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6.1 Vibrazioni

6.1.3 Normativa di riferimento

Il principale riferimento per la misurazione e per la valutazione del rischio di esposizione professionale alle vibrazioni rimane lo standard ISO5349:2004; la disciplina normativa di riferimento è dettata dagli articoli 199 e segg. del D.Lgs 81/08 che contengono le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti o che possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Si intende per:

 vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari,

osteoarticolari, neurologici e muscolari.

 Vibrazioni trasmesse al corpo intero: vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano un rischio per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

 Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8)

[ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni

misurate per una giornata lavorativa nominale di 8 ore.

 Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8) [ms-2

]:

valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di 8 ore (Masciocchi Pierpaolo-Agenti fisici, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche EPC LIBRI settembre 2009)

Il D.Lgs 626/94: è stato introdotto nel 1994 in Italia per regolamentare la

sicurezza sui luoghi di lavoro, a recepimento della Direttiva Quadro Comunitaria 89/391/CEE. Il decreto non fu il primo a regolamentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, le cui principali leggi presenti sin dagli anni Cinquanta, ma superò l’approccio delle leggi precedenti, pur senza abrogarle formalmente [106].

Oggi il D.Lgs. n. 626/94 è stato abbrogato D.Lgs. 81/08, il nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'obbligo della valutazione del rischio da parte del Datore di lavoro e l'introduzione di nuove figure, come il Servizio di Prevenzione e Protezione, e il Responsabile.

Il D.Lgs. 187/2005 del 19 agosto 2005: è un’ attuazione della direttiva

2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche [35]. Esso introduce nella nostra normativa specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio e del corpo intero e specifiche misure di tutela, L'articolo 4 del D.Lgs 187/05 prescrive in particolare l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro, ed è previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate, sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN [111]. I limiti di esposizioni fissati dal D.Lgs 187/2005 sono ripresi senza modifiche nel D.Lgs 81/2008, e verranno illustrati più avanti nel paragrafo relativo a tale decreto.

Legge 123/2007: pubblicata il 10 Agosto 2007 sulla Gazzetta Ufficiale n. 185,

che conferisce al Governo il mandato di elaborare entro maggio 2008 un Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro, introducendo: un'armonizzazione delle leggi vigenti; l'estensione della 626 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti; la versione del sistema sanzionatorio; l’ introduzione di nuove misure per il contesto del lavoro nero, come ad esempio l'obbligo di indossare tesserini di riconoscimento, indicanti dati del lavoratore e del datore di lavoro, all'interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro; il rafforzamento degli organici degli ispettori del lavoro [www.spisal.it].

Direttiva comunitaria 2002/44/CE: il 6 luglio 2002 sulla Gazzetta Ufficiale n. L

minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, quali le vibrazioni. La Direttiva definisce vibrazioni pericolose: le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio, che possono costituire rischi per la salute, comportando ad esempio disturbi vascolari, osteoarticolari o neurologici; vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero, che costituiscono possibili cause di lombalgia e traumi del rachide. Sono interessate dalla Direttiva tutte le attrezzature che producono vibrazioni, anche minime, purché prevedano un contatto fisico con l'operatore che le manovra, o attraverso il corpo intero (stando seduti o in piedi sulla macchina) o attraverso mani e braccia (a causa dell'utilizzo di impugnature, leve, comandi manuali) [29]. Il campo d’applicazione della Direttiva 2002/44/CE è quindi generale e comprende tutte le attività in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche durante il lavoro.

Il panorama storico sopra illustrato, dimostra come l’ evoluzione delle leggi e dei decreti riguardanti la sicurezza sul lavoro sia in continua evoluzione.

D.Lgs.781/08. La normativa del rischio vibrazioni è attualmente contenuta nel

Decreto Legislativo 81/2008 titolo VIII capo III, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101. Tale norma contiene 306 articoli e 51 allegati; costituisce il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro; va ad attuare la direttiva comunitaria 2002/44/CE sugli agenti fisici. Per Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si intende l'insieme di norme contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, succedutesi nell'arco di quasi sessant' anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro [21]

Il D.Lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosiddetto "decreto correttivo" sono entrate in vigore il 20 agosto 2009 [110]

Il titolo VIII, capo I del D.Lgs 81/2008 (disposizioni generali), così recita: “per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le

attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II; per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III; per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV; per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V , [31].

Il capo III rappresenta l’insieme di articoli riguardanti la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni [31] e definisce:

Valori limiti di esposizione A(8) : indicano valori che, per la tutela del lavoratore non

devono essere superati.

Valori di azione A(8) : indicano valori che possono essere superati, ma il cui

superamento comporta specifici obblighi.

Il D.Lgs. 81/08 all’articolo 201 definisce i valori limite di esposizione e valori di azione Tali livelli rappresentano valori mediati nel tempo, ponderati in frequenza delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa di otto ore. Essi vengono differenziati a seconda se riferiti alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o a quelle trasmesse al corpo intero:

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

 Il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2  Il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore,

che fa scattare l’azione è fissato a 2,5 m/s2

Vibrazioni trasmesse al corpo intero:

 Il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 5 m/s2  Il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore,

che fa scattare l’azione è fissato a 0,5 m/s2.

Questa direttiva obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio da vibrazioni presente nell’ambito delle lavorazioni svolte con macchine ed attrezzature, nella sua azienda, confrontandolo con i limiti di esposizione[31].

Il livello d’azione rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti. Tali misure includono: la formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l’attuazione di interventi mirati alla riduzione del rischio, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti.

Il valore limite rappresenta il livello di esposizione il cui superamento è vietato, e deve essere evitato, con misure preventive e protettive.

Note le vibrazioni a cui sono esposti i lavoratori e definiti i tempi di esposizione, si calcola l’esposizione giornaliera A(8) espressa in m/s².

Nel caso delle vibrazioni trasmesse al corpo intero va considerato il valore dell’accelerazione equivalente ponderata in frequenza aw rilevata sul piano del sedile o sul pavimento lungo gli assi ortogonali x, y, z, [50]; questi ultimi, nel caso dei mezzi di trasporto e delle macchine semoventi, corrispondono rispettivamente agli assi longitudinale, trasversale e verticale. Si deve tener presente che, come accennato nel paragrafo 3.5, la sensibilità del corpo umano alle vibrazioni orizzontali supera di 1.4 volte la sensibilità alle vibrazioni verticali, e che le attuali conoscenze sulla relazione dose-effetto sono molto scarse e si basano sostanzialmente sulle vibrazioni relative ad un unico asse (quello verticale a cui sono associate in genere le vibrazioni maggiori). Per tali motivi i valori di aw,x e aw,y vanno moltiplicati per il fattore 1,4 e della terna di valori 1,4 aw,x, 1,4aw,y, aw,z si considera il valore più elevato ossia quello che determina il rischio (aw,max). Quest’ultimo valore va elevato al quadrato al fine di ottenere una grandezza proporzionale all’energia e successivamente va moltiplicato per il tempo di esposizione giornaliero al fine di ottenere la dose di esposizione; in termini geometrici tale dose può essere considerata come l’area di un rettangolo avente per altezza (aw,max)² e per base il tempo di esposizione t.

Nel caso di esposizione giornaliera alle vibrazioni prodotte da più macchine, si considera la dose complessiva, somma di tutte le dosi parziali di esposizione (ossia si considera la somma delle aree di tutti i rettangoli). La dose, o la dose complessiva va successivamente divisa per le 8 ore giornaliere al fine di determinare l’accelerazione media normalizzata a 8 ore (dividendo l’area del rettangolo per la base si ottiene l’altezza); ovviamente, in ogni caso, tale accelerazione risulta elevata al quadrato, per cui al termine del calcolo si estrae la radice quadrata.

Il valore di questa accelerazione, denominata A(8), va confrontato con il valore di azione giornaliero (0.5 m/s²) e con il valore limite di esposizione giornaliero (1,15 m/s²). la relazione generale è la seguente:

A(8)= { [ Σ(aw,max,i)² ti ] / T }0,5

dove aw,max,i è l’accelerazione espressa in m/s² e ti è il tempo espresso in ore, ambedue

relativi alla macchina i-esima e t è il tempo di riferimento pari a 8 ore.

Si rammenti che nel caso delle vibrazioni trasmesse al corpo intero da parte di una o più macchine non va considerata la somma quadratica delle accelerazioni ma, come si è detto, il valore più levato della terna.

Nel caso delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio vanno considerati i valori dell’accelerazione equivalente ponderata in frequenza ah,w rilevati sull’elemento vibrante (impugnatura, manufatto o volante) lungo gli assi x, y e z (nel caso dell’impugnatura, l’asse y è definito come l’asse parallelo all’asse della stessa impugnatura).

Si deve tener presente che: la sensibilità del sistema mano-braccio alle vibrazioni è la stessa lungo i tre assi; le conoscenze sulle relazioni dose-effetto si basano sulla somma vettoriale delle vibrazioni.

Per tali motivi si considera proprio la somma vettoriale (ah,w,v):

ah,w,v = [ (ah,w,x)² + (ah,w,y)² + (ah,w,z)² ]0,5

Tale somma vettoriale va elevate al quadrato al fine di ottenere una grandezza proporzionale all’energia e va successivamente moltiplicata per il tempo di esposizione giornaliero al fine di ottenere la dose di esposizione, ossia l’are del rettangolo che ha per altezza (ah,w,v)² e per base il tempo di esposizione. Nel caso di esposizione giornaliera alle vibrazioni prodotte da più macchine, si considera la dose complessiva, somma di tutte le dosi parziali di esposizione (la somma delle aree di tutti i rettangoli). La dose, o la dose complessiva, va successivamente divisa per le 8 ore giornaliere al fine di determinare l’accelerazione media normalizzata alle 8 ore; quest’ultima risulta ovviamente elevata al quadrato, per cui a termine del calcolo si estrae la radice quadrata.

Il valore di A(8) così ottenuto va confrontato con il valore di azione giornaliero (2.5 m/s²) e con il valore limite di esposizione giornaliero (5 m/s²). La relazione generale è la seguente:

A(8)= { [ Σ(ah,w,v,i)² ti ] / T } 5 . 0

Dove ah,w,v,i è l’accelerazione espressa in m/s² e ti è il tempo di esposizione

espresso in ore, ambedue relativi alla macchina i-esima, e T è il tempo di riferimento pari a 8 ore. [65]

Figura 6.2 - Guanti antivibranti Figura 6.3 - Sedile a sospensione