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CAPITOLO II – LA SFIDA DELL’ACCESSIBILITÀ CULTURALE

2.5 Normativa in ambito di accessibilità

Il Manifesto per la cultura accessibile di cui si è parlato è un documento interessante che dimostra l’interesse che si sta pian piano sviluppando nei confronti del tema. Non è però,

133 Per un manifesto dell’accesso alla cultura per tutti - il contributo dei musei - In attuazione dell’art. 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata con Legge n. 18 del

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ovviamente, una legge vincolante. Le norme a riguardo vengono spesso ignorate, eppure è importante la loro conoscenza così da poter progettare interventi con un più alto grado di esattezza. Come già si è detto, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 espone il diritto alla cultura. In seguito a questo e ad altre disposizioni internazionali di associazioni come OMS e ONU, in Italia è stata istituita nel 2009 una Direzione Generale all’interno del MiBACT con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio concentrando l’attenzione sul ruolo della fruizione. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dimostrato interesse nell’abbattimento delle barriere architettoniche, istituendo inoltre una Commissione Ministeriale apposita, che nel 2008 ha portato alla pubblicazione di Linee Guida per il

superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (adottate con

Decreto Ministeriale 28 marzo 2008). È interessante la carrellata di normative presentata all’interno del paragrafo introduttivo di queste linee guida, che dimostra inoltre come il documento sia stato redatto tenendo ben presente le disposizioni in materia, volendo classificarsi come utile strumento di lavoro per muoversi verso una cultura accessibile. Le leggi in materia vengono spesso considerate come un fastidioso vincolo e quindi ignorate, quando dovrebbero invece porsi come spunti positivi per raggiungere un benessere comune: non si tratta di “norme per disabili”, ma linee guida per un ambiente più confortevole per tutti. L’origine della legge italiana legata alle barriere architettoniche risale al 1971. Già nel gennaio del 1947, in realtà, è presente un documento che si occupa dell’argomento, ma si tratta di una Circolare Ministeriale, quindi la sua natura non è vincolante. Nel 1971, invece, il 30 marzo viene emanata la legge n. 118, la quale si classifica come primo vero provvedimento legislativo in materia, sancendo di fatto il diritto alla fruizione culturale anche per i non deambulanti: la legge si occupa di barriere architettoniche e trasporti. La legge n. 118 però fa riferimento ad un ambito ancora solamente pubblico; questo cambierà nel febbraio del 1989 con la legge n. 62, con la quale l’obbligo di superamento delle barriere architettoniche verrà esteso anche agli edifici privati. Correlata a queste è la legge n. 41 del 1986, che all’art. 32 indica la mancata approvazione e finanziamento che subiranno progetti di costruzione di opere pubbliche non conformi alle norme: presenta quindi l’obbligo di redigere un piano per l’eliminazione di possibili barriere architettoniche. Utile in questo senso è un Decreto Ministeriale del 1989 (Lavori Pubblici n. 236), che oltre a presentare obblighi o prescrizioni fornisce indicazioni progettuali per poter attuare davvero l’eliminazione delle barriere. Interessante è poi il Decreto del Presidente della Repubblica n. 360, risalente al

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giugno 2001: essendo un Testo Unico, riunisce in un unico provvedimento le principali norme in materia. In questo caso, il Decreto accorpa le norme legate al campo dell’edilizia, includendo quindi al suo interno tutte le leggi riguardanti le barriere architettoniche. Esistono poi svariate norme regionali che presentano indicazioni integrative sul tema.

Esistono inoltre norme che regolano gli interventi su edifici di carattere storico artistico o particolarmente antichi: il rischio è provocare danni alle strutture pregiudicandone la tutela. A riguardo, la legge implica una negata autorizzazione nell’unico caso in cui non sia davvero possibile realizzare interventi senza pregiudicare il bene; si tende in generale a proporre azioni che siano “reversibili”, ad esempio utilizzando buoni materiali che non danneggino in modo permanente il bene.134 Infine, emerge come prescrizioni legate al superamento di barriere architettoniche siano presenti perfino nelle normative di altre discipline: un caso indicativo è quello delle norme antincendio o di sicurezza, perché l’accessibilità è parecchio legata all’ambito della sicurezza. In queste norme specifiche vengono fornite informazioni a livello progettuale o gestionale per semplificare l’orientamento e gli spostamenti in casi di emergenza.135 Persino nel Codice dei Beni Culturali ci si concentra in alcuni articoli sul tema

dell’accessibilità, come conseguenza diretta della fruizione, anche se non vengono esplicitamente nominate le barriere architettoniche. Fin dall’art. 1 viene espresso l’intento di favorire la fruizione pubblica del patrimonio culturale, che si intende conservare. All’art. 6 poi, incentrato sulla valorizzazione, viene specificato come una buona valorizzazione consiste anche nel diffondere la conoscenza del patrimonio, assicurandone le condizioni di fruizione migliori. Il concetto di un patrimonio culturale che ha come il fine ultimo la fruizione è esposto anche nell’art. 101.136

Alla precedente Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale (presso il MiBACT) succede dal 2014 quella che è l’attuale Direzione Generale Musei, che riprende gli obiettivi della precedente Direzione, impegnandosi nel promuovere progetti e interventi legati all’accessibilità nei luoghi della cultura statali. La Direzione Generale Musei è molto attiva nell’ideazione di servizi e attività, tenendo non poco in considerazione le Linee guida per il

134 G. Di Ruocco, Il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Un approccio integrato alla

progettazione, Edizioni FrancoAngeli – Serie Architettura e Design (2018); p. 124

135 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, formalizzate con Decreto Ministeriale del 28 marzo 2008 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

136 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, emanato con Decreto Legislativo n. 44 del 22 gennaio 2004

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superamento delle barriere architettoniche: il compito principale assegnatogli è la coordinazione e promozione del patrimonio culturale, per trasmetterlo interpretando le richieste del pubblico e ascoltandone le esigenze. Questa Direzione ha poi istituito nel 2017 un Gruppo di Lavoro, tramite un Decreto Dirigenziale il 27 giugno, con lo scopo di formulare provvedimenti per il superamento dei vari tipi di barriere così da permettere una fruizione sempre più ampia dei luoghi della cultura. Circa un anno dopo, il 6 luglio del 2018, i lavori del Gruppo di Lavoro si concludono, e vengono così pubblicate con una Circolare Interna le Linee guida per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) nei musei, complessi museali, aree e parchi archeologici. Al corpo principale delle Linee Guida viene aggiunta una serie di allegati, partendo da un primo allegato che fornisce indicazioni concrete su come eliminare le barriere; sono presenti poi un glossario (all’Allegato 3) così da uniformare i significati dei concetti esposti frequentemente nel documento, e un quarto allegato in cui vengono presentate schede tratte dal corso “A.D. Arte – un sistema informativo per la qualità della fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche”, mostrate per offrire un esempio su come predisporre dei piani di base. Questo progetto è finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e coordinato dalla Direzione Generale Musei. L’obiettivo è riuscire a fornire delle informazioni sull’accessibilità dei luoghi culturali che risultino effettive e verificate, così da poter permettere a chi è interessato ad un certo luogo di conoscerne le caratteristiche in via preventiva, e valutare quanto possa essere fattibile un’esperienza di fruizione. Nelle schede del progetto vengono quindi analizzate le caratteristiche delle strutture e i servizi offerti, insieme ad una riproduzione della planimetria.137 Interessante inoltre è l’Allegato 2, il quale espone una serie di normative.

Nel redigere le Linee Guida, il Gruppo di Lavoro ha tenuto conto delle Convenzioni internazionali e delle Linee Guida precedenti, delineate sempre dalla Direzione Generale del MiBACT, per arrivare a presentare un’accessibilità pensata in ottica multidimensionale. Per realizzare un buon Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche si realizza uno schema basato su sei punti: prima di tutto è necessaria una premessa, con la quale il museo delinea le azioni che intende realizzare per attuare il proprio progetto culturale (ovviamente in linea con la propria mission e target di riferimento, inserendo la fruizione in uno schema di

137 Dal sito ufficiale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, sezione Direzione Generale Musei; consultabile su musei.beniculturali.it

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concordia con gli altri temi rilevanti come sicurezza, conservazione o sostenibilità economica). È importante anche stabilire un rapporto di scambio con altre organizzazioni del territorio di appartenenza. In seconda battuta è consigliata una ricognizione con lo scopo di ottenere una mappatura delle aree e dei servizi già accessibili, elencando allo stesso tempo le barriere presenti: queste andranno poi classificate così da capire cosa è veramente necessario per consentire un ampio accesso a quel luogo. L’analisi così fatta sarà utile per redigere il vero e proprio Piano, che si comporrà di diverse sezioni: gli obiettivi fissati, le azioni o i progetti che si intende svolgere per realizzare questi obiettivi. È buona norma ispirarsi ai principi dell’Universal Design. Si compilerà anche un programma triennale, dove verranno esposte azioni da compiere nel breve termine, assegnando così diversi livelli di priorità agli interventi. Non è da dimenticare la previsione di un monitoraggio periodico, per misurare come il livello di accessibilità si modifica e in che grado gli interventi si stanno dimostrando utili. Viene consigliato inoltre di nominare un referente dell’accessibilità per ogni struttura, che si occupi di interagire con le altre diverse professionalità nella redazione e attuazione del Piano, per poi continuare a realizzare concretamente e monitorare gli interventi progettati. Questa figura vuole classificarsi inoltre come quella adibita alla creazione di rapporti con le associazioni territoriali al di fuori del museo.138

Nell’Allegato numero 2 delle Linee Guida, già nominato in precedenza, vengono ripresi i concetti qui esposti attraverso una presentazione cronologica delle normative collegate, iniziando il discorso attraverso un riferimento alla Convenzione di Faro, al cui art. 12 viene richiesta un’attuazione concreta del diritto alla cultura per tutti attraverso azioni che possano migliorare l’accesso al patrimonio, con una valorizzazione di esso che incontra sia le esigenze di tutela che quelle di fruizione.139 Vengono ribaditi i concetti espressi da OMS ed ONU sulla disabilità come prodotto di fattori ambientali e sociali: nella normativa italiana, in realtà, mancano leggi che riprendono questo concetto di disabilità, però queste Linee Guida ne tengono conto. Vengono esposti quindi gli articoli più importanti della Convenzione dell’ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità: è l’art. 9 a parlare di accessibilità e

138 Linee guida per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche nei musei,

complessi museali, aree e parchi archeologici, pubblicate con circolare interna il 6 luglio 2018 dal

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Si veda anche G. Di Ruocco, Il piano di eliminazione delle

barriere architettoniche. Un approccio integrato alla progettazione, Edizioni FrancoAngeli – Serie

Architettura e Design (2018); p. 234

139 Art. 12 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la

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porre obblighi come quello dell’eliminazione degli ostacoli, insieme alla messa a disposizione di adatte forme di sostegno. Si parla inoltre della necessità di sviluppare un sistema di monitoraggio adeguato, concetto che verrà poi ripreso nelle Linee guida. I principi di questo articolo sono successivamente ripresi ed approfonditi all’art. 21, dedicato alla libertà d’espressione e di accesso all’informazione, con il quale vengono inoltre esplicitate misure da adottare per favorire un’informazione accessibile. Interessante è lo spunto all’art. 4, che consiglia di coinvolgere attivamente individui con disabilità nell’elaborazione di politiche e linee guida legate ai loro diritti. Allo stesso art. 4 si promuove una corretta formazione del personale, indispensabile come si è già detto per migliorare i servizi e l’assistenza ai visitatori.140 Sempre dall’ONU derivano, nel 2003, le Regole Standard per il raggiungimento delle pari opportunità per le persone con disabilità, che promuovono gli stessi concetti.

A livello di normativa italiana lo strumento principale è sicuramente il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, uno strumento che con il D.P.R. n. 132 del 4 ottobre 2013 diventa obbligatorio per tutte le amministrazioni che gestiscono edifici o spazi pubblici. Nel 2015 la Direzione Generale Musei pubblica inoltre delle Linee Guida dedicate al discorso della Comunicazione Museale, con indicazioni relative a segnaletica, pannelli e didascalie.

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