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Nozione di armi e di mezzi di coazione

2 PRESUPPOSTI E REQUISITI DELL’ART.53 C P

2.1 Presupposti e requisiti oggettivi

2.2.1. Nozione di armi e di mezzi di coazione

Nonostante alcuni dubbi interpretativi, 26 la dottrina all’unanimità asserisce che la nozione di “armi” faccia riferimento esclusivamente a quelle in dotazione alla forza pubblica secondo quanto indicato dalle disposizioni di servizio e rimanendo all’interno dei limiti funzionali che caratterizzano l’art. 53 c.p.

Questo è un ulteriore criterio selettivo per l’individuazione della fattispecie, poiché, perché operi la scriminante, è necessario che l’arma o gli altri strumenti coattivi rientrino tra quelli mediante i quali il dovere può essere legittimamente adempiuto.

La disciplina legislativa è costituita dall’art. 585, 2° comma c.p., che pone sullo stesso piano27le nozioni di arma propria28e impropria29, e dagli artt.30-45 del Testo Unico di pubblica sicurezza30.

                                                                                                               

26 R. STEIN, Uso legittimo delle armi (art.53 c.p.). Considerazioni generali, in “Rivista Penale”, 1936, pag. 699 ss. Stein propone un’interpretazione giudicata eccessivamente estensiva, secondo la quale qualsiasi arma, purché idonea a vincere una resistenza o respingere una violenza, potrebbe essere utilmente impiegata anche al di fuori delle disposizioni di servizio.

27 «Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono»

28 «quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona».

29«tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo».

30 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (ultimo aggiornamento con legge 6 agosto 2008, n. 133).

Non è assolutamente consentito l’uso di armi personali (es. il caso di scuola del direttore dell’Inps che, per sedare un tumulto di pensionati negli uffici dell’ente, si avvalga della pistola, pur legittimamente portata uti civis).31

La disposizione fa riferimento poi «ad altri mezzi di coazione fisica». Nonostante la posizione di questa dizione, non bisogna intendere detti mezzi di coazione come ipotesi minori, o appendice rispetto all’uso delle armi: si tratta di mezzi cronologicamente prioritari rispetto ai precedenti (armi); questa locuzione esprime la preferenza, all’interno di un ordinamento democratico, per la scelta di strumenti regolari e al contempo meno aggressivi delle armi in dotazione.32

Quando il Legislatore si riferisce ad altri mezzi di coazione fisica desidera incastonare della disciplina forme di reazione dotate di un potenziale offensivo meno intenso rispetto all’uso delle armi, o che pur comportando il ricorso alle armi, questo non sia direttamente rivolto ad arrecare offesa alla persona (pensiamo al caso dello sparo contro i pneumatici di un’autovettura usata dai rapinatori per la fuga).33

                                                                                                                                                                                                                                                                      Art. 30: «Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti».

31 S. ARDIZZONE, op. citata pag.980; T. PADOVANI, op. citata, pag.206. 32 Sul punto sono sorte perplessità, mosse da un’esigenza di legalità che andrebbe soddisfatta, data l’assenza di una disciplina chiara ed unitaria, che analizzi la casistica opportuna, anche se in termini di maggiore elasticità rispetto alla disciplina molto rigida delle armi.

33 Ricostruzione di G. DE FRANCESCO, Diritto penale, i fondamenti II edizione, 2011, Torino, Giappichelli editore, pag. 280.

Si fa solitamente riferimento agli sfollagente, agli idranti, ai lanci di lacrimogeni, ai caroselli eseguiti con le auto o con le jeeps ecc.34L’uso dei cani particolarmente addestrati è espressamente previsto per talune evenienze, che tratteremo negli ultimi due capitoli.

Un altro interrogativo sull’estensione o meno della scriminante rispetto al dispositivo scritto dell’art. 53 c.p. è sorto in merito ai mezzi di coazione psichica.

La risposta maggioritaria è affermativa.

La dottrina adduce ragioni di ordine logico, posto che l’autorizzazione “al più” (coazione fisica) includerebbe anche quella “al meno” (psichica), e considerazioni di carattere teleologico, tenendo sempre presente il carattere di strumentalità dell’uso rispetto al fine. Il limite della congruenza funzionale è comunque invalicabile: non può essere giustificato il pubblico ufficiale che, per indurre taluno a consegnarsi alle autorità, faccia, per esempio, violenza sui suoi familiari.35 La condotta del pubblico ufficiale può essere indirizzata concretamente anche ai beni materiali, purché il destinatario reale sia il soggetto che ostacoli quanto legalmente previsto al primo comma.36

                                                                                                               

34 Segnaliamo una ricostruzione molto precisa del più vasto oggetto delle “armi”, ma che ci appare troppo dettagliata per il lavoro in corso: F. LAURO, L’uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica nell’ordinamento italiano, 1977, Roma, La Rassegna Editrice, pag. 52. 35 S. ARDIZZONE, op. citata pag.980.

36 Per esempio abbattendo una porta per adempiere un arresto; l’abbattimento di animali utilizzati per ostacolare il dovere.

Certo è che il soggetto passivo, verso cui s’indirizza l’agire del pubblico ufficiale, deve necessariamente essere quel soggetto la cui condotta ostacola il dispiegarsi dell’azione delle Autorità.37 Come abbiamo avuto modo di rilevare, le situazioni alle quali l’art. 53 c.p. si riferisce sono situazioni in cui è in gioco l’adempimento di un dovere d’ufficio, non una mera facoltà di agire.

Spostandoci sugli altri presupposti oggettivi che necessariamente devono essere presenti per scriminare l’agire dei pubblici ufficiali, l’art. 53 c.p. descrive le caratteristiche che deve rivestire la condotta del privato, tale da renderla giuridicamente rilevante.

Prima di passare all’analisi delle singole situazioni, è interessante notare come la descrizione della scriminante in esame si differenzi dalle modalità utilizzate per le altre; queste ultime sono infatti caratterizzate da una marcata genericità,38mentre l’art. 53 c.p. ha delineato in modo più puntuale, sia pur ad un livello ancora astratto, la necessità della violenza e della resistenza, la cui descrizione verrà affrontata puntualmente nei prossimi paragrafi.

Una precisazione è d’obbligo: non rileva, ai fini dell’applicazione della scriminante, nessun contesto specifico in cui si sviluppi e si estrinsechino la violenza o la resistenza, ossia non importa che ci si trovi in tumulti di piazza, domicilio privato, manifestazioni etc.:

                                                                                                               

37 Vedi Cass. Sez. IV, CED 187986/1991: nel sequestro di persona l’uso dell’arma è certamente consentito nei confronti dei sequestratori, ma il suo impiego dovrebbe cessare qualora i sequestratori si facciano scudo dell’ostaggio, dato che la vita dell’ostaggio è un bene preminente da tutelare. 38 L. ALIBRANDI, L’uso legittimo delle armi, Milano, Giuffrè editore, 1979, pag.62. L’autore nota infatti che la legittima difesa e lo stato di necessità non vanno oltre un richiamo generico ad «un pericolo attuale di un’offesa ingiusta», e ad «un danno grave alla persona».

l’importante è che entrino in conflitto da un lato l’interesse pubblico, dall’altro un interesse privato, sia esso piò o meno lecito.

La disposizione ha ricevuto poi una successiva e ulteriore demarcazione con la riforma del 1975, causa dell’introduzione di specifiche ipotesi delittuose.

Ai fini della nostra analisi è altresì indispensabile dipanare eventuali dubbi circa l’utilizzo dell’espressione «necessità». L’elemento in questione comporta un duplice giudizio: il primo riguardante la presenza della situazione necessitante; si tratterà quindi di accertare, di volta in volta, se sussistono gli avvenimenti richiesti per ciascuna delle tre situazioni indicate. Il secondo giudizio riguarda invece l’effetto della situazione necessitante sulle determinazioni del pubblico ufficiale; in questo caso occorrerà invece verificare l’incidenza dell’obiettività della situazione, o della sua erronea rappresentazione, sulla sfera decisionale del soggetto. In quest’ottica non deve essere possibile superare le situazioni necessitanti se non facendo uso delle armi o degli altri mezzi per il raggiungimento dello scopo.

Il requisito onnipresente della necessità deve essere interpretato quindi secondo il binomio necessità/inevitabilità, per cui (secondo la scala di mezzi che abbiamo rappresentato) il pubblico ufficiale deve in primis porre in essere la condotta meno dannosa, utile al raggiungimento del fine istituzionale.39