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Il principio di “rilevanza” all’articolo 6 della Direttiva 34/2013/UE

La Direttiva 34/2013/UE all’articolo 6, paragrafo 1, lettera j) introduce il principio di “rilevanza” (materiality) tra quelli generali di redazione del bilancio. L’articolo stabilisce che “non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti”. Al paragrafo 4 dell’articolo 6 è tuttavia previsto che “gli Stati membri possono limitare l’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all’informativa”.

Per la prima volta, all’interno di una direttiva contabile europea, viene posto il principio di rilevanza tra quelli base nella predisposizione del bilancio. L’obiettivo dell’intervento è riconducibile al fatto di voler dare opportuna evidenza in bilancio delle sole informazioni essenziali, soddisfacendo i bisogni informativi dei soggetti che lo utilizzano e senza quindi gravare le imprese di oneri non necessari50.

a) Totale dello stato patrimoniale: 6.000.000 euro.

b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 12.000.000 euro.

50

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, Ufficio IV,

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All’articolo 2, punto 16 della Direttiva è definito “rilevante” “lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”.

Le precedenti Direttive contabili non avevano mai fornito una precisa definizione di rilevanza; il concetto è invece da sempre presente negli standard contabili internazionali.

Il “Framework for the preparation and presentation of financial statement” al paragrafo 27 sancisce che “To be useful, information must be relevant to the decision-

making needs of users. Information has the quality of relevance when it influences the economic decisions of users by helping them evaluate past, present or future events or confirming, or correcting, their past evaluations”.

La “rilevanza”, come concepita nella nuova direttiva contabile, è incentrata sul concetto di “materiality”, anch’esso chiaramente espresso nei principi contabili emanati dallo IASB come segue: “The relevance of information is affected by its materiality.

Information is material if its misstatement (i.e., omission or erroneous statement) could influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial information. Materiality depends on the size and nature of the item or error, judged in the particular circumstances of its misstatement. Materiality provides a threshold or cut-off point rather than being a primary qualitative characteristic which the information must have if it is to be useful”.

Il concetto di “materiality” è composto dunque da una parte qualitativa (natura dell’informazione) e da una parte quantitativa (significatività dell’informazione). In alcuni casi, per valutare la rilevanza del dato contabile risulta sufficiente conoscerne la natura; in altri invece è necessario fare ricorso anche alla dimensione significativa della stessa. Un’informazione scarsamente rilevante dal punto di vista quantitativo può infatti dimostrarsi rilevante nelle valutazioni degli utilizzatori del bilancio in termini di opportunità e rischi per l’impresa in questione51. E’ per questo che al paragrafo QC11

Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, 19 giugno 2014.

51

D’Agostinis Bianca, Riflessioni sulle novità introdotte dalla Direttiva 34/2013/UE in materia di bilancio

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del “Conceptual Framework for Financial Reporting” lo IASB ha specificato che “The

Board cannot specify a uniform quantitative threshold for materiality or predetermine what could be material in a particular situation”. Anche il FASB, al paragrafo 123

dello “Statement of Financial Accounting Concept n. 2” ha sottolineato come “items

too small to be thought material if they result from routine transactions may be considered material if they arise in abnormal circumstances”.

Le due implicazioni del principio possono essere ricondotte alle necessità di ignorare gli eventi banali e rilevare tutti gli eventi con importanti effetti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa52

.

Leggendo attentamente la nuova normativa è tuttavia riscontrabile il fatto che il principio della rilevanza sia riferito alle “singole voci” di bilancio e non all’informativa presentata dalle singole voci; tuttavia semplificazioni ed arrotondamenti ad esse apportati risultano essere espressione del concetto più ampio espresso nei principi contabili internazionali.

Valutando attentamente le disposizioni date dal legislatore europeo risulta che la possibilità di omettere la valutazione e la rilevazione di elementi irrilevanti va a porre il principio di rilevanza ad un livello gerarchicamente superiore rispetto ai principi di prudenza e competenza, i quali a seguito dell’omessa valutazione verrebbero intaccati nella loro natura stessa. Oltre a ciò, il principio visto in questo modo andrebbe contro ad ogni logica di controllo contabile, lasciando agli amministratori la possibilità di emettere un giudizio insindacabile sulla rilevanza o meno delle poste da inserire a bilancio, con un considerevole effetto di destabilizzazione dell’intero contesto contabile. Al considerando 17 è però previsto che “il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria”, evidenziando che il principio non riguarda la tenuta delle scritture contabili, che dunque devono essere redatte con la massima completezza. Questa introduzione va a ridimensionare notevolmente il principio in questione, in quanto si ritiene nulla in tutti gli Stati membri che prevedono nei loro ordinamenti l’obbligatorietà nella tenuta dei registri dai quali

52

Robert N. Anthony, Leslie K. Breitner, in “Essential of Accounting review”, Pearson 2010, paragrafo 4.5.

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deve risultare la composizione dei fatti amministrativi dell’esercizio (praticamente la totalità degli stessi).

Preso atto di questa limitazione è possibile affermare che il principio della rilevanza vada a collocarsi in stretta relazione con il principio della true and fair view espresso nelle precedenti direttive contabili. Partendo dal principio della rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio non deve essere fuorviante, bensì deve fornire dati sufficienti per un quadro degli effettivi rapporti. Si può dunque concludere che il bilancio può contenere delle piccole imprecisioni, dei lievi errori, purché esso risulti in grado di fornire un quadro veritiero e corretto53.

Infine un’ulteriore considerazione che sorge spontanea è data dalla difficoltà, per i redattori del bilancio, nel comprendere, ad esercizio in corso, se una posta vista in un’ottica di insieme che deve ancora configurarsi è da considerare o meno irrilevante ai fini di garantire la miglior rappresentazione di bilancio.