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Gli orientamenti giurisprudenziali sulla configurabilità o meno del rapporto d

A questo punto si tratta di verificare quali siano in concreto, oltre alle fattispecie negoziali tipiche (agenzia e rappresentanza commerciale), i rapporti di collaborazione coordinata, continuativa e prevalentemente personale riconducibili all’art 409 n. 3 c.p.c.. In considerazione del fatto che l’indagine sul lavoro parasubordinato si presta meglio ad essere svolta mediante l’analisi casistica che mediante la ricostruzione dogmatica della categoria giuridica della parasubordinazione121.

A dire il vero è assai arduo effettuare una ricognizione completa e esauriente di questi rapporti, a causa dell’elasticità della formula adoperata dal legislatore. Pertanto a decretare la ricorrenza o meno della fattispecie è il nudo dato fattuale di come il rapporto si è svolto122, filtrato da un’attenta opera di interpretazione da parte della giurisprudenza, sui suddetti requisiti e sulla presenza di eventuali punti di contatto della stessa con altre figure del lavoro autonomo previste all’interno del Codice Civile, avutasi soprattutto a ridosso dell’entrata in vigore della legge n. 533 del 1973.

119 Di recente Cass. Sez. Lav., 25 gennaio 2017, n. 1900, in CED Cassazione, 2017, la quale ha previsto che «il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato». Nello stesso senso anche Cass. Sez. Lav., 22 agosto 2001, n. 11210, in Foro. It. Nel senso dell’applicabilità dell’art. 36 Cost. anche al lavoro “parasubordinato” la voce isolata di G. SANTORO PASSARELLI, op. cit., p. 118.

120 S. LEONARDI, op. cit., p. 532. 121 M. V. BALLESTRERO, op. cit., p. 41. 122 L. NOGLER, op. cit., p. 1038.

La prima cernita dei casi, a opera della giurisprudenza, è avvenuta prendendo in esame quei rapporti che in qualche modo possono essere messi a confronto con quello che viene considerato il prototipo della parasubordinazione, ossia l’agenzia123. In passato, particolarmente interessante al riguardo, fu il caso dei procacciatori d’affari. La Suprema Corte124, precisò che il procacciatore d’affari si distingueva dall’agente per la carenza del requisito della stabilità del rapporto, il che precludeva la possibilità di includere il relativo rapporto tra quelli dell’art 409 n. 3 c.p.c.. A onor del vero spesso, nella pratica, l’occasionalità del lavoro del procacciatore era contradetta da una sopravvenuta continuità di fatto della prestazione, o addirittura talora dietro lo schermo del nomen iuris si celava un vero e proprio agente125. Pertanto si rendeva necessario, come affermava la Cassazione, una verifica in concreto del rapporto, il quale, poteva di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie126.

In termini analoghi sono stati fatti rientrare anche i propagandisti, ossia coloro ai quali spetta il compito di illustrare e divulgare le caratteristiche di un determinato prodotto. A differenza dell’agente mancava qui la promozione di contratti nell’interesse del preponente, ma nonostante ciò laddove ricorressero i suddetti requisiti ‒ come nel caso della figura del propagandista autonomo di specialità medicinali127 ‒ il rapporto poteva essere definito parasubordinato.

Questo primo filone giurisprudenziale si conclude con l’esame di una particolare figura che è stata molto discussa, in passato, anche in sede dottrinale, ossia il rapporto dei concessionari di vendita. In questo caso l’inclusione fra i rapporti di lavoro parasubordinato era ammessa, secondo la datata sentenza della Suprema Corte128, solamente se il gestore, nell'esercizio di un’attività prevalentemente

123 G. SANTORO PASSARELLI, op. cit., p. 93. 124 Cass. Sez. Lav., 21 luglio 1971, n. 2385. 125 G. SANTORO PASSARELLI, op. cit., p. 166.

126 Cass. Sez. Lav., 08 agosto 1998, n. 7799, in Mass. Giur. It., 1998. In senso analogo anche in dottrina: G. GHEZZI, op. cit., p. 103; A. CESSARI, op. cit., p. 17; A. ANGIELLO, op. cit., p. 297. 127 A. CESSARI, op. cit., p. 17.

128 Cass. Sez. Lav., 30 dicembre 1994, n. 11326, in. Mass. Giur. It., 1994. In questo caso si trattava del rapporto fra il proprietario e il gestore di un impianto di carburanti, La Corte precisò come il rapporto non potesse ricomprendersi nell’art. 409 n. 3 c.p.c. nel caso in cui «il concessionario avesse organizzato la sua attività con criteri imprenditoriali, tali da far ritenere che egli si fosse limitato a

personale, fosse in concreto obbligato a una continua e coordinata collaborazione con il concedente. Sintomatico a riguardo era l’ipotesi in cui il concessionario si impegnava a gestire la vendita secondo le istruzioni del concedente oppure nel caso della clausola di vendita esclusiva dei prodotti dello stesso129. In altre parole il riferimento alle dimensioni dell’organizzazione del rivenditore costituiva il dato giuridicamente rilevante che consentiva di ascrivere tali rapporti in quelli di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c.

Una corposa giurisprudenza si è avuta anche con riferimento alle prestazioni del professionista intellettuale, purché non eserciti in regime di subordinazione la propria attività a favore di un committente non imprenditore. Si è ricompreso nell’ampia categoria una miriade di rapporti di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c.. A titolo esemplificativo si ricordano quelli maggiormente ricorrenti come gli avvocati130, gli architetti131, i medici convenzionati132 con l’Inail, associati all’Asl e perfino le guardie mediche. Tutti casi accomunati dalla necessità che l’opera prestata sia continuativa in un apprezzabile periodo di tempo e coordinata con il committente, mentre non rileva in maniera decisiva il dato della prevalente personalità della prestazione, considerato in re ipsa.

In passato la giurisprudenza si è soffermata anche sulla possibilità di configurare un rapporto di lavoro parasubordinato in relazione al lavoro, in vario senso, associativo. A conclusioni positive giunse la Suprema Corte in riferimento all’ipotesi dell’associato in partecipazione. Affinché ricorresse la fattispecie l’associante doveva avere un’effettiva preminenza sull’associato, che di conseguenza doveva risultare in condizioni di dipendenza del primo133.

Particolarmente interessante risulta la possibilità di configurare un rapporto di lavoro parasubordinato nell’ipotesi degli amministratori di società di capitali. In un primo momento si era ammessa la configurabilità solo nel caso in cui fosse stato possibile rinvenire un’attività a latere con la società e separabile da quella

coordinare e a dirigere l'opera dei suoi collaboratori, senza alcun coinvolgimento personale nella prestazione della distribuzione del carburante».

129 G. SANTORO PASSARELLI. op. cit., p. 167.

130 Cass. Sez. Lav., 14 luglio 1979, n. 4119, in Foro it.. In particolare si trattava di un rapporto pluriennale con un istituto di credito per il recupero di crediti secondo direttive da questa impartite. 131 Cass. Sez. Lav., 22 dicembre 1978, n. 6167, in Foro. It.

132 Cass. Sez. Lav., 29 giugno 1978, n. 278, in Foro. It.

amministrativa134. Successivamente la Cassazione è nuovamente intervenuta a riguardo precisando, da un lato, come non fosse più necessario il requisito richiesto in precedenza, e, dall’altro, che le controversie fra amministratore e società amministrata, relative alle pretese del primo verso la seconda, fondate sul rapporto sottostante, rientrassero nella competenza del giudice del lavoro laddove soddisfacessero i requisiti di cui all’art. 409, n. 3, c. p. c135.

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