Cassazione Civile, sent . 16 febbraio 2016 n. 2954
dolo colpa grave
PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ Cassazione Civile, sent. 16 febbraio 2016 n. 2954
L’inadempimento dell’avvocato non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato voluto dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza.
Tale dovere deve essere commisurato alla
«natura» dell’attività esercitata.
Pertanto, la diligenza che il professionista deve impiegare è quella media,
ossia quella posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale
e di attenzione media.
NESSUNA DIFFERENZA
TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
Tizio si rivolge a un avvocato per definire una lite che lo oppone al proprio debitore Caio. Il legale predispone un accordo transattivo, che viene sottoscritto dalle parti.
Successivamente il debitore è dichiarato fallito e il relativo fallimento è esteso anche a Tizio (ritenuto, dal Tribunale, «socio di fatto» del primo).
Nella difesa contro il curatore, Tizio si avvale del medesimo avvocato.
Successivamente, però, ritenendo che l’estensione del fallimento sia stata provocata – anche e soprattutto – dal tenore delle clausole
contenute nella transazione predisposta dall’avvocato, Tizio intenta un giudizio nei confronti di quest’ultimo, chiedendone la condanna al risarcimento danni.
IL FATTO
Innanzi al Tribunale, il convenuto avvocato propone domanda riconvenzionale contro l’ex cliente, chiedendone la condanna per lite temeraria.
Il Tribunale di Bergamo rigetta entrambe le domande.
La Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado per quanto riguarda il rigetto della domanda di Tizio, mentre accoglie la
domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dal legale.
La pronuncia trova conferma in Cassazione.
IL FATTO
NESSUNA DIFFERENZA
TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
Secondo la Suprema Corte non vi è alcuna differenza nella valutazione della responsabilità professionale fra attività giudiziale e stragiudiziale.
In entrambe, infatti,
NESSUNA DIFFERENZA
TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
«l’assistito si duole con il legale di non avergli procurato o di non aver conseguito un risultato prognosticamente utile e ciò quale conseguenza di una prestazione imperita o negligente»
il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile solamente se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
Quanto al danno d’immagine patito dal professionista
a seguito della condotta processuale temeraria del suo assistito ex art. 96 c.p.c.
per la Cassazione si ha una corretta applicazione delle nozioni di comune esperienza nell’affermazione della Corte d’appello secondo cui
«nel piccolo Foro della città di Bergamo la pendenza di una causa nella quale si accusa l’avvocato di essere il professionista che ha condotto il proprio cliente a
fallire, benché estraneo all’impresa insolvente, certamente è un deterrente per la nuova clientela»
NESSUNA DIFFERENZA
TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE Cassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI Cassazione Civile, sent. 12 aprile 2011 n. 8312
Il Tribunale, come già il GdP, respinge la domanda di risarcimento danni svolta nei confronti di un difensore (il quale, in un giudizio risarcitorio a seguito di sinistro stradale, aveva chiesto fissarsi l’udienza di precisazione delle conclusioni senza aver dato corso alle prove sulle modalità del fatto, sulla responsabilità e sull’entità dei danni) con la motivazione che l’assistito «non ha dimostrato di avere fornito al difensore i nomi dei testimoni».
La Cassazione ribalta l’esito dei precedenti gradi di giudizio condannando il difensore: i giudici di merito hanno errato nel ritenere che gravasse sull’assistito «l’onere di provare di aver fornito all’avvocato la lista dei testimoni».
In realtà, chiarisce la Corte, «è onere del difensore dimostrare di aver sollecitato, adeguatamente, il cliente a detta comunicazione».
IL FATTO
• dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o
• di avere svolto tutte le attività che, nella particolare contingenza, gli potevano essere ragionevolmente richieste
MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI Cassazione Civile, sent. 12 aprile 2011 n. 8312
mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per l’accoglimento della domanda
Rientra infatti nei doveri di diligenza del difensore la consapevolezza che
• la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza
• il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione del giudice
negligenza del difensore,
salvo che
OMESSE VISURE CATASTALI
Cassazione Civile, ordinanza 21 settembre 2017 n. 21953
IL FATTO
Un notaio è ritenuto responsabile per aver omesso le necessarie verifiche ipocatastali in sede di trasferimento di terreni e non avere, quindi, reso edotti i clienti dell’esistenza di un’iscrizione ipotecaria e di un pignoramento sugli stessi.
Il notaio è condannato al risarcimento del danno, quantificato nella somma pagata dagli acquirenti al creditore procedente per ottenere la cancellazione del pignoramento.
Ricorre per cassazione il professionista.
La Cassazione respinge il ricorso sancendo che il notaio incaricato di stipulare un atto ha l’obbligo di
La S.C., quindi, incardina la fonte dell’obbligo in questione nell’incarico conferito al notaio dal cliente, che comprende
• l’indagine circa la volontà delle parti
• il compimento di tutte le attività preparatorie e successive all’atto, rientranti nel più generale dovere di diligenza
OMESSE VISURE CATASTALI
Cassazione Civile, ordinanza 21 settembre 2017 n. 21953
verificare preventivamente la libertà da vincoli e pesi dell’immobile oggetto di trasferimento
comunicare alle parti l’esito di tali verifiche e le conseguenze delle stesse
OMESSE VISURE E DICHIARAZIONI MENDACI Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9662
IL FATTO
L’acquirente di un immobile agisce in giudizio per il risarcimento danni nei confronti del venditore che ha omesso di dichiarare l’esistenza di un sequestro conservativo sul bene.
Una volta condannato, il venditore promuove azione nei confronti del notaio rogante, chiedendone la condanna in manleva per non aver operato alcuna verifica catastale.
Il notaio si difende allegando di non aver effettuato le visure perché il venditore – oltre ad aver taciuto in mala fede l’esistenza di trascrizioni pregiudizievoli sulla res – ha manifestato la necessità di procedere con urgenza alla compravendita.
Il Tribunale rigetta la domanda del venditore sottolineando che il silenzio del venditore sull’esistenza del sequestro esclude ogni colpa in capo al professionista
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanna il notaio a tenere indenne il venditore
per la metà dell’importo da lui dovuto all’acquirente
IL FATTO
OMESSE VISURE E DICHIARAZIONI MENDACI
Cassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9662
La responsabilità del notaio per mancata o inesatta effettuazione delle visure ipocatastali non può ritenersi esclusa o attenuata dal fatto che il venditore abbia ingannevolmente dichiarato in atto la libertà dell’immobile da vincoli pregiudizievoli
«Il notaio officiato di un atto comportante il trasferimento di un immobile, ove non abbia compiuto le necessarie visure ipocatastali,