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– NOMINA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 31 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti nella Anagrafe Nominativa degli Utenti della Università, individuati e registrati così come previsto dagli articoli che precedono.

Sono esclusi da tale diritto:

- chi non è in grado di leggere e scrivere, gli incapaci, gli interdetti e gli inabilitati.

Sono esclusi dall’elettorato passivo, oltre a quanto previsto al precedente Art. 23:

- gli stipendiati e salariati dell’Università.

ART. 32 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

ASSEMBLEA GENERALE PER NOMINA ORGANI AMMINISTRATIVI Quarantacinque giorni prima della scadenza prevista per il rinnovo del mandato amministrativo, che ha durata quadriennale, il Consiglio di Amministrazione fissa la data dell’Assemblea Generale per la elezione del nuovo Consiglio.

Successivamente con appositi atti formali adempie tutte le necessità operative per tale elezione ed in particolare:

- Revisiona e pubblica la “Lista Generale degli Utenti”;

- Indica il luogo ed i tempi per lo svolgimento delle elezioni;

- Costituisce l’Ufficio Elettorale composto dal Presidente, da tre scrutatori e dal Segretario che, di norma è il Segretario dell’Ente;

- Predispone il materiale cartaceo necessario per la consultazione elettorale;

- Con appositi avvisi affissi all’Albo Pretorio dell’Ente, in quello del Comune di Frontone, in altri Uffici Pubblici ed in tutte le località del Comune da’ pubblicità dell’evento;

- Recapita a tutti gli Utenti invito personalizzato contenente tutti gli elementi indicativi necessari.

ART. 33 – SVOLGIMENTO ASSEMBLEA E NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La elezione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, sempre di domenica ed è regolata da specifici atti assunti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dello Statuto e delle norme consuetudinarie esercitate in precedenza e recepite nel presente documento regolamentare.

Anche in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea è valida, in prima convocazione, se partecipata da almeno la metà più uno degli aventi titolo iscritti nell’Anagrafe Nominativa degli Utenti.

In deroga a quanto stabilito al precedente Art. 19, se prevista la seconda convocazione, la predetta Assemblea di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, è valida solo se partecipata da almeno un quarto (1/4) degli aventi titolo registrati nell’Anagrafe Nominativa degli Utenti.

ART. 34 – MODALITA’ ELETTORALI

Dopo l’insediamento del Seggio Elettorale costituito dal Presidente e Segretario dell’Università e da 3 (tre) scrutatori, nominati privilegiando la richiesta formale, precedentemente dal Consiglio di Amministrazione tra i Familiari degli Utenti, ma non ancora registrati nell’Anagrafe Nominativa, si procede alle operazioni di voto che non possono durare per un tempo inferiore ad 8 (otto) ore e superiore a 12 ore continue.

Come già indicato al precedente Art. 22, ogni Utente trascrive in una scheda bianca, appositamente predisposta per l’occasione, il nome e cognome, o il numero corrispondente allo stesso riportato sull’Anagrafe Nominativa degli Utenti, dei prescelti per la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ogni Utente non può comunque esprimere un numero di preferenze superiori a 8 (otto) dei consiglieri da eleggere.

L’eventuale indicazione di un solo nome o numero superiore a quanto sopra indicato determina l’annullamento di tutta la scheda.

Risulteranno eletti gli Utenti che singolarmente abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi, ma comunque non inferiore al 20% (venti per cento) dei votanti.

In caso di mancata elezione di parte dei consiglieri da eleggere previsti, l’Assemblea e l’elezione del Consiglio di Amministrazione è valida solo se siano stati eletti almeno la metà più uno dei Consiglieri da eleggere previsti.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione, anche se in numero ridotto, è comunque investito di tutte le prerogative previste per tale Organo Collegiale.

L’Organo di Controllo ed il Collegio dei Probiviri sono eletti con il maggior numero di voti, qualunque sia il numero dei voti riportati.

ART. 35 – CONVALIDA DEGLI ELETTI

Completate le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni previste agli articoli precedenti, convalida l’elezione testé avvenuta, e proclama gli eletti.

La proclamazione e la nomina degli eletti viene inserita nel Verbale di Svolgimento dell’Assemblea.

Gli eletti nei diversi Organi, previo invito della Segreteria della Università, sono tenuti, entro dieci giorni dalla proclamazione, a sottoscrivere presso la sede dell’Ente l’accettazione dell’incarico ricevuto dalla Assemblea Generale.

ART. 36 – INSEDIAMENTO DEGLI ORGANI ELETTI

Tutti gli Organi eletti sono insediati dal Presidente dell’Università entro i 15 giorni successivi alla data ultima stabilita per la sottoscrizione dell’accettazione dell’incarico, con comunicazione scritta riportante

l’informazione dell’avvenuta elezione e conseguente accettazione dello svolgimento dell’incarico ricevuto dall’Assemblea Generale degli Utenti.

ART. 37 – DECADENZA E SURROGA DEGLI ORGANI ELETTI Il Consiglio di Amministrazione dell’Università decade alla scadenza del mandato, mentre la Rappresentanza ed il Presidente rimangono in carica, per l’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei nuovi Organi.

Alla scadenza del mandato decadono altresì anche il Collegio dei Probiviri, il Collegio Sindacale ed il Revisore Contabile.

Il Consiglio di Amministrazione decade poi quando i suoi componenti, per dimissioni o altre ragioni, siano rimasti in numero inferiore alla metà dei Consiglieri previsti.

In occasione del rinnovo degli Organi da parte della Assemblea, qualora venga meno l’accettazione da parte di uno o più eletti, gli stessi, entro i primi quindici giorni dalla data dell’avvenuta Assemblea, sono surrogati da altri Utenti che seguono nell’elenco dei votati.

Tale surroga può essere comunque attivata sempreché per i nuovi eletti sia assicurata la percentuale di voti ricevuti così come previsto al precedente Art. 34 del presente Statuto.

ART. 38 - NOMINA DELLA RAPPRESENTANZA O UFFICIO DI PRESIDENZA

Dopo l’avvenuto insediamento degli Organi Eletti dall’Assemblea, il Consigliere più votato (membro anziano) presiede la prima seduta consiliare, che per essere valida deve avere presenti almeno i due terzi dei Consiglieri eletti. In seconda convocazione il Consiglio è valido purché sia presente la maggioranza degli eletti.

Il Consiglio, con l’assistenza del Segretario della Università o di altro nominato per la circostanza, procede poi alla nomina della Rappresentanza

o Ufficio di Presidenza composta dal Presidente e da due aggiunti.

La nomina può essere fatta in modo cumulativo o singolarmente con il consenso della maggioranza dei presenti alla Seduta.

Sono eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti calcolata sui Consiglieri presenti e votanti.

Con la stessa maggioranza di presenti la Rappresentanza o parte della stessa può essere dimissionata in apposita seduta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 39 – NOMINA DEL PRESIDENTE

Con le formalità indicate all’Articolo precedente, il Presidente della Università viene nominato dal Consiglio al suo interno, con la maggioranza di voti espressi da presenti e votanti.

Lo stesso può essere nominato singolarmente o unitamente agli altri componenti la Rappresentanza.

In caso di dimissioni dello stesso, contestualmente decade tutta la Rappresentanza o Ufficio di Presidenza.

A scelta della maggioranza dei consiglieri presenti, la nomina del Presidente ed anche della Rappresentanza, così come il dimissionamento, possono essere fatti sia con voto segreto che palese o per acclamazione.