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Il capo 4 della Direttiva disciplina la nota integrativa, concentrandosi sulla riduzione del carico informativo e sugli obblighi da fornire in base alle dimensioni delle imprese.

“Reading the notes to the financial statements is an indispensable part of the process of understanding and analyzing an entity’s financial position, operations, and cash flow. No user of financial statements can claim that he or she has read the financial

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statements without thoroughly reading the notes in conjunction with the related amounts and captions displayed on the statements68”.

All’articolo 15 è disposto che le informazioni in nota integrativa devono essere presentate “secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico”, al fine di fornire una presentazione logica degli schemi, permettendo una più chiara e coerente lettura del bilancio.

L’articolo 16 intitolato “Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese” si inserisce nella logica del “bottom up approach”, prevedendo una serie di informazioni comuni a tutte le imprese ed una serie più ampia di richieste solo per le imprese di medie o grandi dimensioni e per gli enti di interesse pubblico (elencate all’articolo successivo).

Qui di seguito si elencano brevemente le informazioni obbligatorie previste all’articolo 16:

a) I principi contabili adottati.

La nuova Direttiva, rispetto alla Quarta direttiva, richiede vengano illustrati i principi contabili adottati nella redazione del bilancio e non soltanto i criteri di valutazione delle singole poste. In particolare, il Considerando 24 recita “L'informativa sui principi contabili è uno degli elementi chiave della nota integrativa. Tale informativa dovrebbe includere, in particolare, il criterio di valutazione applicato a diverse voci, una dichiarazione sulla conformità dei suddetti principi contabili con il concetto di continuità aziendale e qualsiasi modifica significativa dei principi contabili adottata”.

b) Vengono richieste, qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute durante l’esercizio e il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate. Viene richiesto anche, in aggiunta rispetto alle precedenti direttive, il trattamento fiscale associato alle voci interessate dalla rivalutazione.

c) In caso di valutazione di strumenti finanziari e/o attività al valore netto devono essere indicati: assunti e tecniche di valutazione degli strumenti finanziari; valore

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Love Vincent J., Have You Ever Seen "Footnotes" to the Financial Statements?, in “CPA Journal”, Jan2015, Vol. 85, Issue 1, pagina 17.

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netto e variazioni di valore iscritte direttamente a conto economico e variazioni imputate a riserve di valore netto; informazioni sulla natura e l’entità degli strumenti derivati (termini, condizioni, scadenze); tabella riassuntiva indicante i movimenti delle riserve di valore netto intervenuti durante l’esercizio.

A differenza della precedente direttiva il legislatore ha introdotto la previsione anche alle attività diverse dagli strumenti finanziari ed ha ampliato la portata della tabella riassuntiva anche ai movimenti della riserva di valore equo e non solo alle variazioni.

d) E’ obbligatoria l’indicazione dell’importo complessivo di impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale. L’iscrizione diventa ora obbligatoria e non più prescritta solamente se “utile per valutare la situazione finanziaria69”.

e) Indicazione di anticipazioni e crediti concessi ai membri di organi di amministrazioni, direzione e controllo.

f) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Questo provvedimento è una novità assoluta introdotta dalla nuova Direttiva e mira a colmare le lacune lasciate dall’eliminazione degli elementi straordinari nella presentazione del conto economico.

g) Indicazione dell’importo dei debiti con scadenza superiore a cinque anni e dei debiti coperti da garanzie reali fornite dall’impresa.

h) Il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

In materia di piccole imprese, al Considerando 23, viene sancito che l’informativa richiesta alle stesse nella nota integrativa non dovrebbe essere gravosa, in quanto i loro utilizzatori di bilancio hanno una limitata esigenza di informazioni supplementari. A tal fine intervengono i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 16, stabilendo che “Gli Stati membri possono prescrivere, mutatis mutandis, che le piccole imprese forniscano le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), m), p) limitatamente alla natura e all’obiettivo commerciale, q) e r) limitatamente alle operazioni concluse con: proprietari che detengono una partecipazione nell’impresa; imprese in cui l’impresa stessa detiene una partecipazione; membri degli organi di amministrazione, direzione o

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controllo dell’impresa” ma “non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto o consentito dal presente articolo”. Al Considerando suddetto è tuttavia previsto che non debba essere vietato, alle imprese che lo vogliano, di fornire informazioni aggiuntive, nel caso esse ritengano ciò un beneficio in rapporto alle loro esigenze.

L’articolo 17 della Direttiva introduce i requisiti ai quali sono sottoposte le imprese diverse dalle piccole, dunque le medie, le grandi e gli enti di interesse pubblico.

Qui di seguito vengono elencati i punti che hanno subito modifiche rispetto alla precedente Quarta direttiva:

- Per quanto riguarda l’informativa sulle voci delle immobilizzazioni è stato introdotto il riferimento all’indicazione del valore netto, se utilizzato quale metodo di valutazione ed è stata eliminata la previsione di evidenziare la correzione del valore degli esercizi precedenti in caso di rettifica avvenuta nel corso dell’esercizio. - L’indicazione della retribuzione percepita da un membro degli organi di

amministrazioni, direzione o controllo può ora essere limitata se essa permette di individuare la situazione finanziaria di un determinato membro.

- Nel caso ci sia un fondo per imposte differite devono essere indicati i saldi fiscali differiti alla fine dell’esercizio e il movimento di detti saldi avvenuto durante l’esercizio.

- In tema di partecipazioni viene meno la soglia del 20% prevista dalla Quarta direttiva70 per l’obbligatorietà nell’indicazione in nota integrativa di nome, sede legale, frazione di capitale, importo del patrimonio netto e utile/perdita dell’esercizio.

- Viene richiesta l’indicazione del numero e dei diritti che conferiscono anche nel caso di warrant e opzioni.

- L’indicazione del nome, della sede legale e della forma giuridica di ciascuna impresa cui la società sia illimitatamente responsabile diventa obbligatoria anche se presenta carattere di irrilevanza.

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- L’indicazione della natura, dell’obiettivo commerciale e dell’impatto finanziario sull’impresa degli accordi fuori bilancio diventa obbligatoria se rilevante e se necessaria per valutare la situazione finanziaria dell’impresa71

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- Novità assoluta è la disposizione della lettera q) la quale richiede l’indicazione della “natura e l'effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale”. La presente informativa era nella Quarta direttiva prevista nella relazione sulla gestione.

- Al punto inerente le operazioni con parti correlate la nuova Direttiva amplia l’informativa richiesta dalle precedenti normative contabili richiedendone sempre indicazione, non soltanto in caso di rilevanza o se le stesse non fossero concluse a normali condizioni di mercato. E’ tuttavia concessa agli Stati membri l’opzione di prescrivere o consentire che tali informazioni non siano fornite in caso di operazioni concluse a normali condizioni di mercato o nel caso in cui le imprese figlie siano interamente di proprietà del membro del gruppo che ha concluso l’operazione.

A conclusione dell’approccio “bottom up” utilizzato, la Direttiva prevede all’articolo 18 le disposizioni relative all’informativa aggiuntiva per le grandi imprese e per gli enti di interesse pubblico. Esse riguardano la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e in base ai mercati geografici e l’indicazione dell’importo totale dei corrispettivi di competenza per l’esercizio finanziario di ciascun revisore contabile o impresa di revisione per la revisione legale del bilancio d’esercizio, per i servizi di assicurazione, consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione contabile. La prima disposizione può essere omessa dagli Stati membri se la divulgazione di informazioni risulti tale da recare grave pregiudizio all’impresa; l’omissione dovrà essere tuttavia menzionata in nota integrativa. In merito invece alla seconda previsione, è possibile che gli Stati membri ne prevedano l’omissione nei casi in cui l’impresa sia inclusa in un bilancio consolidato nel quale le informazioni richieste sono presentate in nota integrativa.

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Al paragrafo 7 bis dell’articolo 43 della Quarta direttiva veniva imposta la divulgazione degli accordi fuori bilancio nel caso essa fosse “necessaria per valutare lo stato patrimoniale della società”.

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