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OMISSIS TITOLO III – Comunioni familiari

TITOLO III. Rappresentanza CAPO I. Organi

OMISSIS TITOLO III – Comunioni familiari

Art. 10. Comunioni familiari

Per il godimento, l’amministrazione e l’organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d’Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val d’Aosta.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L’atto relativo all’acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Art. 11. Patrimonio

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall’Autorità forestale della Regione.

OMISSIS

FONTE: Codice degli Usi Civici e delle Proprietà Collettive di Pietro Federico –Buffetti Editore

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici

Art. 1. Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l’altro, le funzioni amministrative concernenti:

a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;

b) gli allevamenti zootecnici, l’apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;

c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, l’impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;

d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l’attività dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;

e) l’assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attività sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;

f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;

g) gli interventi concernenti l’adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprietà coltivatrice;

h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonché la redazione, l’approvazione e l’attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

i) la costituzione di consigli di valle o di comunità montane;

l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

m) gli interventi per agevolare l’accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);

n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilità, la indisponibilità e i vincoli alla attuale destinazione in atto, vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

o) l’esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza

Norme e leggi richiamate all’Art. 64 dello Statuto della Università UU.OO. di Frontone

degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d’armi per uso di caccia;

p) l’esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;

q) gli incentivi nelle materie dell’agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;

r) le ricerche e informazioni di mercato, le attività promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale. In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote;

ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni;

tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico.

OMISSIS

Art. 4. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea;

b) all’applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, il commercio di prodotti agricoli e gli interventi sulle strutture agricole;

c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, nonché al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale;

d) all’importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e sensi di provenienza estera, nonché alla realizzazione nei porti e nei valichi di frontiera di impianti di disinfestazione e di controllo fitosanitario; all’importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione nonché di materiale seminale; al controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione;

al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; al rilascio di certificati fitopatologici per l’esportazione e l’importazione di prodotti agricoli;

e) alla tenuta dei registri di varietà e di libri genealogici, la cui unicità è richiesta per tutto il territorio nazionale;

f) alla classificazione e declassificazione di territori in comprensori di bonifica integrale

o montana ed alla determinazione di bacini montani e zone depresse quando ricadono nel territorio di due o più regioni, sentite le regioni medesime; all’approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse sempre che ricadano nel territorio di due o più regioni parimenti sentite le regioni medesime; alle opere pubbliche di interesse nazionale o interregionale;

g) alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo, sentite le regioni interessate;

h) agli interventi per la protezione della natura, salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

i) all’ordinamento del decreto agrario, degli istituti che lo esercitano ed ai limiti massimi dei tassi praticabili;

l) al demanio armentizio, nonché agli usi civici limitatamente alle attività giurisdizionali ed a quelle amministrative non comprese nell’ultimo comma del precedente art. 1;

m) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, anche mediante la realizzazione a totale carico dello Stato nel quadro della programmazione nazionale e sentite le regioni interessate in relazione alla loro ubicazione, di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli da affidare in gestione ad enti pubblici o ad associazioni di produttori agricoli, al fine di regolare l’immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte; nonché agli interventi, a favore degli organismi associativi di produttori agricoli, previsti da regolamenti della Comunità economica europea; ai marchi, alle norme di qualità ed alle denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli;

n) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari;

o ) all’alimentazione;

p) al Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

q) alle ricerche ed informazioni di mercato; alle attività promozionali sul piano nazionale ed internazionale; agli studi ed alle iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di interesse nazionale ed internazionale;

r) alla programmazione agricola nazionale e alle connesse attività di ricerca e di studio;

s) ai parchi nazionali;

t ) al reclutamento, addestramento ed inquadramento del Corpo forestale dello Stato ed alle relative scuole.

OMISSIS

FONTE:Codice degli Usi Civici e delle Proprietà Collettive di Pietro Federico –Buffetti Editore

Norme e leggi richiamate all’Art. 64 dello Statuto della Università UU.OO. di Frontone

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 OMISSIS

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1. Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all’entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell’esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell’art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

OMISSIS Art. 136. Funzioni già trasferite alle regioni.

Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.

Art. 137. Efficacia delle norme.

Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978.

Tabella A Uffici dell’amministrazione dello Stato trasferiti.

1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici.

OMISSIS

FONTE: Codice degli Usi Civici e delle Proprietà Collettive di Pietro Federico –Buffetti Editore

LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

(GALASSO)

Art. 1. Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L’art. 1 è sostituito dal seguente:

All’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al n. 2) dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Norme e leggi richiamate all’Art. 64 dello Statuto della Università UU.OO. di Frontone

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.

1443, l’autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Non è richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.

1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, nonché per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio.

Le funzioni di vigilanza sull’osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali”.

OMISSIS

FONTE: Codice degli Usi Civici e delle Proprietà Collettive di Pietro Federico –Buffetti Editore

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Catria, ricadente nei comuni di Cagli, Cantiano, Frontone, Pergola, Serra Sant’Abbondio.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI