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Convegno La responsabilità professionale di avvocati, commercialisti e notai Slides prof. Borsari | Ordine degli Avvocati di Verona

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(1)

«Dopotutto ...

domani è un altro giorno»

PROFILI CRITICI

DELLE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI

prof. avv. Riccardo Borsari

(2)

OBBLIGHI

INFORMATIVI

(3)

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITO Tribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016

IL FATTO

La convenuta si oppone affermando che l’avvocato, nella prestazione della propria attività

• non ha raggiunto esiti favorevoli

• non ha mai adempiuto all’obbligo di informarla delle strategie processuali e delle difficoltà dei giudizi

Un avvocato conviene in giudizio la propria

assistita per il pagamento del compenso

professionale

(4)

Nel respingere la domanda dell’avvocato, il Tribunale precisa che il mancato adempimento da parte del difensore dei propri doveri di informazione, con particolare riferimento ai rischi della controversia e alla strategia processuale adottata

rappresenta un inadempimento contrattuale

tale da paralizzare lo stesso diritto al pagamento del compenso OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITO

Tribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016

(5)

Obbligo informativo

è permanente e si colloca

sia prima della controversia sia nel corso

della stessa

impone di informare tempestivamente

l’assistito

grado

complessità lite

rischi lite

strategie processuali

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITO Tribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016

Secondo il Tribunale

(6)

Pertanto, in caso di esito negativo della controversia

la violazione di tale obbligo

preclude il diritto al pagamento del compenso,

spettando oltre tutto all’avvocato l’onere di dimostrare di aver fornito le dovute informazioni

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITO

Tribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016

(7)

INFORMAZIONE E PERSUASIONE

Cassazione Civile, sent. 19 aprile 2016 n. 7708

In primo grado un avvocato è condannato a risarcire i danni patiti dalla società sua assistita, in quanto ritenuto responsabile dell’omessa chiamata in causa di un terzo in manleva della medesima

.

In appello la sentenza è riformata: in concreto è infatti emerso che la società, pur regolarmente informata dal difensore dell’opportunità di chiamare in causa il terzo, ha ritenuto di non dare seguito alla predetta chiamata

.

IL FATTO

(8)

Per la Cassazione è corretta la valutazione della Corte d’Appello secondo cui

INFORMAZIONE E PERSUASIONE

Cassazione Civile, sent. 19 aprile 2016 n. 7708

A fronte di uno specifico dovere di informazione nei confronti del cliente in ordine all’opportunità di chiamare in causa il terzo (regolarmente assolto dall’avvocato)

non costituisce fonte di responsabilità professionale il comportamento omissivo del professionista

che non sollecita il cliente medesimo

dopo che questi ha rifiutato di effettuare la chiamata

(9)

Non può esigersi infatti che il difensore abbia il dovere di insistere per ottenere il consenso della parte alla chiamata in causa del terzo, dovendosi ritenere che la diligenza cui è tenuto il difensore nell’esercizio del suo mandato risulti assolta nel momento in cui il cliente sia stato informato sullo specifico punto.

INFORMAZIONE E PERSUASIONE

Cassazione Civile, sent. 19 aprile 2016 n. 7708

(10)

IL FATTO

La Cassazione, stravolgendo l’esito dei precedenti gradi di

giudizio, ha ritenuto

responsabile un commercialista per non aver informato il

proprio cliente

• della possibilità di ricorrere per cassazione impugnando una decisione avversa della Commissione tributaria Regionale

• della necessità, a tal fine, di rivolgersi a un avvocato

IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DEL COMMERCIALISTA

Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007

(11)

Nel caso di specie

• al professionista condannato non era stato conferito il mandato a impugnare la sentenza della Commissione tributaria Regionale (dinnanzi alla quale il ricorrente era stato peraltro difeso da altro professionista)

• il cliente, inoltre, non aveva mai consegnato al suo studio il dispositivo della sentenza e neppure i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio

Nel caso di specie

• al professionista condannato non era stato conferito il mandato a impugnare la sentenza della Commissione tributaria Regionale (dinnanzi alla quale il ricorrente era stato peraltro difeso da altro professionista)

• il cliente, inoltre, non aveva mai consegnato al suo studio il dispositivo della sentenza e neppure i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio

IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DEL COMMERCIALISTA

Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007

(12)

IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DEL COMMERCIALISTA

Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007

In primo e secondo grado

la responsabilità del commercialista è esclusa in quanto

«non essendo [egli] abilitato alla difesa tecnica dinnanzi alle giurisdizioni superiori, non avrebbe potuto impugnare dinnanzi alla Corte di

Cassazione la sentenza sfavorevole al contribuente»

Per la Cassazione, però,

«la sola circostanza che il commercialista non sia abilitato a promuovere ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione non vale ad escluderne la

responsabilità, ove non gli si ascriva (soltanto) tale mancata

impugnazione, bensì la mancata ottemperanza all’obbligo di informare il cliente della necessità di rivolgersi a un avvocato abilitato, nei tempi

previsti dall’ordinamento per impugnare la sentenza»

(13)

non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell’ambito della sua competenza

ma anche (tenuto conto della portata dell’incarico conferito) di individuare le questioni che esulino dalla stessa

informando il cliente dei limiti della propria competenza

fornendo al cliente gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente

Secondo la Cassazione

il commercialista investito di una consulenza

«di carattere tecnico e di prima informazione» ha infatti l’obbligo IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO

DEL COMMERCIALISTA

Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007

(14)

non è sufficiente a escludere la

responsabilità disciplinare del notaio l’esenzione, per concorde volontà delle parti,

dall’obbligo di effettuare le visure

OBBLIGO INFORMATIVO DEL NOTAIO Corte di Cassazione, sent. n. 12797/2014

Secondo la Cassazione

(15)

Anche se è stato esonerato dalle visure, il notaio

• che sia a conoscenza o

• che abbia anche solo il mero sospetto

dell’esistenza di un’iscrizione pregiudizievole sull’immobile oggetto di compravendita

OBBLIGO INFORMATIVO DEL NOTAIO Corte di Cassazione, sent. n. 12797/2014

deve in ogni caso informare le parti essendo tenuto all’esecuzione

del contratto di prestazione d’opera professionale

secondo i canoni della diligenza qualificata e della buona fede

(16)

DOVERE

DI CONSIGLIO

&

SCELTA TECNICA

(17)

SCELTA DELLA LINEA TECNICA

Cassazione Civile, sent. 28 giugno 2016 n. 13292

L’avvocato per essere esonerato da responsabilità

non può limitarsi a sostenere di aver

«aderito alle indicazioni del cliente»

ma deve dare prova

di una corretta informazione

riguardo il verosimile esito dell’azione da intraprendere,

soprattutto in presenza di un «cliente non esperto di diritto»

(18)

Per consolidata giurisprudenza

SCELTA DELLA LINEA TECNICA

Cassazione Civile, sent. 28 giugno 2016 n. 13292

la responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ex art. 1176, co. 2, c.c.

tale violazione, ove consista

nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli all’assistito, non è esclusa né ridotta

quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso

la scelta della linea tecnica da seguire

costituisce, infatti, compito esclusivo del legale

(19)

Svariati anni dopo il rogito, gli acquirenti di un immobile, avendo scoperto che il venditore non ha cancellato l’ipoteca gravante sul bene e che l’esposizione debitoria è considerevole,

citano in giudizio venditore e notaio rogante

Il notaio si difende allegando che nell’atto di compravendita risultano chiaramente indicati

-l’esistenza dell’ipoteca

-l’impegno del venditore a liberare le unità immobiliari da tale vincolo

OBBLIGO DI BUON CONSIGLIO DEL NOTAIO Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9660

IL FATTO

(20)

In primo grado il notaio viene condannato al pagamento delle somme necessarie a liberare l’immobile dall’ipoteca.

Il giudice ravvisa infatti la colpa del notaio «per negligente esecuzione dell’incarico».

In appello la sentenza è riformata.

È esclusa la sussistenza di qualsiasi negligenza da parte del notaio

- essendo stata indicata nell’atto rogato l’esistenza dell’ipoteca

- non risultando nel rogito formule ingannevoli o poco chiare

OBBLIGO DI BUON CONSIGLIO DEL NOTAIO Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9660

IL FATTO

(21)

«Il notaio non può essere responsabile del mancato adempimento di un obbligo assunto nel contratto di

compravendita immobiliare dalla parte venditrice nei confronti della parte acquirente»

Nel confermare la sentenza d’appello, la Suprema Corte precisa OBBLIGO DI BUON CONSIGLIO DEL NOTAIO

Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9660

La diligenza professionale e il dovere di buon consiglio richiesti al notaio gli impongono, infatti, di compiere le attività preparatorie e successive essenziali al conseguimento del risultato voluto dalle parti,

restando estranee

le vicende relative al comportamento concretamente tenuto dalle stesse.

(22)

Il notaio non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti.

Contenuto essenziale della sua prestazione professionale è pertanto il dovere di consiglio, che ha a oggetto questioni tecniche (ossia problematiche), che una persona priva di competenze specifiche non sarebbe in grado di percepire

LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO Cassazione Civile, sent. 29 marzo 2007 n. 7707

Tale contenuto, però, non può essere dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella «normale prudenza» come, ad esempio:

• la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del prezzo

• l’inesistenza di vizi della cosa

(23)

«Qualora in sede di stipula di un atto di compravendita immobiliare, l’alienante abbia dichiarato estinto il debito a garanzia del quale è stata iscritta un’ipoteca sul bene, deve

ritenersi che l’acquirente abbia controllato, secondo la diligenza normale del padre di famiglia, la veridicità di tale circostanza attraverso la richiesta di esibizione della relativa

quietanza, senza che sia configurabile a carico del notaio l’obbligo avente ad oggetto il consiglio di effettuare la

relativa verifica».

LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO

Cassazione Civile, sent. 29 marzo 2007 n. 7707

(24)

L’acquirente di un immobile conviene in giudizio venditore e notaio rogante rappresentando di aver sottoscritto un contratto di vendita nel quale l’immobile è stato dichiarato abitabile, benché – in realtà – non lo fosse.

Tra le altre cose, chiede l’accertamento della responsabilità del notaio per aver omesso di verificare l’abitabilità dell’immobile

.

IL FATTO

La domanda nei confronti del notaio è respinta in tutti i gradi di giudizio.

LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO

Cassazione Civile, sent. 13 giugno 2017 n. 14618

(25)

Il dovere di consiglio del notaio relativamente alle

scelte tecnico-giuridiche è rilevante,

ma

non al punto da potersi sostituire a un tecnico,

con competenze ingegneristiche, per valutare autonomamente se l’immobile sia o meno

abitabile.

Il notaio non ha

l’obbligo di accertare la veridicità di una qualità del bene non incidente

sulla sua

commerciabilità.

Pertanto, del danno deve rispondere

unicamente il venditore.

LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO

Cassazione Civile, sent. 13 giugno 2017 n. 14618

(26)

IL FATTO

Il commercialista di una società dichiarata fallita viene condannato per aver commesso – in concorso con amministratori e liquidatore della società – il reato di

bancarotta fraudolenta per distrazione

La sentenza trova conferma in

tutti

i gradi di giudizio

CONSIGLI MALEVOLI

Cassazione Penale, sent. 9 ottobre 2012 n. 39988

(27)

«È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui proposito criminoso»

La Cassazione nel confermare la condanna del commercialista richiama il proprio consolidato orientamento

CONSIGLI MALEVOLI

Cassazione Penale, sent. 9 ottobre 2012 n. 39988

(28)

CONSIGLI MALEVOLI

Cassazione Penale, sent. n. 12752/1998

La Cassazione afferma la responsabilità del commercialista per aver adottato personalmente un espediente illecito, quale mezzo fraudolento per celare le reali condizioni economiche del cliente (ossia attribuire una determinata partita a una voce di bilancio piuttosto che a un’altra),

precisando che detta responsabilità sarebbe stata esclusa se

IL FATTO

egli si fosse limitato a indicare al cliente detto espediente in astratto, senza istruire questi su come adottarlo

(29)

CONSIGLI MALEVOLI

Cassazione Penale, sent. n. 12752/1998

IL FATTO

La consulenza professionale

ancorchè consista nell’indicazione di alternative a una condotta incriminata dalla legge

«quale comodo espediente non in contrasto con la legge penale»

istigazione a commettere il reato del cliente

se la prestazione stessa sia resa nell’ambito dei servizi professionali non implica di per sé

(30)

Diversamente, qualora il commercialista

• indichi in concreto la via per adottare un espediente illecito

• o, addirittura, lo adotti di persona

quale mezzo fraudolento

diretto a celare le reali condizioni economiche del cliente, si pone l’elemento obiettivo di

incriminazione per concorso

in quanto il contributo morale così configurato è dato dal fatto che

«la condotta esula dall’ambito professionale»

CONSIGLI MALEVOLI

Cassazione Penale, sent. n. 12752/1998

(31)

IL FATTO

Nei confronti di un commercialista (e del coindagato suo cliente) viene disposto il sequestro preventivo per equivalente

- delle somme presenti nei relativi conti correnti bancari - delle partecipazioni societarie agli stessi riferibili

- dei beni mobili registrati e dei beni immobili ipotizzandosi, nei confronti dei medesimi, il reato di

dichiarazione infedele in concorso

relativamente alle imposte sui redditi per diverse annualità, posto in essere mediante indicazione di minori elementi attivi SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA

PER L’EVASIONE DEL CLIENTE

Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967

(32)

In particolare, il commercialista

• nella sua qualità di «tenutario delle scritture contabili dell’impresa»

• e di incaricato della redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi

è chiamato a rispondere del reato quale istigatore, per avere

• prestato la propria opera in continuativa difformità rispetto ai suoi doveri professionali

• omesso ogni adempimento utile per ripristinare la legalità

SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE

Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967

(33)

La Cassazione (adita dal professionista) respinge il ricorso precisando che il commercialista che tiene sistematicamente la contabilità del contribuente, accusato di dichiarazione infedele

• risponde del reato a titolo concorsuale

• e, pur non avendo tratto alcun profitto dal reato, rischia il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei suoi beni personali

SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE

Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967

(34)

La soluzione è coerente con i principi generali in base ai quali il contributo concorsuale assume rilevanza anche in forma di

contributo agevolatore

e cioè quando il reato,

senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso,

ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE

Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967

(35)

SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE

Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967

È quindi sufficiente che la condotta di partecipazione risulti materialmente idonea ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante

• il rafforzamento del proposito criminoso

• o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti

e che il partecipe, per effetto della sua condotta, abbia

aumentato la possibilità della produzione del reato

(36)

DILIGENZA

&

COLPA

(37)

Pertanto, per andare esente da responsabilità professionale, l’avvocato che promuove una causa completamente infondata

deve provare

di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione a fronte di una irremovibile iniziativa dell’assistito e non dimostrare la semplice esistenza

di un «consenso consapevole» da parte di quest’ultimo.

Secondo la Cassazione l’avvocato ha l’obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare l’assistito sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni.

Sussiste, in particolare, lo specifico obbligo di dissuadere l’assistito da azioni che siano «manifestamente prive di fondamento».

OBBLIGO DI DISSUASIONE

Cassazione Civile, sent. 12 maggio 2016 n. 9695

(38)

L’attività del difensore, anche in caso di controversie di notevole difficoltà e tali da esporre l’assistito a un

elevato rischio di soccombenza,

deve essere svolta con diligenza al fine di OBBLIGO DI DISSUASIONE

Cassazione Civile, sent. 2 luglio 2010 n. 15717

limitare escludere

il pregiudizio per l’assistito

(39)

Il difensore può decidere di non accettare una causa per la quale prevede la soccombenza del suo assistito, ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di una «causa persa», senza neppure attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento comunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio assistito.

OBBLIGO DI DISSUASIONE

Cassazione Civile, sent. 2 luglio 2010 n. 15717

In caso di assoluta inerzia del difensore si configura la sua responsabilità professionale

per aver esposto il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, quantomeno per le spese processuali cui egli va incontro,

per la propria difesa e per quella della parte avversa

(40)

PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ Cassazione Civile, sent. 16 febbraio 2016 n. 2954

Un Comune conferisce mandato a un avvocato per l’impugnazione di 33 decisioni del Commissario per gli usi civici. Espletato l’incarico (conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità dei gravami) l’avvocato agisce per il pagamento del compenso.

Il Comune contesta la fondatezza della domanda e propone domanda riconvenzionale risarcitoria per responsabilità professionale dell’avvocato (il quale avrebbe errato nell’individuazione del giudice competente per le impugnazioni, con conseguente loro inammissibilità).

IL FATTO

In primo e secondo grado la domanda dell’avvocato è accolta, mentre quella del Comune viene rigettata.

(41)

L’incertezza, nel caso di specie, dell’individuazione delle regole di competenza del giudice dell’impugnazione

implica

la soluzione di «problemi di speciale difficoltà»

ed esclude la responsabilità dell’avvocato per colpa lieve

La Cassazione rigetta il ricorso del Comune

.

PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ

Cassazione Civile, sent. 16 febbraio 2016 n. 2954

(42)

L’opinabilità della questione

dalla cui errata soluzione è derivato il pregiudizio per il cliente rende operante l’art. 2236 c.c., in base al quale

la responsabilità deve essere limitata ai casi di PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ

Cassazione Civile, sent . 16 febbraio 2016 n. 2954

dolo colpa grave

(43)

PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ Cassazione Civile, sent. 16 febbraio 2016 n. 2954

L’inadempimento dell’avvocato non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato voluto dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza.

Tale dovere deve essere commisurato alla

«natura» dell’attività esercitata.

Pertanto, la diligenza che il professionista deve impiegare è quella media,

ossia quella posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale

e di attenzione media.

(44)

NESSUNA DIFFERENZA

TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849

Tizio si rivolge a un avvocato per definire una lite che lo oppone al proprio debitore Caio. Il legale predispone un accordo transattivo, che viene sottoscritto dalle parti.

Successivamente il debitore è dichiarato fallito e il relativo fallimento è esteso anche a Tizio (ritenuto, dal Tribunale, «socio di fatto» del primo).

Nella difesa contro il curatore, Tizio si avvale del medesimo avvocato.

Successivamente, però, ritenendo che l’estensione del fallimento sia stata provocata – anche e soprattutto – dal tenore delle clausole

contenute nella transazione predisposta dall’avvocato, Tizio intenta un giudizio nei confronti di quest’ultimo, chiedendone la condanna al risarcimento danni.

IL FATTO

(45)

Innanzi al Tribunale, il convenuto avvocato propone domanda riconvenzionale contro l’ex cliente, chiedendone la condanna per lite temeraria.

Il Tribunale di Bergamo rigetta entrambe le domande.

La Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado per quanto riguarda il rigetto della domanda di Tizio, mentre accoglie la

domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dal legale.

La pronuncia trova conferma in Cassazione.

IL FATTO

NESSUNA DIFFERENZA

TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849

(46)

Secondo la Suprema Corte non vi è alcuna differenza nella valutazione della responsabilità professionale fra attività giudiziale e stragiudiziale.

In entrambe, infatti,

NESSUNA DIFFERENZA

TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849

«l’assistito si duole con il legale di non avergli procurato o di non aver conseguito un risultato prognosticamente utile e ciò quale conseguenza di una prestazione imperita o negligente»

considerato quindi che l’obbligazione dell’avvocato è

di mezzi e non di risultato

il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile solamente se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.

(47)

Quanto al danno d’immagine patito dal professionista

a seguito della condotta processuale temeraria del suo assistito ex art. 96 c.p.c.

per la Cassazione si ha una corretta applicazione delle nozioni di comune esperienza nell’affermazione della Corte d’appello secondo cui

«nel piccolo Foro della città di Bergamo la pendenza di una causa nella quale si accusa l’avvocato di essere il professionista che ha condotto il proprio cliente a

fallire, benché estraneo all’impresa insolvente, certamente è un deterrente per la nuova clientela»

NESSUNA DIFFERENZA

TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849

(48)

MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI Cassazione Civile, sent. 12 aprile 2011 n. 8312

Il Tribunale, come già il GdP, respinge la domanda di risarcimento danni svolta nei confronti di un difensore (il quale, in un giudizio risarcitorio a seguito di sinistro stradale, aveva chiesto fissarsi l’udienza di precisazione delle conclusioni senza aver dato corso alle prove sulle modalità del fatto, sulla responsabilità e sull’entità dei danni) con la motivazione che l’assistito «non ha dimostrato di avere fornito al difensore i nomi dei testimoni».

La Cassazione ribalta l’esito dei precedenti gradi di giudizio condannando il difensore: i giudici di merito hanno errato nel ritenere che gravasse sull’assistito «l’onere di provare di aver fornito all’avvocato la lista dei testimoni».

In realtà, chiarisce la Corte, «è onere del difensore dimostrare di aver sollecitato, adeguatamente, il cliente a detta comunicazione».

IL FATTO

(49)

dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o

di avere svolto tutte le attività che, nella particolare contingenza, gli potevano essere ragionevolmente richieste

MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI Cassazione Civile, sent. 12 aprile 2011 n. 8312

mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per l’accoglimento della domanda

Rientra infatti nei doveri di diligenza del difensore la consapevolezza che

• la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza

• il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione del giudice

negligenza del difensore,

salvo che

(50)

OMESSE VISURE CATASTALI

Cassazione Civile, ordinanza 21 settembre 2017 n. 21953

IL FATTO

Un notaio è ritenuto responsabile per aver omesso le necessarie verifiche ipocatastali in sede di trasferimento di terreni e non avere, quindi, reso edotti i clienti dell’esistenza di un’iscrizione ipotecaria e di un pignoramento sugli stessi.

Il notaio è condannato al risarcimento del danno, quantificato nella somma pagata dagli acquirenti al creditore procedente per ottenere la cancellazione del pignoramento.

Ricorre per cassazione il professionista.

(51)

La Cassazione respinge il ricorso sancendo che il notaio incaricato di stipulare un atto ha l’obbligo di

La S.C., quindi, incardina la fonte dell’obbligo in questione nell’incarico conferito al notaio dal cliente, che comprende

• l’indagine circa la volontà delle parti

• il compimento di tutte le attività preparatorie e successive all’atto, rientranti nel più generale dovere di diligenza

OMESSE VISURE CATASTALI

Cassazione Civile, ordinanza 21 settembre 2017 n. 21953

verificare preventivamente la libertà da vincoli e pesi dell’immobile oggetto di trasferimento

comunicare alle parti l’esito di tali verifiche e le conseguenze delle stesse

(52)

OMESSE VISURE E DICHIARAZIONI MENDACI Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9662

IL FATTO

L’acquirente di un immobile agisce in giudizio per il risarcimento danni nei confronti del venditore che ha omesso di dichiarare l’esistenza di un sequestro conservativo sul bene.

Una volta condannato, il venditore promuove azione nei confronti del notaio rogante, chiedendone la condanna in manleva per non aver operato alcuna verifica catastale.

Il notaio si difende allegando di non aver effettuato le visure perché il venditore – oltre ad aver taciuto in mala fede l’esistenza di trascrizioni pregiudizievoli sulla res – ha manifestato la necessità di procedere con urgenza alla compravendita.

(53)

Il Tribunale rigetta la domanda del venditore sottolineando che il silenzio del venditore sull’esistenza del sequestro esclude ogni colpa in capo al professionista

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanna il notaio a tenere indenne il venditore

per la metà dell’importo da lui dovuto all’acquirente

IL FATTO

OMESSE VISURE E DICHIARAZIONI MENDACI

Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9662

(54)

La responsabilità del notaio per mancata o inesatta effettuazione delle visure ipocatastali non può ritenersi esclusa o attenuata dal fatto che il venditore abbia ingannevolmente dichiarato in atto la libertà dell’immobile da vincoli pregiudizievoli

«Il notaio officiato di un atto comportante il trasferimento di un immobile, ove non abbia compiuto le necessarie visure ipocatastali,

è

responsabile in solido

con l’alienante

dei danni subiti dall’acquirente ed è soggetto ad azione di regresso per il rimborso del risarcimento cui l’alienante sia stato condannato in altro precedente giudizio promosso nei suoi confronti dall’acquirente»

OMESSE VISURE E DICHIARAZIONI MENDACI Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9662

Adita dal professionista, la Cassazione conferma la pronuncia di secondo grado

(55)

Il notaio incaricato di redigere l’atto pubblico di trasferimento immobiliare, che abbia compilato la dichiarazione a fini INVIM, sottoscritta dal venditore, riportando quanto da questi dichiarato, qualora abbia provveduto alla relativa registrazione

INCONGRUENZA DEI VALORI DICHIARATI DALLE PARTI Cassazione Civile, sent. 16 dicembre 2014 n. 26369

senza avvertire

la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere

pone in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui è obbligato, per l’incarico professionale conferito

(56)

Il notaio è tenuto a fornire una

consulenza tecnica

alla parte, funzionale

Risponde, quindi, dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di

COLPA LIEVE

INCONGRUENZA DEI VALORI DICHIARATI DALLE PARTI Cassazione Civile, sentenza 16 dicembre 2014 n. 26369

non solo al raggiungimento dello scopo (privatistico e pubblicistico) tipico, cui l’atto rogando è preordinato

ma anche al conseguimento degli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e a rispettare gli obblighi da essa imposti

(57)

INCONGRUENZA DEI VALORI DICHIARATI DALLE PARTI Cassazione Civile, sent. 16 dicembre 2014 n. 26369

In applicazione dei predetti principi la S.C. afferma la responsabilità di un notaio per colpa lieve.

«Tenuto conto del ruolo attribuito dalla legge al notaio ai fini delle dichiarazioni INVIM,

sussiste l’obbligo di avvertire la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere,

almeno quando è ragionevolmente probabile che quelle fornite dalla parte non lo siano

(come nella specie, in cui la coincidenza dei valori iniziali e finali dopo un lungo periodo di tempo intercorso tra gli atti di trasferimento delle parti

stride con periodi di mercato immobiliare notoriamente in crescita)».

(58)

La circostanza che

una legge ambigua

o una giurisprudenza contrastante

rendano incerta l’effettiva sussistenza dell’obbligo

per il notaio di eseguire un adempimento astrattamente indispensabile per la validità o l’opponibilità dell’atto da lui rogato

non esclude la responsabilità dello stesso nel caso in cui, in seguito,

quell’adempimento dovesse risultare effettivamente dovuto INCERTEZZA DEL QUADRO NORMATIVO Cassazione Civile, sent. 27 novembre 2012 n. 20995

Il notaio, infatti, ha il preciso obbligo di osservare un principio di precauzione

e di adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente

(59)

La Suprema Corte conferma quanto deciso dalla Corte d’Appello di Milano, rigettando il ricorso proposto da un commercialista, condannato alla restituzione dell’acconto ricevuto all’atto del conferimento del mandato e al risarcimento del danno cagionato alla società sua cliente.

Danno individuato dai Giudici in quanto versato per oneri fiscali da quest’ultima, all’esito di un’operazione di ristrutturazione societaria gestita dal professionista,

«nonostante l’assicurazione espressa dal commercialista (rivelatasi poi del tutto erronea, nonostante i ripetuti avvisi ricevuti da altri professionisti) che tale operazione non avrebbe comportato esborsi fiscali».

IL FATTO

ERRATA CONSULENZA

Cassazione Civile, sent. 22 luglio 2016 n. 15107

(60)

«Qualora il rapporto contrattuale tra

committente e

professionista preveda una precisa individuazione di obiettivi da raggiungere,

rendendo strumentale l’obbligazione di questi al

conseguimento di un determinato risultato, il

suo mancato

conseguimento costituisce inadempimento»

Nel confermare la condanna del commercialista, la Cassazione precisa

ERRATA CONSULENZA

Cassazione Civile, sent. 22 luglio 2016 n. 15107

(61)

COINCIDENZA DEI SOGGETTI DEL TRUST

Corte di Appello di Milano, ordinanza 30 gennaio 2017

Un notaio viene sottoposto a procedimento disciplinare in relazione alla stipula di 4 atti di trust, da lui rogati nel biennio 2010-2011, asseritamente privi di causa negoziale e affetti da

nullità assoluta per violazione di legge

, in quanto caratterizzati dalla «coincidenza soggettiva tra disponente, beneficiario e trustee».

La Co.Re.Di afferma la responsabilità del notaio per violazione dell’art. 28 co. 1 e 138 co. 2 L. Not., infliggendogli una sanzione disciplinare pecuniaria di oltre € 15.000.

Il notaio propone reclamo alla Corte d’Appello.

IL FATTO

(62)

La Corte d’Appello, premesso che la questione della liceità di un trust autodichiarato si risolve sostanzialmente

nell’indagine sulla meritevolezza dell’interesse di volta in volta perseguito COINCIDENZA DEI SOGGETTI DEL TRUST

Corte di Appello di Milano, ordinanza 30 gennaio 2017

Ribalta la decisione della Co.Re.Di.

revocando le sanzioni comminate al notaio.

Per la Corte, infatti, il notaio

• non dispone di parametri idonei a valutare tale meritevolezza

• deve rifiutare di ricevere atti espressamente proibiti o affetti da nullità inequivoca

(63)

divieto

che si riferisce ad atti

singolarmente e specificatamente vietati e a tutti quelli comunque contrari a norma

cogente, per ragioni formali e sostanziali, purché si tratti di vizi che danno luogo,

in modo inequivoco, alla nullità assoluta dell’atto per contrarietà a norme imperative Rispetto all’atto di destinazione di un trust

il controllo che il notaio deve svolgere non è diverso da quello che egli deve compiere con riferimento a qualunque altro atto sia chiamato a redigere

trovano quindi applicazione gli stessi criteri elaborati in relazione al divieto per il notaio di ricevere

«atti espressamente proibiti dalla legge»

COINCIDENZA DEI SOGGETTI DEL TRUST

Corte di Appello di Milano, ordinanza 30 gennaio 2017

(64)

La Corte affronta il caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio nella vicenda che ha riguardato un lavoratore illegittimamente licenziato.

La mancata riproposizione del ricorso al Giudice del rinvio, in seguito al giudizio favorevole della Cassazione, ha fatto scattare la prescrizione, con conseguenze negative in capo al lavoratore licenziato.

Da ciò prende le mosse il giudizio promosso dal lavoratore per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della negligenza dei suoi legali nella riproposizione del ricorso innanzi al Giudice del rinvio.

IL FATTO

OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

(65)

Secondo i giudici di secondo grado la concessione del risarcimento è conseguenza della valutazione, sulla base del criterio del «più

probabile che non» del tenore della sentenza di rinvio.

Nella stessa, infatti, pur affidandosi ai giudici di merito il compito di riconsiderare la legittimità del risarcimento, sono stabiliti alcuni

punti fermi che rendono poco probabile la soccombenza del lavoratore.

In primo grado, il Tribunale accerta la colpa dei legali, ma nega il risarcimento sulla base dell’assenza di prove del danno subito.

La Corte d’Appello, invece, dispone anche la liquidazione dei danni.

OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

(66)

Nel caso di responsabilità professionale di avvocati e commercialisti per

omessa impugnazione

l’esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale il professionista, invece, ha lasciato decorrere i termini

non può essere accertato in via diretta

• ma solo in via presuntiva e prognostica

La Cassazione accoglie la lettura della Corte d’Appello con alcune precisazioni e un importante principio di diritto …

OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

(67)

Ne consegue che l’accertamento del nesso causale si estende con i medesimi criteri probabilistici anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica, ossia al mancato vantaggio che, ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito.

Di tale danno, in queste circostanze, non può infatti richiedersi una prova rigorosa e certa, incompatibile con la natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non verificatosi, per l’appunto, a causa dell’omissione.

OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

(68)

«In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o «del più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa»

Conseguentemente, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

(69)

In sintesi, la Suprema Corte ritiene

a) che lo strumento della presunzione debba essere applicato ai casi di responsabilità professionale per omessa impugnazione

- di pronunce giudiziarie (avvocati)

- di atti impositivi dei tributi (commercialisti)

b) che il «calcolo delle probabilità» debba riguardare non solo l’accertamento del nesso causale tra omissione e danno, ma anche quello tra danno e conseguenze risarcibili

OMESSA IMPUGNAZIONE

Cassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112

(70)

BILANCI «LACUNOSI»

Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115

IL FATTO

La sentenza è confermata in appello.

In primo grado un commercialista è ritenuto responsabile, nella sua veste di extraneus, di due distinti fatti di bancarotta impropria (poi unificati ex art. 219 l.f.) e, cioè, del concorso

• nella predisposizione di scritture contabili con annotazioni non veritiere sullo stato economico della società, al fine di occultare alcune distrazioni di beni

• nella successiva trasposizione di tali dati nel bilancio fallimentare

(71)

Secondo i giudici il presupposto che ha originato la responsabilità penale del commercialista risiede nell’incarico, ricevuto dai coimputati dopo la dichiarazione di fallimento, di predisporre le scritture contabili e il bilancio e, più esattamente, nell’espletamento di tale incarico sulla base delle mere indicazioni dei committenti, senza la previa verifica della rispondenza delle annotazioni via via effettuate alla documentazione, che non gli sarebbe mai stata fornita e che non avrebbe mai curato di richiedere.

Tale omissione di controllo e l’accettazione del rischio che le annotazioni contabili richiestegli, e mai verificate, potessero mascherare operazioni penalmente illecite (come in realtà avvenuto) sono «sufficienti a integrare l’elemento psicologico»

del reato contestato.

BILANCI «LACUNOSI»

Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115

(72)

«È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il commercialista compili il bilancio della società fallita sulla base delle mere indicazioni fornite dagli amministratori, senza alcuna verifica della documentazione di supporto e, dunque, senza alcun controllo, accettando il rischio che le annotazioni potessero mascherare un’operazione riconducibile al reato di bancarotta documentale o fraudolenta».

La Suprema Corte avalla l’interpretazione dei giudici di merito, confermando la condanna del professionista

BILANCI «LACUNOSI»

Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115

(73)

PRESCRIZIONE

(74)

PRESCRIZIONE

QUALE DIES A QUO?

In relazione alla responsabilità professionale, il cui termine prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento del danno è l’ordinario termine decennale, si è registrato e continua a registrarsi un importante contrasto giurisprudenziale

Secondo un primo orientamento, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui la condotta del professionista abbia determinato l’evento dannoso e, dunque, dal momento in cui il professionista non abbia adempiuto alla propria prestazione.

Secondo tale lettura, la circostanza che il danno si sia manifestato in un momento successivo rispetto alla condotta inadempiente si rivela del tutto ininfluente ai fini del decorso della prescrizione.

(75)

Tale orientamento (per quanto minoritario) non può ancora dirsi definitivamente superato.

Secondo recenti pronunce, infatti

L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c.

attribuisce rilevanza di fatto impeditivo ai fini della decorrenza della prescrizione, «è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art.

2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cassazione Civile, sentenza 6 ottobre 2014 n. 21026).

PRESCRIZIONE

QUALE DIES A QUO?

(76)

in senso contrario, la più recente giurisprudenza individua il dies a quo nel momento in cui il soggetto che ha subito il danno viene a conoscenza del pregiudizio medesimo, cioè il momento in cui il danno diviene oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere.

In altre parole

«Il termine di prescrizione del risarcimento del danno da responsabilità professionale decorre non già dal momento in cui la condotta del professionista abbia determinato l’evento dannoso, bensì dal momento in cui la produzione del danno si sia manifestata all’esterno nella sua oggettività, divenendo percepibile, conoscibile e azionabile dal soggetto legittimato»

(Cassazione Civile, sentenza 3 maggio 2016 n. 8703)

PRESCRIZIONE

QUALE DIES A QUO?

(77)

Gli acquirenti di un immobile ottengono la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita rogato poiché, nonostante il bene sia stato loro garantito come libero da pesi, esso è successivamente risultato gravato da ipoteca e addirittura pignorato in danno dell’originario proprietario.

Pacifica la responsabilità dei venditori convenuti viene, tuttavia, rigettata la domanda di manleva nei confronti del notaio: il Tribunale dichiara l’estinzione dei diritti di questi ultimi nei confronti del professionista, per intervenuta prescrizione.

La pronuncia è confermata in appello: la domanda proposta nei confronti del notaio non è più accoglibile in quanto la prescrizione è oramai decorsa alla data della chiamata in garanzia, «dovendosi far partire il medesimo termine decennale dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita».

IL FATTO

Cassazione Civile, sent. 18 febbraio 2016 n. 3176

PRESCRIZIONE

QUALE DIES A QUO?

(78)

La Cassazione ribalta l’esito dei giudizi di merito,

rilevando l’errore in cui è incorso il giudice d’appello nel non considerare come, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità

Cassazione Civile, sent. 18 febbraio 2016 n. 3176

«La decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale non decorre dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere».

«La decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale non decorre dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere».

PRESCRIZIONE

QUALE DIES A QUO?

(79)

OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA Cassazione Penale, sent. n. 42561/2017

A un professionista viene applicata la misura degli arresti domiciliari, in quanto ritenuto gravemente indiziato di avere

concorso con il suo cliente, dominus di un gruppo societario, nel reato di cui all’art. 648 ter c.p., co. 1

perché «con condotte diverse, impiegavano e comunque trasferivano e sostituivano tramite alcune società in attività economiche» di tipo turistico e alberghiero il denaro proveniente dalla commissione di un delitto non colposo (bancarotta)

IL FATTO IL FATTO

(80)

In particolare l’indiziato (in qualità di consulente del gruppo) risulta aver

• tenuto in modo irregolare e confuso la contabilità

• non aver segnalato, come sospette, all’Ufficio Italiano cambi (pur avendone l’obbligo ex D.Lgs. 231/07) le suddette operazioni

Il Tribunale annulla l’ordinanza del Gip con cui era stata applicata al consulente la misura degli arresti domiciliari:

ad avviso dei giudici, infatti, gli elementi raccolti non consentono di affermare che l’indagato avesse la consapevolezza che le somme investite fossero di provenienza delittuosa

IL FATTO

OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Cassazione Penale, sent. n. 42561/2017

(81)

«Il consulente che si occupa della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili

attraverso i cui conti transita il denaro proveniente da una bancarotta se non segnala l’operazione sospetta

può rispondere del reato di autoriciclaggio

in concorso con l’imprenditore».

La Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore della Repubblica censurando la determinazione del Tribunale

OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Cassazione Penale, sent. n. 42561/2017

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