SOMMARIO:1.Alle origini della moderna teoria dell’obbligazione: le “lacune” del diritto tedesco in tema di turbative dell’adempimento e i tentativi di porvi rimedio. – 2. La teoria delle vio- lazioni positive del contratto: il pensiero di H. Staub e il suo impatto sulla scienza giuridica germanica del XX secolo. – 3. L’obbligazione come rapporto complesso: il contributo di He. Stoll. L’individuazione di obblighi di protezione “connessi” alla prestazione che com- pletano lo scopo positivo dell’obbligazione. Il problema della responsabilità precontrattuale e l’idea di un’obbligazione senza prestazione. – 4. Una caratteristica notevole del diritto te- desco: l’estensione degli effetti di protezione del contratto nei confronti di terzi e la sua au- tonomia dal contratto a favore di terzi. – 5. Segue. L’estensione della sfera protettiva del contratto ai danni meramente economici, ai casi di culpa in contrahendo ed ai contratti nulli. La costruzione di un unitario rapporto di protezione, fondato sulla buona fede, a tutela dell’«affidamento socialmente rilevante». – 6. L’ulteriore espansione degli effetti di prote- zione del contratto a terzi portatori di interessi divergenti o contrapposti rispetto a quelli del creditore. Le “pietre dello scandalo” e le critiche della dottrina. – 7. La riforma del dirit- to delle obbligazioni in Germania: la disciplina delle perturbative dell’adempimento, la “positivizzazione” di una clausola generale di responsabilità contrattuale (§ 280 BGB), la ri- cezione degli obblighi di protezione (§ 241, comma 2) anche in assenza di un contratto (§ 311). – 8. Le differenze con il diritto francese: a) il ruolo della dottrina e della giurispruden- za nell’elaborazione delle obbligazioni di sécurité; b) la loro struttura funzionalmente “con- nessa” alla prestazione e l’assenza di obblighi di protezione “puri” o “autonomi”: la natura della responsabilità precontrattuale, anche alla luce della riforma introdotta con Ordonnan-
ce n. 2016-131; c) il carattere strumentale delle obbligazioni di sécurité, la cui funzione è di
individuare la disciplina del rapporto soprattutto in materia di contratti “atipici”; d) la con- trattualizzazione della responsabilità quale conseguenza del principio del non-cumul. – 9.
Segue. e) La funzione rimediale delle obbligazioni di sécurité, qualificate ora “di mezzi” ora
“di risultato” al fine di individuare il regime di imputazione della responsabilità (per colpa o oggettiva). Il superamento di una partizione fondata su criteri tipologici astratti e la ricerca di nuovi modelli ordinanti. – 10. Segue. Gli escamotages della giurisprudenza: la tacita ela- borazione delle obbligazioni de moyens renforcées e de résultat allégées. La loro tendenziale identificazione con le obbligazioni di risultato, sotto i profili dell’onere e dell’oggetto della prova. – 11. Segue. f) Il rilievo marginale della stipulation pour autrui tacite rispetto al Ver-
trag mit Schutzwirkung für Dritte. La “opponibilità” degli effetti di protezione del contratto
nei riguardi di terzi e la contrastata teoria dei groupes de contrats. La responsabilità delittua- le “da inadempimento” e le proposte di riforma. – 12. Le diverse posizioni della dottrina italiana sugli obblighi di protezione “connessi” e “autonomi”. Dall’“obbligazione senza pre- stazione” alla “prestazione senza obbligazione”, la quale, consentita dalla legge ma non do- vuta, può essere fonte di obbligazioni di protezione senza dovere principale di prestazione.
– 13. Le oscillazioni della giurisprudenza italiana. Le sentenze che, attraverso un generico richiamo alla nozione di “contatto sociale”, hanno operato una “contrattualizzazione” della responsabilità nell’ambito dei diritti civile e amministrativo, con riferimento ai danni patri- moniali e non patrimoniali. – 14. Segue. L’opposto orientamento della Cassazione che, sulla base di un “principio di fungibilità” tra le regole, “de-contrattualizza” gli obblighi di prote- zione pur in presenza di un contratto, allorché è possibile applicare, a vantaggio della vitti- ma, una disciplina di responsabilità oggettiva delittuale. Le vicende della responsabilità pre- contrattuale. – 15. La ricerca, nell’esperienza italiana, di obblighi di protezione “autonomi”, ma “connessi” ad una prestazione prevista, dalla legge, come non dovuta. In particolare, i casi dell’adempimento del terzo, della gestione di affari altrui, delle obbligazioni naturali, delle informazioni inesatte, del professionista sanitario e degli altri “ausiliari” del debitore. – 16. Segue. Le vicende del trasporto “amichevole” in Francia e in Italia: dalla tutela aquiliana all’unificazione dei regimi di responsabilità. Le ulteriori prestazioni di cortesia quali possibi- li fonti di obblighi “autonomi” di protezione, pur in assenza di un obbligo di prestazione. – 17. Rilievi conclusivi. Le caratteristiche strutturali e funzionali degli obblighi di protezione in Germania, Francia e Italia. Il dato comune ravvisabile nell’essere la protezione «pur sempre funzionale e comunque connessa alla prestazione» e, in ogni caso, «(anche) dovuta in previsione di essa». Le divergenze e le analogie fra le esperienze tedesca e francese in me- rito agli effetti protettivi del contratto riguardo a terzi. L’abbandono della responsabilità contrattuale in tema di danno da prodotto. – 18. Segue. L’esigenza di esaminare le dottrine sulla struttura (più o meno) complessa del rapporto obbligatorio sulla base delle caratteri- stiche di ciascun sistema. La funzione originaria del principio del non-cumul e il ruolo ordi- nante svolto, in Francia e in Italia, dai regimi di responsabilità oggettiva delittuale per i fatti della cosa e d’autrui. Il superamento della partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risul- tato” e la ricerca di nuovi modelli ordinanti. “Fungibilità” delle regole e uniformazione dei modelli di responsabilità (contrattuale e delittuale) sulla base dei criteri di imputazione di- versi dalla colpa.
1. L’elaborazione della moderna teoria del rapporto obbligatorio, in Ger- mania, è stata compiuta in maniera determinante dalla dottrina. A favorire questa mirabile fioritura letteraria vi sono, com’è noto, non tanto la scelta del sistema codicistico di responsabilità delittuale per un modello ispirato alla ti- pizzazione degli illeciti (§ 823 ss. BGB), quanto le ben più significative “lacu- ne” che caratterizzavano la disciplina dell’inadempimento.
A differenza del diritto francese, che pure nel settore della responsabilità contrattuale conosce una clausola generale di inadempimento (inexécution), la quale – anche attraverso l’elaborazione delle obbligazioni di sécurité – consen- te di condannare al risarcimento dei danni il debitore che abbia inesattamente adempiuto, salvo che tale inexécution non sia giustificata da una cause étrangè-
re «che non gli possa essere imputata» (art. 1147 code civ.)1; e dello stesso di-
1In proposito occorre ricordare quell’autorevole insegnamento che individuava nella disciplina
dell’obbligazione di risultato il “diritto comune” applicabile al diritto dei contratti, proprio per l’esse- re l’art. 1147 l’unica norma prevista dal codice civile in materia di inexécution (A.TUNC,La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence, in Sem. jur., 1945, I, 449, n. 26).
ritto italiano che, nel recepire il modello d’oltralpe, obbliga al risarcimento del danno il debitore che non abbia esattamente eseguito la prestazione dovuta, salvo che non provi che l’inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile2; il co-
dice tedesco, nel seguire lo statuto delle turbative dell’adempimento contenu- to nel Codice prussiano (ALR)3, e nel recepire la dottrina dell’impossibilità
elaborata da Friedrich Mommsen4 e dal Windscheid5 nell’ambito del diritto
comune (impossibilium nulla est obligatio), sulla base di un’erronea generaliz- zazione di un principio impiegato dal diritto romano per i contratti commuta- tivi6, aveva limitato tipologicamente le ipotesi di violazione del contratto
all’impossibilità della prestazione (Unmöglichkeit der Leistung) e al ritardo (Verzug), nulla prevedendo, in generale, per il caso dell’adempimento puntua- le ma difettoso (c.d. schlechte Erfüllung)7. Il legislatore tedesco, nel richiamare
la figura dell’adempimento inesatto soltanto con riferimento a determinati tipi
2Anche nell’esperienza italiana, pur in presenza di una distinzione fondata sul contenuto del
rapporto obbligatorio [per tutti, autorevolmente, E.BETTI,Teoria generale delle obbligazioni, I, Mila-
no, 1953, pp. 40 ss., 127 ss.; G.OSTI,Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimen-
to delle obbligazioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, p. 606 ss.; ID.,Revisione critica della teoria sulla
impossibilità della prestazione (1918), in Scritti giuridici, I, Milano, 1973, p. 123 ss.], si è precisato che,
essendo il regime dell’inadempimento unitariamente disciplinato dall’art. 1218 c.c., il debitore non può esonerarsi dalla responsabilità adducendo di non essere stato in colpa, ma dovrà provare che l’inadempimento è stato cagionato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non im- putabile [L.MENGONI,Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), in Riv.
dir. comm., 1954 , I, p. 366 s.; G.COTTINO,L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la respon-
sabilità del debitore, Milano, 1955, p. 81 ss.; C.CASTRONOVO,Le due specie della responsabilità civile e
il problema del concorso, in Europa e dir. priv., 2004, p. 74 s.;A.DIMAJO,Obbligazioni in generale,
Bologna, 1985, p. 457 ss.; U.BRECCIA,Le obbligazioni, in Tratt. di dir. priv. Iudica e Zatti, Milano,
1991, p. 139; M.FORTINO,La responsabilità civile del professionista. Aspetti problematici, Milano,
1984, p. 45].
3Cfr.: I, V, §§ 51 ss., 277 ss., 360 ss., IX, § 879 ss. ALR.
4F.M
OMMSEN,Beiträge zum Obligationenrecht, I, Die Unmöglichkeit der Leistung in ihrem Ein-
fluß auf obligatorische Verhältnisse, Braunschweig, 1853, pp. 8 ss., 153 ss., 193 ss. e passim; ID.,Bei-
träge zum Obligationenrecht, III, Die Lehre von der mora nebst Beiträgen zur Lehre von der Culpa,
Braunschweig, 1855, passim. Tale teoria, tuttavia, non era unanimemente accolta: cfr., infatti, G. HARTMANN,Juristischer Casus und seine Prästation bei Obligationen auf Sachleistung insbes, beim Kauf, in JherJb, 22, 1884, p. 417 ss.
5B.W
INDSCHEIDe T.KIPP,Pandektenrecht, 1906, §§ 264 e 315.
6L.-J.C
ONSTANTINESCO,Il metodo comparativo, ed. it. di A. Procida Mirabelli di Lauro, Torino,
2000, p. 243 s. (e già F.WIEACKER,Gesetz und Richterkunst, Karlsruhe, 1958, p. 519 s.), ove ricorda
che sono stati i fondamentali studi di E.RABEL(Die Unmöglichkeit der Leistung. Eine kritische Studie
zum bürgerlichen Gesetzbuch, in Festschrift für E.I. Bekker, Weimar, 1907, p. 171 ss.; ID.,Origine de
la règle “impossibilium nulla est obligatio”, in Mélanges Gérardin, Paris, 1907, p. 473 s.) ad aver dimo-
strato come la teoria dell’impossibilità non corrispondesse alla realtà del diritto romano e come il BGB avesse consacrato tale tesi soltanto grazie al prestigio del Windscheid.
7Sul punto, W.F
IKENTSCHER,Schuldrecht, Berlin-New York, 1976, p. 229. Per un’efficace quan-
to completa descrizione del sistema tedesco dell’inadempimento, cfr. A.DIMAJO,Clausole generali e
diritto delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv., 1984, p. 561 ss.; ID.,voceResponsabilità contrattuale,
contrattuali (ad es., il § 459 BGB, in tema di vendita, prevede la garanzia del venditore a che la cosa non abbia difetti e possieda le qualità garantite, e con- ferisce al compratore la possibilità di esperire l’azione redibitoria, di chiedere la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni per mancato adempimento; analoghe soluzioni sono previste dal § 538 per il contratto di locazione, dal § 633 ss. per il contratto d’opera, dai §§ 659 a-k, per il nuovo contratto di viag- gio), non aveva voluto accogliere una regola generale in materia, avendo esau- rito le ipotesi delle turbative dell’adempimento con riferimento alla prestazio- ne eseguita in ritardo per colpa del debitore (Schuldnerverzug) e alle diverse fattispecie di impossibilità (originaria e sopravvenuta, oggettiva e soggettiva, assoluta e temporanea, parziale e totale)8. Inoltre, anche con riferimento alla
(più completa) disciplina della compravendita si era acutamente rilevato come il legislatore tedesco non avesse comunque preso in considerazione le nume- rose ipotesi in cui, tramite l’adempimento viziato, fosse sorto un danno per l’acquirente, senza che ricorressero i casi di promessa di una determinata qua- lità o di reticenza dolosa di un vizio9.
Il codice austriaco, invece, rimasto indenne dalla «eredità gravosa della scolastica del diritto comune», aveva adottato una soluzione «assai più ragio- nevole»10 di quella tedesca, avendo accolto l’ampia nozione di Nichterfüllung,
intesa come ogni deviazione dal dovuto11. Così, il § 918 ABGB, utilizzando la
generale espressione «non adempiere nel modo stabilito» («[...] nicht [...] auf die bedungene Weise erfüllt [...]»), ricomprende sia l’inesatto adempimento, sia l’impossibilità, sia il ritardo all’interno di un esteso concetto di inadempi- mento (Nichterfüllung, appunto)12. La previsione generale contenuta nel §
1295, comma 1, ABGB, inoltre, permette di disporre il risarcimento del danno
8Una lucida sintesi della (previgente) disciplina dell’impossibilità è in R.F
AVALE,Perturbative dell’adempimento e Pflichtverletzung alla luce della riforma del diritto delle obbligazioni in Germania,
in Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo, a cura di R. Favale, B. Marucci, I, Napoli, 2003, p. 716 ss. Pone in evidenza le incongruenze di questo sistema di responsabilità, affermando come «i re- ferenti di tale modello» fossero «più teorici e dogmatici che ispirati a realismo e ad una ragionevole soluzione delle situazioni di conflitto», A.DIMAJO, La responsabilità contrattuale,Torino, 2002, p. 40.
9In questi termini, lo stesso H.S
TAUB,Die positiven Vertragsverletzungen, Berlin, 1903, nella tra-
duzione di G. Varanese, con il titolo Le violazioni positive del contratto, Napoli, 2001, p. 48 (da qui le ulteriori citazioni).
10Le espressioni citate tra virgolette son tratte daK.Z
WEIGERT, H.KÖTZ,Einführung in die Rech- tsvergleichung, Band 2, Institutionen, Tübingen, 1984, nella ed. it. a cura di A. di Majo e A. Gamba-
ro, trad. di E. Cigna, Introduzione al diritto comparato, vol. II, Istituti, Milano, 1995, p. 187 (nel pro- sieguo si citerà questa edizione senza ulteriori indicazioni; qualora, invece, verrà citata la III edizione con aggiornamenti a cura di A. di Majo, trad. it. di E. Cigna, A. Gangemi, Milano, 2011, si indiche- ranno sempre l’edizione e l’anno di pubblicazione).
11Per tutti, E.R
ABEL, Zu den allgemeinen Bestimmungen über Nichterfüllung gegenseitiger Verträge,
in Gesammelte Aufsätze, III, Tübingen, 1967, p. 138; F. Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts, Wien-New York, 1996, p. 182, il quale esplicitamente parla di «Prinzip der Verantwortung für nicht korrekte Erfüllung (für “Leistungsstörungen”)».
12R.R
EISCHAUER,Der Entlastungbeweis des Schuldners. Ein Beitrag zum Recht der Leistungsstö- rungen mit rechtsvergleichenden Bezügen, Berlin, 1975, p. 147 ss. e passim.
per ogni violazione colposa del contratto. Ciò non ha impedito, però, che, per effetto del prestigio rappresentato dalla circolazione dei modelli scientifici te- deschi, parte della dottrina austriaca abbia utilizzato proprio l’espressione po-
sitive Vertragsverletzung per individuare quelle violazioni contrattuali che non
fossero riconducibili all’impossibilità e al ritardo13. Analogo fenomeno si ve-
rificherà in Svizzera: pur in presenza di un puntuale riferimento all’adempi- mento non esatto dell’obbligazione (art. 97 OR: «kann die Erfüllung der Verbindlichkeit [...] nicht gehörig bewirkt werden [...]»), anche al fine di estendere la portata di questa disposizione verrà qualificata come violazione positiva del contratto ogni ipotesi di adempimento difettoso che non sia disci- plinata da una precisa disposizione14.
La frammentazione dei tipi di inadempimento, propria del BGB, che di- stingueva tra impossibilità soggettiva ed oggettiva e tra entrambe e la mora, configurava «un vero e proprio errore di impostazione»15, sia dal punto di vi-
sta della politica del diritto16, sia dall’angolo visuale della tecnica giuridica,
avendo tale idea «anche fallito in concreto» proprio per le sue «“pignole” di- stinzioni»17.
2. Le insufficienze teoriche e pratiche della disciplina tedesca sulle pertur- bative dell’adempimento sono così evidenti che, quasi immediatamente dopo l’entrata in vigore del BGB, un giurista tedesco non pandettista, Hermann Staub, avvocato molto conosciuto soprattutto per i suoi Commentari in tema di diritto commerciale18, elaborando le Grundlagen delle violazioni positive
del contratto, considerate, a tutt’oggi, dalla dottrina tedesca come una delle più importanti «scoperte» giuridiche del Novecento19, porrà le basi per la
moderna teoria dell’obbligazione.
13Lo afferma, sulla scia di H.K
OZIOL, R.WELSER,Grundriß des Bürgerlichen Rechts, I, Allgemeiner
Teil und Schuldrecht, Wien, 1995, p. 268, R.FAVALE,Presentazione, inH.STAUB,Le violazioni positi-
ve, cit., p. 16.
14Così, R.F
AVALE,op. loc. ult. cit. Per la dottrina svizzera, R.H.WEBER,in Berner Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, VI, Das Obligationenrecht, Bern, 2000, p. 64.
15Testualmente, K.Z
WEIGERT, H.KÖTZ,op. cit., p. 212, dei quali sono le espressioni citate tra
virgolette.
16K.Z
WEIGERT, H.KÖTZ,op. cit., p. 183.
17K.Z
WEIGERT, H.KÖTZ,op. cit., p. 212.
18Si pensi, infatti, ai suoi commentari: H.S
TAUB,Kommentar zur Allgemeinen Deutschen Han-
delsgesetzbuch, Berlin, 1894; ID., Kommentar zur Allgemeinen Deutschen Wechselordnung, Berlin, 1985;
ID.,Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränken Haftung, Berlin, 1903.
19H.D
ÖLLE,Juristische Entdeckungen, in Verhandlungen des 42. Deutschen Juristentages 1957, II,
Tübingen, 1959, p. B 1 ss., ed E.SCHMIDT,Nachwort, in occasione della ristampa dei contributi di R.
VONJHERING,sulla culpa in contrahendo, e di H.STAUB, sulle positive Vertragsverletzungen, Bad Homburg v.d. H.-Berlin-Zürich, 1969, p. 131. Considera la teoria delle violazioni positive del con- tratto come una Spezialität del diritto tedesco, H.STOLL,Notizen zur Neuordnung des Rechts der Leistungsstörungen, in JZ, 2001, pp. 589 e 593.
Considerato in Germania, forse con eccessiva enfasi, come lo scopritore dell’inadempimento20 – non va dimenticato, infatti, che il diritto francese ave-
va compreso nella nozione di inexécution la figura dell’adempimento inesatto, che poi troverà applicazione anche nel caso di violazione delle obbligazioni di
sécurité21 –, Hermann Staub pone a fondamento della sua riflessione una con-
siderazione elementare quanto essenziale, che proprio l’attività di pratico ave- va posto alla sua attenzione: il codice tedesco, nel prevedere specificamente il risarcimento per il danno provocato dal ritardo (§ 286 BGB), non conteneva «un’analoga disposizione per le numerose ipotesi in cui qualcuno viola un’ob- bligazione mediante condotta positiva, facendo qualcosa che dovrebbe omet- tere, oppure eseguendo la prestazione dovuta, ma in modo inesatto»22. Egli
rileva che in molti casi che si verificano nella prassi si fuoriesce dalle ipotesi dell’impossibilità e del ritardo, poiché si compie «qualcosa che non si sarebbe dovuto fare», oppure si esegue la prestazione, «ma in maniera difettosa»23. Si
pensi, ad esempio, a qualcuno che, impegnandosi a non rivendere in Francia le lampade acquistate, lo fa comunque; al commerciante che, senza provvede- re all’adempimento degli obblighi d’informazione, «fornisce ad altri una so- stanza luminescente da lui prodotta» che contiene sostanze esplosive le quali poi, deflagrando, causano all’acquirente gravi danni; all’agente che, per negli- genza, redige resoconti inesatti sulla solvibilità del suo cliente; al soggetto che «lavora in modo continuativo per una ditta concorrente, nonostante sia ravvi- sabile nella situazione concreta una grave violazione dell’obbligo»; al commes- so che, per sua colpa, «vende largamente al di sotto del prezzo di costo»; al principale che fornisce ad un suo commesso un’attestazione contenente refe- renze inesatte sull’attività lavorativa svolta24; al bilancio che risulta falso perché
compilato inizialmente in maniera inesatta; al venditore che spedisce al compra- tore mele bacate che, successivamente, contagiano le mele sane dell’acquirente, procurandogli un grave danno25, ecc. Questi casi, che, come si può notare, in
maniera promiscua contemplano (implicitamente) ipotesi di violazione di obbli- ghi ora di prestazione ora di protezione, trovano il tratto comune nel fatto che la violazione dell’obbligo non consiste in un’omissione, bensì in un’azione positi- va26. Ed era «senza dubbio deprecabile constatare l’assenza di un principio ge-
nerale»27, nel BGB, che consentisse di disciplinare queste ipotesi.
20In proposito, H.H
EINRICHS,Hermann Staub. Kommentator des Handelsrechts und Entdecker der positiven Vertragsverletzung, in Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, München, 1993, p. 385 ss.
21Sulla giurisprudenza che, sia pure in maniera del tutto saltuaria, durante il XIX secolo, e quin-
di ancor prima della sua “scoperta” ufficiale nel 1911, aveva qualificato come contrattuale la respon- sabilità del vettore per i danni arrecati al passeggero nell’esecuzione del contratto di trasporto, cfr. J.-L. HALPÉRIN,La naissance de l’obligation de sécurité, in Gaz. Pal., 1997, II, p. 1177 ss.
22H.STAUB, Le violazioni positive, cit., p. 39.
23H.S
TAUB,op. ult. cit., p. 40.
24Per queste ipotesi, testualmente,H.S
TAUB,op. ult. cit., p. 39.
25H.S
TAUB,op. ult. cit., p. 45.
26H.S
TAUB,op. ult. cit., p. 40.
27H.S
Staub contesta, quali espedienti più o meno artificiosi28, le soluzioni che
nel frattempo erano state ipotizzate, tendenti a «forzare i fenomeni giuridici nel letto di Procuste del testo legislativo, che conosce il risarcimento del dan- no solo come conseguenza del ritardo imputabile o della colpevole impossibi- lità della prestazione»29. Da un lato esclude un’indebita generalizzazione del §
276 BGB, poiché il conditor iuris non aveva «voluto assolutamente proclamare il principio secondo il quale rispondere per un’azione o un’omissione significa dover risarcire il danno derivante dal comportamento positivo o negativo»30.
Dall’altro, giudica «contorta e innaturale»31 la soluzione che tende a estendere
il comma 1 del § 280 BGB (il quale disponeva che «se la prestazione diviene impossibile per una circostanza imputabile al debitore, questi deve risarcire al creditore il danno cagionato dal mancato adempimento»), in quanto, ai sensi di tale ricostruzione, non sarebbe la violazione in sé a produrre le conseguenze giuridiche, «ma il fatto che il debitore, commettendo la violazione», si sarebbe messo nella (fittizia) impossibilità di eseguire la prestazione32.
Risultando impraticabili le soluzioni dettate specificatamente per l’impos- sibilità e per il ritardo, Hermann Staub elabora, sulla base «dell’ovvia e inevi-