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News MEZZO SOTTOPOSTO

Nel documento INCONCRETO n.100 (pagine 83-86)

A FERMO PUÒ CIRCOLARE IN CAVE E CANTIERI

Il camionista sanzionato con il ritiro della patente e il fermo del veicolo può continuare a circolare in libertà nelle aree private non soggette a pubblico passaggio come una cava o un cantiere di lavoro.

Lo ha stabilito il Ministe-ro dell’Interno con il parere n. 300/1/4307/11/101/20/21/4 del 10 maggio 2011, a seguito di una

richie-sta di legittimità, avanzata dal titolare di un’azienda movimento alla polizia stradale, ad impiegare un proprio mezzo sottoposto a fermo ammini-strativo in area privata, condotto da un autista sottoposto a sospensione della patente di guida. In base a tale parere, l’impiego risulta quindi pienamente legittimo e ammissibile.

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• Non è più necessario avere l’omologazione del sistema congiunto sensore di

movimento-tachigrafo. Così, per esempio, se l’autista guida

fino a 29 secondi e poi effettua un’altra attività nei restanti 31 secondi, il cronotachigrafo non registra alcuna attività di guida. Viceversa, se guida per 31 secondi e resta inattivo per i successivi 29, il cronotachigrafo registra un minuto di guida, come avveniva prima. Portando all’estremo questo meccani-smo, Stoneridge afferma che in teoria

si possono guadagnare i citati 45 minuti al giorno, ma bisogna chiarire che si può raggiungere questa soglia solo in casi particolari, per esempio con servizi di navettamento su breve distanza che prevedono diverse

atte-se per carico e scarico al giorno. Il Regolamento Europeo 1266/2009 ha portato anche altre modifiche costruttive ai cronotachigrafi digitali, con lo scopo di renderli più semplici da usare e più rapidi da scaricare. Eccone l’elenco: • Introduzione di un più ampio set di caratteri, che

compren-da anche gli alfabeti dei nuovi Paesi dell’Unione • Aumento blocchi azienda fino a 255 (ogni blocco serve per memorizzare il passaggio di proprietà del veicolo) • Scarico dati più veloce e possibilità di scarico della carta in modalità operativa • Prima calibratura può essere svolta dall’azienda proprietaria del veicolo (invece che dall’officina) inserendo la targa del veicolo attraverso la card aziendale • Definizione delle caratteri-stiche standard della carta termica per

tachigrafi

PIÙ TEMPO DI GUIDA CON NUOVI CRONOTACHIGRAFI

Guidare fino a 45 minuti di più al gior-no senza violare il Codice della Strada

sarà possibile con i cronotachigrafi di ultima generazione, progettati per seguire la nuova “regola del minuto” stabilita dal Regolamento Europeo 1266/2009 sui tempi di guida e di riposo degli autisti. Il primo modello di questo tipo della Stoneridge è già disponibile sul

mer-cato, anche come sostituzione. Grazie al nuovo sistema di calcolo dei microspostamenti stabilito dall’Unione Europea attraverso il Regolamento Europeo 1266/2009, che entrerà in vigore il 1 ottobre 2011 per tutti i veicoli industriali di nuova

immatrico-lazione, ma che si può già applicare oggi, installando a bordo di un camion un cronotachigrafo di ultima genera-zione. La “magia” avviene grazie alla

cosiddetta “regola del minuto”. Con la vecchia norma, il cronotachi-grafo registrava qualsiasi spostamento

del veicolo superiore ai cinque se-condi ed inferiore a sessanta sese-condi

almeno come un minuto di guida. Prendiamo l’esempio di un veicolo che è in coda per scaricare e deve compiere solo pochi metri, ossia sei secondi di guida. In questo caso, il cronotachigrafo registra un minuto. Se l’evento avviene dieci volte prima dello scarico, ciò significa che a fronte di un minuto effettivo di guida, l’appa-recchio ne ha registrati dieci. Lo stesso vale nel caso di file autostradali o di attese per l’imbarco sui traghetti. Il nuovo regolamento, invece, stabilisce che è l’attività più lunga eseguita durante l’arco di un minuto ad essere registrata per l’intero minuto.

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che abbiano da 250 a 500 dipen-denti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”; - il 1° novembre 2011 per produttori

di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti; - il 1° dicembre 2011 per

produt-tori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000); - il 1° gennaio 2012 per produttori di

rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti. Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase

dell’operativi-tà del sistema. Si segnala inoltre che nel mese di maggio, nel sito del SISTRI, sono stati inseriti numerosi documenti (GUIDE, MANUALI OPERATIVI, etc.) utili

all’uti-lizzo e alla gestione del Sistema.

# INFO www.sistri.it

sistema si è giunti ad un’intesa che ha visto rinviare l’avvio del SISTRI e una sua rimodulazione in più tempi. “Abbiamo cercato e trovato una so-luzione condivisa – afferma il Ministro Stefania Prestigiacomo – nel comune intento di mettere in campo un siste-ma capace di coniugare trasparenza, semplificazione amministrativa, tutela della legalità. Un sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata in vigore del Sistri sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche”. Secondo l’intesa raggiunta il SISTRI

entrerà in vigore: - il 1° settembre 2011 per produttori

di rifiuti che abbiano più di 500 dipen-denti, per gli impianti di smaltimento,

incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000); - il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti

Rinviato, in 5 tranches, l’avvio del SISTRI

Incominciano le grandi imprese il 1 settembre 2011. Con il Decreto del Ministero dell’Am-biente del 26 maggio 2011, pubblica-to nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del

30 maggio 2011, è stato prorogato il termine di avvio del SISTRI, di cui all’art. 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009. Le settimane che hanno preceduto il 1 giugno (data di inizio del SISTRI, di cui all’art. 12, comma 2, del de-creto 17 dicembre 2009) sono state particolarmente impegnative per tutti gli operatori di settore che nei vari incontri con il Ministero dell’Ambiente hanno manifestato tutte le loro forti preoccupazioni e l’esigenza di

rimodu-lare l’entrata del SISTRI. Nell’ultimo incontro proprio per con-sentire ai soggetti obbligati di far fron-te alle rispettive differenziafron-te esigenze di adeguamento operativo necessarie a garantire la piena funzionalità del

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