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nullità assoluta per violazione di legge , in quanto caratterizzati dalla «coincidenza soggettiva tra disponente,

beneficiario e trustee».

La Co.Re.Di afferma la responsabilità del notaio per violazione dell’art. 28 co. 1 e 138 co. 2 L. Not., infliggendogli una sanzione disciplinare pecuniaria di oltre € 15.000.

Il notaio propone reclamo alla Corte d’Appello.

IL FATTO

La Corte d’Appello, premesso che la questione della liceità di un trust autodichiarato si risolve sostanzialmente

nell’indagine sulla meritevolezza dell’interesse di volta in volta perseguito COINCIDENZA DEI SOGGETTI DEL TRUST

Corte di Appello di Milano, ordinanza 30 gennaio 2017

Ribalta la decisione della Co.Re.Di.

revocando le sanzioni comminate al notaio.

Per la Corte, infatti, il notaio

• non dispone di parametri idonei a valutare tale meritevolezza

• deve rifiutare di ricevere atti espressamente proibiti o affetti da nullità inequivoca

divieto

che si riferisce ad atti

singolarmente e specificatamente vietati e a tutti quelli comunque contrari a norma

cogente, per ragioni formali e sostanziali, purché si tratti di vizi che danno luogo,

in modo inequivoco, alla nullità assoluta dell’atto per contrarietà a norme imperative Rispetto all’atto di destinazione di un trust

il controllo che il notaio deve svolgere non è diverso da quello che egli deve compiere con riferimento a qualunque altro atto sia chiamato a redigere

trovano quindi applicazione gli stessi criteri elaborati in relazione al divieto per il notaio di ricevere

«atti espressamente proibiti dalla legge»

COINCIDENZA DEI SOGGETTI DEL TRUST

Corte di Appello di Milano, ordinanza 30 gennaio 2017

La Corte affronta il caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio nella vicenda che ha riguardato un lavoratore illegittimamente licenziato.

La mancata riproposizione del ricorso al Giudice del rinvio, in seguito al giudizio favorevole della Cassazione, ha fatto scattare la prescrizione, con conseguenze negative in capo al lavoratore licenziato.

Da ciò prende le mosse il giudizio promosso dal lavoratore per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della negligenza dei suoi legali nella riproposizione del ricorso innanzi al Giudice del rinvio.

IL FATTO

OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

Secondo i giudici di secondo grado la concessione del risarcimento è conseguenza della valutazione, sulla base del criterio del «più

probabile che non» del tenore della sentenza di rinvio.

Nella stessa, infatti, pur affidandosi ai giudici di merito il compito di riconsiderare la legittimità del risarcimento, sono stabiliti alcuni

punti fermi che rendono poco probabile la soccombenza del lavoratore.

In primo grado, il Tribunale accerta la colpa dei legali, ma nega il risarcimento sulla base dell’assenza di prove del danno subito.

La Corte d’Appello, invece, dispone anche la liquidazione dei danni.

OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

Nel caso di responsabilità professionale di avvocati e commercialisti per

omessa impugnazione

l’esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale il professionista, invece, ha lasciato decorrere i termini

non può essere accertato in via diretta

• ma solo in via presuntiva e prognostica

La Cassazione accoglie la lettura della Corte d’Appello con alcune precisazioni e un importante principio di diritto …

OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

Ne consegue che l’accertamento del nesso causale si estende con i medesimi criteri probabilistici anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica, ossia al mancato vantaggio che, ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito.

Di tale danno, in queste circostanze, non può infatti richiedersi una prova rigorosa e certa, incompatibile con la natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non verificatosi, per l’appunto, a causa dell’omissione.

OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

«In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o «del più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa»

Conseguentemente, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

In sintesi, la Suprema Corte ritiene

a) che lo strumento della presunzione debba essere applicato ai casi di responsabilità professionale per omessa impugnazione

- di pronunce giudiziarie (avvocati)

- di atti impositivi dei tributi (commercialisti)

b) che il «calcolo delle probabilità» debba riguardare non solo l’accertamento del nesso causale tra omissione e danno, ma anche quello tra danno e conseguenze risarcibili

OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

BILANCI «LACUNOSI»

Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115

IL FATTO

La sentenza è confermata in appello.

In primo grado un commercialista è ritenuto responsabile, nella sua veste di extraneus, di due distinti fatti di bancarotta impropria (poi unificati ex art. 219 l.f.) e, cioè, del concorso

• nella predisposizione di scritture contabili con annotazioni non veritiere sullo stato economico della società, al fine di occultare alcune distrazioni di beni

• nella successiva trasposizione di tali dati nel bilancio fallimentare

Secondo i giudici il presupposto che ha originato la responsabilità penale del commercialista risiede nell’incarico, ricevuto dai coimputati dopo la dichiarazione di fallimento, di predisporre le scritture contabili e il bilancio e, più esattamente, nell’espletamento di tale incarico sulla base delle mere indicazioni dei committenti, senza la previa verifica della rispondenza delle annotazioni via via effettuate alla documentazione, che non gli sarebbe mai stata fornita e che non avrebbe mai curato di richiedere.

Tale omissione di controllo e l’accettazione del rischio che le annotazioni contabili richiestegli, e mai verificate, potessero mascherare operazioni penalmente illecite (come in realtà avvenuto) sono «sufficienti a integrare l’elemento psicologico»

del reato contestato.

BILANCI «LACUNOSI»

Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115

«È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il commercialista compili il bilancio della società fallita sulla base delle mere indicazioni fornite dagli amministratori, senza alcuna verifica della documentazione di supporto e, dunque, senza alcun controllo, accettando il rischio che le annotazioni potessero mascherare un’operazione riconducibile al reato di bancarotta documentale o fraudolenta».

La Suprema Corte avalla l’interpretazione dei giudici di merito, confermando la condanna del professionista

BILANCI «LACUNOSI»

Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115

PRESCRIZIONE

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