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La nullità del marchio: impedimenti relativi e assoluti alla registrazione del

CAPITOLO I La normativa di riferimento nella sentenza

1.8 La nullità del marchio: impedimenti relativi e assoluti alla registrazione del

Il presente paragrafo si propone l’obiettivo di descrivere la fattispecie della nullità indicandone le cause, i soggetti che possono attuare un’azione di nullità e gli effetti che ne conseguono.

66 Art. 176, comma 2, c.p.i.; art. 42, comma 3, Reg. 40/1994. 67

Art. 178, comma 7, c.p.i..

68

Art. 178, comma 4, c.p.i..

Nella sentenza qui in esame, la parte convenuta invoca la nullità per i marchi registrati da parte attrice ed è per questo motivo che si ritiene opportuno delinearne gli aspetti e il contenuto sia della normativa nazionale, sia di quella comunitaria.

Nella normativa nazionale, l’art. 25 del c.p.i elenca le ipotesi di nullità relativa ed assoluta che privano il marchio dei suoi effetti. Esse sussistono quando:

- il marchio non possiede uno dei requisiti previsti dall’art. 7 del c.p.i. (suscettibilità di rappresentazione grafica e indicazione di provenienza ed origine del prodotto);

- il marchio manca di novità secondo una delle casistiche contenute all’art. 12 del c.p.i.;

- il marchio è in contrasto con quanto previsto dall’art. 9 del c.p.i. circa i marchi di forma;

- il marchio rappresenta stemmi che rientrano nelle convezioni internazionali vigenti in materia o che il segno contiene stemmi o emblemi che rivestono un interesse pubblico (art. 10 c.p.i.);

- il marchio non è dotato di capacità distintiva secondo quanto espresso dall’art. 13 del c.p.i. o non gode del requisito della liceità (art. 14, comma 1, c.p.i.);

- il marchio la cui domanda è stata fatta in mala fede;

- sono stati registrati come marchi nomi di persona, ritratti e segni notori senza aver ottenuto il consenso dai titolari o, in caso di morte, dal coniuge e dai figli o se, diversi dal richiedente della registrazione, ledono la fama il decoro del portatore di tali nomi (art. 8, c.p.i.).

E’ legittimato ad ottenere la nullità del marchio chiunque vi abbia interesse70, ovvero, in primo luogo, qualsiasi concorrente che considera tale marchio un ostacolo all’esercizio della sua attività (nullità assoluta). L’azione di nullità può però essere esercitata solo dal loro titolare nel caso in cui vi sia la presenza di diritti

anteriori che andrebbero incontro a violazione e a pregiudizio71; si tratta, in questo secondo caso, di un’ipotesi di nullità relativa dato che l’azione non può essere fatta valere da chiunque.

Con riferimento all’ elenco su esposto, è doveroso distinguere tra gli impedimenti assoluti alla registrazione e quelli relativi72. Tra i primi rientrano: l’inidoneità del segno ad essere considerato un marchio e quindi in contrasto con l’art. 7 del c.p.i., la mancanza di capacità distintiva e il difetto di liceità, la presenza di una delle ipotesi elencate all’art. 9 del c.p.i. che prevedono l’esclusione dalla registrazione come marchio d’impresa di determinate forme. Essi individuano un vizio strettamente connesso alla natura del segno.

Tra gli impedimenti relativi rientrano, invece, la mancanza di novità e la presenza di diritti anteriori di terzi che contrastano con la registrazione del marchio. Gli impedimenti sono cumulativi, ovvero affinché si possa considerare un segno idoneo in qualità di marchio, è necessario che non vi sa la presenza di alcun tipo di impedimento: tutte le condizioni sopra descritte devono essere soddisfatte, non ne basta solo una.

Nel Regolamento n. 40 del 1994, vi è una esposizione separata degli impedimenti e rispettivamente, quelli assoluti sono al primo comma dell’art. 7, mentre quelli relativi al primo comma dell’art. 8.

Stando all’art. 7 del Regolamento in questione, sono esclusi dalla registrazione: - i marchi non suscettibili di rappresentazione grafica e che non indicano

l’origine e la provenienza del prodotto ( art. 4);

- i marchi privi di carattere distintivo, composti esclusivamente da segni diventati di uso comune nel linguaggio corrente e da segni che hanno valore descrittivo del prodotto, come l’indicazione di qualità, di destinazione o di provenienza geografica;

- i segni la cui forma conferisce un valore sostanziale o di utilità al prodotto e che deriva dalla natura stessa del prodotto;

- segni contrari all’odine pubblico o al buon costume;

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Art. 121, comma 2, c.p.i..

72

- i marchi che possono indurre in inganno il consumatore circa per esempio le caratteristiche o la provenienza del prodotto;

- i marchi che contrastano con l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi73 a causa della mancanza dell’autorizzazione delle autorità competenti;

- i marchi costituiti da stemmi, emblemi diversi da quelli previsti dall’art. 6 ter della Convenzione di Parigi e se sono di interesse pubblico;

- i marchi di vini o di alcolici contenenti indicazioni geografiche di provenienza;

- i marchi che contengono una denominazione di origine o geografica conforme al regolamento CEE n. 2081 del 199274 e corrispondente a quanto l’art. 13 del suddetto regolamento espone se la domanda di registrazione del marchio è stata sottoposta alla Commissione in un momento successivo rispetto a quella per la denominazione d’origine o geografica.

L’art. 8 al primo comma esplica che il marchio deve escludersi dalla registrazione a seguito dell’opposizione di un terzo avente diritti anteriori se:

- il marchio da registrare è identico al marchio anteriore e sono identici a quelli del terzo anche i prodotti per i quali si vuole ottenere la registrazione; - se sussiste rischio di confusione a causa dell’identità o della somiglianza tra il

marchio da registrare e quello anteriormente registrato appartenente al terzo.

Sempre con riferimento alla normativa comunitaria, agli impedimenti sopra enunciati corrispondono rispettivamente le cause di nullità assoluta descritte nell’art. 51 e le cause di nullità relativa esplicate invece dall’art. 52.

La prima fattispecie sussiste nel momento in cui si presentino impedimenti assoluti alla registrazione e quindi il marchio è dichiarato nullo, su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, se è stato registrato contrariamente al contenuto dell’art. 7 del regolamento di riferimento e

73 Firmata a Parigi il 20 marzo 1883, appartiene ad uno dei primi trattati sulla proprietà industriale ed

intellettuale; essa propone una visione unitaria del marchio a livello internazionale.

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Regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari; è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 208 del 24 luglio 1992.

se il richiedente ha agito in mala fede nel momento del deposito della domanda. Parallelamente, si ravvisano cause di nullità relativa che portano il marchio alla sua invalidità se, sempre su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale per azione di contraffazione e su opposizione di un terzo, vi è la preesistenza di un marchio anteriore stando al contenuto del primo o del quinto comma dell’art. 8, se vi è la preesistenza di un marchio anteriore del quale il rappresentante del titolare ha effettuato la domanda a proprio nome senza il suo consenso, previa giustificazione del suo agire (art. 8, terzo comma) ed infine se sussistono diritti di anteriorità secondo quanto esplicato dal quarto comma dell’art. 8 del Regolamento n. 40 del 1994.

La nullità del marchio può essere decretata per la totalità dei prodotti che esso contraddistingue (nullità totale) oppure solo per una parte di classi di prodotti (nullità parziale)75. L’effetto immediato della nullità del marchio è la perdita del diritto all’uso esclusivo dello stesso in quanto esso viene dichiarato invalido e l’efficacia del marchio viene meno fin dalla sua origine (efficacia ex tunc)76.

Il contenuto delle norme descritte evidenzia come sostanzialmente la nullità sia assoluta nel caso di impedimenti che riguardano la natura del segno, ovvero vizi intrinsechi ad esso, mentre si ricade nella nullità relativa in presenza di diritti anteriori da parte di terzi e in mancanza di novità.

Nella sentenza in esame, poiché parte convenuta, con domanda riconvenzionale, chiederà di accertare la nullità dei marchi di titolarità di Hermès per difetto di novità, di capacità distintiva, per la registrazione di segni la cui forma è imposta dalla natura stessa del prodotto e conferisce al prodotto un risultato tecnico, si ravvisa la presenza di entrambe le tipologie di impedimenti, sia quelli assoluti che quelli relativi.

1.8.1 La giurisdizione dell’azione di nullità

Nonostante, durante la procedura di registrazione, il marchio sia sottoposto ad un esame preventivo per escludere la presenza di impedimenti assoluti, esso può

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Art. 27, c.p.i..

essere dichiarato nullo anche a registrazione ottenuta diventando oggetto di azioni di nullità.

Secondo l’art. 120 c.p.i., la giurisdizione in materia di controversie riguardante il marchio nazionale e la sua validità spetta esclusivamente ai giudici nazionali appartenenti alle Sezioni specializzate dei Tribunali e alle Corti d’Appello. E’ pertanto a questi organi che bisogna preporre la domanda di nullità.

Stando invece alla normativa comunitaria qui in esame, la domanda di nullità per un marchio comunitario, se posta in via principale, deve essere presentata all’Ufficio per iscritto e corredata da motivazioni77. L’Ufficio la prende in esame e su di essa si pronuncia la Divisione di annullamento, la cui decisione è assunta da parte di tre membri (art. 129, Reg. 40/1994). Una volta conclusosi il giudizio in merito alla domanda di nullità, essa viene trascritto nel registro78.

Nel caso oggetto d’analisi la domanda di nullità viene preposta sia per marchi nazionali che comunitari, ma non in via principale, bensì mediante una domanda riconvenzionale di annullamento nell’ambito di un’azione di contraffazione. La giurisdizione appartiene esclusivamente ai Tribunali dei marchi comunitari. Essi sono tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, istituiti da ogni stato membro della comunità europea, in numero ridotto, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento n. 40 del 199479, comunicando alla Commissione la loro denominazione e la loro competenza territoriale80. Tali tribunali, in Italia, corrispondono alle Sezioni specializzate istituite con D. Lgs. n. 128 del 27 giugno 2003 ed i giudici che vi operano si occupano esclusivamente di contraffazione e di validità dei marchi comunitari. Ricevuta la domanda riconvenzionale di nullità, il Tribunale dei marchi comunitari provvede a darne comunicazione all’Ufficio, il quale la iscriverà nel registro dei marchi comunitari (art. 96, comma 4, Reg. 40/1994). Generalmente, il Tribunale competente è quello in cui la convenuta ha domicilio (art. 93, comma 1): nella sentenza in esame la convenuta Laurence s.r.l. ha sede a Torino ed è proprio il Tribunale di Torino, o meglio la sezione specializzata in

77 Art. 55, Reg. 40/1994. 78

Art. 56, comma 6, Reg. 40/1994.

79

Art. 91, comma 1, Reg. 40/1994.

materia di proprietà industriale ed intellettuale, quale anche Tribunale dei marchi e dei modelli comunitari, ad avere la giurisdizione dell’oggetto della controversia. Qualora l’Ufficio avesse già pronunciato in via definitiva una decisone circa le stesse parti ed avente lo stesso oggetto, il Tribunale dovrà respingere la domanda riconvenzionale di nullità (art. 96, comma 2). Se invece la decisione dell’Ufficio non è ancora diventata definitiva, il Tribunale dei marchi comunitari può sospendere il procedimento avente oggetto la domanda riconvenzionale di nullità su richiesta del titolare del marchio comunitario e incitare la convenuta a presentare domanda in via principale dinanzi l’Ufficio entro i termini da esso stabiliti. Se ciò non avviene, la domanda riconvenzionale si considera ritirata (art. 96, comma 7).

Si ricorda inoltre che, secondo quanto disposto dall’art. 96, primo comma del Regolamento qui in esame, la domanda riconvenzionale di nullità, con oggetto del giudizio la nullità stessa, potrà essere accolta soltanto se avanzata per i motivi previsti dal Regolamento stesso.