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D) Dal compimento di queste singole attività germogliano ef-

3. Nozione di contributo di bonifica

Si è già rilevato che le opere di bonifica (di competenza dello Stato) sono eseguite con il contributo dei proprietari interessati: di-spone l'art. 3, comma 4, del R . D . n. 215/1933 che « con decreto del Ministero dell'Agricoltura si provvede alla delimitazione... del ter-ritorio gravato dall'onere di contributo nella spesa stessa delle

ope-re di competenza stabile, quando la spesa non sia a totale carico dello Stato... ».

Si è anche rilevato che il criterio generale di ripartizione della quota di spesa gravante sui privati proprietari è il « beneficio

con-seguito per effetto delle opere di bonifica di competenza stata-le... » (11). Di tale criterio si tiene conto sia nel provvedimento del Ministero che fissa la ripartizione dei contributi (12), sia negli sta-tuti dei Consorzi, ove istituiti.

(11) Art. 11, R . D . n. 215/1933, nonché art. 860 c.c. (12) Il c.d. « piano di contribuenza ».

« I criteri di ripartizione » — dispone l'art. 11. u.c. del R . D . n. 215/1933 — « sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Mi-nistero ».

La bonifica, però, non si esaurisce con la realizzazione delle opere, ma prosegue nel loro esercizio e nella loro manutenzione.

La dottrina ha opportunamente osservato che « l'opera di bo-nifica praticamente non finisce mai, giacché le opere compiute sono inevitabilmente soggette a deterioramento e, se non mantenute od eventualmente non rinnovate in determinati settori e in determina-te parti, decadono, metdetermina-tendo così a repentaglio i risultati consegui-ti » (13).

L'esigenza trova significativi riscontri normativi: il R . D . n. 215/1933 riserva un'intera « Sezione » (14) ali 'esercizio ed alla

ma-nutenzione delle opere di bonifica, l'uno e l'altra ripartiti, ancora una volta, fra lo Stato ed i privati; l'art. 54 del R . D . n. 215/1933 di-spone che i Consorzi hanno per oggetto l'esecuzione, la

manuten-zione e l'esercizio delle opere di bonifica.

Anche in tema di manutenzione ed esercizio delle opere, i pri-vati, oltre a provvedere direttamente a quella di loro competenza, concorrono alla spesa sostenuta dallo Stato (o dal Consorzio) per gli interventi di manutenzione e di esercizio di esclusiva competenza dello Stato (o del Consorzio).

Ed infatti:

• l'art. 860 del codice civile prevede che « i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a

contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la

manutenzio-ne e l'esercizio delle opere, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica »;

• l'art. 21 del R . D . n. 215/1933, che enuncia i principi gene-rali in materia di « contributi », prevede espressamente « i contri-buti dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed

esercizio delle opere pubbliche di bonifica... »;

• infine, l'art. 59 del R . D . n. 215/1933, che conferisce ai Consorzi il potere impositivo, dispone che « per l'adempimento dei

( 1 3 ) M O S C H E L L A A . , op. cit., p . 5 6 3 .

loro fini istituzionali » — e dunque, a norma dell'art. 54, per l'ese-cuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica — « essi (i Consorzi) hanno il potere di imporre contributi alle pro-prietà consorziate... ».

Le considerazioni che precedono consentono di affermare che il contributo è l'onere:

a) imposto dallo Stato (dal Consorzio) alle proprietà incluse nel comprensorio di bonifica e commisurato al beneficio indotto da quest'ultima;

b) destinato al parziale finanziamento delle opere di bonifica, alla loro manutenzione ed al loro esercizio, a condizione che dette opere o detti interventi rientrino nella sfera di competenza

esclusi-va (nei fini istituzionali) dello Stato (del Consorzio).

La distinzione tra le opere e gli interventi che rientrano nei fini

istituzionali dell'ente consortile e le altre opere, eventualmente eseguite dal Consorzio, ma non rientranti nei fini « propri » del-l'ente, è di importanza fondamentale, al fine di delimitare con esat-tezza l'ambito del potere impositivo dei Consorzi.

Non è superfluo ricordare, infatti, che ai Consorzi, oltre ad es-sere affidata l'attività vera e propria di bonifica, può eses-sere attri-buita, ad esempio, « l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere di interesse comune a più fondi o d'interesse par-ticolare ad uno di essi » (15).

Ed ancora, possono essere loro affidati studi, ricerche o pro-getti di fattibilità concernenti il risanamento di altri territori, non rientranti nel comprensorio, tutte materie nelle quali i Consorzi vantano una particolare competenza ed esperienza.

In relazione a tali attività, le quali — giova sottolinearlo —

esulano dall'ambito delle opere di bonifica, il Consorzio non è auto-rizzato ad imporre « contributi »: il Consorzio, in tali casi, dovrà li-mitarsi a richiedere il rimborso delle spese sostenute « per conto » dei consorziati (realizzazione di altre opere), ovvero riscuoterà somme dai soggetti committenti, a titolo di corrispettivo dell'opera svolta (studi, ricerche, ecc.).

La conclusione che precede trova conferma nelle stesse norme del R . D . n. 215/1933:

• il Consorzio impone « contributi » solo per l'adempimento

dei propri fini istituzionali (16), che sono « l'esecuzione, la manu-tenzione e l'esercizio delle opere di bonifica » (17);

• caratteristica peculiare del « contributo » è di rappresenta-re una quota della spesa dello Stato o del Consorzio: negli altri casi, invece, i privati rimborsano integralmente, e non solo pro-quota, al Consorzio le spese sostenute per loro conto, ovvero i terzi remune-rano il Consorzio per la sua attività.

Senza dire, infine, che il potere dei Consorzi di imporre contri-buti è strettamente connesso al preminente interesse pubblico che caratterizza la loro attività: lo stesso interèsse che ha indotto, ad esempio, il legislatore a conferire ai Consorzi la personalità giuridi-ca pubbligiuridi-ca (18).

Né meno significativa è, inoltre, la circostanza che l'art. 21 del R . D . n. 215/1933 espressamente preveda che i contributi siano im-posti per finanziare le « spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica... » (19).

Il Consorzio, dunque, non è legittimato ad imporre « contribu-ti » per reperire le risorse necessarie a finanziare una atcontribu-tività di ca-rattere « privato », in quanto tale attività esula dalla sua competen-za e dai suoi fini istituzionali.

È invece legittimato — anzi, è obbligato — ad imporli per tutte le attività « proprie » (20).

La natura dei contributi imposti dai Consorzi di bonifica emer-ge con chiarezza dalle disposizioni del R . D . n. 215/1933.

L'art. 21 del R . D . n. 215/1933 dispone che « i contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti, e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo ta-le imposta e ta-le relative sovrimposte provinciali e comunali ».

« Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esecuzione delle imposte dirette ».

(16) Art. 59, R . D . n. 215/1933. (17) Art. 54, R . D . n. 215/1933.

(18) Art. 862, c.c. e 59, R . D . n. 215/1933.

(19) La norma è applicabile ai Consorzi in virtù del richiamo contenuto nell'art. 59, R . D . n. 215/1933.

(20) A conclusioni significativamente analoghe perviene la dottrina, occu-pandosi delle caratteristiche generali degli oneri contributivi previsti dal nostro ordinamento tributario: cfr. MICHELI G . A . , Corso di diritto tributario, Torino, Utet, 1979, pp. 30-31.

Il contributo, dunque, è un onere reale o, come suole espri-mersi la dottrina, una obbligazione propter rem.: « esso, quindi, af-fetta il fondo e segue le sorti di esso, gravando sui successivi acqui-renti » (21).

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere il contributo di bonifica una prestazione patrimoniale imposta, da ricondurre fra quelle previste dall'art. 23 della Costituzione (22).

Questa tesi è stata per la prima volta avanzata proprio dalla Corte Costituzionale (23), con motivazioni che è opportuno ricordare:

• alla corresponsione dei contributi è estraneo ogni impegno associativo, essendo dovuti da tutti i proprietari, indistintamente, anche se non aderenti alla costituzione del Consorzio;

• il potere impositivo del Consorzio è coessenziale alla strut-tura pubblicistica dell'Ente;

• l'obbligo di corrispondere i contributi deriva dalla legge, « la quale considera essenziale, per il conseguimento delle finalità

(21) DE MARTINO F., Della proprietà, in Commentario, Bologna-Roina, Zanichelli - Foro italiano, 1976, p. 240. Per ulteriori approfondimenti cfr. GANDOLFI G . , voce Onere reale, in Erte, dir., Milano, Giuffrè, 1980, voi. x x x , pp. 127 e ss.

(22) In dottrina: SCHEIDLE C., Sulla natura tributaria dei contributi

consor-tili, in Diritto e pratica tributaria. 1982, parte II, p. 48 ss.; BERLIRI A., (Nota a Cass. 30 gennaio 1979, n. 662), in Giurisprudenza delle imposte, 1980, p. 740 ss.; Cass., 30 gennaio 1979, n. 662, in Giurisprudenza delle imposte, 1980, p. 740 ss.; Cass., ss.uu., 14 luglio 1986, n. 4542, in Mass. giust. civ., 1986, p. 1312. Dubbia appare la riconducibilità dei contributi nella categoria dei « tributi » veri e propri:

in senso favorevole, SCHEIDLE C., op. cit., p. 48 ss.; Cass., 30 gennaio 1979, n. 662, cit.: Cass., ss.uu., 14 luglio 1986, n. 4542, cit.: Comm. Trib. 1° grado Reggio Calabria, 12 ottobre 1981, n. 892, in Bollettino tributario d'informazione, 1983, n. 5, p. 435; in senso contrario, BERLIRI A., op. cit., p. 743. L'Amministrazione fi-nanziaria nega la natura di tributo dei contributi di bonifica: il problema è stato sollevato in relazione all'applicabilità dell'art. 10, n. 5 del D . P . R . n. 633/1972 agli aggi di riscossione dovuti dai Consorzi agli esattori: in merito cfr. Risoluzione 24 novembre 1988, n. 550643, in II fisco, 1989, n. 2, p. 232; Risoluzione 15 maggio 1987, n. 361553, in II fisco, 1987, n. 26, p. 6301; Risoluzione 28 marzo 1985, n. 400772, in Bollettino tributario d'informazione, 1985, n. 8, p. 673; Risoluzione 25 ottobre 1979, n. 410988, in Bollettino tributario d'informazione, 1980, n. 1, p. 45; Risoluzione 17 agosto 1976, n. 360065, in Bollettino tributario d'informazione, 1976, n. 21, p. 1593; Risoluzione 14 febbraio 1977, n. 383882, in Diritto e pratica

tributaria, 1977, parte I, p. 1096; Risoluzione 6 dicembre 1973, n. 504429, in

Di-ritto e pratica tributaria, 1974, parte I, p. 867. Devono infine segnalarsi, in tema di contributi di bonifica: Cass., 29 aprile 1976, n. 1531, in Mass. giust. civ., 1976, p. 668; Cass., 11 gennaio 1979, n. 183, in Giur. it., 1979, parte I, Sez. I, c. 1895; Cass., 28 giugno 1984, n. 5943, in Mass. giust. civ., 1984, p. 1941.

(23) Corte Cost., 3 maggio 1963, n. 55, cit., confermata con sentenza 21 gennaio 1967, n. 5, in Giur. it., 1967, parte I, Sez. I, cc. 380 e ss.

inerenti alla bonifica, la compartecipazione alle spese da parte » dei proprietari;

• non ha alcuna rilevanza il fatto che la prestazione sia com-misurata ai benefici dei proprietari, essendo anzi da sottolineare, in contrario, che « il carattere impositivo non viene meno neppure nel caso in cui la richiesta del pubblico servizio dipenda dalla volontà del privato ».

Le considerazioni che precedono consentono di affermare che il contributo di bonifica è:

a) l'onere imposto dallo Stato (dal Consorzio) alle proprietà consorziate;

b) destinato al parziale finanziamento delle opere di bonifica, alla loro manutenzione ed al loro esercizio, allorché dette opere o detti interventi rientrino nella sfera di competenza esclusiva (nei fi-ni istituzionali) dello Stato (del Consorzio);

c) commisurato al beneficio indotto dalla bonifica;

d) un onere reale, riconducibile alla più generale categoria delle prestazioni patrimoniali imposte, ex art. 23 della Costituzione.

4. Il contributo dovuto ai Consorzi di bonifica e l'imposta sul

valo-re aggiunto.

Secondo una « vecchia » nota del Ministero delle Finanze le somme percette dai Consorzi di bonifica a titolo di:

a) contributi consortili, previsti dal R . D . n. 215/1933;

b) corrispettivi per l'esercizio degli impianti di irrigazione di proprietà del Consorzio, commisurati all'acqua consumata, da par-te dei consorziati;

c) corrispettivi per attività di progettazione opere, vigilanza, ecc. da parte di terzi;

sarebbero tutte imponibili, a norma del D . P . R . n. 633 del 1972 (24). Di opposto avviso la giurisprudenza delle Commissioni

Tribu-(24) Nota 7 aprile 1978, n. 503721, in Bollettino tributario d'informazione, 1978, n. 19, p. 1500; cfr. anche Risoluzione 23 settembre 1975, n. 501873, in

Bol-lettino tributario d'informazione, n. 21, p. 1688; Risoluzione 9 agosto 1978, n. 363841, in Bollettino tributario d'informazione, n. 21, p. 1683.

tarie, la quale muove dalla considerazione che difetterebbe nei Consorzi di bonifica la veste commerciale (25).

Con l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1985, n. 53, il legislatore ha definitivamente chia-rito che « i contributi imposti dai consorzi di bonifica... non costitui-scono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per pre-stazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile ».

Il tenore letterale della norma ed il dibattito interpretativo che ne precedette l'emanazione consentono di chiarirne la portata e l'ambito di applicazione:

a) la norma è preposta a regolare esclusivamente la discipli-na Iva dei Consorzi: nulla dice, né nulla è lecito inferire da essa, in ordine alle altre imposte;

b) la norma non esclude a priori la natura commerciale del-l'attività svolta dal Consorzio, come invece sembravano intendere le Commissioni di merito, ma si limita a stabilire che non costitui-scono corrispettivi per prestazioni svolte nell'esercizio di attività commerciale « i contributi imposti dai consorzi di bonifica... »;

c) la locuzione « contributi imposti » è indice della volontà del legislatore di restringere il campo di applicazione della disposi-zione ai contributi « in senso proprio », cioè ai contributi — quali definiti nel precedente paragrafo 3 — che sono manifestazione del potere impositivo dei Consorzi, riconosciuto in via generale dal-l'art. 59 del R . D . n. 215/1933 a fronte della loro attività istituzionale.

Quanto precede trova due significative conferme.

Il Ministero delle Finanze, chiamato a pronunciarsi in materia di Consorzi di bonifica nel 1985, in epoca, quindi, successiva all'e-manazione del D.L. n. 953/1982, ha chiarito che « mentre le som-me versate dai soci al consorzio per le spese di impianto, di

manu-tenzione, di esercizio e di amministrazione... non sono imponibili agli effetti dell'Iva, in quanto hanno natura di contributo non

affe-rente specifiche prestazioni, sono invece da assoggettare ad Iva le

(25) Comm. Trib. 1° grado Reggio Calabria, 12 ottobre 1981, n. 892, cit.; Comm. Trib. 1° grado Catanzaro, 30 aprile 1982, n. 178, in Bollettino tributario

d'informazione, 1982, n. 19, p. 1502; Comm. Trib. 1° grado Ragusa, 12 novembre 1980, n. 799, in Bollettino tributario d'informazione, 1981, n. 11, p. 886.

somme che vengono pagate dai soci a fronte dell'erogazione del-l'acqua, in quanto queste hanno natura di corrispettivo » (26).

Il Ministero riconosce che le somme riscosse dal Consorzio a titolo di « contributi », non sono imponibili ed è significativo che in-cluda fra tali somme, oltre a quelle relative a spese di impianto, esercizio ed amministrazione, anche quelle imposte a fronte di ope-re di manutenzione.

Lo stesso Ministero, però, afferma genericamente l'assoggetta-bilità all'imposta sul valore aggiunto delle somme pagate a fronte

dell'erogazione di acqua: l'assunto, ancorché corretto in linea di principio, impone una precisazione.

Sovente i Consorzi di bonifica commisurano i contributi dovuti dal consorziato alla quantità d'acqua che quest'ultimo attinge dalla rete idrica consortile.

L'erogazione d'acqua rientra fra le attività commerciali per

na-tura, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. 6), D.P.R. n. 633/1972 (27). L'art. 4, però, è norma generale, diretta a regolare tutti i casi che non trovano una loro propria, speciale disciplina: nel Caso dei Consorzi esiste una disciplina speciale, quella contenuta nell'art. 5 del D.L. n. 953/1982.

Il coordinamento delle due disposizioni impone una distinzione. Le somme che costituiscono il corrispettivo dell'erogazione del-l'acqua, infatti, non possono essere confuse con i contributi imposti per partecipare alla bonifica idrica e geologica del territorio, ancor-ché questi ultimi siano commisurati al consumo dell'acqua.

Ed infatti, altro è il caso di un soggetto che provvede alla ero-gazione di acqua, intesa come adempimento di un contratto di som-ministrazione continuativa, eseguita là ove l'altro contraente lo ri-chiede, con impiego di mezzi e personale proprio; altro è il caso di un soggetto che, dovendo presiedere istituzionalmente alla esecu-zione delle opere di bonifica, consente a determinati soggetti di at-tingere acqua, a loro spese e cura, dai canali periferici e- di portarla all'interno delle rispettive proprietà.

(26) Risoluzione 3 ottobre 1985, n. 323765, in Bollettino tributario

d'infor-mazione, 1985, n. 22, p. 1757; cfr. da ultimo la Circolare dell'Ispettorato Compar-timentale Tasse per il Lazio, 30 marzo 1989, n. 71/4/362, in II Sole-2i Ore, 21 maggio 1989, « Guida Normativa », n. 19, p. 291.

(27) Cfr. le Risoluzioni 5 luglio 1989, n. 550341, in Bollettino tributario

d'informazione, 1989, n. 19, p. 1485, e 21 luglio 1987, n. 460690, in Bollettino

Ed ancora: altro è percepire corrispettivi « a fronte dell'eroga-zione dell'acqua »; altro è percepire un « contributo », imposto in funzione delle finalità istituzionali del Consorzio, eventualmente commisurato al consumo dell'acqua.

In tale ultima ipotesi l'acqua costituisce solo un parametro di commisurazione che non altera la natura delle somme corrisposte dal consorziato: dette somme sono, pur sempre, un « contributo ».

Per tale motivo i primi possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto; i secondi no.

La distinzione fra erogazione d'acqua e fruizione da parte dei

consorziati della rete idrica consortile potrà risultare, nella pratica, di non facile applicazione: così come potrà non essere agevole, più in generale, distinguere fra le attività istituzionali dell'ente consor-tile e le attività che tali non sono.

Cionondimeno essa è la sola in grado di conciliare le norme

speciali del D.L. n. 953/1982 e le disposizioni generali del D . P . R . n. 633/1972.

Ma un elemento decisivo, che conferma viepiù la correttezza delle conclusioni testé esposte e, quindi, la necessità di distinguere fra attività istituzionali e non, è contenuto nel recentissimo Schema di Testo Unico dell'imposta sul valore aggiunto, ove espressamente si prevede che « le prestazioni di servizi rese dai Consorzi di boni-fica nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali verso pa-gamento di contributi » non si considerano attività commerciali ai fini dell'Iva (28).

5. Conclusioni.

Giova sintetizzare i punti focali e le conclusioni più significati-ve del presente studio:

(28) Art. 4, ultimo comma, dello Schema di Testo Unico dell'Iva. È dove-roso segnalare che in tempi recenti il Governo ha emanato un decreto legge re-cante una disposizione in tutto analoga a quella dell'art. 4, ultimo comma, dello Schema di Testo Unico dell'Iva. La norma, contenuta nell'art. 11 del D.L. 25 set-tembre 1980, n. 330, testualmente disponeva: « Le attività istituzionalmente pro-prie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da

con-sorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciali ». Il D.L. n. 330, però, non è mai stato convertito in legge; la norma è stata in seguito riproposta, senza modificazio-ni, nell'art. 10 del D.L. 25 novembre 1989, n. 383, ma anche quest'ultimo prov-vedimento è decaduto.

a) l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica è compito precipuo dello Stato, al quale lo stesso provvede direttamente, ovvero a mezzo di Consorzi di bonifica;

b) i Consorzi di bonifica sono enti dotati di personalità giuri-dica pubblica e di potere impositivo, obbligatori per tutti i proprie-tari di beni siti nel comprensorio;

c) i privati concorrono al finanziamento delle opere di bonifi-ca statali (o consortili), mercè il pagamento di contributi, commisu-rati al beneficio ricevuto dalla bonifica;

d) i contributi consortili costituiscono prestazioni patrimoniali imposte, ex art. 23 della Costituzione ed, in particolare, oneri reali, così caratterizzati:

• sono imposti per finanziare opere rientranti nei fini

istitu-zionali dell'ente e quindi per l'esecuzione, la manutenzione e l'e-sercizio delle opere pubbliche di bonifica;

• rappresentano una quota della spesa complessiva del Consorzio;

e) i contributi, quali definiti nella precedente lett. d), esulano dal campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (29).

ALESSANDRO M A I N A R D I

(29) Ulteriori ed interessanti spunti di riflessione ed argomenti di conferma possono trarsi dalla sentenza 17 ottobre 1989, cause 231/87 e 129/99 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in Bollettino tributario d'informazione, 1989, n. 21, pp. 1666-1669.

L ' U N I O N E D O G A N A L E E U R O P E A E D IL P R O G E T T O D I U N C O D I C E D O G A N A L E C O M U N I T A R I O

Seppure con cautela iniziano a delinearsi le direttive attraverso le quali la cooperazione dei Dodici porterà alla realizzazione del c.d. « grande mercato », così come è stabilito dall'art. 8 - d del Trattato di Roma.

Di fronte al chiaro obiettivo finale, ossia quello della creazione di uno spazio economico interno alla Comunità, nel quale il movimento delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali sarà libero, recenti e importanti sviluppi sono stati fatti nella realizzazione dell'unione doganale.

Dall'ultimo « Colloque sur l'union douaniere », tenutosi a Bruxelles il 9-10 e 11 novembre 1989, sono emerse le direttive fondamentali lungo le quali ci si sta muovendo, in sede comunitaria, per il raggiungimento di tale scopo.

L'unione doganale comprende due grandi momenti che si possono individuare nella soppressione delle frontiere doganali interne e nella istituzione di una tariffa doganale comune da applicare ai paesi terzi.

Con una battuta, si potrebbe dire che il modo migliore e più sempli-ce per raggiungere lo scopo, è quello di far sparire letteralmente le do-gane tra i Dodici, spostando, conseguentemente, le linee di frontiera al limitare dei confini territoriali della Comunità, in modo da creare un'u-nica identità territoriale e doganale.

Presupposto fondamentale per l'attuazione concreta di tali fini si è rivelata, comunque, la predisposizione di una legislazione comunitaria uniforme e omogenea da applicare in tutto il territorio della Comunità.

A questo proposito si era pensato, in un primo tempo, che fosse suf-ficiente a tradurre in concreto tale esigenza, la compilazione di un testo unico che raccogliesse tutta la regolamentazione comunitaria in materia doganale, senza apportare ulteriori innovazioni.

Successivamente, ci si è resi conto della necessità di porre mano ad un'opera di codificazione che, riprendendo la legislazione attuale, ap-porti modifiche idonee a renderla più omogenea, a semplificarla e a col-mare le lacune esistenti e garantistica certezza nell'applicazione del di-ritto doganale comunitario.

Con tale codice, da adottarsi con Regolamento Cee, si potranno de-finitivamente cancellare i problemi e le notevoli difficoltà che da sempre ostacolano le realizzazioni dell'unità doganale europea, abrogando e di-sapplicando le contrastanti e difformi legislazioni nazionali.

Risulta evidente, infatti, l'impossibilità da parte degli Stati membri

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