie paralisi dei percorsi decisionali: nei procedimenti complessi più che in altri le amministrazioni appaiono incapaci di rispettare i tempi dei procedimenti, di assumere una visione d‟insieme dell‟agire amministrativo e di coordinare e mediare i vari interessi in gioco attraverso un approccio costruttivo e dinamico. Queste le diffuse denunce provenienti in particolar modo dal mondo imprenditoriale. La conferenza di servizi, concepita e variamente riformata proprio per superare queste criticità, sino ad oggi non sembra esser riuscita nei suoi obbiettivi: pur in mancanza di dati ufficiali e con il connesso rischio di non inquadrare nella loro specificità i problemi effettivi della conferenza, è generale la percezione che la conferenza sia “più spesso
il luogo nel quale i nodi emergono e si aggrovigliano, che non quello in cui si risolvono”. Di
qui la diffusa richiesta di un cambiamento nell‟approccio ai problemi del coordinamento e la connessa aspettativa di un intervento in grado mutare i connotati della conferenza di servizi».
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“Individuazione degli interventi” e “Potere sostitutivo”; il richiamo alle disposizioni contenute nel D.lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”; l‟aggiornamento della parte relativa alla Trasparenza nel settore degli appalti pubblici alla luce del recente D.lgs. n. 97/2016.
Speditezza e velocizzazione vanno, dunque, concepite quali elementi basilari dell‟attività amministrativa in linea con l‟idea governativa per cui la semplificazione amministrativa rappresenta il vero volano dell‟economia regionale e nazionale.
La ratio unificante delle varie iniziative normative (sovranazionali, statali e regionali) messe in campo, coincide con la ricerca di strumenti di razionalizzazione effettiva dei procedimenti e dell‟organizzazione amministrativa, soprattutto mediante la riduzione dei tempi della procedura. Le numerose acquisizioni della scienza amministrativa sono, oggi, riconsiderate anche alla luce del rinnovato ruolo riconosciuto ai Governi Territoriali e agli Enti Locali, prima, invero, piuttosto emarginati dai processi decisionali d‟interesse per lo sviluppo del tessuto economico, produttivo e imprenditoriale del paese.
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La meta da raggiungere deve coincidere, finalmente, con il completamento della complessa transizione dalla centralità della “mera gestione amministrativa” delle questioni pubbliche a quella del “governo con il territorio”.
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3.4 Una recente opportunità per le regioni del Meridione: il DL 20