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Si è visto come l’evento sportivo costituisca un bene suscettibile di appropriazione e sfruttamento economici. La natura di tale bene rimane solo accennata ed è stata oggetto di varie interpretazioni. Ne emerge come la fattispecie presenti momenti di contatto con la proprietà intellettuale, sebbene non possa assurgere alla categoria delle opere di ingegno. Ciò proprio perché le attività di allestimento, organizzazione e svolgimento della gara come della competizione presentano una natura materiale e di certo non creativa, se non fatte certe eccezioni, ovvero cercando di allargare le maglie del concetto di autorialità e originalità. Cionondimeno, si avverte come sul risultato dell’attività sportivo e sulle sue successive derivazioni convergano legittimi interessi tesi al suo sfruttamento commerciale. Si conviene sul fatto che l’ordinamento debba tutelare tali interessi. A tal riguardo si è osservato come gli strumenti offerti a tal fine siano vari, muovendosi in ordine separato, attraverso le diverse sfaccettature che caratterizzano l’evento sportivo. La protezione è quindi attuabile attraverso gli istituti posti a presidio di una delle forme che al tempo stesso compongono l’evento e lo caratterizzando rappresentandone un elemento identificativo. Tali figure tipiche sono in parte già rinvenibili nell’ordinamento, ovvero sono state puntualmente disegnate dal legislatore per predisporre una normativa che fosse ab origine formata alla luce delle peculiarità della realtà sportiva. In tale prospettiva, il legislatore italiano ha protetto l’evento sportivo riconoscendo una innovativa fattispecie, consistente nei diritti audiovisivi

317 In merito alla proprietà privata Louis Josserand scriveva “There is no need to investigate

deeply to notice that this right that claims to be unlimited involves, above all in the field of real estate, a multitude of obstacles, barriers, frontiers that restrain its movements and oppose its expansion […] This is fortunate, since if this tyrannical right was left to itself, to its specific nature, it would invade everything and end up by destroying itself”, in

Dinwoodie G. B., Methods and Perspectives in Intellectual Property, Cheltenham - Edward Elgar, 2013, 158.

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sportivi, che trovano riflesso sull’utilizzazione dell’evento ripreso e fissato e quindi trasformato in immagine.

Si è visto come sulla scia di una rinnovata esigenza di riformare il settore sportivo, il legislatore sia intervenuto con il D.lgs 9 gennaio 2008, n. 9. Il testo legislativo segna il riconoscimento in capo all’organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi il diritto di sfruttamento audiovisivo degli eventi e della competizione. Lo scopo primario era, infatti, quello di legittimare un sistema di vendita collettiva e centralizzata. La normativa fornisce però alcune definizioni reputate centrali per il mercato, nonché alcune prescrizioni atte a regolare il processo di vendita ed utilizzo dei diritti audiovisivi. Diversamente da altre esperienze, quella italiana si propone quindi come un modello fortemente interventista, dove il legislatore predispone una disciplina capillare del fenomeno, sebbene in ultima analisi la legge focalizzi l’attenzione esclusivamente sull’utilizzazione audiovisiva dell’evento e delle modalità di commercializzazione. La normativa in questione si contraddistingue inoltre per un approccio fortemente circoscritto, sebbene comunque più esteso di quello che aveva caratterizzato la legislazione precedente. Si è voluta cristallizzare la relazione tra organizzazione e modalità di utilizzo dell’evento sportivo, considerando quello audiovisivo come il piano privilegiato su cui intervenire, rappresentando la voce economica più rilevante, vista la sua rilevanza economica. La scelta del legislatore è quella di coniare un nuovo diritto, che trova ingresso all’interno dell’impianto della LDA.318 Lungi dal riconoscere alla partita una espressa natura autoriale la legge si affida comunque alle norme di diritto d’autore, sia nel mutuarne gli strumenti (laddove delinea un diritto connesso relativo alla fissazione e utilizzazione dell’evento) che regola puntualmente, sia poi nell’individuare una disciplina residuale, cui rinviare, per tutto quanto non previsto espressamente al riguardo dal decreto. Come detto la norma è

318 Cfr. art. 78-quater.

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dimensionalmente circoscritta sia nell’oggetto perché si rivolge solo a talune competizioni professionistiche, sia nel contenuto intrinseco, in quanto riguarda l’utilizzazione audiovisiva di queste.

Proprio a partire dal testo legislativo nazionale, si è infine proposta una ricostruzione più ampia del concetto di evento sportivo e dei diritti ad esso afferenti, in grado di “catturare” le attività commerciali che altrimenti non esisterebbero senza l’evento sportivo. In tale prospettiva, si è quindi delineato un diritto esclusivo sull’evento sportivo che trascenda la sua estrinsecazione in immagine audiovisiva, ma comprenda ogni sua elaborazione economicamente rilevante che trovi nell’evento sportivo il suo motivo di valorizzazione. Ipotizzato un diritto allo sfruttamento dell’evento nel suo complesso, possono essere quindi indagate le possibili forme attraverso le quali lo stesso possa estrinsecarsi, al fine di disegnare il perimetro di utilizzazione economica. In tale ottica il diritto sull’evento si estende ad ogni forma di utilizzazione delle immagini di gara, incluse le immagini correlate e tutte le riprese che possono essere effettuate nel corso dell’evento. Il concetto di immagine correlata tende ad includere qualsiasi accadimento si svolga durante la manifestazione, compresi tanto quelli organizzati, quanto quelli indipendenti dal controllo dell’organizzatore. Le immagini dell’evento sono inoltre suscettibili di ulteriori rielaborazioni e riproduzione sotto forma di highlights, estratti ed immagini di archivio. All’immagine si affianca anche il racconto, attraverso il mezzo radiofonico.319

319 Come segnalato dalla giurisprudenza che respingeva l’asserzione per cui la telecronaca radiofonica non fosse in grado di interferire sui diritti della squadra, poiché esercitata come espressione del diritto di cronaca, in una forma non concorrente rispetto a quella televisiva “sarà vietata non solo la riproduzione, a norma dell’art. 13, ma anche la diffusione, per

restare all’oggetto del ricorso, a mezzo radio o telefono (art. 16). Assumere d’altra parte, come fa la ricorrente, che la radiocronaca di una partita di calcio non costituirebbe ‘riproduzione dell’immagine dell’evento e quindi dispersione o sottrazione dell’utile economico commesso all’immagine stessa’ perché ‘ciò che viene proposto e comunicato ai destinatari della cronaca è il prodotto di sintesi intellettuale dell’operatore-giornalista, prodotto estraneo e diverso rispetto all’evento che l’organizzatore ha fatto sì che si realizzasse’, costituisce da un lato affermazione del tutto ovvia (per quanto anche la telecronaca costituisca qualcosa di ontologicamente diversa dalla partita che viene

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In aggiunta, esistono una serie di sfruttamenti ancillari, ma non meno rilevanti dal punto di vista commerciale, che concernono le attività di promozione realizzate in occasione della manifestazione, si pensi a tutte le affissioni che trovano spazio lungo i led a bordocampo, o i rotor che circondano il terreno di gioco, sui tappetini accanto per esempio alle porte di calcio, o sugli schermi presenti all’interno dell’impianto. In alcuni casi gli organizzatori si riservano anche spazi pubblicitari in correlazione alla trasmissione audiovisiva delle partite. Quanto precede esemplifica con quale intensità la sfera di controllo dell’organizzatore si espanda sulle possibilità di associazione tra evento e marchio di aziende terze. L’organizzatore può non solo esercitare il diritto attivo di vendita di spazi promozionali, ma soprattutto impedire che altri tentino direttamente o indirettamente di abbinare i propri prodotti e servizi all’evento o alla competizione.

Nella realtà digitale odierna l’evento sportivo appare inoltre come una fonte di dati, che ne descrivono l’andamento, anche e soprattutto in una prospettiva che trascende la singola partita, ma ripercorre un’intera stagione o la storia di una squadra o di una sfida tra due o più contendenti. Tali dati non si esauriscono nel mero tabellino dei risultati e delle segnature, che pure costituiscono oggetto di taluni servizi, ma si estendono alle prestazioni complessive dei giocatori in campo e alla misurazione di queste secondo molteplici parametri. Tali dati consentono, a loro volta, la creazione di nuovi prodotti, che pur originando dall’evento assumono una valore commerciale autonomo.

Esistono, infatti servizi che veicolano informazioni sull’andamento delle partite, ovvero riportano i tabellini del match, quale resoconto aggiornato dell’incontro, nonché altri che realizzano il c.d. socuting degli atleti e delle squadre. Infine, vi è un largo utilizzo delle informazioni sui singoli incontri

trasmessa), dall’altro non può nascondere, attraverso mere suggestioni verbali, il fatto che anche la radiocronaca costituisce un mezzo di sfruttamento economico dello spettacolo altrui, risolvendosi, a sua volta, in una forma di spettacolo, che attira non solo l’attenzione degli sportivi ma anche quella, meno disinteressata, degli sponsor”. Cfr. Pret. di Roma;

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come degli interi calendari di una competizione. Tali dati possono costituire l’output stesso del servizio (si veda il caso TIM Live),320 ovvero costituire un supporto per altri prodotti,321 come quelli relativi alle scommesse e pronostici sportivi (come nel caso William Hill),322 oppure ai c.d. fantasy games.323

320 A tal riguardo, si può citare il caso che ha visto contrapporsi alcuni club e la società TIM, con riferimento ad un servizio sviluppato da quest’ultima e destinato ai propri clienti. TIM offriva un servizio denominato Serie A Tim Live e promosso con il claim ‘Tutto il calcio sul tuo telefonino’, consistente nella trasmissione, sui displays dei telefoni di MMS (Multimedia Messaging Service) tramite tecnologia Gprs. A loro volta gli MMS fornivano un aggiornamento in merito all’andamento delle partite del campionato di Serie A, congiuntamente con un’immagine dell’azione e ad un file audio. Il servizio è stato così contestato da alcuni club, in primis Juventus, Milan e Verona. A tal riguardo, si deve precisare che la controversia è stata instaurata dalle società sportive, in quanto il sistema allora vigente prevedeva la commercializzazione individuale dei diritti trasmissivi.

321 Il risultato sportivo, o la circostanza oggetto della scommessa [...] non è coperto dal monopolio operativo riconosciuto agli organizzatori della competizione. Questi sono semplici fatti di libero passaggio e il cui sfruttamento è, eccetto atteggiamento abusivo, libero. Cfr. F. Buy, J. M. Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, Droit du sport, in LGDJ, III, 2012.

322 CGUE, causa C-203/02 British Horseracing Board Ltd c. William Hill Organisation Ltd ECLI:EU:C:2004:695 del 9 novembre 2004 (BHB c. William Hill), in cui si è affermato che la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati.; CGUE, causa C-46/02 Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab; CGUE, causa C-338/02 Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spell; CGUE, causa C-444/02 Fixtures Marketing Ltd c. OPAP 9 November 2004.

323 I fantasy games, come il nostrano fantacalcio, consistono in giochi ove i partecipanti gestiscono squadre immaginarie composte da giocatori professionisti. Le squadre si sfidano in base alle prestazioni reali dei giocatori sulla base di diverse categorie statistiche, a seconda del gioco e della sua complessità. Tali giochi si sono imposti come forma di svago tra conoscente. Nel tempo i giocatori hanno trovato il supporto tecnico di piattaforma online, dove la partecipazione è rimasta tendenzialmente gratuita anche per evitare di rientrare nell’ambito delle scommesse. Ciononostante, con il crescere del fenomeno si sono imposti sul mercato operatore che forniscono dati e strumenti di elaborazione degli per organizzare e partecipare ai campionati. Tali strumenti attingono ai dati dei giocatori e delle squadre, li elaborano e li confezionano per creare un prodotto/servizio che viene offerto sul mercato e che presenta un abbinamento forte con gli eventi sportivi, di cui segue e riporta lo svolgimento, eventualmente integrato con l’utilizzo di loghi, nomi e immagini. In particolare, il successo conquistato dai fantasy games negli Stati Uniti ha rapidamente sollevato una serie di questioni, in termini di compatibilità dei giochi con i divieti di gioco d’azzardo, così come con riguardo ai diritti delle leghe professionistiche, che detengono i diritti sulle competizione da loro organizzate. Si veda per esempio CBC Distribution & Marketing, Inc. c. Major League Baseball Advanced Media, LP', 505 F.3d 818, 84 USPQ2d 1328, 2007 WL 2990366, 8th Cir. 16 Oct. 2007. La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di inibitoria che la Major League Baseball Advanced Media LP (una divisione commercial della Major League Baseball che gestisce i diritti di pubblicità delle statistiche dei giocatori MLB) aveva richiesto contro CBC Distribution and Marketing, Inc.

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La questione principale che emerge è se i diritti dell’organizzatore possano espandersi fino a ricomprendere un diritto sui dati, che originano dallo stesso (similmente a quanto avviene per le immagini riprese) ovvero su quelli che lo stesso crea (si pensi alla predisposizione dei calendari). Così come l’organizzatore autorizza i broadcaster a riprendere gli incontri, può vantare un diritto sulla elaborazione dei dati tratti dagli stessi.

Secondo la lettura offerta dalla Corte di giustizia nel caso BHB c. William Hill una banca dati dovrebbe essere definita in modo molto ampio, fino a comprendere qualsivoglia raccolta di opere indipendenti, a condizione che ciascuna opera possa essere selezionata ed estratta separatamente.324 In tale ottica anche elenchi telefonici e compilation di opere protette possono rientrare nella categoria dei database. Del resto, la loro tutela nasce per proteggere un investimento nella verifica e raccolta dei dati, che venga reputato come consistente dal punto di vista qualitativo e quantitativo. La sentenza ha chiarito che vi è una distinzione tra l’organizzazione di una data attività e le operazioni di verifica e compilazione di un database nel quale vengano inseriti dati tratti da tale attività.325 Tale differenza si riverbera sulla natura degli investimenti, oggetto di tutela del diritto sui generis.

un operatore di fantasy games. La MLB contestava l’utilizzo dei nomi e delle statistiche degli atleti professionisti. La ragione principale per cui la Corte rigettato la richiesta è stata che le informazioni utilizzate nel gioco erano disponibili tra il pubblico La Corte ha anche citato precedenti giurisprudenziali nei quali si era riconosciuto il valore pubblico del gioco del baseball e dei suoi giocatori. La sentenza ha quindi ricollegato l’uso dei dati tratti dagli eventi alla libertà di manifestazione del pensiero. L’esercizio di una siffatta attività non aveva, pertanto, bisogno di una licenza da parte della MLB. Amplius in Daniel Mead,

C.B.C. Distribution and Marketing, Inc. v. Major League Baseball Advanced Media, LP: Why Major League Baseball Struck Out and Won't Have Be er Luck in its Next Trip to the Plate, in Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 8:2, 2007, 715 ss.; Anastasios

Kaburakis, legal case brief of C.B.C. Distribution and Marketing, Inc., c. Major League Baseball Advanced Media, L.P., 505 F.3d 818 (8th Cir. 2007), in International Journal of Sport Communication, 2008, 241; Surina Mann, C.B.C. Distribution and Marketing, Inc. v.

Major League Baseball Advanced Media, L.P.: the First Amendment Versus the Right of Publicity in the Eighth Circuit, in Hastings Communications and Entertainment Law Journal, 31:2, 303.

324 C. Osti, Banche dati e antitrust, in AIDA, 1997, 295.

325 La Corte fa applicazione della c.d. “spin-off theory” per cui i diritti relativi al databse sorgono in correlazione solo con investimenti realizzati specificamente per la sua creazione. Cfr. E. Derclaye, Databases sui generis right: should we adopt the spin-off theory?, in

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Sicché secondo la Corte l’organizzatore può esercitare il diritto sui generis, a condizione che dimostri che l’ottenimento, la verifica e presentazione dei dati all’interno del database siano il frutto di un investimento autonomo rispetto a quello effettuato per la creazione di quegli stessi elementi.326

Parimenti la Corte nel caso Fixtures Marketing c. Svenska Spel ha affermato che il diritto sui generis non pertiene alle risorse impiegate per stabilire ed organizzare le date, i tempi e gli accoppiamenti delle squadre, in quanto questi aspetti formano parte di un’attività presupposta, che appartiene al normale operare dell’organizzatore e non è specificamente orientata alla creazione del data-base.327

La giurisprudenza sul caso TIM Live ha fissato i paletti relativi allo sviluppo di servizi analoghi.328 Si è, infatti, precisato come il diritto di

326 Ai sensi della sentenza i costi assunti per l’organizzazione di corse ippiche non corrispondono ad un investimento funzionale al conseguimento del contenuto della banca di dati. Non possono quindi essere presi in considerazione per valutare il carattere sostanziale dell’investimento collegato alla costituzione di questa banca di dati. Il processo di iscrizione di un cavallo su un elenco di corsa richiede un certo numero di verifiche preliminari, relative all’identità di colui che effettua l’iscrizione, alle caratteristiche del cavallo, nonché alle qualificazioni del cavallo, del suo proprietario e del fantino. Tuttavia, la verifica preliminare interviene nella fase di creazione dell’elenco relativo alla corsa ed è ad essa connessa. Non rappresenta quindi un investimento collegato alla creazione di dati o alla verifica del contenuto della banca dati. Così CGUE, causa C-203/02 British Horseracing Board Ltd c. William Hill Organisation Ltd ECLI:EU:C:2004:695 del 9 novembre 2004, par. 38 - 41.

327 Inoltre, si è appurato che il costitutore della banca dati qualora renda il contenuto della stessa accessibile al pubblico, non può opporsi alla consultazione di questa da parte di terzi. Questo è solo legittimato a vietare le operazioni di estrazione e/o di reimpiego relative alla totalità o ad una parte sostanziale del contenuto della banca di dati.

328 I club coinvolti contestavano all’operatore telefonico la realizzazione di un servizio di cronaca multimediale delle partite, offerto a titolo oneroso e faceva leva su una diffusione in diretta (o near live) di notizie, immagini e audio. A detta delle società tale servizio si concretava in una forma di comunicazione della partita, non autorizzata, posto che le stesse non avevano ceduto a Tim alcun diritto di trasmettere, sulla rete di telefonia mobile e con tecnologia Gprs o Umts, le immagini degli eventi sportivi disputati dalle rispettive squadre. Per di più non si trattava di diritti allora non commercializzati in quanto le società avevano licenziato i diritti c.d. a H3G. In una seconda fase, dopo un’iniziale interruzione TIM ha proceduto a diffondere le immagini dei gol di alcune squadre, tra le quali Roma, Lazio, Torino e Inter, in virtù di specifici accordi. Tuttavia, ha continuato a promuove il proprio servizio come onnicomprensivo e rivolto quindi a tutti i tifosi di tutte le squadre del campionato italiano senza fare distinzione tra le squadre di cui effettivamente venivano offerte le immagini e le altre escluse invece dal servizio. Il Tribunale di Roma, investito della questione ha concluso che “costituisce concorrenza sleale, per appropriazione di

pregi di prodotti, l’illegittima acquisizione di spezzoni di eventi sportivi che pur brevi vengano diffusi contestualmente allo svolgimento della manifestazione, interferendo con la

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informazione non equivalga necessariamente al libero accesso alle fonti d’informazione (pur sempre entro la cornice normativa di riferimento). Spetta all’organizzatore dell’evento dettare le modalità attraverso le quali gli organi di informazione possono utilizzare la manifestazione sportiva. In ogni caso, tale utilizzo deve concretarsi sempre in forme coerenti con lo scopo per il quale esso è garantito. Il che implica che il titolare dei diritti possa agire ogni qualvolta aziende terze diffondano informazioni, in abbinamento ad immagini o riprese della gara, confezionando un prodotto o servizio le cui modalità non sono continenti rispetto al fine di veicolare aggiornamenti informativi.329

Un ulteriore esempio circa le possibili traiettorie cui la potestà dell’organizzatore può estendersi è quello che riguarda la tutela del tracciato del percorso di gara. Una questione simile è stata proposta rispetto alle gare del Tour de France.330 Tuttavia, si è ammesso che questa protezione operi

normale attività di sfruttamento degli eventi agonistici da parte del titolare di tale diritto, vanno inibite la trasmissione e diffusione su telefoni cellulari di immagini di azioni salienti della gara prima della sua chiusura, nonché la sponsorizzazione di tale servizio mediante pubblicità”; così Trib. Roma, ord. 31 marzo 2003, in Giur. cost. e civ., 2003, 1890.

Diversamente, Il Tribunale di Verona, che ha analizzato il servizio di cronaca via MMS, pur non escludendo la lesione dei diritti di sfruttamento commerciale delle immagini relative alle partite di calcio, qualificando la condotta come rientrante nelle ipotesi di concorrenza sleale, ha cionondimeno dichiarato inammissibile la tutela cautelare urgente per l’insussistenza del diritto in capo alla società ricorrente, in ragione di una scissione del

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