2. LA TUTELA DELLA DIVERSITÁ CULTURALE DEGLI IMMIGRATI: QUESTIONI E
2.3 La tutela giuridica della diversità culturale degli immigrati: un quadro d'insieme
2.3.3 La Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della diversità delle
2.3.4.3 Le “nuove minoranze” di immigrati
Per la salvaguardia dei diritti culturali delle “nuove minoranze” il diritto dell'immigrazione ha attivato una normativa diversa rispetto a quella prevista per il trattamento delle “minoranze classiche”, nonostante le problematiche e le soluzioni che si pongono siano simili.159 Sia a livello
internazionale, che regionale, che nazionale sono stati sviluppati un insieme di strumenti giuridici i quali, nel cercare di regolamentare la condizione dello straniero, sostengono altresì il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei migranti (regolari e non) e la tutela dei loro diritti culturali.160 Nello specifico, per quanto attiene la dimensione culturale, tali strumenti prevedono il
diritto di queste persone di mantenere la propria identità e le proprie specificità culturali (lingua, religione, usanze, tradizioni ecc.) e il diritto di accesso e di partecipazione alla vita culturale del Paese ospitante. Per la somiglianza con le esigenze culturali delle cosiddette “minoranze storiche” la dottrina si è interrogata sulla possibilità di estendere l'ambito di applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla tutela delle minoranze anche ai gruppi di origine immigrata. In questo modo tali persone avrebbero maggiori strumenti a disposizione per mantenere e proteggere la propria identità e la propria diversità culturale, così da raggiungere un livello più elevato di tutela e compensare la situazione di svantaggio in cui si trovano.161 In merito a ciò, tuttavia, vi sono degli
aspetti da considerare poiché le nuove minoranze presentano delle caratteristiche molto diverse rispetto alle minoranze storiche che possono rendere più difficile l'estensione della tutela prevista
159 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 26 e
249.
160 V. supra cap. 1 e par. 2.3.
161 R. Medda-Windischer, Nuove minoranze. Immigrazione tra diversità culturale e coesione sociale, Milano, Cedam,
per le minoranze classiche anche ai gruppi di immigrati.
Il primo elemento che risulta evidente nel considerare tali differenze riguarda il rapporto che lega i loro membri con lo Stato di residenza. Mentre le “minoranze storiche” hanno un legame stabile, costante e temporalmente individuabile con il territorio dello Stato in questione, le “nuove minoranze” non dispongono di un rapporto così radicato e profondo. Da questa situazione dipende la maggiore difficoltà dei sistemi giuridici moderni nel regolamentare la tutela della diversità dell’immigrato, fondandosi detti sistemi sul principio della territorialità. Abbiamo visto come anche gli strumenti della tutela delle minoranze nazionali utilizzino spesso come criterio di riconoscimento il principio della cittadinanza. Il superamento di questo parametro potrebbe avvenire tramite l'adozione di un criterio che prenda in considerazione la residenza stabile e duratura di una comunità di stranieri in un determinato territorio. Tuttavia, questi criteri di individuazione vengono considerati più “deboli” rispetto a quelli tradizionali che fanno riferimento a concetti quali la nazione, la lingua, la religione.162 In merito a ciò si sono delineate diverse
correnti di pensiero. C'è, ad esempio, chi sostiene che il fatto che gli stranieri di recente immigrazione non possano vantare una presenza storica sul territorio o legami solidi con lo Stato ospitante comporta che a questa categoria di individui debba essere riservata una protezione distinta da parte degli strumenti giuridici.163 Diversamente, c'è che auspica che gli organi internazionali,
regionali e nazionali dotati di competenze in materia, nell'applicare le disposizioni degli strumenti giuridici della diversità adottino un atteggiamento flessibile valutando le situazioni concrete e stabilendo il campo di applicazione caso per caso.164
Un secondo elemento di distinzione tra le due tipologie di minoranza riguarda il carattere disomogeneo dei gruppi derivati dai flussi migratori a fronte di un grado di uniformità maggiore, sebbene non totale, che contraddistingue le minoranze storiche. I flussi migratori possono presentare delle caratteristiche molto diverse tra di loro e danno vita a gruppi di individui estremamente differenziati che provengono da Paesi e da “culture diverse” e che sono difficilmente identificabili e circoscrivibili.165 Ciò determina maggiori difficoltà nel progettare ed implementare
degli strumenti di tutela che considerino tutte le possibili situazioni generate dai flussi migratori e che comprendano tutte le possibili richieste promosse dai gruppi di immigrati. In tal merito, è necessario sottolineare che molto spesso le nuove minoranze si fanno portatrici di rivendicazioni
162 F. Palermo, Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle
differenze, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 112.
163 S. Pinton, Il controllo sul trattamento delle minoranze in Europa attraverso la prassi degli organi internazionali, in
M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 281.
164 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 21. 165 Ibidem, pp. 27-28.
rivolte ad ottenere misure che favoriscano la loro integrazione e che li aiuti ad assimilarsi ai cittadini dello Stato ospite. Al contrario, l'obiettivo delle minoranze storiche è di ottenere il riconoscimento di diritti specifici e differenti rispetto alla società maggioritaria per poter mantenere le proprie specificità identitarie e culturali.166
Concludo le riflessioni contenute in questo capitolo con una citazione: “Ma sul territorio dell'UE, dove vivono 500 milioni di persone, quale gruppo è maggioranza e quale gruppo è minoranza? I dieci milioni di Rom europei sono minoranza rispetto ai circa 500.000 lussemburghesi?” Questo per sottolineare il fatto che forse concetti come quello di Stato nazione e di minoranza nazionale e linguistica sono nozioni ormai obsolete.167
166 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 26. 167 M. Cermel, Quale politica della cultura, per quale Europa?, in L. Zagato, M. Vecco, Le culture dell'Europa,