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6.4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

6.4.1 Oli lubrificanti

- Dichiarazione di impegno firmata dal legale rappresentante

In fase di esecuzione del contratto:

- Lista semestrale dei lubrificanti utilizzati e

- Etichetta Ecolabel europeo

oppure

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con schede di dati di sicurezza del prodotto finale e relativi rapporti di prova che dimostrino la conformità ai criteri.

Criteri di aggiudicazione (criteri premianti): ai sensi del comma 2 art. 34 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, “i criteri ambientali minimi, in

12

particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6”. Pertanto, i criteri di aggiudicazione hanno valore indicativo e non sono cogenti e sono inseriti nel Disciplinare di gara tra i criteri di aggiudicazione dell’appalto e ad essi va assegnato un punteggio idoneo.

6.3 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti) per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri

Mezzi di prova

6.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con schede di sicurezza 6.3.2 Emissioni di inquinanti - Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con schede di sicurezza

7.3 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti) per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autobus

Mezzi di prova

7.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con schede di sicurezza 7.3.2 Emissioni sonore - Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con allegati Rapporti di prova e Schede tecniche

8.3 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti) per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autoveicoli per il trasporto di merci

Mezzi di prova

8.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con schede di sicurezza 8.3.2 Emissioni sonore - Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con allegati Rapporti di prova e Schede tecniche

13

VERIFICHE PRESENTI NEL CAM VEICOLI

Di seguito le verifiche (mezzi di prova) richieste dal CAM VEICOLI per:

- per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri;

- per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autobus;

- per l’acquisto, il leasing o il noleggio di veicoli per il trasporto di merci.

Nella prima colonna, la numerazione dei criteri è la stessa del DM.

Nella seconda colonna è riportata la sintesi del criterio. Nella terza colonna l’elenco dei mezzi di prova richiesti da CAM. Nell’ultima colonna sono fornite eventuali indicazioni alla stazione appaltante, utili in fase di predisposizione dei bandi di gara, come ad esempio una formulazione più chiara del mezzo di prova che riduce il rischio di richieste di chiarimento e di richieste di integrazione in fase di valutazione. Oppure le note possono contenere indicazioni utili sulle modalità di richiesta del mezzo di prova agli operatori economici.

6.2 SPECIFICHE

Acquisto, noleggio e leasing di autovetture nuove: i livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) in vigore ai fini dell’immatricolazione. Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell’immatricolazione i livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell’Allegato I dello stesso Regolamento, i veicoli offerti dovranno rispettare tali livelli di emissione come limiti massimi.

Acquisto di autovetture e veicoli commerciali leggeri di seconda mano: i livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli relativi alla direttiva 98/69B (Euro 4). Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell’immatricolazione i livelli di emissioni di inquinanti della tabella 2 dell’allegato al regolamento (CE) n.715/2007, i veicoli offerti dovranno rispettare i livelli di emissione di cui alla tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n.715/2007 (Euro 5).

− Dichiarazione firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di

formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000” con allegata la

documentazione atta a dimostrare la conformità al criterio.

Per le auto di seconda mano:

− Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti

Se le auto nuove sono già immatricolate e sono dotate di carta di circolazione (libretto), questa è sufficiente come mezzo di prova come per le auto usate.

Nota bene: i livelli di emissione stabiliti nella della tabella 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) sono entrati in vigore dal 2014 (euro VI).

Quindi bisogna prendere in considerazione questi.

Lo stesso vale per i livelli massimi di emissione di inquinanti delle autovetture e veicoli di seconda mano. Bisogna prendere in considerazione i livelli di emissione di cui alla tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n.715/2007 (Euro V).

15 6.2.2 Limiti di

emissioni di anidride carbonica (CO2)

Acquisto, noleggio e leasing: le emissioni di CO2 dei veicoli offerti non devono essere superiori ai seguenti limiti:

Categoria di veicolo CO2 g/Km

Fuoristrada 175

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, comprensiva dei dati tecnici dei veicoli offerti

- Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti

Nella documentazione tecnica vanno indicati: il livello di emissioni di CO2 per ciascun tipo/variante/versione di veicolo

Per i veicoli a doppia alimentazione, il livello di emissioni di CO2 considerato sarà pari a quello correlato all’alimentazione da carburante alternativo (metano o GPL)

16 6.4 CONDIZIONI DI

ESECUZIONE DELL’APPALTO 3

Criterio Verifica da richiedere nel bando Note

6.4.1 Oli lubrificanti Noleggio: nella manutenzione dei veicoli debbono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità

(corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della

Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.

In sede di gara:

- Dichiarazione di impegno firmata dal legale rappresentante con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000” che documenti la conformità al criterio.

In fase di esecuzione del contratto:

- Lista semestrale dei lubrificanti utilizzati e

- Etichetta Ecolabel europeo oppure

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con schede di dati di sicurezza del prodotto finale e relativi rapporti di prova che dimostrino la conformità ai criteri.

La lista dei lubrificanti deve riportare il produttore, nome commerciale e tipologia del prodotto

3Per contratti di noleggio che prevedono la manutenzione a carico dell’aggiudicatario

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Acquisto, leasing o noleggio: verrà attribuito un punteggio proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti, da calcolare in base alla formula riportata nel criterio che semplificata risulta la seguente:

Costi di esercizio = CM (CC * CE * CPA + eCO2

*cuCO2 + eNOx *cuNOx + eNMHC*cuNMHC + ePart* cu Part)

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con schede di sicurezza che dimostrino la conformità al criterio (livelli di emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato, i consumi energetici su percorso misto e urbano misurati in omologazione)

Nella documentazione tecnica, per ciascun veicolo, l’ offerente deve indicare il modello del veicolo offerto, il tipo di alimentazione, la categoria del veicolo e la relativa potenza.

In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, deve essere riportata la media aritmetica dei dati relativi ad entrambe le tipologie di alimentazione.

6.3.2 Emissioni di inquinanti

Acquisto, leasing: si attribuisce un punteggio tecnico all’ offerta di veicoli caratterizzati da livelli di emissioni di inquinanti inferiori del 30% rispetto ai valori limite relativi al regolamento (CE) n.715/2007 entrati in vigore ai fini dell’ immatricolazione.

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con schede di sicurezza che dimostrino la conformità al criterio (valori delle emissioni di inquinanti misurati in omologazione relativi a ciascun tipo/variante/versione dei veicoli offerti).

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Acquisto, leasing o noleggio di autobus

7.2 SPECIFICHE TECNICHE Criterio Mezzi di prova Note

7.2.1 Limiti di emissioni inquinanti

Acquisto e leasing di veicoli nuovi: i livelli di emissioni di inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dall’ Allegato I del Reg. n.

595/2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori dei veicoli pesanti (Euro VI), quando tale Regolamento entrerà in vigore ai fini dell’immatricolazione.

Acquisto di veicoli di seconda mano: i livelli di emissioni di gas inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla tabella 1 lettera B1 o tabella 2 lett. B1 della Direttiva 1999/96 del 19 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato, da calcolare con i cicli di prova ivi riferiti.

- Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000” con allegata la documentazione atta a dimostrare la

conformità al criterio.

Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti

Nella dichiarazione vanno indicati: il livello di emissioni di CO2 per ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto, misurato in omologazione. Se presente, è sufficiente la carta di circolazione come mezzo di prova.

Nota bene: per l’acquisto e il leasing di veicoli nuovi, il regolamento (CE) n.595/2009 è entrato in vigore dal 2014 (euro VI). Quindi bisogna prenderlo in considerazione.

7.2.2 Indicatore di consumo

Acquisto e leasing: i veicoli offerti, tranne quelli alimentati a gas naturale compresso (CNG), devono essere provvisti di un indicatore di consumo, ossia un dispositivo di

segnalazione dei consumi di carburante.

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta

dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28

dicembre 2000, comprensiva dei dati tecnici sulla presenza del dispositivo richiesto

19 7.2.3 Posizione tubi di

scarico e caratteristiche dell’impianto di scarico

Acquisto, noleggio e leasing: i tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri inoltre l’impianto di scarico deve consentire l’applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico

Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, da cui si evincano le caratteristiche richieste, anche mediante foto

20

Acquisto, leasing o noleggio: verrà attribuito un punteggio proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti, da calcolare in base alla formula riportata nel criterio che semplificata risulta la seguente:

Costi di esercizio = CM (CC * CE * CPA + eCO2

*cuCO2 + eNOx *cuNOx + eNMHC*cuNMHC + ePart* cu Part)

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con schede di sicurezza che dimostrino la conformità al criterio (livelli di emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato per Km, i consumi energetici riferiti al tipo di ciclo SORT rispondente al profilo di missione del veicolo)

Nella documentazione tecnica, per ciascun veicolo, l’offerente deve indicare il modello del veicolo offerto, il tipo di alimentazione, la categoria del veicolo e la relativa potenza.

7.3.2 Emissioni sonore

Acquisto e leasing: si attribuisce ai veicoli un punteggi proporzionalmente più elevato in relazione al minor livello di emissioni sonore rispetto a quelle previste nell’ allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante

“Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova

previsti nella pertinente norma tecnica CUNA.

Noleggio: si attribuisce un punteggio

proporzionale al numero di veicoli offerti che sono caratterizzati da un livello di emissioni sonore inferiori a quelle previste nell’allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con allegati Rapporti di prova e Schede tecniche che dimostrino la conformità al criterio (livello di emissioni acustiche dei veicoli offerti)

Il punteggio assegnato sarà tanto maggiore quanto minore sarà il livello misurato di emissioni sonore.

4 Non si applicano se si tratta di acquisizione di veicoli elettrici poiché si considerano già a basso consumo energetico d’esercizio.

21

“Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova previsti nella norma tecnica CUNA

pertinente.

Per il noleggio: maggiore sarà il numero di veicoli con tali caratteristiche inclusi nell’offerta, maggiore sarà il punteggio

assegnato.

22

Acquisto, leasing o noleggio di veicoli per il trasporto di merci (fra le merci non sono compresi i rifiuti)

8.2 SPECIFICHE TECNICHE

Criterio Mezzi di prova Note

8.2.1 Limiti di emissioni inquinanti

Acquisto e leasing di veicoli nuovi: i livelli di emissioni di inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dall’ Allegato I del Regolamento n.

595/2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori dei veicoli pesanti (Euro VI), quando tale Regolamento entrerà in vigore ai fini dell’immatricolazione.

Acquisto di veicoli di seconda mano: i livelli di emissioni di gas inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla tabella 1 lettera B1 o tabella 2 lett.

B1 della Direttiva 1999/96 del 19 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato, da calcolare con i cicli di prova ivi riferiti.

- Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000”

con allegata la documentazione atta a dimostrare la conformità al criterio.

- Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti

Nota bene: per l’acquisto e il leasing di veicoli nuovi, il regolamento (CE)

n.595/2009 è entrato in vigore dal 2014 (euro VI).

Quindi bisogna prenderlo consumo, ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di carburante.

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, comprensiva dei dati tecnici attestanti la presenza del dispositivo richiesto

23

Acquisto, leasing o noleggio: verrà attribuito un punteggio proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti, da calcolare in base alla formula riportata nel criterio che semplificata risulta la seguente:

Costi di esercizio = CM (CC * CE * CPA + eCO2

*cuCO2 + eNOx *cuNOx + eNMHC*cuNMHC + ePart* cu Part)

All’offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si

deve assegnare un punteggio significativo.

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con schede di sicurezza che dimostrino la conformità al criterio (livelli di emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato per Km, i consumi energetici riferiti ai tipi di percorso urbano, extraurbano e misto)

Nella documentazione tecnica, per ciascun veicolo, l’offerente deve indicare il modello del veicolo offerto, il tipo di alimentazione, la categoria del veicolo e la relativa potenza.

8.3.2 Emissioni sonore

Acquisto e leasing: si attribuisce ai veicoli un punteggio proporzionalmente più elevato in relazione al minor livello di emissioni sonore rispetto a quelle previste nell’ allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni

Il punteggio assegnato sarà tanto maggiore quanto minore sarà il livello misurato di emissioni sonore.

24

“Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova ivi previsti.

Noleggio: si attribuisce un punteggio

proporzionale al numero di veicoli offerti che sono caratterizzati da un livello di emissioni sonore inferiori a quelle previste nell’allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante

“Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova ivi previsti.

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con allegati Rapporti di prova e Schede tecniche che dimostrino la conformità al criterio (livello di emissioni acustiche dei veicoli offerti)

Per il noleggio: maggiore sarà il numero di veicoli con tali caratteristiche inclusi nell’offerta, maggiore sarà il punteggio

assegnato.

CHECK LIST DEI MEZZI DI PROVA CHE SODDISFANO PIU’ CRITERI

Di seguito una check list che permette di effettuare una verifica veloce delle specifiche tecniche del CAM veicoli che permette di individuare tutte le specifiche tecniche la cui conformità è soddisfatta dal mezzo di prova presentato.

MEZZI DI PROVA IN POSSESSO DELL’OPERATORE ECONOMICO

SPECIFICHE TECNICHE VERIFICATE

− Documentazione tecnica del fabbricante con rapporti di prova

 6.4.1

 7.3.2

 8.3.2

− Dichiarazione del legale rappresentante

 6.2.1

 6.4.1

 7.2.1

 8.2.1

− Etichetta ecologica di Tipo I (Ecolabel UE o equivalente)

 6.4.1

− Documentazione tecnica del fabbricante con schede/dati di sicurezza

 6.2.2

 6.3.1

 6.3.2

 6.4.1

 7.2.2

 7.2.3

 7.3.1

 8.2.2

 8.3.1

1. Facsimile di Documentazione tecnica del fabbricante

La Documentazione tecnica deve essere prodotta come nel facsimile di seguito che può essere allegato al Capitolato tecnico d’appalto

FACSIMILECARTA INTESTATA DEL FABBRICANTE RIFERIMENTO STAZIONE APPALTANTE: Comune di ……….

RIFERIMENTO BANDO DI GARA: Fornitura di ………. a basso impatto ambientale CIG……….

Documentazione tecnica del fabbricante

relativa ai criteri ambientali minimi ……….. del DM 8 MAGGIO 2012

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI INCLUSI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________

(prov.______) il ___/___/_____, residente in _________________________ (prov.______) in via/piazza_______________________________________ n. __________, codice fiscale _______________________ , in qualità di legale rappresentante della società/impresa _______________________ con sede in _____________________________ (prov.______) in via/piazza _____________________________ n. __________ codice fiscale ___________, n. REA ______________, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

la veridicità delle informazioni e dei dati riportati nella Documentazione allegata che si riferisce ai seguenti prodotti, forniti dalla società/impresa della quale il sottoscritto è legale rappresentante:

a. ______________________________________

b. ______________________________________

c. ______________________________________

d. ______________________________________

e. ______________________________________

Luogo, data _________________ FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

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2. Esempio di Rapporto di prova

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29

30

3. Esempio di Certificato di conformità

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BOX DI APPROFONDIMENTO

EMAS (EcoManagement and Audit Scheme)

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario proposto dalla Comunità Europea ed al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni su una corretta gestione ambientale. Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221. EMAS III. La registrazione EMAS è garanzia di rispetto della normativa

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario proposto dalla Comunità Europea ed al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni su una corretta gestione ambientale. Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221. EMAS III. La registrazione EMAS è garanzia di rispetto della normativa

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