La figura dell’operatore tecnico di centrale è presente in tutte le centrali 118 della regione Toscana. La sua presenza è obbligatoria in quanto prevista da una legge emanata dal Consiglio Regionale della Toscana (allegato “A”, delibera Giunta Regionale Toscana n. 1235 del 28 dicembre 2012).
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1 - Centrale unica 118 di Area vasta
Il primo elemento che emerge è la necessità del superamento dell’attuale consistenza dei bacini di riferimento delle Centrali Operative 118. Infatti l’esperienza consolidata in questi anni, i dati oggi a disposizione, insieme alla considerazione dell’elevato livello di tecnologia raggiunto dal sistema, ci permettono di prevedere Centrali Operative uniche per ogni singola Area vasta. Il passaggio a tre Centrali di Area vasta potrà essere realizzato senza pregiudicare la possibilità del passaggio ad una Centrale unica regionale nel medio - lungo periodo.
La nascita delle Centrali Operative 118 di Area vasta si pone i seguenti principali obiettivi:
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servizio attuali;
- assicurare maggiore sicurezza nelle fasi di: a) gestione chiamata
b) gestione intervento.
Il nuovo modello di Centrale unica di Area vasta dovrà prevedere:
1. presenza di personale medico h24;
2. una postazione di triage ogni circa 200.000 abitanti;
3. ambiti di attività relativi alla gestione dell’emergenza- urgenza, delle maxiemergenze e della continuità assistenziale; 4. personale infermieristico dedicato e individuazione delle altre figure professionali utili al funzionamento (OOSS, tecnici ICT, personale amministrativo, OT ed altri).
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Senza gli operatori tecnici il sistema dell’emergenza extra- ospedaliera non potrebbe funzionare. Il loro agire è regolato sia da diritti, sia da doveri, il loro comportamento e le loro scelte devono sempre rispondere a criteri di legittimità e adeguatezza. La legge infatti equipara il loro comportamento e la loro responsabilità a quelli dell’infermiere, con la differenza che quest’ultimo durante il servizio è considerato un pubblico ufficiale, l’operatore invece, un incaricato di pubblico servizio.
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La legge n. 70 del 2010 ridisegna il Sistema Sanitario Nazionale compreso quindi l’emergenza territoriale e nello specifico la Centrale Operativa e i Punti di Emergenza Territoriale (PET51). Le leggi che riguardano la riforma sono le seguenti:
. la legge n. 81 del 27 dicembre 2012: misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria (modifiche alle leggi regionali n. 51 del 2009, n. 40 del 2005 e n. 8 del 2006).
. la delibera n. 1235 del 28 dicembre 2012: indirizzi alle aziende sanitarie ed alle aree vaste per il riordino del servizio regionale, allegato “A” e “B”.
. la delibera n. 1117 del 16 dicembre 2013: sistema di emergenza-urgenza territoriale e riorganizzazione delle Centrali Operative 118 (prevede la costituzione di sei C.O. 118: Pistoia, Livorno, Siena, Arezzo, Firenze e Viareggio).
. la delibera n. 544 del 30 giugno 2014: riorganizzazione delle Centrali operative 118, allegato “A” e “B” (come dovranno essere composte le C.O. 118).
. la delibera n. 7 del 2015 (l’Operatore Tecnico come parte integrante della C.O. 118).
Viste le disposizioni di legge la Commissione Sanitaria della Regione Toscana si concentra sulla riorganizzazione del mondo delle centrali operative. L’intento è di alzare il già ottimo livello di assistenza.
Va sottolineato che il territorio della regione ha caratteristiche
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Mezzi di soccorso, automediche e/o ambulanze dislocate in vari punti a copertura del territorio di propria competenza.
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morfologiche che possono aumentare le difficoltà nella gestione degli interventi di primo soccorso; infatti solo l’8% è costituito da pianure, tutto il resto da montagne e colline (case isolate e distanti), isole e chilometri di coste che rendono gli interventi extra-ospedalieri molto difficili. In più va aggiunto che in periodi particolari, estivi e invernali, la regione Toscana ha un flusso turistico di grande rilievo (ad esempio la popolazione della Versilia, nel periodo estivo raddoppia se non triplica addirittura)52.
Nonostante tutto questo, la regione Toscana è tra i primi posti in Italia per il tempo che intercorre tra la chiamata alla centrale operativa del 118 e l’arrivo del mezzo di soccorso sul luogo dell’intervento, con un tempo medio di circa 15 minuti rispetto al tempo medio nazionale che è di 17 minuti.
Intervallo Allarme – Target dei mezzi di soccorso.
L’indicatore è definito come il 75-esimo percentile della distribuzione dei tempi che intercorrono tra l’inizio della chiamata telefonica alla C.O. e l’arrivo del primo mezzo di soccorso sul target.53
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Le chiamate di soccorso che arrivano alla C.O.A.T. aumentano sensibilmente.
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Ciò lo si deve all’organizzazione dei punti PET e anche all’ottimo lavoro svolto dalle centrali 118 toscane, tra le migliori a livello nazionale. La Regione negli anni ha investito risorse ed energie per dotare le C.O. 118 delle più che avanzate tecnologie presenti sul mercato, tra le migliori a livello nazionale, e di personale altamente qualificato, permettendo di ottenere risultati importanti.
Questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla legge regionale n. 70 del 2010 sul volontariato, che, contro la direttiva dell’Unione Europea, che chiedeva l’assegnazione del servizio di trasporto emergenza/urgenza tramite gara europea, prevedeva l’assegnazione alla realtà volontaristica già presente sul territorio. Il mondo delle Associazioni di Volontariato (Anpas, Misericordie e Croce Rossa Italiana), distribuite su tutto il territorio, ben radicate nel tessuto sociale, con esperienza di moltissimi anni nel settore dell’emergenza, costituisce la colonna portante di tutto il sistema 118 della nostra regione, coronatosi nel 2015 con la delibera della giunta regionale n. 7, che stabilisce la presenza all’interno delle C.O. 118 dell’operatore tecnico, proveniente appunto dalle Associazioni suddette.
La richiesta di aiuto (la telefonata) che arriva alla centrale operativa 118 è il primo anello della catena dei soccorsi ed è di grandissima importanza l’individuazione dell’obiettivo e la scelta del mezzo di soccorso più idoneo, e un operatore che ha maturato esperienza sul campo, come dipendente o volontario presso le
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associazioni, può gestire al meglio il servizio.
La Responsabilità della figura professionale dell’Operatore Tecnico
Negli anni sono numerose le leggi che regolano il ruolo ed il compito del sistema dell’emergenza extra-territoriale; dal DPR 27 marzo 1992, dalla legge-quadro del 11 agosto 1991 n. 266, da normative regionali, dalle singole C.O. 118 dotate di autonomia organizzativa sul territorio di propria competenza.
Il lavoro svolto dall’operatore tecnico, le decisioni che deve prendere in tempi brevissimi, sono ormai oggetto di analisi da parte di tutti, organi giuridici e privati cittadini.
Cito la seguente relazione tenuta dal dott. Michele Strazzella al primo convegno SAUES (Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitario), tenutosi a Policastro nel 2012 che conferma quanto sopra:
Dagli anni ‘90 si è registrato un progressivo incremento dei casi di responsabilità professionale con un trend a tutt’oggi esponenziale. Ogni medico italiano ha, in vent’anni di attività, l’80% di probabilità di incorrere in problematiche giudiziarie. Gli specialisti più a rischio sono: ortopedici, ostetrici ginecologi, anestesisti, chirurghi generali, medici dell’emergenza-urgenza, oncologi. Trascurando i procedimenti penali, si può stimare che il numero delle azioni giudiziarie e stragiudiziarie per la responsabilità medica possa aggirarsi intorno ai 10 - 12 mila casi all’anno.
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Oggi i medici perderebbero tre cause su quattro in ambito civile, mentre due medici su tre vengono assolti in ambito penale. La
preoccupazione derivante dal dilagare della “malpractice54”
medica, sta producendo i timori negli operatori sanitari di vedere compromessa la propria immagine professionale e sociale, portando ad influenzare gli stessi percorsi diagnostico-
terapeutici. In tal senso la “medicina difensiva55” (positiva e/o
negativa) porta ad un aumento della spesa sanitaria, non fornisce alcun miglioramento della prestazione, espone il paziente ad un rischio maggiore divenendo essa stessa causa di contenzioso che svilisce nella sua essenza la stessa professione.
Stessa cosa accade per gli operatori tecnici.
La responsabilità penale si caratterizza per la commissione di uno o più reati.
Il reato è un fatto umano che viola una norma, posta a difesa, a tutela di un certo e specifico interesse e prevede come sanzione
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Condotta clinica che denota negligenza del medico con conseguente danno biologico o psicologico del malato imputabile alla mancata osservanza di riconosciuti e comprovati standard di qualità assistenziale. Per estensione, la m. può essere imputabile a carenze a livello strutturale e organizzativo delle strutture sanitarie, spesso indipendenti dalle condotte del personale medico. L’accusa di m. rappresenta una delle cause più frequenti di denunce di carattere medico-legale. (Vocabolario Treccani).
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I medici tendono a prescrivere un surplus di indagini, esami, farmaci, consulti, ricoveri ecc. per tutelarsi da eventuali futuri contenziosi legali, con un aggravio della spesa sanitari calcolabile intorno a 10 miliardi di euro. Oppure all’opposto, medici e chirurghi tendono a escludere da determinati trattamenti, procedure diagnostiche o terapeutiche, pazienti a rischio che avrebbero invece potuto trarne significativo beneficio. (Vocabolario Treccani).
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una pena56. Si caratterizza per il fatto di essere personale, art. 27 comma I della Costituzione.
Non si ha il reato colposo e preterintenzionale, quando non c’è la “volontà” di realizzare il fatto criminoso.
Esiste reato colposo, quando un’azione è posta in essere non volontariamente, ma trasgredendo le regole di condotta, disposizioni legislative, disposizioni disciplinari o regolamentari. Il reato colposo si ha quando l’evento si verifica per negligenza57
, imprudenza58 e imperizia59.
La responsabilità civile è posta a tutela di tutti quei comportamenti tra cittadini ed ha come conseguenza il risarcimento economico del danno verificatosi. Per questo esiste una copertura assicurativa, di cui l’operatore tecnico viene fornito direttamente dal datore di lavoro.
La responsabilità civile si divide in: responsabilità contrattuale, art. 1218 c.c. 60 (e artt. 1321 e 2094 c.c.) e responsabilità extracontrattuale da atto illecito, art. 2043 c.c.61
Un tempo la tutela risarcitoria era riconosciuta ai soli diritti
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Sanzione afflittiva comminata dall’autorità giudiziaria a chi abbia commesso un reato. (vocabolario Treccani).
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Voluta omissione di atti o comportamenti che invece si ha il dovere di compiere.
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Leggerezza nel compiere gli atti senza prevedere, sulla base dell’esperienza generale, le relative conseguenze.
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Preparazione scadente per l’esercizio dell’attività svolta.
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Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
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Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
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soggettivi assoluti (proprietà, vita, salute, diritti della personalità), oggi invece a qualsiasi diritto soggettivo e situazione giuridica (si pensi alle aspettative, alle relazioni familiari, al possesso).
Nel momento in cui un soggetto si rivolge all’autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto un risarcimento di un proprio diritto danneggiato questo non sarà automatico dato che la giurisprudenza divide i danni in due tipologie: i danni patrimoniali, che sono sempre risarcibili, e i danni non patrimoniali, risarcibili solo nei casi previsti dalla legge62. Non va tuttavia dimenticata la cosiddetta responsabilità amministrativa nei confronti della propria struttura di lavoro, la responsabilità deontologica che deriva dalla violazione dei doveri morali di un incaricato di pubblico servizio qual è l’operatore tecnico.
L’operatore tecnico di C.O. 118 durante il suo servizio ha l’obbligo di attenersi al rispetto di molteplici leggi. A partire dal rispetto di tutto ciò che è previsto dal suo CCNL, al rispetto dei protocolli d’intervento redatti dal Direttore della centrale operativa 118 di appartenenza, al rispetto delle leggi del codice civile e penale del nostro Paese.
L’intervento richiesto da parte del 118 assume il carattere di un atto indifferibile ed urgente: una persona sta male, viene
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Art. 2059 c.c.: (danni non patrimoniali) il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (185 c.p., restituzioni e risarcimento del danno; 187 c.p., indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto; 189 c.p., ipoteca legale o sequestro; 89 c.p.c., espressioni sconvenienti od offensive).
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chiamato il 118 e questi deve attivarsi subito per dare soccorso nel più breve tempo possibile.
L’operatore tecnico di C.O. 118 nello svolgimento delle sue mansioni è considerato un incaricato di pubblico servizio. L’art. 358 del codice penale dispone che “agli effetti della legge penale,
sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”. Il II comma,
novellato dalla legge n. 86 del 1990 e successivamente dalla legge n. 181 del 1992, aggiunge che per “pubblico servizio deve
intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Se ritarda, senza motivata causa, ad inviare il mezzo di soccorso incorre nel reato di “rifiuto di atti di ufficio o omissione63”.
Così come se esegue un ordine che sa essere errato, ne risponderà assieme a chi quell’ordine l’ha impartito.
Se un superiore dà ordini o indicazioni errati, si dovrà sindacare l’illegittimità ma poi andrà eseguito (ad esempio se il medico di
63 “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal I comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.
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C.O. 118 dà un ordine che va contro un protocollo di intervento della stessa centrale, l’operatore tecnico ha il dovere di farlo presente e se l’ordine viene comunque ripetuto vi deve ottemperare).
L’operatore subordinato qualora ritenga che una data prestazione a lui richiesta sia inopportuna ha il dovere di farlo presente al superiore e rifiutarsi di eseguirla.
In base all’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) per quanto riguarda il dovere di esecuzione di un ordine, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il sottoposto, qualora ritenga illegittimo un ordine, sia esonerato dal dargli esecuzione nei limiti in cui allo stesso sia riconosciuto potere di sindacare.
L’essere un incaricato di pubblico servizio poi fa sì che in presenza di reati, possa esserci anche il rischio di vedersi aumentare la condanna per le aggravanti che il suo “status” comporta; si veda l’art. 61 n. 9 e n. 10 c.p.: è aggravato il reato commesso dall’ incaricato di pubblico servizio con abuso dei suoi poteri o violazione dei suoi doveri; è aggravato il reato commesso in danno dell’ incaricato di pubblico servizio nell’atto o a causa del suo servizio e l’obbligo di denuncia di reato (dover cioè segnalare i reati perseguibili d’ufficio in cui ci si imbatte nell’esercizio della propria attività).
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Differenze tra pubblico servizio e funzione pubblica
L’incaricato di pubblico servizio non ha gli stessi poteri della Funzione Pubblica, che sono deliberativi 64 , autoritativi 65 e certificativi66.
Non possono essere ricondotte alle attività degli incaricati di un pubblico servizio quelle che si esauriscono nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nell’uso della forza fisica; per il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è infatti richiesto un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni “intellettuali” in senso lato (Cass. n. 10138/1998; n. 467/1999).
Natura pubblicistica dell’attività svolta
L’art. n. 358 c.p., in seguito alle leggi n. 86/90 e n. 181/92, ha una diversa interpretazione. come può dirsi per i pubblici ufficiali (di cui all’art. n. 35767
c.p.) La qualifica dell’incaricato di pubblico servizio non è più strettamente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all’interno della pubblica amministrazione,
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Che servono a deliberare, a decidere su una questione: voto
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Possono essere individuali o generali: programmi, piani, regolamenti, provvedimenti ablatori, ordini, divieti, provvedimenti sanzionatori, autorizzazioni e dichiarazioni sostitutive, concessioni, ecc.
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Tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale ne sia il grado.
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“agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
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così anche per i pubblici ufficiali (di cui all’art. 357 c.p.). Ora per farne parte non serve più essere direttamente legati alla pubblica amministrazione, ma è sufficiente che l’attività che il soggetto svolge abbia natura pubblicistica. (Cass. n. 1141/2003, n. 17109/2011).
Sono quindi considerati incaricati di pubblico servizio le seguenti figure: gli impiegati degli enti pubblici che collaborano con i pubblici ufficiali nell’opera da questi espletata e coloro i quali, pur senza formale investitura, esplichino di fatto un servizio pubblico, in ragione della connessione dell’attività con la funzione pubblica (Cass. Pen. n. 30177/2013); gli esattori delle società concessionarie di erogazione del gas; i custodi dei cimiteri e, per espressa previsione dell’articolo n. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le guardie particolari giurate; gli addetti alla riscossione delle tasse automobilistiche (Cass. n. 28424/2013); i bidelli delle scuole, perché oltre ai compiti materiali di pulizia e manutenzione locali, collaborano con i dirigenti ed il personale scolastico in materia di sicurezza (Cass. n. 4814/1993); gli operatori meccanici e motoristici degli uffici provinciali delle motorizzazioni, perle “competenze tecniche ed intellettuali” richieste per l’espletamento del servizio (Cass. n. 2233/2001); i portalettere e ali impiegati postali addetti alla regolarizzazione dei bollettini dei pacchi (Cass. n. 46245/2012); ai farmacisti (Cass. n. 7761/1987, n.4525/1991); i sacerdoti (Cass. n. 12/2009) e i conduttori di programmi
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televisivi (Cass. n. 5508/1996).
Quindi anche gli operatori tecnici di C.O.118.
Tutela penale
L’incaricato di pubblico servizio dopo tanti doveri gode anche di
qualche tutela maggiore rispetto al “semplice “cittadino.
Si pensi, ad esempio, ai comportamenti che, se posti in essere nei loro confronti (o nei confronti di un pubblico ufficiale), assumono un’autonoma rilevanza penale: i reati di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale di cui all’ articolo 336 c.p. e di resistenza ad un pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p.
Art. 336 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usi violenza ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio e con la reclusione fino a tre anni chi commette il fatto per costringere uno dei predetti soggetti a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso.
L’art. 337 c.p., invece, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usi violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.
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servizio riveste rilevanza fondamentale affinché un reato possa dirsi integrato.
Si pensi ad esempio al reato di frode nel processo penale e depistaggio, di cui all’articolo 375 c.p.
Giurisprudenza
Si riportano qui di seguito alcune recenti sentenze nelle quali i giudici si sono pronunciati in maniera interessante sugli incaricati di un pubblico servizio.
“In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento” (Cass. n. 13849/2017). “La definizione di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio, di cui rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p., richiamano con rinvio ricettizio le norme extrapenali che determinano la natura pubblica della funzione o del servizio e pertanto il contenuto di quelle definizioni, così ampiamente inteso, acquista natura di norma penale non solo perché i predetti articoli sono inseriti nel codice penale, ma soprattutto perché la qualità del soggetto ivi contemplata deve intendersi richiamata in
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ogni precetto di natura penale che prevede la figura di pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo o passivo del reato; ne consegue che l’errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non vale a scusare l’agente, risolvendosi in errore sulla legge penale” (Cass. n. 9473/2017).
“Ai fini della configurabilità del diritto di concussione mediante abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non è necessario che l’atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, ma è sufficiente che la