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2. La giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale

2.24. Ordinanza del 7 maggio 2013 2 BvR 909/06, 2 BvR 198/06,

Il Tribunale costituzionale federale ha stabilito che il legislatore è tenuto ad equiparare il regime fiscale delle unioni civili registrate tra partners omosessuali a quello delle coppie coniugate, ritenendo dunque incostituzionale la differenza di trattamento basata sull’orientamento sessuale. Ha, infatti, accolto il ricorso diretto di una coppia registrata che lamentava il mancato beneficio, riservato esclusivamente alle coppie sposate, dell’agevolazione fiscale di cui alla cosiddetta Ehegattensplittung (un meccanismo per cui le imposte vengono calcolate sui redditi dei due componenti della coppia sommati e poi divisi per due) con riferimento al periodo di imposta 2001/2002. Dichiarando tale previsione incostituzionale, il Tribunale costituzionale ha dunque esteso alle coppie registrate la possibilità di ricorrere alla Ehegattensplittung, con un risparmio – in molti casi, notevole – per i contribuenti.

Il Tribunale ha in questo caso riconosciuto il diritto alla Ehegattensplittung anche retroattivamente, a partire dal 1° agosto 2001, data di entrata in vigore della legge sulle unioni civili, secondo la quale le coppie omosessuali possono registrare ufficialmente la loro unione. Ha quindi chiesto al legislatore una modifica retroattiva della legislazione fiscale ed ha stabilito che, fino all’entrata in vigore della modifica richiesta, le regole fiscali a favore delle coppie sposate debbano trovare applicazione retroattiva anche alle unioni civili.

“La violazione di una norma della Legge fondamentale […] può condurre o alla dichiarazione di nullità (§ 82, comma 1, in combinazione con § 78 BVerfGG, per. 1, § 5, comma 3, BVerfGG) o all’accertamento dell’incompatibilità della norma con la Legge fondamentale da parte del Tribunale costituzionale federale (cfr. §§ 31, comma 2, 79, comma 1, BVerfGG). La mera dichiarazione di incompatibilità è indicata, in particolare, se il legislatore abbia diverse possibilità per rimediare alla violazione della costituzione. Ciò deve affermarsi regolarmente in presenza di violazioni del principio di uguaglianza (giurisprudenza costante:

BVerfGE 99, 280 (298)). Alla luce di ciò, si può nella specie considerare soltanto la dichiarazione di incompatibilità. La dichiarazione della nullità delle disposizioni sulla Ehegattenplitting non renderebbe ammissibile la domanda dei ricorrenti poiché con ciò non avverrebbe la loro dovuta inclusione [nel novero dei privilegiati] […].

“II.

“1. Il legislatore è tenuto a rimediare all’accertata violazione retroattivamente fino al momento dell’introduzione dell’istituto delle unioni registrate […].

“a) In linea di principio, l’obbligo del legislatore di creare una situazione giuridica conforme alla Costituzione si estende retroattivamente all’intero periodo inciso dalla dichiarazione di incompatibilità e comprende quantomeno tutte le decisioni non ancora passate in giudicato basate sulla norma incostituzionale (cfr. BVerfGE 87, 153 <178>; 99, 280 <298>; 107, 27 <58>).

“Sono tuttavia consentite, in particolare, alcune eccezioni al principio della retroattività nell’interesse di un’affidabile progettazione finanziaria e del bilancio in relazione alle norme rilevanti per la politica del bilancio (cfr. BVerfGE 93, 121 <148>; 105, 73 <134>; 117, 1 <70>; 125, 175 <258>). Lo stesso vale se la situazione di diritto costituzionale non è ancora stata sufficientemente chiarita e se per detto motivo deve essere concesso un adeguato termine al legislatore al fine di provvedere ad una nuova regolamentazione (cfr. BVerfGE 125, 175 <258>). D’altra parte, la circostanza che la legittimità costituzionale di una disposizione fosse controversa può essere eccepita contro un’eccezione al principio della sanatoria retroattiva delle violazioni della costituzione (cfr. BVerfGE 122, 210 <246 s.>; 126, 268 <285 s.>).

“b) Alla luce di ciò, il legislatore è tenuto a creare, con effetti fin dal 1° agosto 2001, una base legale che renda la scelta dell’imposizione comune e dell’applicazione dello splitting a ciò connesso possibile anche per i partners registrati, la cui imposizione non sia ancora definitiva (§ 79, comma 2, per. 1, BVerfGG), alle stesse condizioni in vigore per i coniugi.

“Una limitazione dell’effetto retroattivo non è dovuta per motivi di politica di bilancio. Le autorità pubbliche con il diritto di essere sentite non hanno fatto valere tali motivi nel presente procedimento. Le stime circa l’impatto dell’estensione dello splitting alle unioni registrate sulle finanze depositate dal Ministro delle finanze fanno emergere, sia che le si consideri in maniera isolata sia in relazione al volume globale annuale dello splitting, che la sanatoria della violazione della costituzione a partire dal 1° agosto 2001, soprattutto se gli effetti

finanziari si limitano ai casi non ancora passati in giudicati, non implica effetti fiscali insostenibili.

“Neppure sotto l’aspetto di una situazione costituzionale finora non sufficientemente chiarita può affermarsi un’eccezione alla generale retroattività di una dichiarazione di incompatibilità in considerazione […].

“2. Qualora delle norme vengono dichiarate incompatibili con la Legge fondamentale ne consegue generalmente che i giudici e le autorità amministrative non le debbano più applicare nella misura in cui sia stata accertata la loro incompatibilità e che i procedimenti pendenti debbano essere sospesi (cfr. BVerfGE 73, 40 <101>; 105, 73 <134>; 126, 400 <431>; 129, 49 <76>; BVerfG, ordinanza del primo senato del 18 luglio 2012 – 1 BvL 16/11 -, juris, n. 53). Al fine di evitare che sussista un’incertezza giuridica in capo ai contribuenti coinvolti ed alle autorità nel periodo antecedente all’emanazione di una novella del legislatore, è necessario che sia prevista una disciplina transitoria (cfr, BVerfGE 37, 217 <261>; 61, 319 <356 s.>; 73, 40 <101 s.>; 92, 53 <74>; 103, 242 <269 s.>; 107, 133 <149>; 122, 210 <247>), che si orienti il più possibile verso la concezione della regolamentazione del legislatore ed eviti così che si realizzi in via transitoria una situazione giuridico che, all’evidenza, sia particolarmente lontana dalla volontà del legislatore (cfr. BVerfGE 121, 108 <133>; 127, 132 <164>; 130, 131 <151>; v. anche BVerfGE 122, 39 <63>). Gli §§ 26, 26b, 32a, comma 5, EStG permangono fino all’entrata in vigore della

novella alla quale il legislatore deve provvedere senza indugio, con la previsione che anche le unioni registrate la cui imposizione non è ancora definitiva possono pretendere la comune imposizione alle condizioni vigenti per i coniugi […] con effetto dal 1° agosto 2001”.

2.25. Ordinanza del 15 gennaio 2014 - 1 BvR 1656/09