LA RIFORMA DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE DEL MAGISTRATO: LA LEGGE
3. Il nuovo art 2 della legge 117/
3.1 La nuova fattispecie di colpa grave: la violazione manifesta della legge nonché del diritto
dell’Unione europea
Con riguardo ai presupposti della responsabilità, formalmente questi rimangono quelli previsti sin dal 1988 (dolo, colpa grave, denegata giustizia); cambia, però, in modo significativo la definizione normativa di «colpa grave», i cui confini sono stati allargati rispetto alla precedente disciplina. Nello specifico oggi le ipotesi di colpa grave previste dal nuovo art. 2 comma 3 sono: la violazione manifesta, e non più grave, della legge nonché del diritto dell’Unione europea; il travisamento del fatto o delle prove; l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, o viceversa, la negazione di un fatto incontrastabilmente esistente; l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge o senza motivazione.
Dal punto di vista ermeneutico, però, deve restare fermo che anche i nuovi casi di colpa grave, a salvaguardia del corretto bilanciamento tra indipendenza della magistratura e responsabilità, non costituiscono interpretazione di norme diritto o valutazione del fatto e delle prove, attività sottratta alla responsabilità civile in quanto identificativa della funzione giudiziaria, salvo il caso della violazione manifesta del diritto dell’Unione europea, nel quale la compatibilità di responsabilità ed esercizio dell’attività interpretativa discende
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dall’assorbimento dell’illecito dell’organo giudiziario in quello dello Stato considerato nella sua unità138.
La differenza più rilevante rispetto alla disciplina precedente è rappresentata dall’eliminazione del riferimento alla negligenza inescusabile del giudice139, con conseguente soppressione di ogni riferimento alla dimensione soggettiva della colpa. Questa soluzione è stata resa obbligata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, pretendeva una responsabilità dello Stato basata su parametri oggettivi140. L’innovazione è dunque notevole. Con la nuova formulazione si prescinde da qualsiasi valutazione di tipo soggettivo sull’operato del giudice, dandosi rilievo unicamente alla circostanza dell’oggettivo perfezionamento di una delle condotte rilevatrici della colpa grave141. E tuttavia, l’obiettivo perseguito dal legislatore non risulta realizzato con la stessa intensità con riguardo a tutte le fattispecie elencate nel nuovo art. 2 comma 3.
Esso, in particolare, appare significativamente temperato con riferimento all’ipotesi di violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea. Infatti, il nuovo comma 3 bis dell’art. 2, con un esplicito richiamo alla giurisprudenza europea, precisa i presupposti di cui l’interprete deve tener conto al fine di valutare la sussistenza della violazione manifesta della legge o del diritto dell’Unione europea, e cioè «il grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché l’inescusabilità e la gravità dell’inosservanza» oltre che, con esclusivo riferimento alla violazione del diritto europeo,
138 E. SCODITTI, La nuova responsabilità per colpa grave ed i compiti dell’interprete,
in Questione Giustizia 3/2015, pag. 176
139 Almeno in questo ambito. Infatti, come vedremo meglio in seguito, la negligenza
inescusabile sarà elemento di valutazione nell’eventuale giudizio di rivalsa.
140 F. BIONDI, Sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati. Considerazioni a
margine della legge n. 18 del 2015, in Questione Giustizia 3/2015, pag. 170
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«la mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché il contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea». Di conseguenza, l’accertamento della colpa grave per violazione manifesta della legge prescinde dalla negligenza inescusabile del giudice, ma deve tener conto della «inescusabilità» dell’inosservanza, e dunque di un elemento che connota, ancora una volta, soggettivamente la condotta del magistrato142.
Tuttavia, se i criteri enunciati nel comma 3 bis permettono di valutare se la violazione di legge sia manifesta, essi non circoscrivono il concetto di «violazione di legge». Parte da qui il duro lavoro dell’interprete nel tentativo di ricondurre a conformità a Costituzione la nuova disciplina, a salvaguardia del corretto bilanciamento fra indipendenza e responsabilità. Infatti, compito primario dell’interprete è quello di salvaguardare il bilanciamento tra il principio costituzionale di indipendenza della magistratura e quello di responsabilità che il vecchio art. 2 assicurava. Per far ciò, come abbiamo accennato prima, è necessario stabilire una netta cesura fra interpretazione di norme di diritto e valutazione del fatto e delle prove ed i casi di colpa grave (salva l’ipotesi della responsabilità euro- unitaria, di cui interpretazione di norme di diritto e valutazione del fatto e delle prove sono elementi costitutivi)143.
Dunque, allo scopo di determinare il concetto di «violazione di legge», sottraendovi l’attività di interpretazione di norme giuridiche, bisogna ricorrere alla distinzione tra disposizione e norma. Per «disposizione» bisogna intendere l’autentico enunciato linguistico di per sé
142 La contraddizione è rilevata da R. ROMBOLI, Una riforma necessaria o una
riforma punitiva?, in Foro. It., 2015
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considerato, mentre col termine «norma» ci si riferisce al significato che si trae dall’enunciato linguistico grazie all’interpretazione. In questo senso, allora, la «violazione di legge» riguarda la disposizione e consta nell’inosservanza del significato linguistico della disposizione, potendo, quindi, essere definita dal punto di vista concettuale come il travisamento linguistico della disposizione144.
Quando però ci spostiamo sul piano del diritto dell’Unione europea, dovendo interpretare la norma in modo conforma al dictum del giudice sovranazionale, bisogna fare riferimento non all’enunciato linguistico ma alla norma e alla sua interpretazione.