Specifiche tecniche – Indumenti No DPI
OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga nello svolgimento delle prestazioni, secondo quanto meglio specificato nel Capitolati tecnico:
- A garantire la continuità della fornitura di tutti i prodotti per l’intera durata dell’Accordo;
Catalogo Ariba
- a comunicare tempestivamente per iscritto, per i prodotti inseriti nel Catalogo Ariba, ogni eventuale sostituzione degli articoli non più in produzione e non reperibili dal mercato offrendone altri di eguali o superiori caratteristiche tecniche;
- ad aggiornare il relativo catalogo tempestivamente e comunque non oltre il termine di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di accettazione della sostituzione da parte del Committente;
Report
– a eseguire il monitoraggio delle vendite mediante report mensili. Il report dovrà essere inviato, al Responsabile del procedimento del presente Accordo, con cadenza mensile (da produrre entro il 5° giorno successivo al mese di riferimento a mezzo mail:
[email protected]), a decorrere dalla data di emissione del primo Ordine applicativo.
La reportistica progressiva (es. il report di marzo dovrà contenere anche gli Ordini di gennaio e febbraio) dovrà essere inviata in formato elettronico (formato Windows Excel) con le seguenti informazioni minime:
o Data Ordinativo;
o Numero dell’Ordinativo posto dalla struttura ordinante;
o Soggetto ordinante (Società e CdC);
o Codice articolo (così come inserito nel catalogo elettronico);
o Descrizione breve dell’articolo;
o Prezzo unitario;
o Quantità in ordine;
o Data di consegna effettiva;
o Penali (tipologia e importi);
– a sostituire i prodotti fallati entro 16 giorni lavorativi dalla data di segnalazione;
– a sostituire i prodotti erroneamente ordinati entro 16 giorni lavorativi dalla data di segnalazione;
– a rendere disponibile entro 13 giorni lavorativi consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente Atto il servizio di Customer Care raggiungibile con chiamata AC (AC – Addebito al chiamato, ovvero numerazione tipo 800 xxx xxx). Il servizio potrà essere contattato dalle Società Emittenti per ogni informazione relativa ai prodotti/servizi oggetto delpresente Atto ed al loro utilizzo. Il servizio di Customer Care sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (esclusi sabato, domenica e festivi).
L’Appaltatore si obbliga altresì a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione (concernente l’oggetto del presente Accordo Quadro/riconducibile alla prestazione professionale fornita al Gruppo FS).
A tal fine si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei
sistemi informatici;
2. che siano identificate e rispettate le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber-security che risultino applicabili per l’azienda;
3. che tutti dispositivi che lo consentono siano dotati di software di protezione (antivirus, anti-malware, etc. …) regolarmente aggiornato;
4. che le password siano diverse per ogni account, dalla complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es.
autenticazione a due fattori);
5. che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri;
l’accesso sia opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzato siano disattivati;
6. che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cyber-security e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete
pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. che siano eseguiti periodicamente back up delle informazioni e dei dati. I backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti;
10. che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore;
b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0644104893, o scrivendo all’indirizzo mail [email protected];
c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema offline al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge e di contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) consentire l’accesso del personale incaricato dal committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale
facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza all’inadempimento.
ARTICOLO 14 PENALI
In parziale deroga agli articoli 54 e 55 delle “Condizioni Generali”, richiamate al precedente art. 2, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti nel presente Atto saranno applicate le penali di seguito indicate:
Il Committente potrà applicare le seguenti penali relative all’Accordo:
a) Con riferimento alla ricezione di ordini emessi da Società NON incluse nell’All.2 ovvero NON “autorizzate” in forza di una comunicazione successiva ovvero nel caso di ricezione di Ordini applicativi cartacei che non recano in indirizzo anche il Responsabile del Procedimento:
€. 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione ex art. 4;
5% del valore dell’ordine applicativo evaso (ovvero “eseguito senza attendere il riscontro “autorizzatorio” del Responsabile del Procedimento per evadere l’ordine;
3% del valore dell’Ordine applicativo evaso (ovvero “eseguito”), per ogni Ordine applicativo emesso da parte di Società autorizzate con modalità diversa dall’e-requisitioning senza controllare che sul medesimo sia indicata anche a Ferservizi SpA – Area Acquisti di Gruppo tra i destinatari.
b) Con riferimento al ritardo nella tempistica indicata all’art. 9 per la produzione della versione definitiva del Catalogo ARIBA:
• € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad
un massimo di 10 giorni; una volta raggiunto tale limite il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Atto.
c) Con riferimento al ritardo nella tempistica indicata all’art. 9 per l’aggiornamento del Catalogo ARIBA:
• € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo d) Customer care:
• mancata attivazione: verrà applicata una penale nella misura di €. 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla tempistica indicata al precedente art. 14.
e) Ritardo nella produzione del report di cui all’art. 13 (ossia Ordini evasi, penali ecc.): verrà applicata una penale nella misura di €. 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno lavorativo e di ritardo;
f) Non conformità dei prodotti riscontrata a seguito delle verifiche: nel caso in cui, a seguito dei controlli di conformità effettuati dal Committente, emergesse che l’Appaltatore ha consegnato prodotti non conformi, sarà applicata una penale nella misura del 10% (dieci percento) del valore degli Ordini applicativi emessi negli ultimi sei mesi per la quaota parte di importo avente ad oggetto il prodotto (o assimilabile allo stesso) risultato non conforme.
L’ammontare delle penali maturate sarà recuperato anche mediante corrispondente incameramento della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a carico del Committente a causa dei ritardi.
Sarà facoltà delle Società emittenti applicare le seguenti penali relative
agli Ordini applicativi:
a) Tempi di consegna dall’Ordine di acquisto: nell’ipotesi in cui l’Appaltatore adempia alla prestazione contrattuale in ritardo rispetto ai termini ivi fissati, è applicata una penale nella misura minima dell’ 1% (uno per cento) dell’importo del prezzo del materiale non consegnato in tempo utile, per ogni decade o frazione, fino a sessanta giorni di ritardo; nella misura minima del 3%
(tre per cento) per ogni successiva decade o frazione, fino ad un massimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) del predetto importo corrispondente ad un ritardo superiore a cento giorni;
b) Servizio resi:
per sostituzione items fallati: una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione di esso rispetto alla tempistica indicata al precedente art. 14;
per sostituzione di items erroneamente ordinati: una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione di esso rispetto alla tempistica indicata al precedente art. 13;
c) Customer care: in caso di mancata operatività verrà applicata una penale nella misura di €. 100,00 per ogni giorno lavorativo di mancata operatività.
Resta ferma la facoltà per il Committente in caso di ritardo protrattosi oltre 24 gg. lavorativi, in caso di segnalazione da parte della Società emittente, di risolvere l’Accordo. Le penali saranno trattenute sul primo pagamento utile a qualsiasi titolo nei riguardi dell’Affidatario da parte della medesima Unità Ordinante ovvero in ultima istanza sulla cauzione definitiva.
ARTICOLO 15 RECESSO
Il Committente - ovvero la Società cessionaria, qualora venga esercitata la facoltà di cedere il presente Accordo ai sensi del successivo art. 20, in caso di cessione totale, o le Società cessionarie, in caso di cessione pro-quota - è in facoltà di recedere unilateralmente dall’Accordo in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.
Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R./PEC; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nell’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Committente è tenuto a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali le prestazioni eseguite.
E’ escluso il diritto dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo dandone preavviso all’altra, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) giorni lavorativi con comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R./PEC, in caso di rinvio a giudizio di un rappresentante o della stessa controparte (ex d.lgs. 231/01) per supposti reati relativi alla gestione di impresa che incidano sulla relativa affidabilità morale o siano suscettibili di arrecare danno o compromettere anche indirettamente l’immagine della Parte che intende recedere o del Gruppo FS.
ARTICOLO 16