ART. 27 DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
1. Il Consiglio d'Istituto accetta donazioni da parte di Enti, Associazioni e privati. Chi dona materiali ed attrezzatura accompagna la donazione con una comunicazione scritta in cui viene descritto il materiale donato, lo stato d'uso ed il valore. Il Consiglio d'Istituto delibera l’accettazione della donazione
2. Il Consiglio d'Istituto accetta sponsorizzazioni di Enti, Associazioni e privati la cui attività non sia in contrasto con i principi educativi della scuola e per progetti specifici approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto.
3. La sponsorizzazione può fruttare alla scuola somme in denaro, attrezzature o prestazioni d’opera. In cambio di esse la scuola è
disponibile a forme di pubblicità dello sponsor di volta in volta concordate tra sponsor e Consiglio di Istituto.
TITOLO IV - ORGANI COLLEGIALI E COMMISSIONI
ART. 28 FUNZIONAMENTO GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. La convocazione degli Organi Collegiali è disposta con convocazione scritta almeno cinque giorni prima rispetto alla data della riunione, salvo
nei casi di estrema urgenza. Nella convocazione, copia della quale viene pubblicata nel sito, sull’albo on line, sono indicati gli argomenti da trattare, l’Ordine del Giorno che tiene conto delle eventuali proposte avanzate da altri Organi Collegiali o da un terzo dei membri dello stesso Organo Collegiale. Le riunioni vengono indette in orari non coincidenti con le attività didattiche ed educative del grado di scuola di riferimento o della scuola primaria se coinvolgono tutti i gradi.
2. Di ogni riunione del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti, della Giunta Esecutiva, del Comitato di Valutazione, del Consiglio Classe, di Interclasse e di Intersezione viene redatto un verbale la cui consultazione è libera per i membri di diritto dell’Organo Collegiale. Viene redatto il verbale anche dell’Assemblea di classe, dell’Assemblea dei genitori di classe, di plesso, di Istituto per avere memoria delle discussioni affrontate.
La pubblicità degli atti degli Organi Collegiali è sottoposta alle vigenti leggi che ne regolano privatezza e trasparenza. In ogni seduta degli Organi Collegiali viene approvato il verbale della seduta precedente.
3. Gli Organi Collegiali programmano il loro lavoro annuale ed operano in forma coordinata fra loro. Possono chiedere al Presidente del Consiglio di Istituto la convocazione del Consiglio.
4. Gli Organi Collegiali deliberano sugli argomenti indicati nell’Ordine del Giorno. Se tutti i membri dell’Organo Collegiale sono d’accordo, possono essere aggiunti nuovi argomenti all’Ordine del Giorno all’apertura o durante lo svolgimento della seduta. Con votazione a maggioranza semplice l’Organo Collegiale può decidere di rinviare la discussione di un argomento o una delibera. L’ordine di discussione degli argomenti è modificabile quando la maggioranza dei membri presenti alla riunione è favorevole.
5. Ciascun Organo Collegiale può deliberare, con la maggioranza semplice dei presenti, la nomina di specifiche Commissioni o Gruppi di Lavoro.
6. Il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), D.Lgs. N. 85/2005, consente e promuove l’uso delle ICT per organizzare l’attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell’amministrazione.Il CAD è stato successivamente integrato da ulteriori indirizzi normativi (D.Lgs. N. 179/2016 e D.Lgs.
N.217/2017) per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.
In questo contesto, sono ammissibili le sedute degli OOCC in modalità telematica (audio/videoconferenza, streaming), da utilizzare come valida alternativa alle sedute tradizionali, qualora non ne sia possibile lo svolgimento regolare in presenza. Tutte le riunioni (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti Unitario e settoriale, riunioni di dipartimento, Consigli di Classe e di Interclasse, Gruppo di Lavoro per l’inclusività, riunioni di staff, riunioni di commissioni ad-hoc) potranno essere realizzate attraverso conference-call via Meet, con la condivisione dello schermo da parte del relatore. Tale modalità è stata adottata per la prima volta tra febbraio-giugno 2020, in corrispondenza della
ART. 29 COMITATO GENITORI
1. Il Comitato Genitori è di norma formato da tutti i genitori rappresentanti di classe/sezione dei genitori ed organizza la partecipazione dei genitori alla vita della scuola.
2. Il Comitato Genitori elegge un proprio Presidente e si dota di un proprio Statuto che ne stabilisce le norme di funzionamento generale.
3. Il Comitato può richiedere l'uso dei locali scolastici, al di fuori dell'orario didattico per convocare l'assemblea dei genitori, previa richiesta scritta al D.S.
con l'indicazione della sede, dell'ora di svolgimento e dell'ordine del giorno.
ART. 30 ASSEMBLEE DI CLASSE O SEZIONE
1. L’assemblea di classe e/o sezione è formata da tutti i genitori e tutti gli insegnanti di una classe o sezione che si riuniscono per discutere argomenti riguardanti la classe o la sezione.
2. L’assemblea di classe e/o sezione può essere convocata dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti, dal rappresentante dei genitori o da almeno un quinto dei genitori.
ART. 31 ASSEMBLEE DEI GENITORI
1. I genitori degli alunni possono riunirsi, per discutere problemi della scuola o per partecipare o organizzare iniziative, in assemblea di classe o sezione, di plesso, di Istituto. Alle assemblee possono essere invitati insegnanti o, con l’autorizzazione del Dirigente, specialisti o esperti.
2. Per tali assemblee occorre l’autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico che è richiesta con domanda scritta di utilizzo dei locali che specifichi data, orario, ordine del giorno e la presenza di eventuali invitati.
Il Dirigente valuta la richiesta e concede l’autorizzazione, concordando, se necessario, eventuali variazioni di luogo, orario o data con chi convoca l’assemblea.
3. L’assemblea dei genitori di plesso è convocata da un rappresentante dei genitori di un plesso scolastico per sua iniziativa o quando lo richiede almeno un quinto dei genitori del plesso.
ART. 32 CONSIGLIO DI ISTITUTO
1. Il Consiglio di Istituto è l’Organo Collegiale di autogoverno della scuola, preposto alla programmazione, alla regolazione ed all’organizzazione della vita scolastica.
2. Composizione, competenze, modalità di funzionamento del Consiglio di Istituto sono previste dalle norme vigenti e dall’art. 29 del presente Regolamento.
3. Il Consiglio di Istituto è presieduto da un genitore eletto al suo interno secondo le forme previste dalla legge. Il Presidente riunisce il Consiglio di
Istituto con convocazione nominativa firmata che riporta l’Ordine del Giorno. Viene altresì eletto un Vicepresidente al suo interno.
4. Ad ogni seduta viene invitato il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi.
5. Il Consiglio viene convocato dal Presidente su richiesta di un terzo dei Consiglieri, della Giunta Esecutiva, del Dirigente Scolastico o di sua iniziativa, sentiti altri Organi Collegiali che lo richiedono.
6. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche: ad esse può assistere chiunque, elettore del Consiglio o meno. Il pubblico di norma non ha diritto di parola; quando il Consiglio è a maggioranza favorevole, è concessa la parola a coloro che tra il pubblico ne fanno richiesta al Presidente; in questo caso i loro interventi avvengono dopo quelli dei Consiglieri, che mantengono comunque il diritto di replica.
Il pubblico non è ammesso quando sono in discussione argomenti riguardanti persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
7. Quando il comportamento del pubblico impedisce il sereno svolgimento dei lavori, il Presidente sospende la seduta e la prosegue in forma non pubblica.
8. Le delibere sono adottate a maggioranza relativa e di norma le votazioni avvengono per alzata di mano. Quando il Consiglio vota argomenti riguardanti persone e quando viene richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri, le votazioni avvengono con scrutinio segreto. In caso di parità il voto del Presidente ha valore determinante.
9. Gli atti e le delibere del Consiglio di Istituto, quando non riguardano persone, sono pubblicati nel sito, albo on line, ai sensi dell’art. 43 D. Lvo 297/1994. Tutti gli elettori del Consiglio possono chiedere di prendere visione della documentazione completa. E’ possibile ricorso agli atti entro 15 giorni dalla pubblicizzazione, così come previsto dall’art 14 DPR 275 / 1999.
10. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, responsabili dei servizi sociosanitari, membri di altri Organi Collegiali, specialisti ed esperti esterni con funzione consultiva. Gli invitati hanno diritto di parola e non di voto.
11. Quando nel corso di una seduta non vengono esauriti i punti da discutere, il Presidente aggiorna i lavori a data successiva. I Consiglieri assenti sono informati dello stato dei lavori prima della nuova convocazione.
12. In caso di tre assenze consecutive non giustificate di un consigliere, il mandato decade.
ART. 33 GIUNTA ESECUTIVA
1. Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta Esecutiva formata da due genitori, un insegnante, un rappresentante dei dipendenti del settore amministrativo-tecnico-ausiliario. Di essa fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la convoca e la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che svolge le funzioni di segretario
2. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto e ne può richiedere la convocazione, propone al Presidente l’Ordine del Giorno della riunione del Consiglio.
ART. 34 COMMISSIONE MENSA
1. Il Consiglio d'Istituto riconosce la commissione mensa comunale come unico referente con il compito di mediazione, verifica e controllo rispetto alla refezione scolastica.
2. Per quanto riguarda il regolamento della Commissione mensa, si fa riferimento al regolamento comunale della stessa, allegato come parte integrante del presente regolamento.
3. Ogni anno il Consiglio d'Istituto nomina un referente insegnanti, tre referenti genitori come membri effettivi della commissione mensa.
4. Ogni anno il CdI approva i nominativi dei genitori proposti dalla Commissione Mensa, anche riguardo ai Gruppi di Lavoro, autorizzandoli all'entrata a scuola durante la refezione. I genitori della scuola dell'infanzia che fanno parte della commissione mensa, non svolgono controlli nella scuola frequentata dai loro figli.
ART. 35 COMMISSIONE GLI (Gruppo di Lavoro per l'Integrazione)
All’interno dell’Istituto viene costituito il GLI, formato dal Dirigente Scolastico, dalla funzione strumentale e/o referente, da insegnanti di sostegno e di classe, da un componente del personale ATA, da una rappresentanza dei genitori (di alunni disabili e non) e da un esperto dell’UONPIA. Al suo interno viene nominata una figura referente, con il compito di convocare il Gruppo almeno due volte l’anno, e con il compito di relazionare l’attività svolta al CdI al termine dell’anno scolastico.
Essa è finalizzata alla promozione e verifica dell’attuazione delle linee definite dal Collegio docenti e da Consiglio d’Istituto rispetto all’integrazione degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali).
La presenza del genitore, che potrebbe anche non essere il genitore di un alunno disabile, garantisce una costante attenzione alle istanze delle famiglie portatrici di bisogni diversi per quanto riguarda l’integrazione degli alunni.
L’azione del gruppo può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo.
Competenze di tipo organizzativo
1. Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza degli alunni disabili Definizione dei percorsi di orientamento e dei progetti ponte.
2. Pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici.
3. Gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici e informatici, biblioteche specializzate e centri di documentazione).
4. Censimento delle risorse informali (famiglie, volontari)
Competenze di tipo progettuale e valutativo
1. Suggerimenti per revisione del PTOF per l’integrazione e proposta al Collegio docenti per le linee di coerenza formativa con il PTOF d’Istituto.
2. Diffusione della cultura dell’integrazione attraverso progetti e/o iniziative specifiche annuali nell’Istituto Determinazione di linee e criteri per tutte le fasi di costruzione del Piano Educativo Individualizzato Determinazione di criteri e strumenti di verifica dell’andamento dei PEI.
3. Monitoraggio della qualità dei percorsi di inclusione nell’Istituto.
4. Monitoraggio delle relazioni che intercorrono tra l’Istituto e il territorio (Ente locale, UONPIA, Associazioni, Cooperative).
5. Attivazione di progetti di continuità verticale e orizzontale.
TITOLO V
USCITE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
ART. 36 CRITERI GENERALI DI USCITE, VISITE, VIAGGI
1. Le uscite sul territorio, le visite guidate e i viaggi di istruzione, comprensivi delle iniziative connesse all’attività sportiva, presuppongono una precisa e adeguata progettazione didattica e culturale, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento. Le uscite sul territorio, le visite guidate e i viaggi di istruzione si configurano come esperienze di approfondimento e di crescita della personalità, sono parte integrante ed importante delle esperienze formative e di apprendimento degli alunni; rientrano nella programmazione delle attività delle classi o sezioni, sono conformi al Piano dell’Offerta Formativa.
2. Le famiglie sono informate dalla scuola delle uscite previste.
3. Il Piano di uscite, visite, viaggi è stilato dal Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione a composizione tecnica all’inizio dell’anno scolastico e sottoposto al delibera del Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione a composizione integrale, alla delibera del Collegio Docenti, ed all’approvazione del Consiglio di Istituto.
4. La scuola acquisisce autorizzazione scritta della famiglia per la partecipazione ad uscite, visite, viaggi.
5. Nessun alunno potrà essere escluso da uscite, visite, viaggi per ragioni di carattere economico
6. Non si effettua l’uscita, la visita, il viaggio a cui aderisca meno del 75%
degli alunni della classe o sezione. Gli alunni che non partecipano all’uscita, alla visita, al viaggio hanno diritto a frequentare la scuola. Il Dirigente Scolastico emana le disposizioni necessarie.
7. Il Dirigente Scolastico autorizza le uscite didattiche effettuate all’interno dell’orario scolastico sul territorio comunale con l’uso dei trasporti comunali o che prevedano spostamenti a piedi.
ART. 37 GESTIONE ECONOMICA DI USCITE, VISITE, VIAGGI
2. Le somme necessarie alla partecipazione delle scolaresche ad uscite, visite, viaggi sono versate nel bilancio della scuola direttamente dalle famiglie. Non è consentita nessuna gestione extra bilancio.
3. Fatta salva la disponibilità in bilancio, la scuola può contribuire al pagamento dei fondi (nella misura fino al 50%) per la partecipazione ad uscite, visite, viaggi anche di alunni in difficoltà economiche e sociali.
4. Accedono ai fondi di cui al precedente comma 3 gli alunni per cui vi è richiesta dai rispettivi consigli di classe o team, che hanno relazione con le famiglie con difficoltà economiche/sociali.
5. In caso di imprevista assenza di un alunno non sarà rimborsata la quota versata anticipatamente per ogni iniziativa, mentre verrà restituita, se non già impegnata, la contribuzione richiesta per l’accesso al luogo meta dell’uscita didattica.
6. Ogni consiglio può programmare visite guidate e viaggi di istruzione fino ad un massimo di 8 giorni.
7. Annualmente il CdI determina l’importo massimo delle quote di partecipazione individuale per classe frequentata.
ART. 38 ACCOMPAGNATORI
1. Le scolaresche sono accompagnate prioritariamente dai rispettivi insegnanti titolari di classe (prevalentemente di materie affini alle finalità dell’iniziativa) o che operano all’interno di essa in rapporto di almeno uno ogni 15 alunni. In ogni caso è prevista la presenza di almeno 2 accompagnatori
2. Quando nella classe è presente un alunno diversamente abile il Dirigente Scolastico, in base alle caratteristiche del caso, può disporre, su indicazione degli insegnanti di classe, la presenza aggiuntiva almeno di un altro adulto. (insegnante di altra classe o collaboratore scolastico).
3. E’ lasciata al Dirigente Scolastico la scelta di deroga al numero minimo di accompagnatori in caso di uscite sul territorio che non prevedano particolari situazioni di complessità (vicinanza alla scuola, accompagnamento diretto in loco, uscite in biblioteca, ecc.) in relazione all’età degli alunni e alla complessità delle classi.
ART. 39 PROCEDURE PREVISTE PER USCITE, VISITE, VIAGGI
1. In tempo utile determinato tramite comunicazione scritta, gli insegnanti allegano alla formalizzazione della domanda di autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico:
a) l’elenco degli alunni partecipanti distinti per classe o sezione di appartenenza
b) l’elenco nominativo degli accompagnatori
c) il programma del viaggio
d) la relazione riguardante obiettivi culturali e didattici.
2. Nel caso di uscite con destinazione situata all’interno del territorio comunale gli insegnanti porgono formale domanda di autorizzazione al Dirigente Scolastico in cui siano specificati obiettivi, modalità, scopi ed accompagnatori.
3. Si individuano annualmente imprese di autonoleggio a cui appaltare il servizio di trasporto degli alunni per uscite, visite, viaggi.
4. In caso di viaggi di istruzione si procede alla scelta dell’agenzia attraverso esame comparativo dei preventivi pervenuti, salvo le visite che per loro specificità possono essere organizzate da una sola agenzia. L’istruttoria è a carico del D.S.G.A.
5. Ogni Consiglio di classe, interclasse e intersezione può organizzare in proprio il viaggio solo curando l’adesione alla normativa in vigore.
TITOLO VI - RACCOLTE DI DENARO ART. 40 FONDI PER ASSICURAZIONE
1.Al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa di alunni e dipendenti della scuola, il Consiglio di Istituto delibera la copertura e le caratteristiche di una polizza integrativa per gli infortuni e la responsabilità civile. A questo scopo delibera una raccolta di fondi tra tutti gli interessati (famiglie e dipendenti).
ART. 41 CONTRIBUTO VOLONTARIO
1.Al fine di ampliare la dotazione di materiale didattico nei diversi ordini di scuola, il Consiglio di Istituto chiede alle famiglie un contributo finanziario volontario, indispensabile per supportare l’offerta formativa. L’importo del contributo volontario è indicato con una somma uguale per tutti gli alunni e può variare di anno in anno.
ART. 42 FONDI AGGIUNTIVI PER AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. Per l’ampliamento dell’offerta formativa, il Consiglio di Istituto può richiedere fondi alle famiglie. L’attivazione dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa è possibile nelle seguenti condizioni:
a) i progetti prioritari stabiliti nel Ptof potranno essere finanziati per il 50%
dei genitori e per il 50% dall’Associazione dei genitori;
b) i progetti specifici, rispondenti a particolari esigenze delle classi, potranno essere attivati, dietro proposta di Consiglio di classe/interclasse/intersezione, solo in presenza del 100% delle adesioni da parte delle famiglie.