«Dopotutto ...
domani è un altro giorno»
PROFILI CRITICI
DELLE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI
prof. avv. Riccardo Borsari
OBBLIGHI
INFORMATIVI
OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITO Tribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016
IL FATTO
La convenuta si oppone affermando che l’avvocato, nella prestazione della propria attività
• non ha raggiunto esiti favorevoli
• non ha mai adempiuto all’obbligo di informarla delle strategie processuali e delle difficoltà dei giudizi
Un avvocato conviene in giudizio la propria
assistita per il pagamento del compenso
professionale
Nel respingere la domanda dell’avvocato, il Tribunale precisa che il mancato adempimento da parte del difensore dei propri doveri di informazione, con particolare riferimento ai rischi della controversia e alla strategia processuale adottata
rappresenta un inadempimento contrattuale
tale da paralizzare lo stesso diritto al pagamento del compenso OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITO
Tribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016
Obbligo informativo
è permanente e si colloca
sia prima della controversia sia nel corso
della stessa
impone di informare tempestivamente
l’assistito
grado
complessità lite
rischi lite
strategie processuali
OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITO Tribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016
Secondo il Tribunale
Pertanto, in caso di esito negativo della controversia
la violazione di tale obbligo
preclude il diritto al pagamento del compenso,
spettando oltre tutto all’avvocato l’onere di dimostrare di aver fornito le dovute informazioni
OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITO
Tribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016
INFORMAZIONE E PERSUASIONE
Cassazione Civile, sent. 19 aprile 2016 n. 7708
In primo grado un avvocato è condannato a risarcire i danni patiti dalla società sua assistita, in quanto ritenuto responsabile dell’omessa chiamata in causa di un terzo in manleva della medesima
.In appello la sentenza è riformata: in concreto è infatti emerso che la società, pur regolarmente informata dal difensore dell’opportunità di chiamare in causa il terzo, ha ritenuto di non dare seguito alla predetta chiamata
.IL FATTO
Per la Cassazione è corretta la valutazione della Corte d’Appello secondo cui
INFORMAZIONE E PERSUASIONE
Cassazione Civile, sent. 19 aprile 2016 n. 7708
A fronte di uno specifico dovere di informazione nei confronti del cliente in ordine all’opportunità di chiamare in causa il terzo (regolarmente assolto dall’avvocato)
non costituisce fonte di responsabilità professionale il comportamento omissivo del professionista
che non sollecita il cliente medesimo
dopo che questi ha rifiutato di effettuare la chiamata
Non può esigersi infatti che il difensore abbia il dovere di insistere per ottenere il consenso della parte alla chiamata in causa del terzo, dovendosi ritenere che la diligenza cui è tenuto il difensore nell’esercizio del suo mandato risulti assolta nel momento in cui il cliente sia stato informato sullo specifico punto.
INFORMAZIONE E PERSUASIONE
Cassazione Civile, sent. 19 aprile 2016 n. 7708
IL FATTO
La Cassazione, stravolgendo l’esito dei precedenti gradi di
giudizio, ha ritenuto
responsabile un commercialista per non aver informato il
proprio cliente
• della possibilità di ricorrere per cassazione impugnando una decisione avversa della Commissione tributaria Regionale
• della necessità, a tal fine, di rivolgersi a un avvocato
IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DEL COMMERCIALISTA
Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007
Nel caso di specie
• al professionista condannato non era stato conferito il mandato a impugnare la sentenza della Commissione tributaria Regionale (dinnanzi alla quale il ricorrente era stato peraltro difeso da altro professionista)
• il cliente, inoltre, non aveva mai consegnato al suo studio il dispositivo della sentenza e neppure i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio
Nel caso di specie
• al professionista condannato non era stato conferito il mandato a impugnare la sentenza della Commissione tributaria Regionale (dinnanzi alla quale il ricorrente era stato peraltro difeso da altro professionista)
• il cliente, inoltre, non aveva mai consegnato al suo studio il dispositivo della sentenza e neppure i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio
IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DEL COMMERCIALISTA
Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007
IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DEL COMMERCIALISTA
Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007
In primo e secondo grado
la responsabilità del commercialista è esclusa in quanto
«non essendo [egli] abilitato alla difesa tecnica dinnanzi alle giurisdizioni superiori, non avrebbe potuto impugnare dinnanzi alla Corte di
Cassazione la sentenza sfavorevole al contribuente»
Per la Cassazione, però,
«la sola circostanza che il commercialista non sia abilitato a promuovere ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione non vale ad escluderne la
responsabilità, ove non gli si ascriva (soltanto) tale mancata
impugnazione, bensì la mancata ottemperanza all’obbligo di informare il cliente della necessità di rivolgersi a un avvocato abilitato, nei tempi
previsti dall’ordinamento per impugnare la sentenza»
non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell’ambito della sua competenza
ma anche (tenuto conto della portata dell’incarico conferito) di individuare le questioni che esulino dalla stessa
informando il cliente dei limiti della propria competenza
fornendo al cliente gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente
Secondo la Cassazione
il commercialista investito di una consulenza
«di carattere tecnico e di prima informazione» ha infatti l’obbligo IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO
DEL COMMERCIALISTA
Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007
non è sufficiente a escludere la
responsabilità disciplinare del notaio l’esenzione, per concorde volontà delle parti,
dall’obbligo di effettuare le visure
OBBLIGO INFORMATIVO DEL NOTAIO Corte di Cassazione, sent. n. 12797/2014
Secondo la Cassazione
Anche se è stato esonerato dalle visure, il notaio
• che sia a conoscenza o
• che abbia anche solo il mero sospetto
dell’esistenza di un’iscrizione pregiudizievole sull’immobile oggetto di compravendita
OBBLIGO INFORMATIVO DEL NOTAIO Corte di Cassazione, sent. n. 12797/2014
deve in ogni caso informare le parti essendo tenuto all’esecuzione
del contratto di prestazione d’opera professionale
secondo i canoni della diligenza qualificata e della buona fede
DOVERE
DI CONSIGLIO
&
SCELTA TECNICA
SCELTA DELLA LINEA TECNICA
Cassazione Civile, sent. 28 giugno 2016 n. 13292
L’avvocato per essere esonerato da responsabilità
non può limitarsi a sostenere di aver
«aderito alle indicazioni del cliente»
ma deve dare prova
di una corretta informazione
riguardo il verosimile esito dell’azione da intraprendere,
soprattutto in presenza di un «cliente non esperto di diritto»
Per consolidata giurisprudenza
SCELTA DELLA LINEA TECNICA
Cassazione Civile, sent. 28 giugno 2016 n. 13292
la responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ex art. 1176, co. 2, c.c.
tale violazione, ove consista
nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli all’assistito, non è esclusa né ridotta
quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso
la scelta della linea tecnica da seguire
costituisce, infatti, compito esclusivo del legale
Svariati anni dopo il rogito, gli acquirenti di un immobile, avendo scoperto che il venditore non ha cancellato l’ipoteca gravante sul bene e che l’esposizione debitoria è considerevole,
citano in giudizio venditore e notaio rogante
Il notaio si difende allegando che nell’atto di compravendita risultano chiaramente indicati
-l’esistenza dell’ipoteca
-l’impegno del venditore a liberare le unità immobiliari da tale vincolo
OBBLIGO DI BUON CONSIGLIO DEL NOTAIO Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9660
IL FATTO
In primo grado il notaio viene condannato al pagamento delle somme necessarie a liberare l’immobile dall’ipoteca.
Il giudice ravvisa infatti la colpa del notaio «per negligente esecuzione dell’incarico».
In appello la sentenza è riformata.
È esclusa la sussistenza di qualsiasi negligenza da parte del notaio
- essendo stata indicata nell’atto rogato l’esistenza dell’ipoteca
- non risultando nel rogito formule ingannevoli o poco chiare
OBBLIGO DI BUON CONSIGLIO DEL NOTAIO Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9660
IL FATTO
«Il notaio non può essere responsabile del mancato adempimento di un obbligo assunto nel contratto di
compravendita immobiliare dalla parte venditrice nei confronti della parte acquirente»
Nel confermare la sentenza d’appello, la Suprema Corte precisa OBBLIGO DI BUON CONSIGLIO DEL NOTAIO
Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9660
La diligenza professionale e il dovere di buon consiglio richiesti al notaio gli impongono, infatti, di compiere le attività preparatorie e successive essenziali al conseguimento del risultato voluto dalle parti,
restando estranee
le vicende relative al comportamento concretamente tenuto dalle stesse.
Il notaio non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti.
Contenuto essenziale della sua prestazione professionale è pertanto il dovere di consiglio, che ha a oggetto questioni tecniche (ossia problematiche), che una persona priva di competenze specifiche non sarebbe in grado di percepire
LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO Cassazione Civile, sent. 29 marzo 2007 n. 7707
Tale contenuto, però, non può essere dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella «normale prudenza» come, ad esempio:
• la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del prezzo
• l’inesistenza di vizi della cosa
«Qualora in sede di stipula di un atto di compravendita immobiliare, l’alienante abbia dichiarato estinto il debito a garanzia del quale è stata iscritta un’ipoteca sul bene, deve
ritenersi che l’acquirente abbia controllato, secondo la diligenza normale del padre di famiglia, la veridicità di tale circostanza attraverso la richiesta di esibizione della relativa
quietanza, senza che sia configurabile a carico del notaio l’obbligo avente ad oggetto il consiglio di effettuare la
relativa verifica».
LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO
Cassazione Civile, sent. 29 marzo 2007 n. 7707
L’acquirente di un immobile conviene in giudizio venditore e notaio rogante rappresentando di aver sottoscritto un contratto di vendita nel quale l’immobile è stato dichiarato abitabile, benché – in realtà – non lo fosse.
Tra le altre cose, chiede l’accertamento della responsabilità del notaio per aver omesso di verificare l’abitabilità dell’immobile
.
IL FATTO
La domanda nei confronti del notaio è respinta in tutti i gradi di giudizio.
LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO
Cassazione Civile, sent. 13 giugno 2017 n. 14618
Il dovere di consiglio del notaio relativamente alle
scelte tecnico-giuridiche è rilevante,
ma
non al punto da potersi sostituire a un tecnico,
con competenze ingegneristiche, per valutare autonomamente se l’immobile sia o meno
abitabile.
Il notaio non ha
l’obbligo di accertare la veridicità di una qualità del bene non incidente
sulla sua
commerciabilità.
Pertanto, del danno deve rispondere
unicamente il venditore.
LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO
Cassazione Civile, sent. 13 giugno 2017 n. 14618
IL FATTO
Il commercialista di una società dichiarata fallita viene condannato per aver commesso – in concorso con amministratori e liquidatore della società – il reato di
bancarotta fraudolenta per distrazione
La sentenza trova conferma in
tutti
i gradi di giudizioCONSIGLI MALEVOLI
Cassazione Penale, sent. 9 ottobre 2012 n. 39988
«È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui proposito criminoso»
La Cassazione nel confermare la condanna del commercialista richiama il proprio consolidato orientamento
CONSIGLI MALEVOLI
Cassazione Penale, sent. 9 ottobre 2012 n. 39988
CONSIGLI MALEVOLI
Cassazione Penale, sent. n. 12752/1998
La Cassazione afferma la responsabilità del commercialista per aver adottato personalmente un espediente illecito, quale mezzo fraudolento per celare le reali condizioni economiche del cliente (ossia attribuire una determinata partita a una voce di bilancio piuttosto che a un’altra),
precisando che detta responsabilità sarebbe stata esclusa se
IL FATTO
egli si fosse limitato a indicare al cliente detto espediente in astratto, senza istruire questi su come adottarlo
CONSIGLI MALEVOLI
Cassazione Penale, sent. n. 12752/1998
IL FATTO
La consulenza professionale
ancorchè consista nell’indicazione di alternative a una condotta incriminata dalla legge
«quale comodo espediente non in contrasto con la legge penale»
istigazione a commettere il reato del cliente
se la prestazione stessa sia resa nell’ambito dei servizi professionali non implica di per sé
Diversamente, qualora il commercialista
• indichi in concreto la via per adottare un espediente illecito
• o, addirittura, lo adotti di persona
quale mezzo fraudolento
diretto a celare le reali condizioni economiche del cliente, si pone l’elemento obiettivo di
incriminazione per concorso
in quanto il contributo morale così configurato è dato dal fatto che
«la condotta esula dall’ambito professionale»
CONSIGLI MALEVOLI
Cassazione Penale, sent. n. 12752/1998
IL FATTO
Nei confronti di un commercialista (e del coindagato suo cliente) viene disposto il sequestro preventivo per equivalente
- delle somme presenti nei relativi conti correnti bancari - delle partecipazioni societarie agli stessi riferibili
- dei beni mobili registrati e dei beni immobili ipotizzandosi, nei confronti dei medesimi, il reato di
dichiarazione infedele in concorso
relativamente alle imposte sui redditi per diverse annualità, posto in essere mediante indicazione di minori elementi attivi SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA
PER L’EVASIONE DEL CLIENTE
Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967
In particolare, il commercialista
• nella sua qualità di «tenutario delle scritture contabili dell’impresa»
• e di incaricato della redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi
è chiamato a rispondere del reato quale istigatore, per avere
• prestato la propria opera in continuativa difformità rispetto ai suoi doveri professionali
• omesso ogni adempimento utile per ripristinare la legalità
SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE
Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967
La Cassazione (adita dal professionista) respinge il ricorso precisando che il commercialista che tiene sistematicamente la contabilità del contribuente, accusato di dichiarazione infedele
• risponde del reato a titolo concorsuale
• e, pur non avendo tratto alcun profitto dal reato, rischia il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei suoi beni personali
SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE
Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967
La soluzione è coerente con i principi generali in base ai quali il contributo concorsuale assume rilevanza anche in forma di
contributo agevolatore
e cioè quando il reato,
senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso,
ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.
SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE
Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967
SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE
Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967
È quindi sufficiente che la condotta di partecipazione risulti materialmente idonea ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante
• il rafforzamento del proposito criminoso
• o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti
e che il partecipe, per effetto della sua condotta, abbia
aumentato la possibilità della produzione del reato
DILIGENZA
&
COLPA
Pertanto, per andare esente da responsabilità professionale, l’avvocato che promuove una causa completamente infondata
deve provare
di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione a fronte di una irremovibile iniziativa dell’assistito e non dimostrare la semplice esistenza
di un «consenso consapevole» da parte di quest’ultimo.
Secondo la Cassazione l’avvocato ha l’obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare l’assistito sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni.
Sussiste, in particolare, lo specifico obbligo di dissuadere l’assistito da azioni che siano «manifestamente prive di fondamento».
OBBLIGO DI DISSUASIONE
Cassazione Civile, sent. 12 maggio 2016 n. 9695
L’attività del difensore, anche in caso di controversie di notevole difficoltà e tali da esporre l’assistito a un
elevato rischio di soccombenza,
deve essere svolta con diligenza al fine di OBBLIGO DI DISSUASIONE
Cassazione Civile, sent. 2 luglio 2010 n. 15717
limitare escludere
il pregiudizio per l’assistito
Il difensore può decidere di non accettare una causa per la quale prevede la soccombenza del suo assistito, ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di una «causa persa», senza neppure attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento comunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio assistito.
OBBLIGO DI DISSUASIONE
Cassazione Civile, sent. 2 luglio 2010 n. 15717
In caso di assoluta inerzia del difensore si configura la sua responsabilità professionale
per aver esposto il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, quantomeno per le spese processuali cui egli va incontro,
per la propria difesa e per quella della parte avversa
PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ Cassazione Civile, sent. 16 febbraio 2016 n. 2954
Un Comune conferisce mandato a un avvocato per l’impugnazione di 33 decisioni del Commissario per gli usi civici. Espletato l’incarico (conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità dei gravami) l’avvocato agisce per il pagamento del compenso.
Il Comune contesta la fondatezza della domanda e propone domanda riconvenzionale risarcitoria per responsabilità professionale dell’avvocato (il quale avrebbe errato nell’individuazione del giudice competente per le impugnazioni, con conseguente loro inammissibilità).
IL FATTO
In primo e secondo grado la domanda dell’avvocato è accolta, mentre quella del Comune viene rigettata.
L’incertezza, nel caso di specie, dell’individuazione delle regole di competenza del giudice dell’impugnazione
implica
la soluzione di «problemi di speciale difficoltà»
ed esclude la responsabilità dell’avvocato per colpa lieve
La Cassazione rigetta il ricorso del Comune
.PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ
Cassazione Civile, sent. 16 febbraio 2016 n. 2954
L’opinabilità della questione
dalla cui errata soluzione è derivato il pregiudizio per il cliente rende operante l’art. 2236 c.c., in base al quale
la responsabilità deve essere limitata ai casi di PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ
Cassazione Civile, sent . 16 febbraio 2016 n. 2954
dolo colpa grave
PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ Cassazione Civile, sent. 16 febbraio 2016 n. 2954
L’inadempimento dell’avvocato non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato voluto dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza.
Tale dovere deve essere commisurato alla
«natura» dell’attività esercitata.
Pertanto, la diligenza che il professionista deve impiegare è quella media,
ossia quella posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale
e di attenzione media.
NESSUNA DIFFERENZA
TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
Tizio si rivolge a un avvocato per definire una lite che lo oppone al proprio debitore Caio. Il legale predispone un accordo transattivo, che viene sottoscritto dalle parti.
Successivamente il debitore è dichiarato fallito e il relativo fallimento è esteso anche a Tizio (ritenuto, dal Tribunale, «socio di fatto» del primo).
Nella difesa contro il curatore, Tizio si avvale del medesimo avvocato.
Successivamente, però, ritenendo che l’estensione del fallimento sia stata provocata – anche e soprattutto – dal tenore delle clausole
contenute nella transazione predisposta dall’avvocato, Tizio intenta un giudizio nei confronti di quest’ultimo, chiedendone la condanna al risarcimento danni.
IL FATTO
Innanzi al Tribunale, il convenuto avvocato propone domanda riconvenzionale contro l’ex cliente, chiedendone la condanna per lite temeraria.
Il Tribunale di Bergamo rigetta entrambe le domande.
La Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado per quanto riguarda il rigetto della domanda di Tizio, mentre accoglie la
domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dal legale.
La pronuncia trova conferma in Cassazione.
IL FATTO
NESSUNA DIFFERENZA
TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
Secondo la Suprema Corte non vi è alcuna differenza nella valutazione della responsabilità professionale fra attività giudiziale e stragiudiziale.
In entrambe, infatti,
NESSUNA DIFFERENZA
TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
«l’assistito si duole con il legale di non avergli procurato o di non aver conseguito un risultato prognosticamente utile e ciò quale conseguenza di una prestazione imperita o negligente»
considerato quindi che l’obbligazione dell’avvocato è
di mezzi e non di risultato
il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile solamente se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
Quanto al danno d’immagine patito dal professionista
a seguito della condotta processuale temeraria del suo assistito ex art. 96 c.p.c.
per la Cassazione si ha una corretta applicazione delle nozioni di comune esperienza nell’affermazione della Corte d’appello secondo cui
«nel piccolo Foro della città di Bergamo la pendenza di una causa nella quale si accusa l’avvocato di essere il professionista che ha condotto il proprio cliente a
fallire, benché estraneo all’impresa insolvente, certamente è un deterrente per la nuova clientela»
NESSUNA DIFFERENZA
TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI Cassazione Civile, sent. 12 aprile 2011 n. 8312
Il Tribunale, come già il GdP, respinge la domanda di risarcimento danni svolta nei confronti di un difensore (il quale, in un giudizio risarcitorio a seguito di sinistro stradale, aveva chiesto fissarsi l’udienza di precisazione delle conclusioni senza aver dato corso alle prove sulle modalità del fatto, sulla responsabilità e sull’entità dei danni) con la motivazione che l’assistito «non ha dimostrato di avere fornito al difensore i nomi dei testimoni».
La Cassazione ribalta l’esito dei precedenti gradi di giudizio condannando il difensore: i giudici di merito hanno errato nel ritenere che gravasse sull’assistito «l’onere di provare di aver fornito all’avvocato la lista dei testimoni».
In realtà, chiarisce la Corte, «è onere del difensore dimostrare di aver sollecitato, adeguatamente, il cliente a detta comunicazione».
IL FATTO
• dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o
• di avere svolto tutte le attività che, nella particolare contingenza, gli potevano essere ragionevolmente richieste
MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI Cassazione Civile, sent. 12 aprile 2011 n. 8312
mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per l’accoglimento della domanda
Rientra infatti nei doveri di diligenza del difensore la consapevolezza che
• la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza
• il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione del giudice
negligenza del difensore,
salvo che
OMESSE VISURE CATASTALI
Cassazione Civile, ordinanza 21 settembre 2017 n. 21953
IL FATTO
Un notaio è ritenuto responsabile per aver omesso le necessarie verifiche ipocatastali in sede di trasferimento di terreni e non avere, quindi, reso edotti i clienti dell’esistenza di un’iscrizione ipotecaria e di un pignoramento sugli stessi.
Il notaio è condannato al risarcimento del danno, quantificato nella somma pagata dagli acquirenti al creditore procedente per ottenere la cancellazione del pignoramento.
Ricorre per cassazione il professionista.
La Cassazione respinge il ricorso sancendo che il notaio incaricato di stipulare un atto ha l’obbligo di
La S.C., quindi, incardina la fonte dell’obbligo in questione nell’incarico conferito al notaio dal cliente, che comprende
• l’indagine circa la volontà delle parti
• il compimento di tutte le attività preparatorie e successive all’atto, rientranti nel più generale dovere di diligenza
OMESSE VISURE CATASTALI
Cassazione Civile, ordinanza 21 settembre 2017 n. 21953
verificare preventivamente la libertà da vincoli e pesi dell’immobile oggetto di trasferimento
comunicare alle parti l’esito di tali verifiche e le conseguenze delle stesse
OMESSE VISURE E DICHIARAZIONI MENDACI Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9662
IL FATTO
L’acquirente di un immobile agisce in giudizio per il risarcimento danni nei confronti del venditore che ha omesso di dichiarare l’esistenza di un sequestro conservativo sul bene.
Una volta condannato, il venditore promuove azione nei confronti del notaio rogante, chiedendone la condanna in manleva per non aver operato alcuna verifica catastale.
Il notaio si difende allegando di non aver effettuato le visure perché il venditore – oltre ad aver taciuto in mala fede l’esistenza di trascrizioni pregiudizievoli sulla res – ha manifestato la necessità di procedere con urgenza alla compravendita.
Il Tribunale rigetta la domanda del venditore sottolineando che il silenzio del venditore sull’esistenza del sequestro esclude ogni colpa in capo al professionista
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanna il notaio a tenere indenne il venditore
per la metà dell’importo da lui dovuto all’acquirente
IL FATTO
OMESSE VISURE E DICHIARAZIONI MENDACI
Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9662
La responsabilità del notaio per mancata o inesatta effettuazione delle visure ipocatastali non può ritenersi esclusa o attenuata dal fatto che il venditore abbia ingannevolmente dichiarato in atto la libertà dell’immobile da vincoli pregiudizievoli
«Il notaio officiato di un atto comportante il trasferimento di un immobile, ove non abbia compiuto le necessarie visure ipocatastali,
è
responsabile in solido
con l’alienantedei danni subiti dall’acquirente ed è soggetto ad azione di regresso per il rimborso del risarcimento cui l’alienante sia stato condannato in altro precedente giudizio promosso nei suoi confronti dall’acquirente»
OMESSE VISURE E DICHIARAZIONI MENDACI Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9662
Adita dal professionista, la Cassazione conferma la pronuncia di secondo grado
Il notaio incaricato di redigere l’atto pubblico di trasferimento immobiliare, che abbia compilato la dichiarazione a fini INVIM, sottoscritta dal venditore, riportando quanto da questi dichiarato, qualora abbia provveduto alla relativa registrazione
INCONGRUENZA DEI VALORI DICHIARATI DALLE PARTI Cassazione Civile, sent. 16 dicembre 2014 n. 26369
senza avvertire
la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere
pone in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui è obbligato, per l’incarico professionale conferito
Il notaio è tenuto a fornire una
consulenza tecnica
alla parte, funzionaleRisponde, quindi, dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di
COLPA LIEVE
INCONGRUENZA DEI VALORI DICHIARATI DALLE PARTI Cassazione Civile, sentenza 16 dicembre 2014 n. 26369
non solo al raggiungimento dello scopo (privatistico e pubblicistico) tipico, cui l’atto rogando è preordinato
ma anche al conseguimento degli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e a rispettare gli obblighi da essa imposti
INCONGRUENZA DEI VALORI DICHIARATI DALLE PARTI Cassazione Civile, sent. 16 dicembre 2014 n. 26369
In applicazione dei predetti principi la S.C. afferma la responsabilità di un notaio per colpa lieve.
«Tenuto conto del ruolo attribuito dalla legge al notaio ai fini delle dichiarazioni INVIM,
sussiste l’obbligo di avvertire la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere,
almeno quando è ragionevolmente probabile che quelle fornite dalla parte non lo siano
(come nella specie, in cui la coincidenza dei valori iniziali e finali dopo un lungo periodo di tempo intercorso tra gli atti di trasferimento delle parti
stride con periodi di mercato immobiliare notoriamente in crescita)».
La circostanza che
• una legge ambigua
• o una giurisprudenza contrastante
rendano incerta l’effettiva sussistenza dell’obbligo
per il notaio di eseguire un adempimento astrattamente indispensabile per la validità o l’opponibilità dell’atto da lui rogato
non esclude la responsabilità dello stesso nel caso in cui, in seguito,
quell’adempimento dovesse risultare effettivamente dovuto INCERTEZZA DEL QUADRO NORMATIVO Cassazione Civile, sent. 27 novembre 2012 n. 20995
Il notaio, infatti, ha il preciso obbligo di osservare un principio di precauzione
e di adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente
La Suprema Corte conferma quanto deciso dalla Corte d’Appello di Milano, rigettando il ricorso proposto da un commercialista, condannato alla restituzione dell’acconto ricevuto all’atto del conferimento del mandato e al risarcimento del danno cagionato alla società sua cliente.
Danno individuato dai Giudici in quanto versato per oneri fiscali da quest’ultima, all’esito di un’operazione di ristrutturazione societaria gestita dal professionista,
«nonostante l’assicurazione espressa dal commercialista (rivelatasi poi del tutto erronea, nonostante i ripetuti avvisi ricevuti da altri professionisti) che tale operazione non avrebbe comportato esborsi fiscali».
IL FATTO
ERRATA CONSULENZA
Cassazione Civile, sent. 22 luglio 2016 n. 15107
«Qualora il rapporto contrattuale tra
committente e
professionista preveda una precisa individuazione di obiettivi da raggiungere,
rendendo strumentale l’obbligazione di questi al
conseguimento di un determinato risultato, il
suo mancato
conseguimento costituisce inadempimento»
Nel confermare la condanna del commercialista, la Cassazione precisa
ERRATA CONSULENZA
Cassazione Civile, sent. 22 luglio 2016 n. 15107
COINCIDENZA DEI SOGGETTI DEL TRUST
Corte di Appello di Milano, ordinanza 30 gennaio 2017
Un notaio viene sottoposto a procedimento disciplinare in relazione alla stipula di 4 atti di trust, da lui rogati nel biennio 2010-2011, asseritamente privi di causa negoziale e affetti da
nullità assoluta per violazione di legge
, in quanto caratterizzati dalla «coincidenza soggettiva tra disponente, beneficiario e trustee».La Co.Re.Di afferma la responsabilità del notaio per violazione dell’art. 28 co. 1 e 138 co. 2 L. Not., infliggendogli una sanzione disciplinare pecuniaria di oltre € 15.000.
Il notaio propone reclamo alla Corte d’Appello.
IL FATTO
La Corte d’Appello, premesso che la questione della liceità di un trust autodichiarato si risolve sostanzialmente
nell’indagine sulla meritevolezza dell’interesse di volta in volta perseguito COINCIDENZA DEI SOGGETTI DEL TRUST
Corte di Appello di Milano, ordinanza 30 gennaio 2017
Ribalta la decisione della Co.Re.Di.
revocando le sanzioni comminate al notaio.
Per la Corte, infatti, il notaio
• non dispone di parametri idonei a valutare tale meritevolezza
• deve rifiutare di ricevere atti espressamente proibiti o affetti da nullità inequivoca
divieto
che si riferisce ad atti
singolarmente e specificatamente vietati e a tutti quelli comunque contrari a norma
cogente, per ragioni formali e sostanziali, purché si tratti di vizi che danno luogo,
in modo inequivoco, alla nullità assoluta dell’atto per contrarietà a norme imperative Rispetto all’atto di destinazione di un trust
il controllo che il notaio deve svolgere non è diverso da quello che egli deve compiere con riferimento a qualunque altro atto sia chiamato a redigere
trovano quindi applicazione gli stessi criteri elaborati in relazione al divieto per il notaio di ricevere
«atti espressamente proibiti dalla legge»
COINCIDENZA DEI SOGGETTI DEL TRUST
Corte di Appello di Milano, ordinanza 30 gennaio 2017
La Corte affronta il caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio nella vicenda che ha riguardato un lavoratore illegittimamente licenziato.
La mancata riproposizione del ricorso al Giudice del rinvio, in seguito al giudizio favorevole della Cassazione, ha fatto scattare la prescrizione, con conseguenze negative in capo al lavoratore licenziato.
Da ciò prende le mosse il giudizio promosso dal lavoratore per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della negligenza dei suoi legali nella riproposizione del ricorso innanzi al Giudice del rinvio.
IL FATTO
OMESSA IMPUGNAZIONE
Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
Secondo i giudici di secondo grado la concessione del risarcimento è conseguenza della valutazione, sulla base del criterio del «più
probabile che non» del tenore della sentenza di rinvio.
Nella stessa, infatti, pur affidandosi ai giudici di merito il compito di riconsiderare la legittimità del risarcimento, sono stabiliti alcuni
punti fermi che rendono poco probabile la soccombenza del lavoratore.
In primo grado, il Tribunale accerta la colpa dei legali, ma nega il risarcimento sulla base dell’assenza di prove del danno subito.
La Corte d’Appello, invece, dispone anche la liquidazione dei danni.
OMESSA IMPUGNAZIONE
Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
Nel caso di responsabilità professionale di avvocati e commercialisti per
omessa impugnazione
l’esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale il professionista, invece, ha lasciato decorrere i termini
• non può essere accertato in via diretta
• ma solo in via presuntiva e prognostica
La Cassazione accoglie la lettura della Corte d’Appello con alcune precisazioni e un importante principio di diritto …
OMESSA IMPUGNAZIONE
Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
Ne consegue che l’accertamento del nesso causale si estende con i medesimi criteri probabilistici anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica, ossia al mancato vantaggio che, ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito.
Di tale danno, in queste circostanze, non può infatti richiedersi una prova rigorosa e certa, incompatibile con la natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non verificatosi, per l’appunto, a causa dell’omissione.
OMESSA IMPUGNAZIONE
Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
«In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o «del più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa»
Conseguentemente, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto OMESSA IMPUGNAZIONE
Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
In sintesi, la Suprema Corte ritiene
a) che lo strumento della presunzione debba essere applicato ai casi di responsabilità professionale per omessa impugnazione
- di pronunce giudiziarie (avvocati)
- di atti impositivi dei tributi (commercialisti)
b) che il «calcolo delle probabilità» debba riguardare non solo l’accertamento del nesso causale tra omissione e danno, ma anche quello tra danno e conseguenze risarcibili
OMESSA IMPUGNAZIONE
Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
BILANCI «LACUNOSI»
Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115
IL FATTO
La sentenza è confermata in appello.
In primo grado un commercialista è ritenuto responsabile, nella sua veste di extraneus, di due distinti fatti di bancarotta impropria (poi unificati ex art. 219 l.f.) e, cioè, del concorso
• nella predisposizione di scritture contabili con annotazioni non veritiere sullo stato economico della società, al fine di occultare alcune distrazioni di beni
• nella successiva trasposizione di tali dati nel bilancio fallimentare
Secondo i giudici il presupposto che ha originato la responsabilità penale del commercialista risiede nell’incarico, ricevuto dai coimputati dopo la dichiarazione di fallimento, di predisporre le scritture contabili e il bilancio e, più esattamente, nell’espletamento di tale incarico sulla base delle mere indicazioni dei committenti, senza la previa verifica della rispondenza delle annotazioni via via effettuate alla documentazione, che non gli sarebbe mai stata fornita e che non avrebbe mai curato di richiedere.
Tale omissione di controllo e l’accettazione del rischio che le annotazioni contabili richiestegli, e mai verificate, potessero mascherare operazioni penalmente illecite (come in realtà avvenuto) sono «sufficienti a integrare l’elemento psicologico»
del reato contestato.
BILANCI «LACUNOSI»
Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115
«È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il commercialista compili il bilancio della società fallita sulla base delle mere indicazioni fornite dagli amministratori, senza alcuna verifica della documentazione di supporto e, dunque, senza alcun controllo, accettando il rischio che le annotazioni potessero mascherare un’operazione riconducibile al reato di bancarotta documentale o fraudolenta».
La Suprema Corte avalla l’interpretazione dei giudici di merito, confermando la condanna del professionista
BILANCI «LACUNOSI»
Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115
PRESCRIZIONE
PRESCRIZIONE
QUALE DIES A QUO?
In relazione alla responsabilità professionale, il cui termine prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento del danno è l’ordinario termine decennale, si è registrato e continua a registrarsi un importante contrasto giurisprudenziale
Secondo un primo orientamento, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui la condotta del professionista abbia determinato l’evento dannoso e, dunque, dal momento in cui il professionista non abbia adempiuto alla propria prestazione.
Secondo tale lettura, la circostanza che il danno si sia manifestato in un momento successivo rispetto alla condotta inadempiente si rivela del tutto ininfluente ai fini del decorso della prescrizione.
Tale orientamento (per quanto minoritario) non può ancora dirsi definitivamente superato.
Secondo recenti pronunce, infatti
L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c.
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo ai fini della decorrenza della prescrizione, «è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art.
2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cassazione Civile, sentenza 6 ottobre 2014 n. 21026).
PRESCRIZIONE
QUALE DIES A QUO?
in senso contrario, la più recente giurisprudenza individua il dies a quo nel momento in cui il soggetto che ha subito il danno viene a conoscenza del pregiudizio medesimo, cioè il momento in cui il danno diviene oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere.
In altre parole
«Il termine di prescrizione del risarcimento del danno da responsabilità professionale decorre non già dal momento in cui la condotta del professionista abbia determinato l’evento dannoso, bensì dal momento in cui la produzione del danno si sia manifestata all’esterno nella sua oggettività, divenendo percepibile, conoscibile e azionabile dal soggetto legittimato»
(Cassazione Civile, sentenza 3 maggio 2016 n. 8703)
PRESCRIZIONE
QUALE DIES A QUO?
Gli acquirenti di un immobile ottengono la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita rogato poiché, nonostante il bene sia stato loro garantito come libero da pesi, esso è successivamente risultato gravato da ipoteca e addirittura pignorato in danno dell’originario proprietario.
Pacifica la responsabilità dei venditori convenuti viene, tuttavia, rigettata la domanda di manleva nei confronti del notaio: il Tribunale dichiara l’estinzione dei diritti di questi ultimi nei confronti del professionista, per intervenuta prescrizione.
La pronuncia è confermata in appello: la domanda proposta nei confronti del notaio non è più accoglibile in quanto la prescrizione è oramai decorsa alla data della chiamata in garanzia, «dovendosi far partire il medesimo termine decennale dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita».
IL FATTO
Cassazione Civile, sent. 18 febbraio 2016 n. 3176
PRESCRIZIONE
QUALE DIES A QUO?
La Cassazione ribalta l’esito dei giudizi di merito,
rilevando l’errore in cui è incorso il giudice d’appello nel non considerare come, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità
Cassazione Civile, sent. 18 febbraio 2016 n. 3176
«La decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale non decorre dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere».
«La decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale non decorre dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere».
PRESCRIZIONE
QUALE DIES A QUO?
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA Cassazione Penale, sent. n. 42561/2017
A un professionista viene applicata la misura degli arresti domiciliari, in quanto ritenuto gravemente indiziato di avere
concorso con il suo cliente, dominus di un gruppo societario, nel reato di cui all’art. 648 ter c.p., co. 1
perché «con condotte diverse, impiegavano e comunque trasferivano e sostituivano tramite alcune società in attività economiche» di tipo turistico e alberghiero il denaro proveniente dalla commissione di un delitto non colposo (bancarotta)
IL FATTO IL FATTO
In particolare l’indiziato (in qualità di consulente del gruppo) risulta aver
• tenuto in modo irregolare e confuso la contabilità
• non aver segnalato, come sospette, all’Ufficio Italiano cambi (pur avendone l’obbligo ex D.Lgs. 231/07) le suddette operazioni
Il Tribunale annulla l’ordinanza del Gip con cui era stata applicata al consulente la misura degli arresti domiciliari:
ad avviso dei giudici, infatti, gli elementi raccolti non consentono di affermare che l’indagato avesse la consapevolezza che le somme investite fossero di provenienza delittuosa
IL FATTO
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
Cassazione Penale, sent. n. 42561/2017
«Il consulente che si occupa della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili
attraverso i cui conti transita il denaro proveniente da una bancarotta se non segnala l’operazione sospetta
può rispondere del reato di autoriciclaggio
in concorso con l’imprenditore».
La Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore della Repubblica censurando la determinazione del Tribunale