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LINEE GUIDA PER LE VERIFICHE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, IN FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

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LINEE GUIDA

PER LE VERIFICHE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, IN FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISIZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA

DM 8 MAGGIO 2012

Decreto correttivo 30 novembre 2012

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Indice

INTRODUZIONE ALLA LINEA GUIDA ... 3

RIFERIMENTI NORMATIVI E TIPOLOGIE DI MEZZI DI PROVA PREVISTI DAI CAM ... 4

Verifiche di requisiti di prodotti, servizi e lavori ... 4

Verifiche di requisiti soggettivi ... 8

SINTESI DEI CRITERI PRESENTI NEL CAM VEICOLI ... 10

VERIFICHE PRESENTI NEL CAM VEICOLI ... 13

Acquisto, leasing o noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri ... 14

6.2 SPECIFICHE TECNICHE ... 14

6.2.1 Limiti di emissioni inquinanti ... 14

6.2.2 Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO2) ... 15

6.4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO ... 16

6.4.1 Oli lubrificanti ... 16

6.3 CRITERI PREMIANTI ... 17

6.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio ... 17

6.3.2 Emissioni di inquinanti ... 17

Acquisto, leasing o noleggio di autobus ... 18

7.2 SPECIFICHE TECNICHE ... 18

7.3 CRITERI PREMIANTI ... 20

7.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio ... 20

7.3.2 Emissioni sonore... 20

Acquisto, leasing o noleggio di veicoli per il trasporto di merci (fra le merci non sono compresi i rifiuti) ... 22

8.2 SPECIFICHE TECNICHE ... 22

8.2.1 Limiti di emissioni inquinanti ... 22

8.2.2 Indicatore di consumo ... 22

8.3 CRITERI PREMIANTI ... 23

8.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio ... 23

8.3.2 Emissioni sonore... 23

CHECK LIST DEI MEZZI DI PROVA CHE SODDISFANO PIU’ CRITERI ... 25

1. Facsimile di Documentazione tecnica del fabbricante ... 26

2. Esempio di Rapporto di prova ... 27

3. Esempio di Certificato di conformità ... 30

BOX DI APPROFONDIMENTO ... 31

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INTRODUZIONE ALLA LINEA GUIDA

Le stazioni appaltanti del territorio, con le quali Regione Liguria ha attivato un confronto negli scorsi anni chiedendo di segnalare le principali difficoltà nell’applicazione del GPP, hanno posto in evidenza due fasi come particolarmente critiche: la verifica del possesso dei requisiti ambientali inerenti beni e servizi presentati nelle offerte nella fase di aggiudicazione del bando e la verifica nella fase successiva della corretta esecuzione dei contratti rispetto alle previsioni dei CAM.

Per rispondere a queste specifiche richieste, sono state elaborate da Regione Liguria con il supporto di Liguria Ricerche e Fondazione Ecosistemi le “Linee Guida per la verifica dei criteri ambientali minimi in fase di valutazione delle offerte” e le “Linee guida per la verifica della corretta esecuzione dei capitolati pubblici conformi ai Criteri Minimi Ambientali (CAM)” (entrambe disponibili sul sito web regionale).

Le prime, di seguito presentate per la categoria specifica dei CAM Veicoli, intendono facilitare la corretta valutazione delle offerte rispetto alle specifiche tecniche e alle clausole di aggiudicazione e di esecuzione richieste dallo specifico CAM, in quanto criteri considerati obbligatori ai sensi della normativa dei Codici dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss. m), nonché cruciali per una corretta impostazione del bando verde.

La procedura di verifica è di fondamentale importanza in quanto permette di valutare la corrispondenza ai requisiti specifici, in questo caso di natura ambientale, delle caratteristiche del servizio o della fornitura proposti dal soggetto offerente ai fini della corretta aggiudicazione del bando.

Spesso a supporto di tale processo di valutazione a carico della stazione appaltante sono utilizzate specifiche etichette o certificazioni di processo e di prodotto che attestano il possesso di specifici requisiti ambientali. Tuttavia, il Codice dei contratti pubblici, all’art. 69 e all’art. 82 prevede che la stazione appaltante debba accettare eventuali certificati o rapporti di prova “equivalenti”, in tal caso la stessa deve essere quindi in grado di valutare la conformità ai requisiti specifici inseriti nel bando di tali attestazioni.

La presente Linea Guida intende pertanto mettere in evidenza, per il CAM specifico Veicoli, pubblicato e in vigore alla data di conclusione di questa attività ossia il 30.04.2020, quali sono i requisiti intesi come specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e condizioni contrattuali, le certificazioni di processo e di prodotto esistenti sul mercato accettati come mezzi di prova e le informazioni che devono essere presentate in eventuali mezzi di prova equivalenti.

E’ stato svolto un lavoro specifico di approfondimento sui mezzi di prova, talora andando oltre le indicazioni presenti nei CAM, per completezza e per supportare il processo di verifica dei requisiti richiesti dal bando da parte delle Stazioni Appaltanti.

Si precisa che si tratta di un documento di indirizzo volto a supportare le stazioni appaltanti del territorio e non rappresenta alcun obbligo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

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RIFERIMENTI NORMATIVI E TIPOLOGIE DI MEZZI DI PROVA PREVISTI DAI CAM

Verifiche di requisiti di prodotti, servizi e lavori

Ai sensi dell’Art. 69. (Etichettature) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, commi 1,2,4, le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica (o parte di essa ossia parte dei requisiti in essa indicati) come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti. Al comma 3 dello stesso articolo il Codice prevede che se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Nell’Art. 82 (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova), il Codice chiarisce inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità1 (o da organismi di valutazione della conformità equivalenti).

Al comma 2 il Codice prevede che le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Per le verifiche dei requisiti di prodotti, servizi e lavori sono dunque tre le tipologie di documentazione che l’operatore economico deve produrre per comprovare la conformità ai requisiti richiesti dal disciplinare di gara (per i criteri di aggiudicazione) e nel capitolato tecnico di gara (per le specifiche tecniche e le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto):

− Certificati di conformità

1Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

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− Relazioni o rapporti di prova

− Documentazione tecnica del fabbricante

In allegato alle presenti linee guida sono presentati alcuni esempi di tale documentazione.

Il certificato di conformità è un documento o un insieme di documenti che assicurano la conformità di sistemi, processi, prodotti, servizi e persone ai requisiti fissati dalle norme e dagli standard internazionali ai quali le specifiche tecniche fanno riferimento ai sensi dell’art. 68 (Specifiche tecniche). Le certificazioni di conformità cui fa riferimento il Codice sono certificazioni “sotto accreditamento” ossia rilasciate da Organismi di valutazione della conformità accreditate a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ossia da Accredia, per quanto riguarda l’Italia.

ACCREDIA valuta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature.

Gli organismi di valutazione della conformità rilasciano i certificati ai sensi delle norme ISO/IEC 17021-1 per i sistemi di gestione, ISO/IEC 17065 per i prodotti e servizi, ISO/IEC 17024 per le persone.

Sono rilasciate in diversi settori merceologici e a seconda dell’oggetto, le certificazioni accreditate vengono rilasciate in conformità a norme specifiche e altri documenti tecnici applicabili, e si distinguono in:

a) CERTIFICAZIONI DI SISTEMI DI GESTIONE: assicurano che il sistema di gestione implementato da un’organizzazione, pubblica o privata, di qualsiasi settore, sia conforme agli standard vigenti (per esempio, gli standard internazionali ISO 9000 per la qualità, ISO 14001 per l’ambiente, ecc.).Il sistema può riguardare la gestione della qualità, delle questioni ambientali e della sostenibilità degli eventi, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della sicurezza delle informazioni e dei servizi informatici, dell’energia, della sicurezza nella catena della fornitura, ecc. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web di Accredia e interrogare la banca dati, indicando la

norma che interessa (sito web:

https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310) . Per quanto riguarda la validità delle registrazioni EMAS invece si può utilizzare il sito ISPRA (http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-registrate-emas).

b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTI E SERVIZI: riguardano un bene, un servizio o un processo produttivo. La valutazione della conformità riguarda solo alcune caratteristiche dell’oggetto, in particolare quelle contenute nella norma o specifica tecnica di riferimento, relativamente al processo di fabbricazione del bene o di fornitura del servizio. Per quanto riguarda i prodotti, viene usato il marchio di conformità che viene apposto sulla confezione del prodotto o altri supporti. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web dell’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato il certificato e interrogare la relativa banca dati dei certificati (ad

esempio si veda il link di Bureau Veritas:

https://www.bureauveritas.it/home/clients/registro+aziende+certificate).

c) CERTIFICAZIONI DI PERSONE: attestano il possesso e il mantenimento nel tempo delle abilità e delle competenze che rendono i professionisti idonei a svolgere determinate attività. Il certificato di

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conformità rappresenta il riconoscimento formale, da parte di un organismo di parte terza indipendente rispetto al professionista valutato, dei requisiti necessari per poter operare con competenza in un determinato settore di attività. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web di Accredia e interrogare la banca dati, indicando la norma che

interessa (sito web:

https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310) Il certificato di conformità deve sempre contenere i seguenti contenuti minimi:

- marchio Accredia;

- organismo di valutazione della conformità che rilascia il certificato;

- numero del certificato;

- oggetto della certificazione (esempio: sistema di gestione ambientale) e norma tecnica cui fa riferimento il certificato (ISO 14001:2004);

- nome e dati di riferimento del richiedente;

- campo di applicazione (esempio: costruzioni edili e gestione del cantiere);

- data di emissione e data di scadenza del certificato (il certificato deve essere in corso di validità).

Le Relazioni o rapporti di prova sono i documenti che attestano l’avvenuta verifica e determinazione di una o più caratteristiche del prodotto secondo metodologie ben definite indicate nei CAM. Le prove sono effettuate da laboratori accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025 e sono a sostegno di processi di produzione o di attività di valutazione della conformità. A seconda del settore merceologico, si parla di prove, misure, analisi. Per verificare la validità di questi certificati occorre andare sul sito web del laboratorio accreditato o telefonare allo stesso.

Il Rapporto di prova è un documento su cui sono registrati gli esiti analitici e le informazioni necessarie all'interpretazione dei risultati.

È redatto in conformità alle prescrizioni della Norma UNI EN ISO 17025:2005 punto 5.10 (Presentazione dei risultati) e deve contenere i seguenti contenuti minimi:

− numero di pagine variabile; tutte le pagine sono numerate e il loro numero totale è indicato su ciascuna pagina

− emesso da apposito software

− documento cartaceo, con firma manuale del Dirigente Responsabile, o un file pdf, firmato digitalmente

− Identificazione univoca del RdP

− identificazione del laboratorio ed indirizzo

− identificazione della Struttura che esegue la prova all’interno dell’Ente.

− Data di emissione

− Marchio Accredia

− Identificazione univoca del campione: (numero di accettazione, numero e data verbale di prelievo, data di accettazione in laboratorio)

− Identificazione del cliente: nome e indirizzo

− Caratteristiche del campione

− Identificazione del metodo di prova: numero della Procedura Operativa, ediz/rev, anno di emissione, descrizione sintetica del metodo

− Data inizio e fine prova

− Risultati della prova

− Incertezza di misura e sue modalità di calcolo

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− Eventuali parametri di prestazione analitica (recupero, correzione dei risultati)

− Dichiarazione che i risultati si riferiscono ai soli oggetti provati.

− Dichiarazione che il rapporto non può esser riprodotto parzialmente senza autorizzazione

− Numero di pagina e numero totale di pagine

− Validità del certificato (fino al …)

Oltre a certificati di conformità e relazioni o rapporti di prova, nei CAM sono richieste anche altre due tipologie di verifica: le Verifiche e le Ispezioni.

Le Verifiche misurano l'esattezza e la conformità delle dichiarazioni delle imprese sulle emissioni dei gas a effetto serra. Sono uno strumento riconosciuto, anche dalla normativa europea, per il controllo delle emissioni, attraverso la verifica da parte di organismi accreditati ai sensi delle norme ISO 14064 e ISO 14065 delle attività di monitoraggio, rendicontazione e contabilità effettuate dalle imprese. Le attività di verifica e convalida svolte sotto accreditamento riguardano sia le dichiarazioni volontarie che quelle obbligatorie, effettuate dalle imprese riguardo le emissioni di gas serra rilasciate in atmosfera. Si distinguono in:

- INVENTARI DI GAS SERRA: le verifiche degli inventari di Gas a effetto serra (GHG – GreenhouseGases) servono ad attestare che, sulla base di parametri oggettivi, il contenuto delle dichiarazioni sulle emissioni è esente da errori e imprecisioni, ed è conforme ai requisiti del programma che rende necessaria tale dichiarazione. Per limitare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera terrestre, vengono predisposte la quantificazione, il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica delle emissioni di GHG e/o della loro rimozione. La verifica degli inventari di GHG in accordo alla ISO 14064-1 permette di quantificare, monitorare e rendicontare le emissioni di gas serra di un’organizzazione.

- EMISSION TRADING SCHEME: l’Emission Trading Scheme (ETS), ovvero il sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS), è il principale strumento adottato dall’Unione Europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra secondo i parametri del Protocollo di Kyoto. Il processo di verifica che ad esso fa riferimento mira a controllare le modalità in cui i soggetti vincolati (gli impianti industriali, il settore della produzione di energia elettrica e termica, gli operatori aerei) gestiscono e rispettano il tetto massimo fissato dalla Direttiva 2003/87/CE al livello complessivo delle emissioni consentite. Entro tale limite, è consentito acquistare e vendere sul mercato i diritti ad emettere CO2 (“quote”), secondo le proprie necessità.

- VERIFICA E CONVALIDA DELLA CARBON FOOTPRINT: la Carbon Footprint (CFP), o impronta climatica di prodotto, misura la quantità di emissioni di gas ad effetto serra generate durante il ciclo di vita di un prodotto/servizio. Questa verifica permette di rendere un’azienda consapevole dell’impatto complessivo dei suoi processi produttivi sull’ambiente, e la mette in condizione di individuare le fasi di maggiore criticità, al fine di migliorare le proprie performance ambientali.

Le Ispezioni consentono di valutare la conformità, in un dato momento, di un prodotto, servizio, processo o impianto a requisiti specifici, o a requisiti di carattere generale. Le ispezioni svolte da organismi accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17020 verificano la conformità di prodotti o servizi a requisiti specifici, o anche a requisiti di carattere generale. Si ricorre alla valutazione professionale di un tecnico competente nel settore, che attraverso un giudizio di conformità

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dichiari la complessiva accettabilità dell’oggetto ispezionato. L’ispezione è una sorta di istantanea.

Fotografa lo stato di conformità di un determinato progetto, prodotto, servizio, impianto o processo in un preciso momento. E’ ovviamente possibile programmare una nuova verifica in un periodo successivo. L’attività ispettiva riguarda una molteplicità di settori merceologici, dalle costruzioni all’agroalimentare. Viene condotta secondo i parametri della quantità, qualità, sicurezza, adeguatezza allo scopo, tenendo conto della conformità, nel tempo, dei macchinari o dei sistemi in esercizio. Può riguardare tutte le fasi di vita dei prodotti, dei servizi o degli impianti, compresa quella della progettazione. Le Ispezioni sono effettuate da Organismi di Ispezione (di terza parte ma anche di prima e seconda parte) che rilasciano il Rapporto di ispezione.

Documentazione tecnica del fabbricante: il Codice dei contratti ammette, alle condizioni di cui all’art. 82, che l’operatore economico produca una Documentazione tecnica del fabbricante in sostituzione dei mezzi di prova indicati dall’amministrazione appaltante. Alcuni CAM, non essendoci norme tecniche per la valutazione di conformità di specifici requisiti ambientali, fa ricorso alla Documentazione tecnica del fabbricante come mezzo di prova (direttamente e non come sostituto del certificato o del Rapporto di prova). Non esistendo norme tecniche per la produzione della Documentazione tecnica del fabbricante, l’amministrazione appaltante, al fine di ottenere le necessarie informazioni per valutare il possesso dei requisiti ambientali del prodotto offerto, può specificare i contenuti minimi della Documentazione tecnica del fabbricante. Una proposta si può trovare in allegato alle presenti linee guida.

Verifiche di requisiti soggettivi

L’Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) indica i criteri di selezione dell’operatore che riguardano:

a) i requisiti di idoneità professionale;

b) la capacità economica e finanziaria;

c) le capacità tecniche e professionali.

Per quanto riguarda i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c) con riferimento ad appalti di servizi e forniture, il Codice prescrive al comma 6 che le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti (pertanto non è obbligatorio) per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. La dimostrazione dei requisiti è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5 (Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione2). Tra questi mezzi alla lettera

2 Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

a) i seguenti elenchi:

i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le

amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

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g) dell’Allegato XVII - II Parte è riportata: indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto.

Più avanti, l’Art. 87 (Certificazione delle qualità), precisa che le stazioni appaltanti possono richiedere i certificati relativi all’adozione di sistemi di gestione ambientale da parte dell’offerente.

Questi devono fare riferimento o a sistemi di gestione ambientale europei (sistema di ecogestione e audit EMAS) o altri (ad esempio quelli della ISO 14001) ed essere certificati da organismi accreditati.

Le stazioni appaltanti devono comunque accettare anche certificati equivalenti o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici e a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 80 (Avvalimento), l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

I CAM indicano alcuni criteri di selezione nel capitolo “Selezione dei candidati”. Questi attengono al possesso di misure di gestione ambientale (molti CAM), possesso di sistemi di gestione aziendale per la gestione etica della catena di fornitura (CAM calzature e CAM Tessili), diritti umani e condizioni di lavoro (alcuni CAM).

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;

g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

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I certificati relativi ai sistemi di gestione ambientale sono certificati di conformità e sono stati già descritti nel paragrafo precedente.

SINTESI DEI CRITERI PRESENTI NEL CAM VEICOLI

Di seguito una sintesi dei criteri e delle relative verifiche o mezzi di prova richiesti dal CAM.

Nella colonna dei mezzi di prova sono indicati tutti i mezzi di prova citati nel CAM. I mezzi di prova, si ricorda, sono tra loro alternativi, non devono cioè essere presentati tutti dall’operatore economico ma almeno uno tra quelli indicati.

Specifiche tecniche: sono i criteri ambientali cogenti che devono essere integrati nel Capitolato tecnico. Per ogni specifica tecnica deve essere indicato il mezzo di prova idoneo a comprovare la conformità del prodotto/servizio alla specifica stessa. Le specifiche tecniche del DM 8.5.2012 nonché i relativi mezzi di prova e la documentazione richiesta sono di seguito sintetizzati:

6.2 Specifiche tecniche per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri

Mezzi di prova e documentazione alternativi

6.2.1 Limiti di emissioni di inquinanti

− Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice

Per le auto di seconda mano:

− Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti 6.2.2 Limiti di emissioni di

anidride carbonica (CO2)

− Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice

− Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti

7.2 Specifiche tecniche per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autobus

Mezzi di prova e documentazione

7.2.1 Limiti di emissioni di inquinanti

− Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice

− Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti

7.2.2 Indicatore di consumo − Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice

7.2.3 Posizione di tubi di scarico e caratteristiche dell’impianto di scarico

− Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice

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8.2 Specifiche tecniche per l’acquisto, il leasing o il noleggio di veicoli per il trasporto di merci

Mezzi di prova e documentazione

8.2.1 Limiti di emissioni di inquinanti

− Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice

− Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti

8.2.2 Indicatore di consumo Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice comprensiva dei dati tecnici attestanti la presenza del dispositivo richiesto

Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali: ai sensi dell’articolo 34 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, le clausole contrattuali sono cogenti e devono quindi essere integrati nel Capitolato tecnico. Anche per le clausole contrattuali deve essere indicato il mezzo di prova idoneo a comprovare la conformità del prodotto/servizio alla clausola o condizione di esecuzione.

6.4 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali (solo per contatti di noleggio che prevedono la manutenzione a carico dell’aggiudicatario)

Mezzi di prova

6.4.1 Oli lubrificanti In sede di gara:

- Dichiarazione di impegno firmata dal legale rappresentante

In fase di esecuzione del contratto:

- Lista semestrale dei lubrificanti utilizzati e

- Etichetta Ecolabel europeo

oppure

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con schede di dati di sicurezza del prodotto finale e relativi rapporti di prova che dimostrino la conformità ai criteri.

Criteri di aggiudicazione (criteri premianti): ai sensi del comma 2 art. 34 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, “i criteri ambientali minimi, in

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particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6”. Pertanto, i criteri di aggiudicazione hanno valore indicativo e non sono cogenti e sono inseriti nel Disciplinare di gara tra i criteri di aggiudicazione dell’appalto e ad essi va assegnato un punteggio idoneo.

6.3 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti) per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri

Mezzi di prova

6.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con schede di sicurezza 6.3.2 Emissioni di inquinanti - Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con schede di sicurezza

7.3 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti) per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autobus

Mezzi di prova

7.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con schede di sicurezza 7.3.2 Emissioni sonore - Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con allegati Rapporti di prova e Schede tecniche

8.3 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti) per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autoveicoli per il trasporto di merci

Mezzi di prova

8.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con schede di sicurezza 8.3.2 Emissioni sonore - Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con allegati Rapporti di prova e Schede tecniche

(13)

13

VERIFICHE PRESENTI NEL CAM VEICOLI

Di seguito le verifiche (mezzi di prova) richieste dal CAM VEICOLI per:

- per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri;

- per l’acquisto, il leasing o il noleggio di autobus;

- per l’acquisto, il leasing o il noleggio di veicoli per il trasporto di merci.

Nella prima colonna, la numerazione dei criteri è la stessa del DM.

Nella seconda colonna è riportata la sintesi del criterio. Nella terza colonna l’elenco dei mezzi di prova richiesti da CAM. Nell’ultima colonna sono fornite eventuali indicazioni alla stazione appaltante, utili in fase di predisposizione dei bandi di gara, come ad esempio una formulazione più chiara del mezzo di prova che riduce il rischio di richieste di chiarimento e di richieste di integrazione in fase di valutazione. Oppure le note possono contenere indicazioni utili sulle modalità di richiesta del mezzo di prova agli operatori economici.

(14)

6.2 SPECIFICHE TECNICHE

Criterio Mezzi di prova Note

6.2.1 Limiti di emissioni inquinanti

Acquisto, noleggio e leasing di autovetture nuove: i livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) in vigore ai fini dell’immatricolazione. Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell’immatricolazione i livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell’Allegato I dello stesso Regolamento, i veicoli offerti dovranno rispettare tali livelli di emissione come limiti massimi.

Acquisto di autovetture e veicoli commerciali leggeri di seconda mano: i livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli relativi alla direttiva 98/69B (Euro 4). Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell’immatricolazione i livelli di emissioni di inquinanti della tabella 2 dell’allegato al regolamento (CE) n.715/2007, i veicoli offerti dovranno rispettare i livelli di emissione di cui alla tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n.715/2007 (Euro 5).

− Dichiarazione firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di

formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000” con allegata la

documentazione atta a dimostrare la conformità al criterio.

Per le auto di seconda mano:

− Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti

Se le auto nuove sono già immatricolate e sono dotate di carta di circolazione (libretto), questa è sufficiente come mezzo di prova come per le auto usate.

Nota bene: i livelli di emissione stabiliti nella della tabella 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) sono entrati in vigore dal 2014 (euro VI).

Quindi bisogna prendere in considerazione questi.

Lo stesso vale per i livelli massimi di emissione di inquinanti delle autovetture e veicoli di seconda mano. Bisogna prendere in considerazione i livelli di emissione di cui alla tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n.715/2007 (Euro V).

(15)

15 6.2.2 Limiti di

emissioni di anidride carbonica (CO2)

Acquisto, noleggio e leasing: le emissioni di CO2 dei veicoli offerti non devono essere superiori ai seguenti limiti:

Categoria di veicolo CO2 g/Km

Fuoristrada 175

Furgoni (N1, classe 1) 150 Altre categorie 130 Veicoli commerciali

leggeri con massa inferiore o uguale alle 3,5 tonnellate (N1, classe II e III)

225

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, comprensiva dei dati tecnici dei veicoli offerti

- Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti

Nella documentazione tecnica vanno indicati: il livello di emissioni di CO2 per ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto, misurato in

omologazione. Se presente, è sufficiente la carta di

circolazione come mezzo di prova.

Per i veicoli a doppia alimentazione, il livello di emissioni di CO2 considerato sarà pari a quello correlato all’alimentazione da carburante alternativo (metano o GPL)

(16)

16 6.4 CONDIZIONI DI

ESECUZIONE DELL’APPALTO 3

Criterio Verifica da richiedere nel bando Note

6.4.1 Oli lubrificanti Noleggio: nella manutenzione dei veicoli debbono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità

(corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della

Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.

In sede di gara:

- Dichiarazione di impegno firmata dal legale rappresentante con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000” che documenti la conformità al criterio.

In fase di esecuzione del contratto:

- Lista semestrale dei lubrificanti utilizzati e

- Etichetta Ecolabel europeo oppure

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con schede di dati di sicurezza del prodotto finale e relativi rapporti di prova che dimostrino la conformità ai criteri.

La lista dei lubrificanti deve riportare il produttore, nome commerciale e tipologia del prodotto

3Per contratti di noleggio che prevedono la manutenzione a carico dell’aggiudicatario

(17)

17 6.3 CRITERI

PREMIANTI

Criterio Mezzi di prova Note

6.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

Acquisto, leasing o noleggio: verrà attribuito un punteggio proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti, da calcolare in base alla formula riportata nel criterio che semplificata risulta la seguente:

Costi di esercizio = CM (CC * CE * CPA + eCO2

*cuCO2 + eNOx *cuNOx + eNMHC*cuNMHC + ePart* cu Part)

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con schede di sicurezza che dimostrino la conformità al criterio (livelli di emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato, i consumi energetici su percorso misto e urbano misurati in omologazione)

Nella documentazione tecnica, per ciascun veicolo, l’ offerente deve indicare il modello del veicolo offerto, il tipo di alimentazione, la categoria del veicolo e la relativa potenza.

In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, deve essere riportata la media aritmetica dei dati relativi ad entrambe le tipologie di alimentazione.

6.3.2 Emissioni di inquinanti

Acquisto, leasing: si attribuisce un punteggio tecnico all’ offerta di veicoli caratterizzati da livelli di emissioni di inquinanti inferiori del 30% rispetto ai valori limite relativi al regolamento (CE) n.715/2007 entrati in vigore ai fini dell’ immatricolazione.

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con schede di sicurezza che dimostrino la conformità al criterio (valori delle emissioni di inquinanti misurati in omologazione relativi a ciascun tipo/variante/versione dei veicoli offerti).

(18)

18

Acquisto, leasing o noleggio di autobus

7.2 SPECIFICHE TECNICHE Criterio Mezzi di prova Note

7.2.1 Limiti di emissioni inquinanti

Acquisto e leasing di veicoli nuovi: i livelli di emissioni di inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dall’ Allegato I del Reg. n.

595/2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori dei veicoli pesanti (Euro VI), quando tale Regolamento entrerà in vigore ai fini dell’immatricolazione.

Acquisto di veicoli di seconda mano: i livelli di emissioni di gas inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla tabella 1 lettera B1 o tabella 2 lett. B1 della Direttiva 1999/96 del 19 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato, da calcolare con i cicli di prova ivi riferiti.

- Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000” con allegata la documentazione atta a dimostrare la

conformità al criterio.

Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti

Nella dichiarazione vanno indicati: il livello di emissioni di CO2 per ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto, misurato in omologazione. Se presente, è sufficiente la carta di circolazione come mezzo di prova.

Nota bene: per l’acquisto e il leasing di veicoli nuovi, il regolamento (CE) n.595/2009 è entrato in vigore dal 2014 (euro VI). Quindi bisogna prenderlo in considerazione.

7.2.2 Indicatore di consumo

Acquisto e leasing: i veicoli offerti, tranne quelli alimentati a gas naturale compresso (CNG), devono essere provvisti di un indicatore di consumo, ossia un dispositivo di

segnalazione dei consumi di carburante.

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta

dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28

dicembre 2000, comprensiva dei dati tecnici sulla presenza del dispositivo richiesto

(19)

19 7.2.3 Posizione tubi di

scarico e caratteristiche dell’impianto di scarico

Acquisto, noleggio e leasing: i tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri inoltre l’impianto di scarico deve consentire l’applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico

Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, da cui si evincano le caratteristiche richieste, anche mediante foto

(20)

20 7.3 CRITERI

PREMIANTI 4

Criterio Mezzi di prova Note

7.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

Acquisto, leasing o noleggio: verrà attribuito un punteggio proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti, da calcolare in base alla formula riportata nel criterio che semplificata risulta la seguente:

Costi di esercizio = CM (CC * CE * CPA + eCO2

*cuCO2 + eNOx *cuNOx + eNMHC*cuNMHC + ePart* cu Part)

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con schede di sicurezza che dimostrino la conformità al criterio (livelli di emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato per Km, i consumi energetici riferiti al tipo di ciclo SORT rispondente al profilo di missione del veicolo)

Nella documentazione tecnica, per ciascun veicolo, l’offerente deve indicare il modello del veicolo offerto, il tipo di alimentazione, la categoria del veicolo e la relativa potenza.

7.3.2 Emissioni sonore

Acquisto e leasing: si attribuisce ai veicoli un punteggi proporzionalmente più elevato in relazione al minor livello di emissioni sonore rispetto a quelle previste nell’ allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante

“Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova

previsti nella pertinente norma tecnica CUNA.

Noleggio: si attribuisce un punteggio

proporzionale al numero di veicoli offerti che sono caratterizzati da un livello di emissioni sonore inferiori a quelle previste nell’allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con allegati Rapporti di prova e Schede tecniche che dimostrino la conformità al criterio (livello di emissioni acustiche dei veicoli offerti)

Il punteggio assegnato sarà tanto maggiore quanto minore sarà il livello misurato di emissioni sonore.

4 Non si applicano se si tratta di acquisizione di veicoli elettrici poiché si considerano già a basso consumo energetico d’esercizio.

(21)

21

“Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova previsti nella norma tecnica CUNA

pertinente.

Per il noleggio: maggiore sarà il numero di veicoli con tali caratteristiche inclusi nell’offerta, maggiore sarà il punteggio

assegnato.

(22)

22

Acquisto, leasing o noleggio di veicoli per il trasporto di merci (fra le merci non sono compresi i rifiuti)

8.2 SPECIFICHE TECNICHE

Criterio Mezzi di prova Note

8.2.1 Limiti di emissioni inquinanti

Acquisto e leasing di veicoli nuovi: i livelli di emissioni di inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dall’ Allegato I del Regolamento n.

595/2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori dei veicoli pesanti (Euro VI), quando tale Regolamento entrerà in vigore ai fini dell’immatricolazione.

Acquisto di veicoli di seconda mano: i livelli di emissioni di gas inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla tabella 1 lettera B1 o tabella 2 lett.

B1 della Direttiva 1999/96 del 19 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato, da calcolare con i cicli di prova ivi riferiti.

- Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000”

con allegata la documentazione atta a dimostrare la conformità al criterio.

- Copia delle carte di circolazione dei veicoli offerti

Nella dichiarazione vanno indicati: il livello di emissioni di CO2 per ciascun

tipo/variante/versione di veicolo offerto, misurato in omologazione. Se

presente, è sufficiente la carta di circolazione come mezzo di prova.

Nota bene: per l’acquisto e il leasing di veicoli nuovi, il regolamento (CE)

n.595/2009 è entrato in vigore dal 2014 (euro VI).

Quindi bisogna prenderlo in considerazione.

8.2.2 Indicatore di consumo

Acquisto e leasing: i veicoli offerti, tranne quelli alimentati a gas naturale compresso (CNG), devono essere provvisti di un indicatore di consumo, ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di carburante.

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, comprensiva dei dati tecnici attestanti la presenza del dispositivo richiesto

(23)

23 8.3 CRITERI

PREMIANTI

Criterio Mezzi di prova Note

8.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

Acquisto, leasing o noleggio: verrà attribuito un punteggio proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti, da calcolare in base alla formula riportata nel criterio che semplificata risulta la seguente:

Costi di esercizio = CM (CC * CE * CPA + eCO2

*cuCO2 + eNOx *cuNOx + eNMHC*cuNMHC + ePart* cu Part)

All’offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si

deve assegnare un punteggio significativo.

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con schede di sicurezza che dimostrino la conformità al criterio (livelli di emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato per Km, i consumi energetici riferiti ai tipi di percorso urbano, extraurbano e misto)

Nella documentazione tecnica, per ciascun veicolo, l’offerente deve indicare il modello del veicolo offerto, il tipo di alimentazione, la categoria del veicolo e la relativa potenza.

8.3.2 Emissioni sonore

Acquisto e leasing: si attribuisce ai veicoli un punteggio proporzionalmente più elevato in relazione al minor livello di emissioni sonore rispetto a quelle previste nell’ allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante

- Documentazione tecnica del fabbricante firmata dal legale

rappresentante della ditta produttrice con apposta dichiarazione sulla responsabilità in caso di dichiarazioni

Il punteggio assegnato sarà tanto maggiore quanto minore sarà il livello misurato di emissioni sonore.

(24)

24

“Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova ivi previsti.

Noleggio: si attribuisce un punteggio

proporzionale al numero di veicoli offerti che sono caratterizzati da un livello di emissioni sonore inferiori a quelle previste nell’allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante

“Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova ivi previsti.

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con allegati Rapporti di prova e Schede tecniche che dimostrino la conformità al criterio (livello di emissioni acustiche dei veicoli offerti)

Per il noleggio: maggiore sarà il numero di veicoli con tali caratteristiche inclusi nell’offerta, maggiore sarà il punteggio

assegnato.

(25)

CHECK LIST DEI MEZZI DI PROVA CHE SODDISFANO PIU’ CRITERI

Di seguito una check list che permette di effettuare una verifica veloce delle specifiche tecniche del CAM veicoli che permette di individuare tutte le specifiche tecniche la cui conformità è soddisfatta dal mezzo di prova presentato.

MEZZI DI PROVA IN POSSESSO DELL’OPERATORE ECONOMICO

SPECIFICHE TECNICHE VERIFICATE

− Documentazione tecnica del fabbricante con rapporti di prova

 6.4.1

 7.3.2

 8.3.2

− Dichiarazione del legale rappresentante

 6.2.1

 6.4.1

 7.2.1

 8.2.1

− Etichetta ecologica di Tipo I (Ecolabel UE o equivalente)

 6.4.1

− Documentazione tecnica del fabbricante con schede/dati di sicurezza

 6.2.2

 6.3.1

 6.3.2

 6.4.1

 7.2.2

 7.2.3

 7.3.1

 8.2.2

 8.3.1

(26)

1. Facsimile di Documentazione tecnica del fabbricante

La Documentazione tecnica deve essere prodotta come nel facsimile di seguito che può essere allegato al Capitolato tecnico d’appalto

FACSIMILECARTA INTESTATA DEL FABBRICANTE RIFERIMENTO STAZIONE APPALTANTE: Comune di ……….

RIFERIMENTO BANDO DI GARA: Fornitura di ………. a basso impatto ambientale CIG……….

Documentazione tecnica del fabbricante

relativa ai criteri ambientali minimi ……….. del DM 8 MAGGIO 2012

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI INCLUSI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________

(prov.______) il ___/___/_____, residente in _________________________ (prov.______) in via/piazza_______________________________________ n. __________, codice fiscale _______________________ , in qualità di legale rappresentante della società/impresa _______________________ con sede in _____________________________ (prov.______) in via/piazza _____________________________ n. __________ codice fiscale ___________, n. REA ______________, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

la veridicità delle informazioni e dei dati riportati nella Documentazione allegata che si riferisce ai seguenti prodotti, forniti dalla società/impresa della quale il sottoscritto è legale rappresentante:

a. ______________________________________

b. ______________________________________

c. ______________________________________

d. ______________________________________

e. ______________________________________

Luogo, data _________________ FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(27)

27

2. Esempio di Rapporto di prova

(28)

28

(29)

29

(30)

30

3. Esempio di Certificato di conformità

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