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Novità in sala dal 7 novembre

Nel documento Piazza Garibaldi: ci siamo! (pagine 41-41)

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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

Azione

Educ

SANITARIA

di EDOARDO PREMOLI *

L

a vaccinazione antipneumococcica è offerta gratuitamente in co-somministrazione con l’antinfluenzale a tutte le persone dai 65 anni e a certe categorie a rischio.

Lo Pneumococco è un batterio molto diffuso che si ritrova comunemente nel tratto respiratorio superiore (naso e gola) di persone sane. Si valuta che il 30-70% delle persone sane, i bambini più frequentemente degli adulti, sia portatore dello Pneumococco che, in condizioni normali di immunità, si localizza nelle vie aeree senza dare alcun disturbo e segno di sé.

Lo Pneumococco circola con facilità da soggetto a soggetto; la trasmissione avviene attraverso l’aria tramite le goccioline di saliva emesse con starnuti, tosse o con il semplice parlare.

L’infezione si manifesta solitamente con sintomi a carico del tratto respiratorio superiore, dando quadri di sinusite e otite. Nel caso in cui i germi si riproducano in distretti del corpo dove normalmente non sono presenti, come il sangue, il liquor (liquido trasparente che avvolge il cervello e il midollo spinale) o i polmoni, la malattia si manifesta in forma grave (batteriemia, meningite e polmonite). Queste gravi forme di infezione, dette forme invasive, possono progredire fino alla sepsi, una condizione a elevatissima mortalità caratterizzata dalla invasione disseminata dei batteri nel sangue.

Il vaccino è raccomandato nei bambini sotto i 2 anni d’età e nelle persone che hanno più di 50 anni. Inoltre, viene fortemente raccomandato nelle persone di qualsiasi età che presentano particolari

condizioni a rischio quali patologie che deprimono il sistema immunitario, malattie croniche (malattie polmonari croniche, diabete, cardiopatie, malattie del fegato, insufficienza renale, malattie del sangue) e persone a cui è stata tolta la milza.

Il vaccino utilizzato è quello coniugato, che protegge nei confronti dei 13 ceppi responsabili della maggior parte delle infezioni più gravi nei bambini e negli anziani. È un vaccino molto sicuro ed efficace. Può avere lievi effetti collaterali locali, come qualunque altro farmaco; tuttavia la probabilità che un qualunque vaccino possa causare un danno rilevante è molto bassa.

La vaccinazione è gratuita per i nati a partire dall’anno 1953 e per le categorie a rischio, è possibile eseguire questa vaccinazione presso il proprio medico o al Centro Vaccinale dell’ASST

di Crema contestualmente alla somministrazione dell’antinfluenzale.

• Per informazioni sulla patologia è possibile chiedere al Medico di reparto o al proprio medico di Medicina Generale, oppure è possibile rivolgersi per informazioni al Centro Vaccinale (tel. 366.6181371, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12; e-mail vaccinazioni@asst-crema.it).

Anche quest’anno è attivo l’AMBULATORIO ANTINFLUENZALE over 65 anni a Crema in via Gramsci 13, piano seminterrato, al quale si può accedere liberamente dal 5 novembre, presentandosi con la Tessera Sanitaria e/o il tesserino di esenzione se categoria a rischio per patologia.

* Responsabile Medico Servizio Vaccinazioni

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

Pneumococco: perché sì

C

osa succede agli enti che non adegue-ranno i propri statuti entro il 30 giugno 2020?

Il tema è quello della fiscalità e la richiesta è di chiarire se Onlus, organizzazioni di vo-lontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) potranno continuare a usufruire dei regimi

attua-li fino all’entrata in vigore del Re-gistro unico na-zionale del terzo settore (Runts). La risposta d e l l ’ A g e n z i a delle Entrate, ar-rivata in data 25 ottobre 2019, è sì: fino a quando

non sarà attivo il Registro unico nazionale del terzo settore, quindi da un punto di vista fiscale, tutto rimane invariato.

Si scioglie, quindi, uno dei tanti nodi deri-vanti dal mancato allineamento temporale tra avviamento del registro e scadenza per l’ade-guamento degli statuti. Come si legge in un articolo di Cantiere terzo settore, le risposte dell’Agenzia delle Entrate sono particolarmen-te atparticolarmen-tese dal mondo del Terzo settore perché chiariscono un quadro, quello fiscale, su cui c’è bisogno di conferme importanti.

Innanzitutto l’Agenzia ha confermato che “Sino all’operatività del Registro unico nazio-nale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti deri-vanti dall’iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale che si adeguano alle dispo-sizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire il 3 agosto 2019).

Entro il medesimo termine esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli

alle nuove disposizioni inderogabili o di intro-durre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifi-ca clausola statutaria”.

Nonostante la proroga al 30 giugno 2020 per la modifica degli statuti, l’impostazione rimane intatta.

In secondo luogo, nella ri-soluzione si fa riferimento alle indicazioni sulla trasmigrazione tra i registri at-tuali e il nuovo Runts contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 maggio 2019: sa-ranno gli enti pubblici territoriali a comunicare al Runts i dati di Odv e Aps presenti nei registri territoriali esistenti fino al giorno prima dell’o-peratività del registro.

Sarà poi il Runts a effettuare le verifiche e richiedere eventuali informazioni e documenti mancanti.

Fino alla chiusura del procedimento di con-trollo, gli enti iscritti nei relativi registri conti-nueranno a essere considerati Odv e Aps.

Anche per quanto riguarda le Onlus, la ve-rifica dello statuto alle nuove disposizioni del codice sarà effettuata dall’ufficio del registro unico competente.

Di conseguenza, organizzazioni di volonta-riato e associazioni di promozione sociale iscrit-te nei relativi registri e in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla loro normati-va di settore, potranno usufruire delle attuali di-sposizioni fiscali fino all’attivazione del registro unico nazionale, anche senza aver modificato il proprio statuto entro il termine previsto del 30 giugno 2020.

Stesso identico discorso vale per le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe.

TERZO SETTORE: LE PRIME RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel documento Piazza Garibaldi: ci siamo! (pagine 41-41)

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